| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Basilicata | 
| Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari | 
| Capitolo: | 1.3 esercizio della funzione di controllo | 
| Data: | 16/07/1993 | 
| Numero: | 32 | 
| Sommario | 
| Art. unico. La diffida, di cui al 1° comma dell'art. 34 della L.R. 16 maggio 1991, n. 10, deve essere effettuata, con le stesse modalità, anche nel caso di nomina di un Commissario ad acta, previsto dal 4° [...] | 
§ 1.3.9 - L.R. 16 luglio 1993, n. 32.
Interpretazione autentica dell'art. 20 della L.R. 16 maggio 1991, n. 10
(Disciplina delle funzioni di controllo sugli atti degli Enti locali e
degli Enti strumentali della Regione - Norme per il funzionamento
dell'Organo di Controllo) - Effettuazione della diffida.
     La diffida, di cui al 1° comma dell'art. 34 della 
La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.