| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Abruzzo | 
| Materia: | 2. amministrazione regionale | 
| Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale | 
| Data: | 03/11/1992 | 
| Numero: | 94 | 
| Sommario | 
| Art. 1. L'art. 7, 2° comma della L.R. 22 marzo 1978, n. 14 è così modificato: | 
| Art. 2. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. | 
§ 2.1.67 - L.R. 3 novembre 1992, n. 94.
Modifica dell'art. 7, 2° comma, della L.R. 22 marzo 1978, n. 14: norme sull'ammissione all'impiego regionale.
(B.U. n. 39 del 26 novembre 1992).
     L'art. 7, 2° comma della 
(Omissis).
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.