§ 5.1.34 - L.R. 14 maggio 1983, n. 25.
Disciplina del Servizio Ispettivo e del Collegio dei Revisori delle UU.LL.SS.SS.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:14/05/1983
Numero:25


Sommario
Art. 11.      (Omissis)
Art. 12.      Il Collegio dei revisori è composto da tre membri, uno dei quali è designato dal Ministro del Tesoro, gli altri due rispettivamente dal Consiglio regionale e dall'Assemblea Generale dell'ULSS.
Art. 13.      Il Collegio dei revisori si riunisce in seduta ordinaria ogni mese e in seduta straordinaria ogni qualvolta lo richiedano il proprio Presidente, il Presidente della Giunta regionale o il [...]
Art. 14.      Il Collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla gestione del bilancio dell'ULSS e sulla regolarità dell'attività amministrativa e contabile.
Art. 15.      Ai componenti del Collegio dei revisori compete un'indennità di carica mensile omnicomprensiva di L. 200.000.
Art. 16.  (Urgenza).


§ 5.1.34 - L.R. 14 maggio 1983, n. 25.

Disciplina del Servizio Ispettivo e del Collegio dei Revisori delle UU.LL.SS.SS.

(B.U. n. 23 del 13 giugno 1983).

 

     Artt. 1. - 10.

     (Omissis) [1].

 

Art. 11.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 12.

     Il Collegio dei revisori è composto da tre membri, uno dei quali è designato dal Ministro del Tesoro, gli altri due rispettivamente dal Consiglio regionale e dall'Assemblea Generale dell'ULSS.

     Il Collegio dei revisori è nominato dalla Giunta regionale ed è presieduto dal Componente designato dal Consiglio regionale. Dura in carica cinque anni.

     Per le nomine di competenza del Consiglio regionale e dell'Assemblea Generale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla L.R. 11 agosto 1977, n. 41.

     Non sono comunque eleggibili nei Collegi dei revisori o, se nominati, decadono dall'incarico:

     a) i membri dell'assemblea dell'Unità Locale Socio Sanitaria e i componenti del Comitato di Gestione, nonché i dipendenti del ruolo nominativo regionale del personale del servizio sanitario nazionale;

     b) coloro che direttamente o indirettamente hanno parte in contratti o convenzioni con l'ULSS;

     c) i parenti e gli affini fino al quarto grado dei membri delle Assemblee e del Comitato di Gestione delle UU.LL.SS.SS.;

     d) coloro che non abbiano partecipato per tre volte nell'anno solare alle sedute ordinarie del Collegio dei revisori.

     La decadenza è pronunciata dalla Giunta regionale.

     I Componenti del Collegio dei revisori durano in carica 5 anni.

 

     Art. 13.

     Il Collegio dei revisori si riunisce in seduta ordinaria ogni mese e in seduta straordinaria ogni qualvolta lo richiedano il proprio Presidente, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente del Comitato di Gestione dell'ULSS.

     Il Collegio dei revisori è convocato dal Presidente con avviso ai singoli componenti almeno cinque giorni prima della riunione.

     Per le convocazioni straordinarie detto termine può essere abbreviato a ventiquattro ore.

     (Omissis) [3].

     I membri del Collegio dei revisori assistono di diritto alle adunanze del Comitato di Gestione concernenti la predisposizione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi.

 

     Art. 14.

     Il Collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla gestione del bilancio dell'ULSS e sulla regolarità dell'attività amministrativa e contabile.

     Vigila pertanto sull'osservanza delle vigenti leggi statali e regionali nell'ambito della programmazione sanitaria.

     Esso deve esprimere il parere sul bilancio di previsione e sul rendiconto generale annuale entro i termini e con le modalità previste dall'art. 11 - 2° e 3° comma - e dall'art. 95 - 2° e 3° comma della L.R. 16 giugno 1980, n. 53.

     Il Collegio dei revisori trasmette copia dei verbali delle riunioni al Presidente del Comitato di Gestione, al Presidente del Comitato Regionale di Controllo e al competente settore della Giunta regionale.

     Il Collegio dei revisori è tenuto a sottoscrivere i rendiconti di cui all'art. 50, 2° comma, e a redigere una relazione trimestrale sulla gestione amministrativo-contabile dell'ULSS da trasmettere al competente Settore della Giunta regionale e ai Ministeri della Sanità e del Tesoro.

     In detta relazione, il Collegio dei revisori illustra l'andamento della gestione con particolare riferimento al maturare di eventuali disavanzi ed alla regolarità amministrativa e contabile della gestione medesima.

 

     Art. 15.

     Ai componenti del Collegio dei revisori compete un'indennità di carica mensile omnicomprensiva di L. 200.000.

     Ai predetti componenti spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio ed indennità di missione previste dall'art. 1 della Legge 26 luglio 1978, n. 417 per le qualifiche indicate al punto 3 della Tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836.

 

     Art. 16. (Urgenza).

     (Omissis).

 

 

 


[1] Articoli abrogati con art. 8 L.R. 31 ottobre 1991, n. 66.

[2] Articolo sostitutivo del primo comma, art. 4, della L.R. 15 febbraio 1980, n. 10.

[3] Comma abrogato con art. 1 L.R. 14 maggio 1983, n. 26.