§ 5.2.104 - L.R. 17 dicembre 1996, n. 135.
Fondo sociale regionale per l'espletamento dei servizi ed interventi in materia sociale e socio-assistenziale.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:17/12/1996
Numero:135


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Istituzione del Fondo Sociale Regionale.
Art. 3.  Accesso e modalità di gestione del Fondo.
Art. 4.  Criteri di Ripartizione della quota per l'erogazione dei servizi e prestazioni sociali e socio-assistenziali.
Art. 5.  Criteri di ripartizione della quota per interventi sociali e socio-assistenziali a favore dei portatori di handicaps.
Art. 6.  Criteri di ripartizione della quota destinata al finanziamento dei progetti sperimentali.
Art. 7.  Limite del contributo regionale.
Art. 8.  Modalità di utilizzo.
Art. 8 bis.  Rendicontazione contributi regionali pregressi.
Art. 8 ter.  Differimento termini.
Art. 9.  Norme transitorie.
Art. 10.  Abrogazione.
Art. 11.  Finanziamento del fondo.
Art. 12.  Entrata in vigore.


§ 5.2.104 - L.R. 17 dicembre 1996, n. 135.

Fondo sociale regionale per l'espletamento dei servizi ed interventi in materia sociale e socio-assistenziale.

(B.U. n. 24 del 23 dicembre 1996).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione concorre al finanziamento delle spese per la realizzazione dei servizi ed interventi in materia sociale e socio- assistenziale, la cui titolarità spetta ai Comuni, mediante la ripartizione del Fondo Sociale Regionale di cui al successivo art. 2.

 

     Art. 2. Istituzione del Fondo Sociale Regionale.

     1. E' istituito il «Fondo Sociale Regionale per l'espletamento dei servizi ed interventi in materia sociale e socio-assistenziale». Nel fondo confluiscono:

     a) le risorse finanziarie previste dalle specifiche leggi regionali per la realizzazione di interventi e servizi socio-assistenziali a favore delle popolazioni in situazioni di svantaggio o a rischio delle stesse;

     b) gli stanziamenti statali e comunitari.

     2. La parte del Fondo destinata ai Programmi di cui all'articolo 3 è suddivisa in quote percentuali distinte in relazione alle seguenti aree di interventi [1]:

     a) il 60% per servizi e prestazioni sociali e socio-assistenziali;

     b) il 37% per interventi sociali e socio-assistenziali previsti dalla legge 5.2.1992, n. 104 a favore dei soggetti portatori di handicaps;

     c) il 3% per l'attuazione di progetti sperimentali diretti a favorire l'inserimento sociale delle persone in situazioni di svantaggio.

 

     Art. 3. Accesso e modalità di gestione del Fondo.

     1. La parte del Fondo di cui al precedente art. 2 viene ripartito, annualmente, dalla Giunta Regionale, tra i Comuni, singoli o associati, che presentano alla Regione, entro il 31 ottobre di ogni anno, il programma delle attività sociali e socio-assistenziali da realizzare nell'anno successivo.

     2. Il programma di cui al precedente comma deve essere corredato:

     a) dal piano finanziario contenente l'indicazione delle entrate e delle spese previste per ciascuna delle aree di intervento di cui all'articolo 2, comma 2;

     b) dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle attività e dei servizi.

     3. I programmi possono essere redatti e gestiti in forma associata da tutti i Comuni, o parte di essi, ricompresi negli ambiti territoriali coincidenti con i distretti sanitari di base.

     4. Per i Comuni montani gli ambiti territoriali di cui al precedente comma possono essere rappresentati anche dal territorio della Comunità Montana di appartenenza.

 

     Art. 4. Criteri di Ripartizione della quota per l'erogazione dei servizi e prestazioni sociali e socio-assistenziali.

