§ 2.1.8 - L.R. 29 dicembre 1977, n. 77.
Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:29/12/1977
Numero:77


Sommario
Art. 1.  (Indennità di trasferta).
Art. 2.  (Variazioni quantitative. Missioni all'estero).
Art. 3.  (Esclusione dell'indennità di trasferta).
Art. 4.  (Autorizzazione delle missioni).
Art. 5.  (Uso dei mezzi di servizio o dei mezzi propri).
Art. 6.  (Documentazione probatoria).
Art. 7.  (Trasferimento del dipendente).
Art. 8.  (Indennità di prima sistemazione).
Art. 9.  (Rinvio alla normativa statale).
Art. 10.  (Abrogazione di norme).
Art. 11.  (Onere finanziario).
Art. 12.  (Limiti di validità).
Art. 13.  (Pubblicazione).


§ 2.1.8 - L.R. 29 dicembre 1977, n. 77.

Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti regionali.

(B.U. n. 1 del 6 gennaio 1978).

 

 

Titolo I

TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE

 

Art. 1. (Indennità di trasferta).

     (Omissis) [1].

     Per le ore residuali e per le missioni di durata inferiore a 24 ore, l'indennità di trasferta è liquidata nella misura di 1/24 della diaria intera per ogni ora di missione, arrotondandosi ad ora intera la frazione di ora superiore a 30 minuti.

     Può essere richiesto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'alloggio o in albergo di 1ª categoria, da parte dei dipendenti appartenenti alle qualifiche di Funzionario e di Responsabile di Settore, e, in albergo di 2ª categoria, da parte del restante personale.

     In tal caso, l'indennità di cui al primo comma, con le eventuali variazioni previste dall'articolo seguente, è ridotta di un terzo.

 

     Art. 2. (Variazioni quantitative. Missioni all'estero).

     (Omissis) [1].

     Le medesime indennità sono aumentate del 30% per le missioni effettuate fuori del territorio della Regione in Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti.

     L'importo delle indennità di trasferta, risultante dall'applicazione dei commi precedenti, è ridotto di 1/3, della metà e di 2/3 qualora il dipendente in missione fruisca, da parte di enti pubblici, rispettivamente di alloggio, vitto, alloggio e vitto gratuiti.

     Per le missioni effettuate fuori del territorio nazionale ai dipendenti sono liquidate le diarie previste per le corrispondenti qualifiche statali dal D.M. 2 marzo 1976 .

 

     Art. 3. (Esclusione dell'indennità di trasferta).

     L'indennità di trasferta non è dovuta:

     - per le missioni compiute nella località di abituale dimora;

     - per le missioni compiute nell'ambito della circoscrizione o zona, come normale servizio di istituto, dal personale di vigilanza o di custodia;

     - quando la missione sia inferiore alle ore quattro.

 

     Art. 4. (Autorizzazione delle missioni).

     Le missioni del personale, nell'ambito del territorio regionale e nazionale, sono autorizzate, secondo le rispettive competenze, dal Presidente del Consiglio Regionale, dal Presidente e dai Componenti la Giunta Regionale, dai Presidenti del Comitato Regionale e delle Sezioni Provinciali di Controllo, o dai dipendenti, responsabili di unità organizzative, all'uopo delegati .

     Le missioni all'estero, osservate le altre modalità prescritte dalla vigente legislazione, sono autorizzate dal Presidente del Consiglio Regionale e dal Presidente della Giunta, previo assenso, rispettivamente dell'Ufficio di Presidenza e della Giunta Regionale.

     Fatta eccezione per il personale con mansioni di autista, le eventuali missioni dopo dodici diarie giornaliere nel corso dello stesso mese, sono preventivamente autorizzate dalla Giunta Regionale o dall'Ufficio di Presidenza secondo le rispettive competenze.

 

     Art. 5. (Uso dei mezzi di servizio o dei mezzi propri).

     Per lo svolgimento delle missioni, i dipendenti possono essere autorizzati alla guida dei mezzi di servizio.

