§ 5.1.19 - L.R. 20 giugno 1980, n. 60.
Interventi a favore dei cittadini portatori di handicaps.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:20/06/1980
Numero:60


Sommario
Art. 1.      La Regione Abruzzo promuove lo sviluppo e la qualificazione di servizi sociali diretti a prevenire e a rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio di portatori di handicaps, a [...]
Art. 2.      Gli obbiettivi, di cui al 1° comma dell'art. 1, si attuano mediante iniziative idonee a favorire:
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.      Le Unità Socio-Sanitarie, possono
Art. 6.      Le iniziative rivolte a favorire l'inserimento lavorativo sono dirette, in via prioritaria, ai residenti in Abruzzo portatori di handicaps gravi e medi che non siano titolari di pensioni o [...]
Art. 7.      Le Unità Locali Socio-Sanitarie, al fine di reinserire e mantenere nel proprio normale ambiente di vita i portatori di gravi handicaps, realizzano interventi atti a
Art. 7 bis. 
Art. 7 ter. 
Art. 7 qua ter.
Art. 8.      Il servizio di aiuto personale può essere organicamente integrato con gli altri servizi territoriali sanitari e socio-assistenziali e organizzato in conformità a quanto previsto dal secondo [...]
Art. 9. 
Art. 10.      (Omissis)


§ 5.1.19 - L.R. 20 giugno 1980, n. 60.

Interventi a favore dei cittadini portatori di handicaps.

(B.U. n. 36 del 21 luglio 1980).

 

Art. 1.

     La Regione Abruzzo promuove lo sviluppo e la qualificazione di servizi sociali diretti a prevenire e a rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio di portatori di handicaps, a favorire il più possibile il loro mantenimento ed inserimento nel proprio nucleo familiare e nel proprio ambiente di vita.

     Gli interventi di cui alla presente legge hanno carattere integrativo rispetto a quelli rivolti alle categorie protette, ai sensi delle leggi vigenti, in particolare per quanto riguarda gli interventi sanitari specifici riabilitativi protesici di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e alla legge regionale 15 febbraio 1980, n. 10 art. 24 e 27.

     La Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, emana le direttive rivolte all'applicazione della presente legge [1].

     Le direttive regionali riguardano prioritariamente:

     a) la prevenzione primaria e secondaria con funzioni preminenti ed integrate ai Consultori familiari, ai reparti di ostetricia e ginecologia. di pediatria e di neonatologia;

     b) gli interventi di riabilitazione, con preferenza all'istituzione di centri diurni dotati di ogni tipo di idonee attrezzature, comprese palestre e piscine, nonché personale medico fornito di specifica specializzazione.

     I centri disporranno anche di terapisti addetti ai servizi scolastici e domiciliari, sia a livello di Distretto Sanitario che di più Distretti.

     Le direttive regionali, le priorità e gli ambiti di intervento, sono formulati sulla base di un'indagine conoscitiva, effettuata dall'Assessorato alla Sanità relativa al numero dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e/o sensoriali, da svolgersi entro 90 gg. dall'entrata in vigore della presente legge.

     Ogni anno viene Comunicato al Consiglio Regionale l'aggiornamento dei dati e delle metodologie di intervento, per fasce di età e per gravità dell'handicap.

 

     Art. 2.

     Gli obbiettivi, di cui al 1° comma dell'art. 1, si attuano mediante iniziative idonee a favorire:

     a) l'inserimento nella scuola d'obbligo;

     b) l'istituzione secondaria superiore e universitaria e la produzione di materiale didattico speciale;

     c) la formazione professionale e l'inserimento lavorativo [2];

     d) il mantenimento e il reinserimento nel normale ambiente di vita;

     e) l'assistenza domiciliare [3].

     La Regione adotta ogni utile iniziativa per assicurare, nell'ambito delle proprie competenze, il pieno rispetto delle norme, di cui al regolamento per l'attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, recante norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche, approvato con il D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 [4].

