§ 6.2.188 - L.R. 5 agosto 2010, n. 28.
Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010/2011


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:05/08/2010
Numero:28


Sommario
Art. 1.  Aggiornamento dei residui attivi e passivi
Art. 2.  Saldo Finanziario al 31.12.2009
Art. 3.  Aggiornamento del Fondo di Cassa
Art. 4.  Ricorso al mercato finanziario
Art. 5.  Variazioni allo stato di previsione dell’entrata
Art. 6.  Variazioni allo stato di previsione delle uscite
Art. 7.  Variazioni Bilancio Pluriennale 2010-2012
Art. 8.  Modifiche alla L.R. 30 dicembre 2009 n. 42 – Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata – Legge finanziaria 2010 -
Art. 9.  Modifiche alla L.R. 30 dicembre 2009 n. 43 – Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2010 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2010-2012 -
Art. 10.  Riduzione dei costi degli apparati amministrativi
Art. 11.  Misure di contenimento della spesa regionale allargata
Art. 12.  Riduzione dell’indennità di carica dei Consiglieri della Regione Basilicata
Art. 13.  Completamento del programma di investimenti per l’attuazione delle politiche di innovazione regionali
Art. 14.  Modifiche alla Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 33 “Riordino del sistema formativo integrato”
Art. 15.  Modifiche all’ articolo 8 della Legge Regionale 19 maggio 2004, n. 9
Art. 16.  Orari e ferie farmacie
Art. 17.  Ripiano dei disavanzi delle Aziende Sanitarie
Art. 18.  Proroga termini – Istituzione del Servizio idrico integrato – Delimitazione dell’unico ambito ottimale e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione degli Enti Locali -
Art. 19.  Abrogazioni commi 2 e 3 dell’articolo 72 della L.R. 42/2009
Art. 20.  Modifiche dell’art. 18 della L.R. 31 gennaio 2002 n. 10 – Disciplina del Bilancio di previsione e norme di contenimento e razionalizzazione della spesa per l’anno 2002
Art. 21.  Modifica alla L.R. n. 7 del 9 marzo 2009 – Modifiche ed integrazioni alla L.R. 22 ottobre 2007, n. 18 recante: “Nuove norme in materia di snellimento e semplificazione delle procedure relative al [...]
Art. 22.  Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore


§ 6.2.188 - L.R. 5 agosto 2010, n. 28.

Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010/2011

(B.U. 5 agosto 2010, n. 33)

 

Art. 1. Aggiornamento dei residui attivi e passivi

1. I residui attivi iscritti in corrispondenza di ciascuna unità previsionale di base dello stato di previsione dell’entrata del bilancio per l’esercizio finanziario 2010 ed i residui passivi iscritti in corrispondenza di ciascuna unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2010, rideterminati in conformità ai residui attivi e passivi definitivi, riclassificati ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 32 della L.R. 6 Settembre 2001, n. 34, risultanti dal rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2009, sono esposti negli allegati 1A, 2A, 1B e 2B annessi alla presente legge.

 

     Art. 2. Saldo Finanziario al 31.12.2009

1. L’avanzo di amministrazione al 31.12.2009, derivante da economie di stanziamenti di spesa a destinazione vincolata, riportato nello stato di previsione di competenza dell’entrata del bilancio per l’esercizio finanziario 2010, di € 844.765.083,88, è rideterminato, secondo le risultanze del rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2009, in € 929.164.770,73.

 

2. Il disavanzo effettivo al 31.12.2009, come risultante dal rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2009 e derivante dalla differenza fra l’avanzo contabile di amministrazione al 31.12.2009 di € 902.250.826,37, riportati negli allegati n. 3A e n. 3B annesso alla presente legge, ed il totale dei trasferimenti di somme vincolate e non impegnate di cui al precedente comma, è pari a € 26.913.944,36.

 

     Art. 3. Aggiornamento del Fondo di Cassa

1. Il fondo di cassa al 31.12.2009 iscritto nello stato di previsione di cassa dell’entrata del bilancio per l’esercizio finanziario 2010 di €430.000.000,00 è aggiornato in € 531.972.013,78 come riportato nell’allegato n. 4 annesso alla presente legge.

