§ 5.1.89 – L.R. 31 ottobre 1991, n. 66.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 14 Maggio 1983, n. 25, recante: Disciplina del Servizio Ispettivo e del Collegio dei Revisori delle UU.LL.SS.SS.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:31/10/1991
Numero:66


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.      Le attribuzioni di cui alla presente legge sono esercitate dalla Giunta regionale, tramite il Settore Sanità, Igiene e Sicurezza Sociale e in particolare dall'apposito Servizio Ispettivo [...]
Art. 4. 
Art. 5.      La Giunta regionale formula gli indirizzi di carattere generale per il conseguimento delle finalità previste dalla presente legge, dando mandato all'Assessore regionale alla Sanità di impartire [...]
Art. 6.      L'Ispettore riferisce all'Assessore regionale alla Sanità sull'esito dei riscontri effettuati e sui risultati delle indagini svolte
Art. 7.      E' escluso l'obbligo della preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale, previsto dall'ultimo comma dell'art. 4 della L.R. 29 dicembre 1977, n. 77, in caso di superamento da parte [...]
Art. 8.      Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 della L.R. 14 maggio 1983, n. 25
Art. 9. 
Art. 10.  (Urgenza).


§ 5.1.89 – L.R. 31 ottobre 1991, n. 66.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 14 Maggio 1983, n. 25, recante: Disciplina del Servizio Ispettivo e del Collegio dei Revisori delle UU.LL.SS.SS.

(B.U. 20 novembre 1991, n. 33).

 

     Art. 1. [1]

     La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni ispettive della Regione sulle Aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere di cui ai DD.L.vi 30.12.1992, n. 502 e 7.12.1993, n. 517.

 

     Art. 2. [2]

     La funzione ispettiva della Regione è diretta ad assicurare la tempestività e la qualità dell'assistenza sanitaria erogata dalle strutture pubbliche e private.

     L'attività ispettiva attiene all'erogazione di servizi sanitari ed è rivolta a favorire e ad accertare la puntuale osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle direttive statali e regionali, in materia di erogazione di prestazioni sanitarie all'utenza, anche in relazione all'attuazione del Piano Sanitario Regionale.

 

     Art. 3.

     Le attribuzioni di cui alla presente legge sono esercitate dalla Giunta regionale, tramite il Settore Sanità, Igiene e Sicurezza Sociale e in particolare dall'apposito Servizio Ispettivo Centrale istituito con la L.R. 21 maggio 1985, n. 58.

     Il Servizio assume la denominazione di «Servizio Ispettivo Centrale» ed è così articolato:

SERVIZIO ISPETTIVO CENTRALE (DA)

- Ufficio vigilanza amministrativa e contabile (DA)

- Unità Operativa vigilanza amministrativa (FA)

- Unità Operativa gestione economica finanziaria (FE)

- Unità Operativa funzionamento servizi sanitari (FM)

- Unità Operativa farmacovigilanza (FF)

- Unità Operativa controllo servizi veterinari (FV)

     Sono soppressi i quattro posti dell'8° qualifica funzionale dei profili di Funzionario Veterinario della dotazione organica dei Servizi Provinciali per la Sanità di Pescara, Chieti, Teramo e del Servizio Provinciale per la Sanità e per la Segreteria del Consiglio Sanitario regionale di L'Aquila.

     Per effetto delle modifiche previste nei commi precedenti, fermo restando il contingente complessivo dell'organico dell'8° qualifica funzionale di cui alla L.R. 21 maggio 1985, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti variazioni alla dotazione organica dei singoli profili: FF - Funzionario Farmacista (nuova istituzione) 1 unità

FE - Funzionario Economista in aumento 1 unità

FM - Funzionario Medico in aumento 1 unità

FV - Funzionario Veterinario in diminuzione 3 unità.

 

     Art. 4. [3]

     Il componente la Giunta regionale preposto al Settore Sanità attiva il servizio ispettivo centrale in merito a fatti di cui comunque sia venuto a conoscenza, anche per tramite del servizio stesso o dei servizi provinciali per la Sanità.

     Per l'esercizio dell'attività ispettiva il servizio ispettivo centrale si avvale delle proprie strutture o dei servizi provinciali per la Sanità istituiti con L.R. 58/85.

     La Giunta regionale su proposta del componente preposto al Settore Sanità attribuisce formalmente la funzione di «Ispettore della Regione sulle attività sanitarie»:

     a) ai dirigenti assegnati al servizio ispettivo centrale ed ai servizi provinciali per la Sanità;

     b) ai funzionari di ottava qualifica assegnati alle strutture di cui alla precedente lett. a) su parere dei rispettivi dirigenti di servizio;

     c) al personale del servizio sanitario nazionale individuato nei successivi commi del presente articolo.