 

     Art. 3. [5]

     1. Le iniziative rivolte a favorire l'inserimento nella scuola materna, nella scuola dell'obbligo e nella scuola di istruzione superiore, sono dirette a studenti residenti in Abruzzo, portatori di handicap riconosciuti tali a seguito di certificazione medica, attestante la natura delle infermità invalidanti, ai sensi dell'art. 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero per i quali è stata compilata, dalla Unità Multidisciplinare di cui all'art. 3 D.P.R. 24 febbraio 1994, una diagnosi funzionale a seguito della quale è stato redatto un piano educativo individualizzato che prevede interventi specifici e la necessità di utilizzare particolari sussidi didattici.

     2. Il piano educativo individualizzato di cui all'art. 5 del D.P.R. 24.2.1994, deve prevedere in modo chiaro ed inequivocabile gli interventi ed i sussidi didattici necessari per ogni singolo caso.

     3. Le iniziative del comma 1 concernono:

     a) l'assegnazione di speciali sussidi didattici secondo le caratteristiche dei bisogni individuali risultanti dal piano educativo individualizzato, di cui al comma precedente;

     b) la predisposizione di idonee forme di trasporto sia collettive che individuali;

     c) l'assegnazione alle scuole materne, dell'obbligo e di istruzione superiore, di personale ausiliario, qualora quello a ciò destinato non è sufficiente a garantire l'assistenza necessaria.

     4. La Regione eroga contributi a favore dei Comuni che attuano gli interventi di cui al comma precedente in esecuzione degli accordi di programma previsti dall'art. 13 della legge 5.2.1992, n. 104. Agli interventi da attuare nei rimanenti Comuni, possono provvedere, anche unitamente a questi, le Aziende USL in base alle disponibilità di bilancio, con utilizzo dei fondi ad esse assegnati dalla presente legge.

 

     Art. 4. [6]

     Le Unità Socio Sanitarie, con riferimento alla necessità di acquisire dati circostanziati in merito alla situazione dei cittadini portatori di handicaps residenti nel proprio ambito territoriale, promuovono e finanziano studi e ricerche socio-epidemiologiche, affidandone, di preferenza, la realizzazione alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

 

     Art. 5.

     Le Unità Socio-Sanitarie, possono [7] stipulare convenzioni con enti con enti pubblici e privati, specializzati per la produzione e la distribuzione di materiale didattico speciale o con le associazioni che ne curino e assicurino la riproduzione, al fine di agevolare l'apprendimento in ogni ordine e grado di scuola degli studenti portatori di handicaps.

     Le Unità Locali Socio-Sanitarie [8], inoltre, l'organizzazione di viaggi di studio e di mostre specializzate per l'informazione e la conoscenza dei più moderni metodi didattici.

 

     Art. 6.

     Le iniziative rivolte a favorire l'inserimento lavorativo sono dirette, in via prioritaria, ai residenti in Abruzzo portatori di handicaps gravi e medi che non siano titolari di pensioni o rendite di invalidità di carattere assicurativo e previdenziale e non siano collocati in attività lavorativa ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482.

     Le Unità Locali Socio-Sanitarie pongono in atto interventi rivolti a [9]:

     a) adeguare i beni strumentali ed il posto di lavoro, «destinato all'attività lavorativa dell'handicappato [1]0;

     b) favorire l'inserimento di handicappati in imprese artigiane, sostenendone parzialmente, e in casi eccezionali e motivati, totalmente, gli oneri sociali derivanti dall'inserimento lavorativo assistito;

     c) facilitare l'istituzione di cooperative di cui almeno 1/3 dei soci siano handicappati o familiari di handicappati, effettivamente di sostegno [1]1;

     d) promuovere l'istituzione di laboratori protetti.

     Detti interventi devono essere assunti dagli Enti Locali e volti a favorire l'inserimento dell'handicappato [1]2.

