Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 5. servizi sociali |
Capitolo: | 5.2 assistenza sociale |
Data: | 07/09/1993 |
Numero: | 48 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 3 della legge regionale 15 novembre 1989, è sostituito dal seguente: |
Art. 2. I commi 3, 4 e 5 dell'art. 4 della L.R. 15 novembre 1989, n. 94 sono soppressi. |
Art. 3. |
Art. 4. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. |
§ 5.2.74 - L.R. 7 settembre 1993, n. 48.
Modifica ed integrazione della L.R. 15 novembre 1989, n. 94 recante «Interventi promozionali alternativi al ricovero in favore delle persone anziane a rischio».
(B.U. n. 33 del 13 settembre 1993)
(Abrogata dall'art. 10, comma 2, della
L'art. 3 della legge regionale 15 novembre 1989, è sostituito dal seguente:
(Omissis).
I commi 3, 4 e 5 dell'art. 4 della
Per il triennio 1994-1996, i progetti-obiettivo, giacenti presso il Settore Sanità, Igiene e Sicurezza Sociale della Giunta regionale, presentati ai sensi della
Parimenti possono presentare progetti-obiettivo - entro il 31.10.1993
-, per completare il triennio le cooperative già finanziate ai sensi della
L.R. 94/89 e L.R. 64/90, per le quali il finanziamento già disposto viene a
scadere entro il triennio 1994-96.
Nuovi progetti, relativi allo stesso triennio, possono comunque essere presentati entro il 31.10.1993.
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
[*] Vedi tuttavia quanto disposto dall'art. 10, comma 2, lett. e), e comma 3, della
[1] Vedi art. 1