     1. La quota destinata alla erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali e socio-assistenziali da parte dei Comuni viene ripartita come segue:

     a) il 40% in ragione delle rispettive popolazioni

ultrasessantacinquenne a minorenne, risultanti dai dati ufficiali ISTAT del penultimo anno precedente a quello della ripartizione stessa;

     b) il 10% in ragione della quota di spesa prevista dal Comune a proprio carico;

     c) il 40% fra i Comuni che attuano gli interventi previsti dai seguenti punti 1 e 2, in proporzione al numero degli utenti indicati nel programma di cui all'art. 3, comma 1 e all'indice di dipendenza relativo ai Comuni medesimi, determinato, sulla base dei dati del censimento ISTAT, come rapporto tra la somma della popolazione avente meno di 14 anni più quella di oltre 65 anni e la popolazione in età da 14 a 65 anni [2]:

     1) il servizio di assistenza domiciliare previsto dall'art. 5 della L.R. 16.09.1982, n. 75 e dall'art. 12 della L.R. 14.02.1989, n. 15;

     2) l'istituzione e la gestione di centri diurni di cui all'art. 7 della L.R. 16.09.1982, n. 75 ed all'art. 13 della L.R. 14.02.1989, n. 15;

     d) il 10% fra i Comuni che gestiscono in forma associata, in tutto o in parte, i servizi e le prestazioni socio-assistenziali, in proporzione ai corrispondenti importi di spesa previsti nel programma. In caso di mancata assegnazione, la ripartizione è effettuata con gli stessi criteri di cui alla precedente lettera a).

 

     Art. 5. Criteri di ripartizione della quota per interventi sociali e socio-assistenziali a favore dei portatori di handicaps.

     1. La ripartizione della quota assegnata per gli interventi sociali e socio-assistenziali previsti dalla legge 104/92 a favore dei soggetti portatori di handicaps, di cui all'art. 2, comma 2. lett. b) della presente legge, viene effettuata fra tutti i comuni come segue:

     a) il 20% in proporzione alla popolazione residente nel penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;

     b) il 10% fra i Comuni che attuano in forma associata, in tutto o in parte, gli interventi di cui al presente articolo, in proporzione ai corrispondenti importi di spesa previsti nel programma. In caso di mancata assegnazione la ripartizione è effettuata con gli stessi criteri di cui alla precedente lettera a);

     c) il 70% in proporzione al numero dei soggetti riconosciuti portatori di handicaps assistiti dai servizi nell'anno antecedente, in ciascun Comune.

     2. I criteri di ripartizione della quota, di cui alle lettere a), b) e c) del comma precedente, sono cumulabili.

 

     Art. 6. Criteri di ripartizione della quota destinata al finanziamento dei progetti sperimentali.

     1. La quota prevista dall'art. 2, 2° comma - lett. c), è destinata al finanziamento di progetti sperimentali diretti a favorire l'inserimento sociale delle persone in situazioni di svantaggio.

     2. La Giunta Regionale provvede al riparto ed all'assegnazione del contributo in esecuzione dei criteri stabiliti nel regolamento di cui al successivo art. 8.

 

     Art. 7. Limite del contributo regionale.

     1. L'importo del contributo complessivo, determinato secondo i criteri di cui agli artt. 4 e 5, non può superare l'ammontare delle risorse finanziarie proprie dei Comuni previste dal piano finanziario di cui all'art. 3, comma 2.

     2. Nella ipotesi di contribuzione regionale di minore entità rispetto alla previsione del programma, i Comuni procedono alla revisione del programma stesso per adeguarlo alle risorse regionali attribuite, nel rispetto, comunque, di quanto stabilito al comma precedente.

 

     Art. 8. Modalità di utilizzo.

     1. Il Consiglio Regionale adotta il regolamento per l'attuazione della presente legge entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore.

     2. I Comuni, singoli o associati, provvedono a presentare il rendiconto delle spese sostenute entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento del programma, secondo criteri e modalità stabiliti con il regolamento di cui al comma precedente [3].

     3. L'eventuale recupero a carico dei Comuni delle somme erogate ai sensi della presente legge e non rendicontate, viene effettuato, se necessario, anche mediante detrazione sull'importo dei contributi regionali dovuti in attuazione della legge regionale 27 marzo 1998, n. 22 [4].