     Le ULSS assicurano la partecipazione delle Associazioni degli handicappati presenti nel territorio, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro alla formulazione e alla verifica dei provvedimenti di cui all' art. 2 ed in particolare prendono contatto con imprese e con la commissione di cui all'art. 16 della legge 2 aprile 1968, n. 482, in ordine alla possibilità di un utile inserimento dei soggetti di cui all'art. 5 in posti di lavoro adatti alle personali capacità degli interessati, alle caratteristiche aziendali e alle condizioni ambientali; valutano inoltre, su richiesta del datore di lavoro o dell'handicappato, i problemi afferenti l'inserimento di quest'ultimo e suggeriscono idonee forme d'interventi [1]2.

     Omissis [1]3.

 

     Art. 7.

     Le Unità Locali Socio-Sanitarie, al fine di reinserire e mantenere nel proprio normale ambiente di vita i portatori di gravi handicaps, realizzano interventi atti a [1]4:

     a) inserire i suddetti nel contesto di strutture organizzative associative gestite da enti pubblici e privati e destinate a tutte le popolazioni: case di riposo, case di vacanze montane e marine, centri sociali, case alloggio etc. [1]5;

     b) riattare, acquisire o costruire appartamenti o altre strutture immobiliari destinati a servizi per handicappati gravi, inabili o con particolari specificità come i ciechi e sordomuti;

     c) gestire in forma diretta o convenzionata strutture diurne e residenziali che richiedano un'altra intensità assistenziale ed ospitino un numero di utenti preferibilmente residenti nel territorio del Comune o del Distretto Sanitario.

     Dette strutture dovranno comunque essere differenziate con riferimento all'età degli utenti e alla diversa tipologia di handicaps con caratteristiche funzionali e rispondenti alle più moderne metodologie e tecniche per il recupero funzionale e psico-sociale degli assistiti.

     (Omissis) [1]6.

 

     Art. 7 bis. [1]6a

     1. A decorrere dal 1998 le Aziende USL, con i fondi della presente legge, contribuiscono nella misura del 20 per cento della spesa per:

     a) la modifica degli strumenti di guida, ivi compreso il cambio automatico di serie necessaria per i cittadini portatori di handicap, con incapacità motoria permanente, titolari di patente di guida delle categorie A, B e C speciali;

     b) la modifica dell'autoveicolo privato di proprietà di un genitore o di un familiare convivente, necessario al trasporto del portatore di handicap, con incapacità motoria permanente e non titolare di patente.

     2. L'idoneità della modifica, di cui alla lettera b) del comma precedente, con riferimento alla tipologia dell'handicap, è preventivamente attestata dalla certificazione rilasciata dalla Commissione di riconoscimento dello stato invalidante.

 

     Art. 7 ter. [1]6a

     1. La situazione di gravità dell'handicap, di cui all'art. 7, e la permanente incapacità motoria, di cui all'art. 7 bis, devono essere accertate dalla commissione medica, di cui all'art. 4 legge 5 febbraio 1992, n. 104, dall'Azienda USL competente per territorio".

 

     Art. 7 quater. [1]6a

     1. L'Azienda USL, al fine di favorire l'autonomia nel proprio ambiente di vita del portatore handicap in situazione di gravità, concede contributi finalizzati alla dotazione di:

     a) ausili, attrezzature ed arredi personalizzati che permettono di risolvere le esigenze di fruibilità della propria abitazione;

     b) strumentazioni tecnologiche ed informatiche per il controllo dell'ambiente domestico e lo svolgimento delle attività quotidiane.

 

     Art. 8.

     Il servizio di aiuto personale può essere organicamente integrato con gli altri servizi territoriali sanitari e socio-assistenziali e organizzato in conformità a quanto previsto dal secondo comma e terzo dell'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e del quinto comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     Il personale addetto al servizio di aiuto personale può essere integrato con:

     a) obiettori di coscienza riconosciuti ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, che ne facciano richiesta, previa convenzione con il Ministro della Difesa;

     b) cittadini che facciano richiesta di prestare attività volontaria, di età superiore ai 18 anni, con rimborso delle spese vive sostenute purchè preventivamente autorizzate dall'ente gestore.