     In attuazione dell'art. 4, 3° comma della L.R. 139/95, inerente l'istituzione della qualifica dirigenziale unica, la funzione di ispettore della Regione può essere attribuita, per specifici incarichi da conferire con disposizione del Componente la Giunta regionale preposto al Settore Sanità, anche al personale dirigente dipendente della Regione Abruzzo in servizio presso strutture diverse da quelle individuate nel precedente comma [4].

     In tal caso le ore svolte dal dirigente per l'esercizio della funzione ispettiva vengono considerate rese in costanza di servizio e le eventuali indennità di missione e rimborsi spese spettanti vengono erogate da parte del Settore Sanità, con disposizione di pagamento del funzionario delegato.

     Su richiesta l'Ispettore regionale può, nel corso delle ispezioni, essere affiancato da altro personale dipendente della Regione di livello non inferiore al settimo designato dal servizio della Giunta regionale di appartenenza.

     Il servizio ispettivo può chiedere la collaborazione di tutti gli uffici della Regione e, in particolare dei servizi operanti presso il Settore Sanità, i quali sono tenuti a fornire tutta la documentazione e le informazioni in ordine alle funzioni agli stessi affidate.

     In carenza di personale amministrativo, tecnico, medico, medico veterinario e farmacista, il servizio ispettivo può, per l'espletamento dei compiti ispettivi, avvalersi del personale del Servizio Sanitario Nazionale a condizione che gli accertamenti non riguardino la USL di appartenenza.

     In tal caso le ore impiegate dal dipendente del Servizio Sanitario Nazionale vengono considerate a tutti gli effetti rese in costanza di servizio e vengono rimborsate alla USL dalla Regione cui spetta anche il rimborso del relativo onere di trasferta.

     L'individuazione del personale del Servizio Sanitario Nazionale, di cui al precedente comma, viene disposta dal componente la Giunta preposto al Settore Sanità, sentito il Direttore generale della USL interessata e il dipendente da incaricare.

     I rimborsi alle Aziende USL per le prestazioni dell'ispettore dipendente del Servizio Sanitario Nazionale vengono disposti con ordinanza del Dirigente del Servizio ispettivo centrale sulla base di rendiconti semestrali predisposti dalle Aziende USL di appartenenza degli ispettori.

     La verifica del rispetto delle disposizioni in materia di controllo di qualità dei servizi e delle prestazioni di cui all'art. 10, 2° comma del D.L.vo 502/92, come modificato dal D.L.vo 51/93, viene esercitato da personale ispettivo che abbia partecipato ad appositi corsi di formazione organizzati dalla Regione Abruzzo ovvero da altri enti specializzati.

     Per l'espletamento di verifiche che richiedano specifica professionalità il Componente la Giunta regionale preposto al settore Sanità può nominare, con propria disposizione, professionisti o esperti esterni all'amministrazione regionale particolarmente qualificati [5].

     Per le medesime verifiche può essere, altresì, incaricato il personale medico ed amministrativo appartenente alle carriere direttiva e dirigenziale dipendente o ex dipendente di enti o strutture pubbliche con esperienza acquisita in materia sanitaria [6].

     Nella stessa disposizione devono essere stabiliti i compensi dovuti, accertati sulla base di valutazione effettuata da apposita commissione nominata dal Coordinatore del settore Sanità, qualora trattasi di categoria di personale non provvista di Albo Professionale [7].

     Il Servizio Ispettivo Centrale provvede con ordinanza dirigenziale a liquidare, a prestazione effettuata, il compenso prestabilito nell'atto di nomina del consulente [8].

     Ai servizi provinciali per la Sanità è demandata competenza esclusiva per il controllo sull'attività di vigilanza espletata dalle USL in merito all'applicazione della legislazione vigente per il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

 

     Art. 5.

     La Giunta regionale formula gli indirizzi di carattere generale per il conseguimento delle finalità previste dalla presente legge, dando mandato all'Assessore regionale alla Sanità di impartire direttive particolari e puntuali per il miglior funzionamento dei servizi.

     Gli ispettori, nell'ambito delle loro specifiche competenze, sono autorizzati all'espletamento di tutte le indagini necessarie per il proseguimento degli obiettivi indicati nel precedente articolo 2 nell'ambito degli indirizzi formulati dalla Giunta regionale e delle direttive impartite dall'Assessore regionale alla Sanità.

     A tal fine hanno libero accesso presso i presidi, i servizi e gli uffici delle UU.LL.SS.SS., presso le istituzioni sanitarie private, le farmacie pubbliche e private, le istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza nonché presso gli Uffici dei Comuni limitatamente a compiti e funzioni esercitati dagli stessi in materie delegate dalla Regione.

     Possono altresì richiedere agli amministratori o ai responsabili dei presidi, servizi e uffici, nonché ai titolari delle istituzioni sociali e sanitarie private, ai soggetti privati comunque convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale o con gli Enti Locali e ai titolari, ai gestori o ai direttori delle farmacie, informazioni, chiarimenti, documentazione in copia autentica ritenuti utili per l'esercizio delle proprie funzioni e, comunque, dichiarazioni e quanto altro attinenti.

 

     Art. 6.