     Qualora non sia possibile l'uso del mezzo di servizio e l'impiego dei servizi pubblici di linea sia inconciliabile con lo svolgimento della missione, il dipendente può, a domanda, essere autorizzato a servirsi del mezzo proprio, nel qual caso avrà diritto al rimborso forfettario in ragione di 1/5 del costo di un litro di benzina super per ogni chilometro percorso ed al rimborso di eventuali pedaggi autostradali.

     L'autorizzazione all'uso del mezzo proprio è consentita nell'ambito del territorio nazionale, ed è rilasciata, a domanda, dallo stesso organo che autorizza la missione, previa acquisizione di una dichiarazione, sottoscritta dal dipendente interessato, di esonero della Regione da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso del mezzo per danni a terzi o a cose.

     I dipendenti che, per ragioni di servizio, vengono trasportati o conducono automezzi propri, di terzi o dell'Amministrazione sono assicurati dall'Ente contro i rischi conseguenti.

     La Regione garantisce, comunque, in caso di invalidità permanente o di morte conseguente all'effettuazione delle missioni, un vitalizio calcolato in base alla normativa vigente in tema di assicurazione obbligatoria sugli infortuni sul lavoro.

 

     Art. 6. (Documentazione probatoria).

     Gli elementi essenziali della missione sono esposti su apposito modello sottoscritto dal dipendente che ha effettuato la trasferta e da chi ha autorizzato la missione ai sensi dell'art. 4 precedente.

 

 

Titolo II

TRATTAMENTO ECONOMICO DI TRASFERIMENTO

 

     Art. 7. (Trasferimento del dipendente).

     L'Amministrazione, entro il 90° giorno di missione continuativa effettuata dal dipendente in una stessa sede di servizio, diversa da quella abituale, per motivate esigenze organizzative, può disporre il trasferimento dello stesso dipendente nella nuova sede, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 19 della L.R. 2 agosto 1973, n. 32.

 

     Art. 8. (Indennità di prima sistemazione).

     (Omissis) [1].

     Al dipendente trasferito spetta, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto nella misura forfettaria di Lire 300.000, nonchè il rimborso delle spese di viaggio nella misura corrispondente al prezzo del biglietto del mezzo pubblico impiegato o all'indennità chilometrica prevista dal precedente art. 5 in caso di uso del mezzo proprio, per ogni persona di famiglia convivente alla data dell'effettivo trasferimento del nucleo familiare con le limitazioni di cui al precedente comma.

     La corresponsione delle maggiorazioni dell'indennità di prima sistemazione e del rimborso delle spese di viaggio e di trasporto, di cui ai precedenti commi, è subordinata all'effettivo trasferimento della famiglia nella nuova sede di servizio, da documentarsi nei modi di legge, nonchè alla condizione che il trasferimento stesso sia effettuato entro un triennio dalla data di decorrenza del relativo provvedimento.

     Con il provvedimento di trasferimento la Regione dispone, a favore del dipendente l'anticipazione del 50% delle somme allo stesso spettanti ai sensi dei primi due commi.

 

 

Titolo III

NORME FINALI

 

     Art. 9. (Rinvio alla normativa statale).

     Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alle norme vigenti in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali.

 

     Art. 10. (Abrogazione di norme).

     Sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con le norme della presente legge.

 

     Art. 11. (Onere finanziario).

     (Omissis).

 

     Art. 12. (Limiti di validità).

     La Regione intende perseguire, in sede di contratto nazionale, l'omogeneizzazione del trattamento di missione per tutti i dipendenti pubblici, privilegiando il mero rimborso delle spese sostenute, rispetto alla tariffa oraria.

     Le norme della presente legge sono valide fino al momento in cui sarà stato perseguito l'obiettivo di cui al primo comma.

 

     Art. 13. (Pubblicazione).

     (Omissis).

 

 


[1] Comma abrogato con art. 50 L.R. 3 dicembre 1979, n. 60.

[1] Comma abrogato con art. 50 L.R. 3 dicembre 1979, n. 60.

[1] Comma abrogato con art. 50 L.R. 3 dicembre 1979, n. 60.