§ 5.3.16 - L.R. 2 giugno 1980, n. 26.
Interventi in favore dei pubblici servizi automobilistici locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.3 trasporti
Data:02/06/1980
Numero:26


Sommario
Art. 1.      In attuazione del decreto-legge 13 marzo 1980, n. 67 la Regione Calabria, allo scopo di assicurare la continuità e regolarità dei pubblici trasporti automobilistici locali, eroga agli [...]
Art. 2.      Il contributo complessivo, determinato con riferimento alla quota di incremento retributivo pro-capite del personale delle aziende verrà riconosciuto in favore di ciascun concessionario nella [...]
Art. 3.      Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni incompatibili con la disciplina contenuta nella presente legge.
Art. 4.      All'onere complessivo di lire 4.000 milioni derivante
Art. 5.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.3.16 - L.R. 2 giugno 1980, n. 26. [1]

Interventi in favore dei pubblici servizi automobilistici locali.

(B.U. n. 33 del 5 giugno 1980).

 

Art. 1.

     In attuazione del decreto-legge 13 marzo 1980, n. 67 la Regione Calabria, allo scopo di assicurare la continuità e regolarità dei pubblici trasporti automobilistici locali, eroga agli imprenditori privati che esercitano linee automobilistiche su concessione regionale o comunale i fondi occorrenti alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri, compresi i contributi assicurativi previdenziali e assistenziali.

     In concomitanza con la cessazione del rapporto di lavoro di ogni singolo dipendente, la Regione corrisponde alle aziende una somma pari alla differenza tra l'indennità di fine lavoro spettante al dipendente in base al vigente contratto nazionale di lavoro e quello riveniente dal cessato contratto collettivo di lavoro ANAC del 1970.

     Le anticipazioni a questo titolo corrisposte in precedenza alle aziende in applicazione del contratto unico nazionale degli autoferrotranvieri del giugno 1976 e ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 25 del 1978, saranno recuperate in sede di erogazione del contributo previsto dal precedente primo comma.

 

     Art. 2.

     Il contributo complessivo, determinato con riferimento alla quota di incremento retributivo pro-capite del personale delle aziende verrà riconosciuto in favore di ciascun concessionario nella misura pari alla differenza fra il trattamento economico previsto dal nuovo contratto di lavoro e quello del contratto ANAC del 1970 e, verificandosi l'ipotesi cui all'art. 5 della legge regionale n. 30 del 1977, limitatamente alla parte eccedente la misura del saldo attivo.

     Alle imprese indicate nel precedente articolo, che nell'anno 1979 hanno fruito dei finanziamenti previsti dalle succitate leggi n. 30/1977 e n. 25 del 1978 è corrisposto a titolo di conguaglio, un contributo integrativo di lire 20 mila per ogni dipendente in servizio nell'anno in riferimento rapportato a 14 mensilità.

 

     Art. 3.

     Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni incompatibili con la disciplina contenuta nella presente legge.

 

     Art. 4.

     All'onere complessivo di lire 4.000 milioni derivante

dall'applicazione della presente legge si provvede con la disponibilità esistente sul Cap. 222.102 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1980.

     Per gli anni successivi la corrispondente spesa - cui si fa fronte per il 50 per certo con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e per il rimanente 50 per cento con la quota alle Regioni spettante sul fondo nazionale trasporti giusta il disposto dell'art. 2 del D.L. n. 67 del 1980- sarà determinata in ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e dell'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

 

     Art. 5.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.