 

     Art. 4. Ricorso al mercato finanziario

1. L’autorizzazione al ricorso al mercato finanziario, mediante la contrazione di mutui o altre forme di prestito, disposta dall’art. 12, comma 1, della L.R. 28 dicembre 2008, n. 32, è rinnovata, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. 30 dicembre 2009, n. 43 per l’esercizio finanziario 2010, per l’importo di € 26.913.944,36, corrispondente al totale degli impegni assunti nel corso dell’esercizio finanziario 2009, relativamente alle spese contenute nell’allegato n. 10 al bilancio di previsione 2009, come modificato dall’art.8 comma 3 della L.R. 7 agosto 2009, n. 27, non coperti mediante la stipulazione dei contratti di prestito entro la chiusura dell’esercizio 2009 per effetto del disposto di cui all’art. 12, comma 6, della medesima L.R. 28 dicembre 2008, n. 32.

 

2. L’autorizzazione disposta all’art. 1, comma 2 lett. c) della L.R. 30 dicembre 2009, n.42, ed all’art. 12, comma 3, lettera b), della L.R. 30 dicembre 2009, n.43, finalizzata al finanziamento delle spese di investimento indicate nell’allegato n. 10 di cui all’art. 6, comma 6, della L.R. 30 dicembre 2009, n.43, è rideterminata nella misura di €81.483.444,01 corrispondente all’ammontare definitivo dei mutui o altre forme di prestito da contrarre per le finalità richiamate.

3. L’autorizzazione disposta all’art. 1 comma 2 lett. a) della L.R. 30 dicembre 2009, n.42, ed all’art. 12 comma 3 lett. a) della L.R. 30 dicembre 2009 n. 43 finalizzata alla copertura della quota di cofinanziamento regionale riferita agli interventi da realizzarsi nell’ambito del Programma Operativo Regionale F.E.S.R. 2007-2013 è rideterminata nella misura di € 13.136.451,52 corrispondente all’ammontare definitivo dei mutui o altre forme di prestito da contrarre per le finalità richiamate.

4. Il limite massimo di indebitamento di cui all’art.1 comma 1 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 42, di € 109.619.895,53, per effetto di quanto disposto ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, è conseguentemente rideterminato in € 136.533.839,89 .

 

5. L’onere presunto relativo alle rate di ammortamento derivante dalla rideterminazione del limite massimo di indebitamento di cui al comma 4 del presente articolo, rientra negli stanziamenti posti a carico della UPB 1212.01 “Rimborso quote di capitale per ammortamento prestiti, anticipazioni di cassa e finanziamenti a totale carico della Regione”, per la quota capitale, e della UPB 1212.02 “Rimborso quote di interessi per ammortamento prestiti, anticipazioni di cassa e finanziamenti a totale carico della Regione”, per quanto riguarda la quota interessi, iscritti nello stato di previsione del bilancio per l’esercizio finanziario 2010 e nel bilancio pluriennale per gli anni successivi.

 

6. In relazione a quanto disposto ai precedenti commi del presente articolo, sono autorizzate le conseguenti variazioni allo stato di previsione dell’entrata e delle uscite del bilancio per l’esercizio finanziario 2010, contenute negli allegati n. 5A, 5B, 6A e 6B di cui ai successivi articoli 5 e 6 della presente legge.

 

     Art. 5. Variazioni allo stato di previsione dell’entrata

1. Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio per l’esercizio finanziario 2010 sono introdotte le variazioni di cui agli allegati n. 5A e 5B annesso alla presente legge.

 

     Art. 6. Variazioni allo stato di previsione delle uscite

1. Nello stato di previsione delle uscite del bilancio per l’esercizio finanziario 2010 sono introdotte le variazioni di cui agli allegati n. 6A e 6B annesso alla presente legge.

 

     Art. 7. Variazioni Bilancio Pluriennale 2010-2012

1. Nello stato di previsione dell’entrata del Bilancio pluriennale 2010-2012 sono introdotte le variazioni di cui agli allegati n.5E e 5F annessi alla presente legge.

 

2. Nello stato di previsione delle uscite del Bilancio pluriennale 2010-2012 sono introdotte le variazioni di cui agli allegati n.6E e 6F annessi alla presente legge.

 

     Art. 8. Modifiche alla L.R. 30 dicembre 2009 n. 42 – Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata – Legge finanziaria 2010 -

 

1. La tabella E allegata alla L.R. 30 dicembre 2009, n. 42, articolo 5, comma 1, è sostituita dalla tabella E1, annessa alla presente legge.

 

2. La tabella F allegata alla L.R. 30 dicembre 2009, n. 42, articolo 5, comma 2, è sostituita dalla tabella F1, annessa alla presente legge.

