§ 4.4.140 - L.R. 30 giugno 2025, n. 34.
Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 2 settembre 1993, n. 50 (Modifica ed integrazione alla L.R. 4 agosto 1987, n. 20 contenente norme in [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:30/06/2025
Numero:34


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 2 settembre 1993, n. 50
Art. 2.  Clausola di invarianza finanziaria
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 4.4.140 - L.R. 30 giugno 2025, n. 34.

Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 2 settembre 1993, n. 50 (Modifica ed integrazione alla L.R. 4 agosto 1987, n. 20 contenente norme in materia di tutela dei beni culturali, ambientali e paesistici – Snellimento delle procedure)

(B.U. 1 luglio 2025, n. 35)

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 2 settembre 1993, n. 50

1. L'articolo 7 della legge regionale 2 settembre 1993, n. 50 è così sostituito:

“Art. 7

Delega ai Comuni

1. Sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative esercitate dagli organi e uffici regionali, concernenti il rilascio di autorizzazioni o dinieghi relativi:

a) agli interventi sottoposti a procedimento autorizzatorio semplificato di cui all'Allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata);

b) alle richieste di proroga di autorizzazioni non ancora scaduti, rilasciati dagli uffici regionali, che non prevedono alcuna modifica del progetto approvato;

c) alle varianti concernenti progetti già autorizzati dalla Regione, per la realizzazione di opere pubbliche o private che non configurano modifiche sostanziali alle caratteristiche tipologiche e formali definibili secondo i principi stabiliti dall'articolo 3 della legge regionale 14 dicembre 1991, n. 28 (Norme in materia di controllo dell'attività edilizia e di recupero delle opere abusive), ad esclusione delle varianti riguardanti la modifica o la eliminazione di prescrizioni contenute nelle autorizzazioni regionali;

d) alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) che comportano variazioni esterne ivi comprese quelle relative ad impianti tecnologici;

e) alle ristrutturazioni di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 di manufatti che non rivestono carattere di testimonianza storico-artistica, individuati sulla base delle previsioni degli strumenti urbanistici;

f) alla costruzione ed ampliamento di edifici con volumetria massima edificabile ammessa dallo strumento urbanistico non superiore a 3.000 metri cubi, compreso l'interrato e il seminterrato;

g) alla installazione temporanea per un periodo non superiore a cinque anni di manufatti precari, compresi quelli stagionali, purché il sito sia suscettibile di totale ripristino dei luoghi;

h) alla installazione di manufatti amovibili, quali chioschi, tettoie, sere con copertura in film plastico, su superficie inferiore ad un ettaro per azienda, con esclusione di impianti di calcestruzzo;

i) alla costruzione e ampliamento di edifici ricadenti in zona agricola con volumetrie complessive non superiore a 2.000 metri cubi;

l) alle opere abusive soggette a condono edilizio, sanatoria ordinaria, nonché il rilascio dell'accertamento della compatibilità paesaggistica rispetto agli interventi di cui alle precedenti lettere, ai sensi del comma 4 dell'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), con relativa valutazione del danno paesaggistico ad esclusione degli abusi commessi dalle amministrazioni comunali;

m) alle linee elettriche di media e bassa tensione per adeguamento o miglioramento della rete di distribuzione già esistente;

n) alle opere puntuali tecnologiche necessarie per l’istallazione della fibra ottica e per la ricarica di auto elettriche.

2. Nel rispetto del comma 6 dell'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004, il competente ufficio comunale rilascia l'autorizzazione, ovvero respinge l'istanza, sentita la Commissione paesaggio di cui all'articolo 148 del medesimo decreto. La Commissione, organo collegiale imperfetto, è istituita con deliberazione del Consiglio comunale. È in facoltà dei Comuni predisporre misure organizzative per l'esercizio associato delle suddette funzioni o far ricorso a quelle già esistenti.

3. In applicazione del comma 10 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017, non è richiesto il parere della Commissione locale di cui al comma precedente per le fattispecie elencate nell'allegato B del medesimo decreto.

4. I Comuni forniscono alla Regione, ogni sessanta giorni, l'elenco di tutte le autorizzazioni rilasciate; tale elenco è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

5. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, approva, con regolamento, le modalità di esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sul corretto svolgimento delle funzioni delegate, anche ai sensi di quanto previsto dai commi 11 e 13 dell'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004.”.

 

     Art. 2. Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

 

     Art. 3. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.