Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 30/06/2025 |
Numero: | 34 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 2 settembre 1993, n. 50 |
Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 4.4.140 - L.R. 30 giugno 2025, n. 34.
Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 2 settembre 1993, n. 50 (Modifica ed integrazione alla L.R. 4 agosto 1987, n. 20 contenente norme in materia di tutela dei beni culturali, ambientali e paesistici – Snellimento delle procedure)
(B.U. 1 luglio 2025, n. 35)
Art. 1. Modifiche all'articolo 7 della
1. L'articolo 7 della
“Art. 7
Delega ai Comuni
1. Sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative esercitate dagli organi e uffici regionali, concernenti il rilascio di autorizzazioni o dinieghi relativi:
a) agli interventi sottoposti a procedimento autorizzatorio semplificato di cui all'Allegato B del
b) alle richieste di proroga di autorizzazioni non ancora scaduti, rilasciati dagli uffici regionali, che non prevedono alcuna modifica del progetto approvato;
c) alle varianti concernenti progetti già autorizzati dalla Regione, per la realizzazione di opere pubbliche o private che non configurano modifiche sostanziali alle caratteristiche tipologiche e formali definibili secondo i principi stabiliti dall'articolo 3 della
d) alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3 del
e) alle ristrutturazioni di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 del
f) alla costruzione ed ampliamento di edifici con volumetria massima edificabile ammessa dallo strumento urbanistico non superiore a 3.000 metri cubi, compreso l'interrato e il seminterrato;
g) alla installazione temporanea per un periodo non superiore a cinque anni di manufatti precari, compresi quelli stagionali, purché il sito sia suscettibile di totale ripristino dei luoghi;
h) alla installazione di manufatti amovibili, quali chioschi, tettoie, sere con copertura in film plastico, su superficie inferiore ad un ettaro per azienda, con esclusione di impianti di calcestruzzo;
i) alla costruzione e ampliamento di edifici ricadenti in zona agricola con volumetrie complessive non superiore a 2.000 metri cubi;
l) alle opere abusive soggette a condono edilizio, sanatoria ordinaria, nonché il rilascio dell'accertamento della compatibilità paesaggistica rispetto agli interventi di cui alle precedenti lettere, ai sensi del comma 4 dell'articolo 167 del
m) alle linee elettriche di media e bassa tensione per adeguamento o miglioramento della rete di distribuzione già esistente;
n) alle opere puntuali tecnologiche necessarie per l’istallazione della fibra ottica e per la ricarica di auto elettriche.
2. Nel rispetto del comma 6 dell'articolo 146 del
3. In applicazione del comma 10 dell'articolo 11 del
4. I Comuni forniscono alla Regione, ogni sessanta giorni, l'elenco di tutte le autorizzazioni rilasciate; tale elenco è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
5. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, approva, con regolamento, le modalità di esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sul corretto svolgimento delle funzioni delegate, anche ai sensi di quanto previsto dai commi 11 e 13 dell'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004.”.
Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
Art. 3. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.