§ 2.2.75 - L.R. 11 febbraio 1999, n. 10.
Integrazione ed interpretazione delle norme sui compensi e rimborsi spesa a favore dei titolari di cariche istituzionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:11/02/1999
Numero:10


Sommario
Art. 1.      Al Presidente, ai Componenti dei Consigli di Amministrazione e Collegi dei Revisori Contabili, delle Agenzie regionali regolarmente istituite, compete, oltre alle rispettive indennità previste, [...]
Art. 2. 
Art. 3.      Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti già iscritti nei pertinenti capitoli di bilancio degli enti interessati e delle Agenzie di cui [...]


§ 2.2.75 - L.R. 11 febbraio 1999, n. 10.

Integrazione ed interpretazione delle norme sui compensi e rimborsi spesa a favore dei titolari di cariche istituzionali.

(B.U. n. Spec. del 16 febbraio 1999).

 

Art. 1.

     Al Presidente, ai Componenti dei Consigli di Amministrazione e Collegi dei Revisori Contabili, delle Agenzie regionali regolarmente istituite, compete, oltre alle rispettive indennità previste, il rimborso delle spese di viaggio per l'uso del mezzo proprio, nella misura di un quinto del costo della benzina, per raggiungere le sedi dei rispettivi organi istituzionali dalla dimora o residenza nell'ambito dei confini della Regione.

 

     Art. 2. [1]

 

     Art. 3.

     Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti già iscritti nei pertinenti capitoli di bilancio degli enti interessati e delle Agenzie di cui all'art. 1.

 

 


[1] Sostituisce con un unico comma i commi 2 e 3 dell'art. 10 della legge regionale 14 marzo 1991, n. 13, già integralmente sostituito dall'art. 2 della L.R. 23.12.1998, n. 156.