§ 5.2.74 - L.R. 7 settembre 1993, n. 48.
Modifica ed integrazione della L.R. 15 novembre 1989, n. 94 recante «Interventi promozionali alternativi al ricovero in favore delle persone anziane [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:07/09/1993
Numero:48


Sommario
Art. 1.      L'art. 3 della legge regionale 15 novembre 1989, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      I commi 3, 4 e 5 dell'art. 4 della L.R. 15 novembre 1989, n. 94 sono soppressi.
Art. 3. 
Art. 4.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


§ 5.2.74 - L.R. 7 settembre 1993, n. 48.

Modifica ed integrazione della L.R. 15 novembre 1989, n. 94 recante «Interventi promozionali alternativi al ricovero in favore delle persone anziane a rischio».

(B.U. n. 33 del 13 settembre 1993)

 

(Abrogata dall'art. 10, comma 2, della L.R. 17 dicembre 1996, n. 135). [*]

 

Art. 1.

     L'art. 3 della legge regionale 15 novembre 1989, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     I commi 3, 4 e 5 dell'art. 4 della L.R. 15 novembre 1989, n. 94 sono soppressi.

 

     Art. 3. [1]

     Per il triennio 1994-1996, i progetti-obiettivo, giacenti presso il Settore Sanità, Igiene e Sicurezza Sociale della Giunta regionale, presentati ai sensi della L.R. 94/89 entro il termine del 1° settembre 1992, si intendono validi se rispondenti alle condizioni di cui al precedente art. 1 e se confermati dai Comuni entro il 31.10.1993.

     Parimenti possono presentare progetti-obiettivo - entro il 31.10.1993

-, per completare il triennio le cooperative già finanziate ai sensi della

L.R. 94/89 e L.R. 64/90, per le quali il finanziamento già disposto viene a

scadere entro il triennio 1994-96.

     Nuovi progetti, relativi allo stesso triennio, possono comunque essere presentati entro il 31.10.1993.

 

     Art. 4.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 

 


[*] Vedi tuttavia quanto disposto dall'art. 10, comma 2, lett. e), e comma 3, della L.R. 17 dicembre 1996, n. 135.

[1] Vedi art. 1 L.R. 17 gennaio 1995, n. 1, per interpretazione autentica del presente articolo.