 

3. La tabella G allegata alla L.R. 30 dicembre 2009, n. 42, articolo 5, comma 3, è sostituita dalla tabella G1, annessa alla presente legge.

 

     Art. 9. Modifiche alla L.R. 30 dicembre 2009 n. 43 – Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2010 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2010-2012 -

1. Il prospetto dimostrativo della capacità d’indebitamento per l’esercizio 2010 di cui all’allegato n. 9 alla L.R. 30 dicembre 2009, n. 43, articolo 6, comma 6, è sostituito dall’elenco riportato nell’allegato n. 7A, annesso alla presente legge.

2. L’elenco dei capitoli di spesa avente carattere di investimento finanziati nell’esercizio 2010 con ricorso all’indebitamento a carico del bilancio regionale di cui all’allegato n. 10 alla L.R. 30 dicembre 2009, n. 43, articolo 6, comma 6, è sostituito dall’elenco riportato nell’allegato n. 8A, annesso alla presente legge.

 

     Art. 10. Riduzione dei costi degli apparati amministrativi

1. La Regione Basilicata partecipa alle misure nazionali di contenimento della spesa pubblica e a tal fine riduce del 10 per cento le proprie spese correnti per i servizi generali.

 

2. La Giunta Regionale e l’Ufficio di Presidenza sono autorizzate, ognuna per la propria competenza, ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

 

3. La Giunta Regionale adotta un programma di razionalizzazione e dismissione delle sedi periferiche riducendo nel 2011 del 50 per cento i relativi costi.

 

4. Oltre alle riduzioni di spesa derivanti dalle disposizioni dei commi precedenti, la Giunta Regionale al fine di rispettare gli equilibri di bilancio e di ridurre i costi dell’Amministrazione rimodula le dotazioni finanziarie delle Unità Previsionali di Base così come elencate nell’ allegato 9A.

 

     Art. 11. Misure di contenimento della spesa regionale allargata

1. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di tutela dell’unità economica fissati dalla legislazione nazionale e al fine di mantenere inalterati gli equilibri di bilancio, i contributi regionali per le spese di funzionamento degli Enti e degli Organismi dipendenti dalla Regione, di cui all’articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2009, n.42, per l’anno 2010 sono ridotti del 10 per cento così come determinato nell’allegato 10A.

 

2. Gli Enti sono autorizzati ad apportare le necessarie variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 conseguenti alla rimodulazione di cui al precedente comma, riducendo prioritariamente le spese relative all’utilizzo delle autovetture, alle spese per missioni, consulenze, convegni, alle spese di rappresentanza.

 

     Art. 12. Riduzione dell’indennità di carica dei Consiglieri della Regione Basilicata

1. [L’indennità di carica, come determinata dall’articolo 2 della Legge Regionale 29 ottobre 2002, n. 38, è ridotta del 10%] [1].

 

2. [La riduzione di cui al comma 1 non si applica ove uguale o maggiore decurtazione avvenga sulla indennità mensile lorda spettante ai membri del Parlamento nazionale, a norma dell’articolo 1 della Legge 31 ottobre 1965, n. 1261, con effetto dalla data di decorrenza di tale decurtazione. Nel caso in cui la decurtazione della indennità mensile lorda spettante ai membri del Parlamento nazionale sia inferiore al 10% la riduzione di cui al comma 1 si applica solo per la differenza tra la decurtazione stessa e tale percentuale] [2].

 

3. Tutte le indennità spettanti ai nominati e ai designati in enti, aziende società regionali, organismi e cariche di competenza della Regione Basilicata, determinate ai sensi della vigente legislazione con riferimento a quella dei Consiglieri della Regione Basilicata, sono adeguate sulla base della nuova indennità spettante ai Consiglieri stessi come rideterminata a seguito del D.L. 174/2012 convertito nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213 [3].

 

4. Le indennità di cui al comma 3 non determinate, ai sensi della vigente legislazione, con riferimento all’indennità di carica dei Consiglieri della Regione Basilicata, sono ridotte del 10%.

 

     Art. 13. Completamento del programma di investimenti per l’attuazione delle politiche di innovazione regionali

1. Al fine di completare il programma di acquisizione di aree ed immobili di proprietà del Consorzio di Sviluppo Industriale di Potenza, autorizzato con delibera di Giunta Regionale n. 2054 del 25/11/2009, è autorizzata la spesa di ulteriori € 7.000.000,00 stanziata alla U.P.B. 0134.05 dello Stato di Previsione delle Uscite del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2010.

