§ 3.1.65 - L.R. 27 dicembre 2000, n. 22.
Modifiche alla legge regionale n. 38 del 10 dicembre 1996 - Azione programmata per assistenza, diagnosi, studio e ricerca delle epilessie.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:27/12/2000
Numero:22


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.     
Art. 3.      1. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge regionale 10 dicembre 1996, n. 38, in merito ai finanziamenti del Centro.


§ 3.1.65 - L.R. 27 dicembre 2000, n. 22.

Modifiche alla legge regionale n. 38 del 10 dicembre 1996 - Azione programmata per assistenza, diagnosi, studio e ricerca delle epilessie.

(B.U. n. 126 del 29 dicembre 2000).

 

Art. 1. [1]

     [1. I posti letto e la pianta organica del Centro Regionale Epilessie afferiscono all'unità operativa di Neurologia dell'Azienda Ospedaliera Bianchi-Melacrino-Morelli di Reggio Calabria, con la creazione di un'unica unità operativa polifunzionale o struttura complessa dotata di 20 posti letto.]

 

     Art. 2.

     Il capo 4 (Organizzazione e strutturazione del Centro) dell'allegato alla legge regionale 10 dicembre 1996, n. 38 è così modificato:

1. Personale:

a) [Direttore: "la direzione del centro sarà affidata al dirigente preposto alla direzione dell'Unità Operativa o Struttura Complessa di Neurologia dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria] [2];

b) Personale medico di ruolo: n. 5 specialisti neurologi con comprovata esperienza in ambito epilettologico, della diagnostica neurofisiologica o neuropsicologica, inquadrati nel ruolo della dirigenza sanitaria;

c) Personale parasanitario: n. 7 di cui 6 infermieri professionali e n. 1 operatore tecnico addetto all'assistenza;

d) Tecnici di neurofisiopatologia: n. 4 con diploma universitario di tecnico di neurofisiopatologia;

e) Psicologi: n. 2 iscritti all'albo professionale degli psicologi e psicoterapeuti;

f) Addetti alla segreteria: n. 2;

g) Esperti in informatica o statistica: n. 1;

h) Personale medico e paramedico in formazione: fornito d'intesa con l'Università di Catanzaro.

2. Le unità di personale di cui ai punti b, c, d, e, f, g, saranno fornite dall'Azienda Ospedaliera di Reggio Calabria con le seguenti modalità: mobilità interna dalla stessa Azienda Ospedaliera al Centro, concorsi pubblici, contratti di diritto privato.

3. [Strutture. I dieci posti letto afferiscono all'unità operativa di Neurologia] [3].

 

     Art. 3.

     1. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge regionale 10 dicembre 1996, n. 38, in merito ai finanziamenti del Centro.

 

 


[1] Articolo abrogato dall’art. 7 della L.R. 16 febbraio 2005, n. 2.

[2] Capo abrogato dall’art. 7 della L.R. 16 febbraio 2005, n. 2.

[3] Comma abrogato dall’art. 7 della L.R. 16 febbraio 2005, n. 2.