     Le Unità Locali Socio-Sanitarie individuano e utilizzano le strutture atte a garantire un'adeguata assistenza sociale, infermieristica, volontariato, nonchè interventi di riattivazione funzionale a favore delle persone non autosufficienti e stipulano, ove necessario, con istituzioni pubbliche o private, apposite convenzioni le quali devono prevedere da parte degli Enti pubblici preposti opportune forme di controlli sulla qualità. del servizio [1]7.

 

     Art. 9. [1]8

     1. La Regione, per la realizzazione delle finalità di cui ai precedenti articoli, effettua il riparto dei fondi, a ciò destinati, annualmente stanziati in bilancio al cap. 71571, in proporzione diretta al numero dei portatori di handicap destinatari degli interventi di cui alla presente legge, risultanti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello della ripartizione dei fondi.

     2. Le somme destinate agli interventi previsti nella presente legge sono così ripartite:

     a) l'80% alle Aziende USL in proporzione diretta al numero dei cittadini portatori di handicap di cui al comma 3;

     b) il 20% ai Comuni che hanno stipulato gli "Accordi di Programma" previsti dall'art. 13 legge 5.2.1992, n. 104, in proporzione diretta al numero degli alunni di cui al comma 4.

     3. Le Aziende USL provvedono a comunicare alla Regione Abruzzo, Servizio Sicurezza Sociale, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi al comma precedente riferiti ai cittadini portatori di handicap di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e riconosciuti tali, a seguito di certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, ai sensi dell'art. 4 della predetta legge n. 104/92.

     4. I Comuni che hanno stipulato gli accordi di Programma di cui all'art. 13 legge n. 104/92, provvedono a comunicare alla Regione Abruzzo, Servizio Sicurezza Sociale, entro il 31 marzo di ogni anno, il numero dei portatori di handicap destinatari degli interventi di cui all'art. 3.

 

     Art. 10.

     (Omissis) [1]9.

 

 

 


[1] Comma così sostituto dall'art. 1 della L.R. 28 agosto 1981, n. 34.

[2] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 28 agosto 1981, n. 34.

[3] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.R. 28 agosto 1981, n. 34.

[4] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 28 agosto 1981, n. 34.

[5] Articolo già sostituito dall'art. 3 della L.R. 28 agosto 1981, n. 34, e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 28 luglio 1998, n. 57. L'art. 3 della L.R. 34/81 è stato abrogato dall'art. 6 della stessa L.R. 57/1998.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 28 agosto 1981, n. 34.

[7] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 28 agosto 1981, n. 34.

[8] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 28 agosto 1981, n. 34.

[9] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 28 agosto 1981, n. 34.

[1]10 Lettera così integrata dall'art. 6 della L.R. 28 agosto 1981, n. 34.

[1]11 Lettera così integrata dall'art. 6 della L.R. 28 agosto 1981, n. 34.

[1]12 Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 28 agosto 1981, n. 34.

[1]12 Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 28 agosto 1981, n. 34.

[1]13 Gli originari 3°, 4° e 5° comma sono abrogati dall'art. 6 della L.R. 28 agosto 1981, n. 34.

[1]14 Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 28 agosto 1981, n. 34.

[1]15 Lettera così integrata dall'art. 7 della L.R. 28 agosto 1981, n. 34.

[1]16 Gli originari 3°,4° e 5° comma sono abrogati dall'art. 7 della L.R. 28 agosto 1981, n. 34.

[1]16a Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 28 luglio 1998, n. 57.

[1]16a Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 28 luglio 1998, n. 57.

[1]16a Articolo aggiunto dall'art. 2 della L.R. 28 luglio 1998, n. 57.

[1]17 Articolo inserito dall'art. 8 della L.R. 28 agosto 1981, n. 34.

[1]18 Articolo inserito dall'art. 9 della L.R. 28 agosto 1981, n. 34, successivamente sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 settembre 1989, n. 79, e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 della L.R. 28 luglio 1998, n. 57.

[1]19 Norma finanziaria.