 

     Art. 14. Modifiche alla Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 33 “Riordino del sistema formativo integrato”

1. All’art. 27, comma 2, della L.R. 11 dicembre 2003, n. 33, la lett. e) è così sostituita:

 

“e) definisce i criteri e le modalità per l’autorizzazione ed il rilascio delle certificazioni professionali di : competenze, qualifica e specializzazione;”.

 

2. All’art. 30 della L.R. 11 dicembre 2003, n. 33, il comma 1 è così sostituito:

 

“La Regione, al termine delle attività formative e a seguito dell’accertamento dei risultati conseguiti dai partecipanti, rilascia le certificazioni professionali di: competenze, qualifica e specializzazione, secondo i modelli adottati dalla Giunta Regionale”.

 

     Art. 15. Modifiche all’ articolo 8 della Legge Regionale 19 maggio 2004, n. 9

“Aggiornamento delle norme in materia di trasporto Pubblico Locale ed avvio delle procedure di gara per l’affidamento dei servizi”

1. All’articolo 8, comma 2 della L.R. 19 maggio 2004, n. 9, dopo la parola ‘contributo.’ viene aggiunto il seguente periodo:

“Tale vincolo viene apposto dall’Ufficio della Motorizzazione Civile competente per territorio tramite la specifica annotazione che trattasi di autobus da adibire esclusivamente al servizio pubblico di linea ai sensi dell’art. 8, comma 1 della L.R. n. 9 del 19.05.2004, con l’indicazione della data, del responsabile del procedimento e del timbro della Motorizzazione Civile.”

2. All’articolo 8 della L.R. 19 maggio 2004, n. 9, il comma 3 è sostituito dal seguente:

“Tutti gli autobus acquistati con il contributo di cui al comma 1 del presente articolo, devono recare la scritta REGIONE BASILICATA, apposta a cura e spese dell’azienda beneficiaria per la durata del vincolo di destinazione d’uso di anni 10 decorrenti dalla data di erogazione del contributo, secondo le modalità stabilite dalla D.G.R. n. 5141 del 16.10.1987, così come modificata dalla D.G.R. n. 2038 del 22.12.2008 e delle eventuali altre modifiche che potranno essere introdotte dalla Giunta Regionale.”

 

3. All’articolo 8 della L.R. 19 maggio 2004, n. 9, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“Le verifiche sugli autobus acquistati tramite il contributo pubblico da parte delle Aziende di Trasporto, vengono effettuate dai funzionari dell’Ufficio Trasporti della Regione Basilicata. A tal uopo, le Aziende beneficiarie devono agevolare l’attività di controllo dei funzionari a ciò deputati, consentendone l’accesso ai locali dell’Azienda al fine di effettuare le opportune verifiche sugli autoveicoli ed i relativi documenti di circolazione, previa esibizione della tessera di servizio. L’accertamento di violazioni in merito alla destinazione d’uso, all’apposizione del vincolo nonché della scritta sugli autobus acquistati a contributo, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 5 del presente articolo”.

 

4. All’articolo 8 della L.R. 19 maggio 2004, n. 9, il comma 5 è sostituito dal seguente:

“L’accertamento della infrazione della destinazione diversa e/o del diverso utilizzo dell’autobus destinato all’esercizio esclusivo del servizio pubblico di trasporto per la durata di dieci anni dalla data di erogazione del contributo, comporta la restituzione del contributo concesso decurtato di tanti decimi quanti sono gli anni interi trascorsi dalla data di erogazione del contributo e l’irrogazione di una sanzione pari al 30% del contributo da restituire. La mancata, difforme o parziale apposizione del vincolo, in base alle modalità descritte al comma 2 del presente articolo, comporta l’applicazione della sanzione di €. 1.000,00 per ogni infrazione accertata. La mancata, difforme o parziale apposizione della scritta, in base alle modalità descritte nelle D.G.R. n. 5141 del 16.10.1987 e n. 2038 del 22.12.2008 ed al comma 4 del presente articolo, comporta l’applicazione della sanzione di €. 1.000,00 per ogni infrazione accertata. Dopo l’accertamento di due infrazioni a carico della stessa Azienda, dalla terza infrazione la sanzione applicata sarà di €. 2.000,00.”

