§ 5.2.46 - L.R. 15 novembre 1989, n. 94.
Interventi promozionali alternativi al ricovero in favore delle persone anziane a rischio.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:15/11/1989
Numero:94


Sommario
Art. 1.      La Regione Abruzzo, in attuazione dell'art. 2 della L.R. 16 settembre 1982, n. 75, promuove e favorisce interventi alternativi al ricovero per le persone anziane a rischio, di cui alla [...]
Art. 2.      I Comuni singoli ed associati gestiscono i servizi di cui al precedente articolo 1, ricorrendo, prioritariamente, ove ne esistano le condizioni, al convenzionamento con le società cooperative di [...]
Art. 2 bis. 
Art. 3.      I Comuni singoli o associati possono presentare i progetti-obiettivo per la realizzazione dei servizi, di cui al precedente articolo 1, che intendono attuare nel rispettivo territorio.
Art. 4.      La Giunta regionale redige il piano di interventi, oltre che sulla base di quanto previsto al precedente articolo, anche sulla base:


§ 5.2.46 - L.R. 15 novembre 1989, n. 94.

Interventi promozionali alternativi al ricovero in favore delle persone anziane a rischio.

(B.U. n. 42 del 21 dicembre 1989).

 

(Abrogata dall'art. 10, comma 2, della L.R. 17 dicembre 1996, n. 135). [*]

 

Art. 1.

     La Regione Abruzzo, in attuazione dell'art. 2 della L.R. 16 settembre 1982, n. 75, promuove e favorisce interventi alternativi al ricovero per le persone anziane a rischio, di cui alla richiamata Legge regionale n. 75 del 1982, al fine di prevenire e superare situazioni di bisogno e di emarginazione e per il loro reinserimento nella vita di relazione familiare e sociale.

     Tali interventi sono finalizzati al finanziamento di progetti- obiettivo diretti ad offrire alle persone anziane a rischio una autonoma vita a domicilio, attraverso:

     a) un'assistenza domiciliare e/o a pagamento parziale o totale di servizi comprendente prestazioni gratuita di aiuto per il governo dell'abitazione, prestazioni per la cura e per l'igiene delle persone, prestazioni di assistenza sociale e di sostegno psicologico volti a rompere l'eventuale emarginazione sociale;

     b) la istituzione di Centri sociali diurni intesi come:

     1) luoghi di incontro sociale, culturale, ricreativo e del tempo libero;

     2) sedi di erogazione di servizi di assistenza a carattere integrativo e di sostegno alla vita domestica;

     3) sede di servizi alla persona (mensa, lavanderia, stireria, pulizia);

     4) base operativa per i servizi di assistenza domiciliare;

     5) centro di propulsione di iniziative rivolte agli anziani;

     6) centro di consulenza.

 

     Art. 2.

     I Comuni singoli ed associati gestiscono i servizi di cui al precedente articolo 1, ricorrendo, prioritariamente, ove ne esistano le condizioni, al convenzionamento con le società cooperative di lavoro, di cui alla L.R. 11 novembre 1985, n. 63 [1], o con istituzioni analoghe.

     L'anziano, nell'ambito del personale disponibile per la realizzazione del progetto-obiettivo, ha la facoltà di scelta, per quanto possibile, degli operatori dai quali accetta di essere assistito in un proficuo rapporto di fiducia.

 

     Art. 2 bis. [1]a

     L'attuazione del progetto-obiettivo, che è di durata triennale, deve avere inizio, di norma, il 1° gennaio del primo anno del triennio a riferimento e terminare il 31 dicembre del terzo anno dello stesso triennio.

     Qualora per motivi tecnici, organizzativi, contabili e amministrativi, ivi compreso il ritardo nella erogazione dei contributi regionali, i termini previsti non possono essere rispettati, la durata triennale dei progetti presentati dai Comuni singoli o associati è protratta per un periodo pari al ritardo manifestatosi nell'inizio degli interventi. Di quanto sopra è fatta comunicazione alla Giunta regionale - Settore Sanità Igiene e Sicurezza-Sociale. I progetti dovranno essere comunque portati a termine entro e non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo alla scadenza del triennio di finanziamento.

     In deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, per i progetti- obiettivo relativi al triennio 1989/1991 la cui realizzazione è in corso di definizione, i Comuni singoli o associati sono autorizzati ad utilizzare le somme già attribuite per completare gli interventi in essi previsti.