 

     Art. 8 bis. Rendicontazione contributi regionali pregressi. [4]a

     1. La mancata o irregolare rendicontazione da parte dei comuni o di altri enti dei contributi regionali erogati ai sensi delle leggi regionali 27.8.1982, n. 69, 16.9.1982, n. 75 e 14.2.1989, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, può essere sanata, in tutto o in parte, mediante presentazione, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di apposita istanza da parte del legale rappresentante dell'ente richiedente, corredata di analitica relazione dimostrativa delle attività svolte e delle spese sostenute con il beneficio dei contributi regionali da rendicontare, approvata dal competente organo decisionale dell'ente.

     2. E' consentito, in via straordinaria, agli enti che si trovano nelle condizioni previste dal comma precedente di rendicontare unitariamente le spese sostenute riferite ai contributi complessivamente erogati ai sensi delle leggi regionali citate nel comma medesimo.

     3. Gli enti tenuti alla restituzione totale o parziale dei contributi ricevuti ai sensi delle leggi regionali di cui al comma 1, provvedono al versamento delle relative somme in favore della Regione Abruzzo entro il termine perentorio del 31 dicembre 1999, decorso il quale si provvede al recupero coattivo a carico degli enti inadempienti.

     4. Con apposito provvedimento della Giunta regionale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel precedenti commi.

 

     Art. 8 ter. Differimento termini. [5]

     1. L'istanza di sanatoria di cui al precedente art. 8 bis può essere inoltrata, con le modalità stabilite dal medesimo articolo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Sono fatte salve ed applicabili le disposizioni di attuazione già emanate in materia.

     3. Gli enti tenuti alla restituzione totale o parziale dei contributi ricevuti ai sensi delle LL.RR. 69/1982, 75/1982, 15/1989 e 91/1989, e successive modificazioni ed integrazioni, provvedono al versamento delle relative somme in favore della Regione Abruzzo, in unica soluzione, entro il termine perentorio del 30 giugno 2001, decorso il quale si provvede al recupero coattivo a carico degli enti inadempienti.

 

     Art. 9. Norme transitorie.

     1. Il termine previsto dal precedente art. 3, comma 1, per la presentazione del programma, relativamente al solo anno 1997, è stabilito in 90 giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'art. 8, comma 1.

     2. I Comuni che hanno avanzato richiesta di finanziamento dei progetti-obiettivo presentati ai sensi dell'art. 1 della L.R. 7.9.1993, n. 48, per il triennio 1997/1999, partecipano alla ripartizione della quota prevista dal comma 1, lett. c dell'art. 4 della presente legge purché detti interventi siano ricompresi nell'ambito dei programmi da presentare ai sensi del comma 1 del presente articolo.

     3. A decorrere dall'esercizio finanziario 1997 e sino al 31 dicembre 1998 e comunque fino ad esaurimento delle somme già assegnate dalla Regione, le Aziende U.S.L. continuano ad erogare servizi e prestazioni a favore dei portatori di handicap con le modalità organizzative e gestionali previste e finanziate dalle leggi regionali 20 giugno 1980, n. 60, 28 agosto 1981, n. 34 e loro successive modificazioni ed integrazioni [5]a.

     4. Le Aziende U.S.L. presentano alla Giunta Regionale - Servizio Sicurezza Sociale - idonea rendicontazione circa l'utilizzo delle somme di cui al precedente comma, entro 3 mesi dalla completa utilizzazione delle disponibilità finanziarie e comunque non oltre il 31 gennaio 2000 [5]a.

     5. Fino alla data stabilita nel comma precedente, ed in relazione alla disposizione contenuta nel successivo art. 11, comma 6, il Fondo Sociale Regionale è suddiviso in due sole quote del 95 per cento per il finanziamento dei servizi e prestazioni sociali e socio-assistenziali e del 5 per cento per l'attuazione di progetti sperimentali diretti a favorire l'inserimento sociale delle persone in situazione di svantaggio [6].

