§ 1.3.9 - L.R. 16 luglio 1993, n. 32.
Interpretazione autentica dell'art. 20 della L.R. 16 maggio 1991, n. 10


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 esercizio della funzione di controllo
Data:16/07/1993
Numero:32


Sommario
Art. unico.      La diffida, di cui al 1° comma dell'art. 34 della L.R. 16 maggio 1991, n. 10, deve essere effettuata, con le stesse modalità, anche nel caso di nomina di un Commissario ad acta, previsto dal 4° [...]


§ 1.3.9 - L.R. 16 luglio 1993, n. 32.

Interpretazione autentica dell'art. 20 della L.R. 16 maggio 1991, n. 10

(Disciplina delle funzioni di controllo sugli atti degli Enti locali e

degli Enti strumentali della Regione - Norme per il funzionamento

dell'Organo di Controllo) - Effettuazione della diffida.

 

Art. unico.

     La diffida, di cui al 1° comma dell'art. 34 della L.R. 16 maggio 1991, n. 10, deve essere effettuata, con le stesse modalità, anche nel caso di nomina di un Commissario ad acta, previsto dal 4° comma dell'art. 20 della medesima legge regionale, per la mancata approvazione del bilancio di previsione.

     La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.