     Detti progetti, per i quali permane il divieto di cumulo con i finanziamenti attinenti il triennio 1994/1996, devono essere portati a termine entro il 31 dicembre 1997. Entro la stessa data dovranno essere restituite alla Regione Abruzzo le eventuali residue somme non utilizzate.

     I Comuni singoli o associati, destinatari dei fondi attinenti lo stesso triennio 1989/1991, che alla data del 1° gennaio 1995 non hanno dato concreto inizio alla realizzazione dei progetti-obiettivo afferenti il citato triennio, devono restituire alla Regione Abruzzo, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le somme ad essi erogate per detto triennio.

     Fino al 31 dicembre 1998, i predetti Enti beneficiari possono utilizzare i fondi accordati per i progetti-obiettivo relativi al triennio 1994/1996, in base alle esigenze da soddisfare via via che queste si presentano, purché rispettino gli obiettivi fondamentali dei progetti stessi e garantiscano, per ciascuno di essi, il finanziamento con risorse proprie almeno pari al 30% degli importi previsti, ai sensi dell'art. 4, comma 2°, della legge regionale 15 novembre 1989, n. 94.

 

     Art. 3.

     I Comuni singoli o associati possono presentare i progetti-obiettivo per la realizzazione dei servizi, di cui al precedente articolo 1, che intendono attuare nel rispettivo territorio.

     Il progetto-obiettivo - che deve essere triennale - deve contenere, in modo particolareggiato, gli interventi che si intendono realizzare e, nel caso, la descrizione delle modalità per la istituzione del centro sociale diurno.

     Le istanze di finanziamento, da presentare entro il termine perentorio del 1° giugno dell'ultimo anno del triennio in corso, ai Servizi Provinciali per la Sanità della Regione, ubicati nei capoluoghi di provincia, competenti per territorio, devono essere corredate da:

     Deliberazione comunale, debitamente esecutiva, di approvazione del progetto-obiettivo;

     Il progetto-obiettivo, con allegata la relativa documentazione, con l'importo della spesa annuale e con la precisazione se i servizi in argomento saranno assicurati da personale e strutture proprie del Comune, oppure in regime di convenzione con società cooperative di lavoro, di cui al 1° comma dell'art. 2 L.R. 15.11.1989, n. 94, con l'indicazione della relativa ragione sociale.

     Alla fine di ogni anno del triennio in corso gli Enti beneficiari devono far pervenire al Settore Sanità, Igiene e Sicurezza Sociale, una dichiarazione che il progetto finanziato è in corso d'attuazione [2].

 

     Art. 4.

     La Giunta regionale redige il piano di interventi, oltre che sulla base di quanto previsto al precedente articolo, anche sulla base:

     a) delle risorse finanziarie regionali disponibili nell'esercizio;

     b) della dimensione del fenomeno degli anziani a rischio nell'ambito del Comune o dei Comuni associati;

     c) delle validità del progetto, tenendo presenti nella loro globalità i principi ed i criteri a cui è uniformata la presente legge.

     Il finanziamento concesso non può comunque superare il settanta per cento della spesa complessiva del progetto.

     (Omissis) [3].

     Al fine di stabilire la gratuità o il pagamento parziale o totale degli oneri di cui alla lettera a) dell'articolo 1 della presente legge, il Comune si avvale di apposita Commissione, composta di 5 membri nominati dal Consiglio Comunale, con rappresentanza proporzionale della minoranza.

     Detta Commissione prefissa i criteri sulla base dei quali determinare la gratuità o la partecipazione parziale o totale al costo del relativo servizio.

 

     Artt. 5. - 6. [4]

.

 

 

 


[*] Vedi tuttavia quanto disposto dall'art. 10, comma 3, della L.R. 17 dicembre 1996, n. 135.

[1] Leggasi «L.R. 11 novembre 1986».

[1]1a Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 26 gennaio 1996, n. 11.

[2] Articolo così sostituito con art. 1 L.R. 7 settembre 1993, n. 48.

[3] Commi 3°, 4° e 5°abrogati con art. 2 L.R. 7 settembre 1993, n. 48.

[4] Recano disposizioni finanziarie e dichiarazione d'urgenza.