 

     Art. 10. Abrogazione.

     1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni con essa incompatibili, salvo quanto previsto dal successivo comma 3.

     2. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

     a) la L.R. 27.8.1982, n. 69 e successive modificazioni ed integrazioni;

     b) l'art. 14 della L.R. 16.9.1982 n. 75;

     c) l'art. 19 della L.R. 14.2.1989, n. 15;

     d) la L.R. 15.11.1989, n. 94;

     e) la L.R. 7.9.1993, n. 48, salvo l'art. 2 bis.

     3. La L.R. 17.7.1996, n. 52, cessa di avere efficacia alla data del 30 giugno 1997. Fino alla data del 31 dicembre 1998 continuano ad applicarsi la L.R. 94/1989 e la L.R. 48/1993, limitatamente alle disposizioni che regolano l'attuazione dei progetti-obiettivo in favore delle persone anziane già finanziati da parte della Regione.

 

     Art. 11. Finanziamento del fondo.

     1. Agli oneri di cui al precedente art. 2 si provvede, per l'anno 1997 e successivi, istituendo un apposito capitolo di spesa alimentato, almeno, dagli stessi stanziamenti inseriti nel bilancio di previsione 1996, per le leggi regionali 27.8.1982, n. 69, 15.11.1989, n. 94 e loro successive modificazioni ed integrazioni, 14.2.1989, n. 15 e 16.9.1982, n. 75, nonché dal capitolo 71573 attinente gli interventi per la legge 104/92.

     2. Sono ricompresi nel Fondo Sociale Regionale anche gli stanziamenti relativi agli interventi di cui all'art. 9, comma 3, della presente legge.

     3. All'entrata in vigore della presente legge si procede, ove necessario, con Decreto del Presidente della Giunta, ad introdurre le occorrenti variazioni di bilancio di previsione in corso, ai sensi dell'art. 41 della legge regionale di contabilità, n. 81/1977, per quanto attiene alle risorse di cui alla lettera b) del precedente art. 2.

     4. Per l'anno 1996 gli oneri occorrenti per l'attuazione della presente legge trovano copertura finanziaria nelle disponibilità esistenti sui capitoli 71521 - 71524 - 71571 e 71573 dello stato di previsione della spesa del corrente esercizio finanziario.

     5. Con la legge di bilancio riferita all'esercizio finanziario 1997, nello stato di previsione della spesa viene iscritto il pertinente capitolo con la seguente denominazione «Fondo Sociale Regionale per l'espletamento dei servizi ed interventi in materia sociale e socio-assistenziale», il cui stanziamento è determinato, anche per gli esercizi futuri, dalle annuali leggi di bilancio; sono contestualmente soppressi i capitoli di cui al comma che precede salvo quanto stabilito al successivo comma 6°.

     6. Per quanto disciplinato dal comma 3 dell'art. 9, lo stanziamento del capitolo 71571 confluisce nel predetto Fondo per la quota relativa agli interventi a favore dei portatori di handicap con esclusione della quota relativa agli interventi a favore dei ciechi e dei sordomuti [7].

 

     Art. 12. Entrata in vigore.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. L.R. 27 marzo 1998, n. 22.

[2] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 23 settembre 1998, n. 108.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 23 settembre 1998, n. 108.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 23 settembre 1998, n. 108.

[4]4a Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 23 settembre 1998, n. 108.

[5] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 139.

[5]5a Gli attuali commi 3 e 4 così sostituiscono l'originario comma 3 per effetto dell'art. 7 della L.R. 11 novembre 1998, n. 131.

[5]5a Gli attuali commi 3 e 4 così sostituiscono l'originario comma 3 per effetto dell'art. 7 della L.R. 11 novembre 1998, n. 131.

[6] Comma aggiunto, come comma 3 bis, dall'art. 1 della L.R. 20 maggio 1997, n. 46.

[7] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 11 novembre 1998, n. 131.