 

5. Dopo il comma 7 della L.R. 19 maggio 2004, n. 9, si aggiunge il seguente comma 8:

 

8. “Per l’erogazione dei contributi di cui ai Piani degli Investimenti per l’acquisto di autobus, approvati dal Consiglio Regionale, le imprese beneficiarie, in caso di cessione del credito mediante mandato irrevocabile all’incasso, sono tenute a presentare tale mandato con atto pubblico interamente redatto da un notaio, al competente Ufficio Regionale. Le imprese beneficiarie che abbiano già presentato domanda di erogazione del contributo allegando tale mandato con modalità diverse da quella appena descritta e per le quali non sia ancora stato adottato il provvedimento dirigenziale di erogazione del contributo stesso da parte della competente struttura regionale, sono tenute ad integrare la propria istanza adeguandola a quanto prescritto dal presente comma”.

 

     Art. 16. Orari e ferie farmacie

1. Le farmacie delle località balneari o di interesse turistico, durante i periodi di maggiore affluenza di soggiornanti, possono essere autorizzate a non osservare il riposo settimanale, di cui all’art. 4 della Legge Regionale 5 aprile 2000, n. 29.

L’autorizzazione è rilasciata, su domanda del titolare della farmacia, da inoltrare almeno sessanta giorni prima della data a decorrere dalla quale intende avvalersi della deroga, dall’Azienda Sanitaria competente per territorio, sentiti i pareri della Commissione di cui all’articolo 15 della Legge Regionale 18 dicembre 1981, n. 54, del Sindaco del comune interessato, dell’Ordine provinciale dei Farmacisti e delle Rappresentanze Sindacali dei Titolari delle Farmacie pubbliche e private, ovvero rilasciata d’ufficio in carenza di pareri trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

 

2. Le Farmacie ubicate nel territorio della Regione possono effettuare chiusure annuali per ferie per un periodo non superiore a trenta giorni frazionabili in più periodi dei quali uno non può essere inferiore a sette giorni consecutivi.

 

     Art. 17. Ripiano dei disavanzi delle Aziende Sanitarie

1. In deroga all’art.31 della L.R. 27 marzo 1995, n. 34 ed in via straordinaria per il 2009, è autorizzato il ripiano parziale dei disavanzi delle Aziende Sanitarie regionali accertato dalla Giunta Regionale, mediante utilizzo proporzionale delle risorse statali e regionali appositamente rese disponibili, nel rispetto delle disposizioni attuative del patto di stabilità in materia sanitaria. Il rientro della residua quota delle perdite di esercizio è a carico delle Aziende Sanitarie, ai sensi dell’art.31 della L.R. 27 marzo 1995, n. 34.

 

     Art. 18. Proroga termini – Istituzione del Servizio idrico integrato – Delimitazione dell’unico ambito ottimale e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione degli Enti Locali -

1. Gli organi di cui all’articolo 20/bis della Legge regionale 23 dicembre 1996, n. 63 e s.m.i., sono prorogati fino al 31 dicembre 2010.

 

     Art. 19. Abrogazioni commi 2 e 3 dell’articolo 72 della L.R. 42/2009

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati i commi 2 e 3 dell’articolo 72 della Legge Regionale n. 42 del 30 dicembre 2009.

 

     Art. 20. Modifiche dell’art. 18 della L.R. 31 gennaio 2002 n. 10 – Disciplina del Bilancio di previsione e norme di contenimento e razionalizzazione della spesa per l’anno 2002

1. L’art. 18, comma 1, della L.R. 31 gennaio 2002 n. 10 è sostituito dal seguente:

“A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, ai componenti delle Commissioni Sanitarie di cui all’art. 1 della L. n. 295/1990, non è dovuto alcun gettone di presenza ed il compenso per ogni visita effettuata, è rideterminato in Euro 8,00.”

 

     Art. 21. Modifica alla L.R. n. 7 del 9 marzo 2009 – Modifiche ed integrazioni alla L.R. 22 ottobre 2007, n. 18 recante: “Nuove norme in materia di snellimento e semplificazione delle procedure relative al completamento di ricostruzione edilizia nella Regione Basilicata -

1. L’articolo 2 della Legge Regionale 9 marzo 2009 n. 7 è così sostituito:

“Le pratiche regolarmente presentate ai sensi della normativa vigente disciplinante la ricostruzione post sismi 1980, 1981 e 1982, giacenti presso i Comuni, dovranno essere approvate entro e non oltre il 31 dicembre 2010.”

 

     Art. 22. Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 

ALLEGATO

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2010/2011

(Omissis)


[1] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 31.

[2] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 31.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 31.