     L'Ispettore riferisce all'Assessore regionale alla Sanità sull'esito dei riscontri effettuati e sui risultati delle indagini svolte.

     Nella relazione illustrativa devono essere segnalate le irregolarità eventualmente accertate, nonché le eventuali denunce inoltrate al Procuratore Generale della Corte dei Conti o alla competente autorità giudiziaria.

     Il componente la Giunta preposto al Settore Sanità, per il tramite del servizio ispettivo centrale, invia la relazione ispettiva alla Direzione generale dell'Azienda USL o ospedaliera interessata, ovvero della USL competente per territorio, qualora gli accertamenti siano stati svolti nei confronti di strutture sanitarie private [9].

     Il Direttore generale prende formalmente atto della relazione e, ove del caso, assume le iniziative idonee a eliminare le eventuali irregolarità riscontrate [10].

     Il provvedimento del Direttore generale, a contenuto ricettivo e valutativo della relazione ispettiva, costituisce atto definitivo e viene trasmesso al componente la Giunta preposto al Settore Sanità per la valutazione della gestione dell'Azienda [11].

     Al termine di ciascun esercizio finanziario il Presidente della Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione illustrativa sull'attività svolta in applicazione della presente legge e sui risultati conseguiti nell'espletamento della medesima attività.

 

     Art. 7.

     E' escluso l'obbligo della preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale, previsto dall'ultimo comma dell'art. 4 della L.R. 29 dicembre 1977, n. 77, in caso di superamento da parte dell'Ispettore regionale delle dodici diarie giornaliere nel corso dello stesso mese [12].

 

     Art. 8.

     Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 della L.R. 14 maggio 1983, n. 25.

     E' altresì abrogata ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

 

     Art. 9. [13]

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per il pagamento delle trasferte al personale ispettivo dipendente della Regione, valutato per l'anno 1996, in L. 60.000.000 (sessantamilioni) si fa fronte con lo stanziamento iscritto al Cap. 11401 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio in corso denominato «Indennità di trasferta e rimborso spese per missioni ecc.».

     Per gli anni successivi l'onere graverà sul corrispondente capitolo del bilancio di previsione.

     La somma necessaria al pagamento delle trasferte viene ripartita dalla Giunta regionale, su proposta del Settore Sanità, ai funzionari delegati del Settore Sanità stesso e dei servizi provinciali per la sanità di Chieti, l'Aquila, Pescara e Teramo, tenuto conto delle rispettive esigenze operative.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per le prestazioni rese dagli «ispettori sulle attività sanitarie» dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, valutato per l'anno 1996 in L. 30.000.000, si provvede mediante prelevamento dal fondo globale di cui al Cap. 323000 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996, utilizzando parte dello stanziamento per l'importo di L. 30.000.000 previsto per la partita n. 5 (interventi per il servizio di emergenza sanitaria) dell'elenco n. 3 allegato al medesimo bilancio.

     All'onere derivante per il pagamento delle prestazioni rese dai professionisti esterni all'amministrazione regionale, valutato per l'anno 1996 in L. 30.000.000, si provvede mediante prelevamento dal fondo globale di cui al Cap. 323000 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996, utilizzando parte dello stanziamento per l'importo di L. 30.000.000 previsto per la partita n. 5 (interventi per il servizio di emergenza sanitaria) dell'elenco n. 3 allegato al medesimo bilancio.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1996 sono introdotte le seguenti variazioni per competenza e cassa:

     (Omissis).

     Per gli esercizi futuri l'entità degli stanziamenti viene fissata dalle leggi di bilancio ai sensi dell'art. 10 della L.R. 81/77.

 

     Art. 10. (Urgenza).

     (Omissis).

 

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 9 dicembre 1996, n. 127.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 9 dicembre 1996, n. 127.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 9 dicembre 1996, n. 127.

[4] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 10 marzo 1998, n. 18.

[5] Comma così modificato e/o integrato dall'art. 1 della L.R. 10 marzo 1998, n. 18.

[6] Comma così modificato e/o integrato dall'art. 1 della L.R. 10 marzo 1998, n. 18.

[7] Comma così modificato e/o integrato dall'art. 1 della L.R. 10 marzo 1998, n. 18.

[8] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 10 marzo 1998, n. 18.

[9] Gli attuali commi 3, 4 e 5 così sostituiscono gli originari commi 3 e 4 per effetto dell'art. 1 della L.R. 9 dicembre 1996, n. 127.

[10] Gli attuali commi 3, 4 e 5 così sostituiscono gli originari commi 3 e 4 per effetto dell'art. 1 della L.R. 9 dicembre 1996, n. 127.

[11] Gli attuali commi 3, 4 e 5 così sostituiscono gli originari commi 3 e 4 per effetto dell'art. 1 della L.R. 9 dicembre 1996, n. 127.

[12] Articolo così modificato dall'art. 3 della L.R. 10 marzo 1998, n. 18.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 9 dicembre 1996, n. 127.