§ 2.1.67 - L.R. 3 novembre 1992, n. 94.
Modifica dell'art. 7, 2° comma, della L.R. 22 marzo 1978, n. 14: norme sull'ammissione all'impiego regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:03/11/1992
Numero:94


Sommario
Art. 1.      L'art. 7, 2° comma della L.R. 22 marzo 1978, n. 14 è così modificato:
Art. 2.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


§ 2.1.67 - L.R. 3 novembre 1992, n. 94.

Modifica dell'art. 7, 2° comma, della L.R. 22 marzo 1978, n. 14: norme sull'ammissione all'impiego regionale.

(B.U. n. 39 del 26 novembre 1992).

 

Art. 1.

     L'art. 7, 2° comma della L.R. 22 marzo 1978, n. 14 è così modificato:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

     La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.