§ 4.1.110 - L.R. 9 marzo 2009, n. 7.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 22 ottobre 2007, n. 18 recante: Nuove norme in materia di snellimento e semplificazione delle procedure relative al [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:09/03/2009
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Termine
Art. 3.  Modifiche all’art. 4 della L.R. 22 ottobre 2007, n. 18
Art. 4.  Modifiche all’art. 15 della L.R. 22 ottobre 2007, n. 18
Art. 5.  Abrogazioni
Art. 6.  Pubblicazione


§ 4.1.110 - L.R. 9 marzo 2009, n. 7.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 22 ottobre 2007, n. 18 recante: Nuove norme in materia di snellimento e semplificazione delle procedure relative al completamento del processo di ricostruzione edilizia nella Regione Basilicata.

(B.U. 10 marzo 2009, n. 12)

 

Art. 1. Finalità

1. Al fine di consentire alla Regione il monitoraggio dell’andamento dell’opera di ricostruzione e la quantificazione del residuo fabbisogno finanziario occorrente, previsti dall’articolo 2 della legge regionale 22 ottobre 2007, n. 18, i Comuni interessati dovranno inviare, entro e non oltre 90 giorni dalla richiesta dell’Ufficio regionale competente, tramite la procedura telematica già messa a disposizione, i dati relativi alle pratiche chiuse e quelli relativi alle pratiche finanziate e non concluse e a quelle da finanziare.

 

2. I Comuni inadempienti non saranno inseriti nei riparti di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 22 ottobre 2007 n. 18.

 

     Art. 2. Termine [1]

1. Le pratiche regolarmente presentate ai sensi della normativa vigente disciplinante la ricostruzione post sismi 1980, 1981 e 1982, giacenti presso i Comuni, dovranno essere approvate entro e non oltre il 31 dicembre 2010.

 

     Art. 3. Modifiche all’art. 4 della L.R. 22 ottobre 2007, n. 18

1. All’articolo 4 della Legge Regionale 22 ottobre 2007, n. 18 sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) al comma 2, lett. e) l’espressione “ai quali l’immobile sia stato donato successivamente agli eventi sismici” è sostituita dall’espressione “ai quali è stata donata la nuda proprietà dell’immobile successivamente agli eventi sismici”;

 

b) il comma 5 è così modificato:

“5. Nel caso indicato al comma 4, lett. b), il termine ultimo per la diffida da parte del Sindaco rimane fissato alla data di entrata in vigore della legge 23 gennaio 1992, n. 32.”

 

     Art. 4. Modifiche all’art. 15 della L.R. 22 ottobre 2007, n. 18

1. All’art. 15, comma 1, della legge regionale 22 ottobre 2007, n. 18 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

 

a) alla lettera a) l’espressione “di accertamento della regolare esecuzione degli stessi” è sostituita dall’espressione “sull’andamento degli stessi”;

 

b) alla lettera b) dopo l’espressione “dal direttore dell’impresa” aggiungere la parola “e dal committente”;

 

c) alla lettera d) dopo l’espressione “fatture relative all’importo del contributo” è aggiunta l’espressione “e all’importo in accollo dei privati”.

 

     Art. 5. Abrogazioni

1. L’articolo 17, comma 1, della legge regionale 22 ottobre 2007, n. 18 è abrogato.

 

     Art. 6. Pubblicazione

1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 21 della L.R. 5 agosto 2010, n. 28.