§ 5.1.158 - L.R. 9 dicembre 1996, n. 127.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 66/91, recante: Norme in materia di servizio ispettivo sulle USL ed avente per oggetto: Modifiche ed [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:09/12/1996
Numero:127


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Norma finanziaria.
Art. 3.  Norme finali.


§ 5.1.158 - L.R. 9 dicembre 1996, n. 127.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 66/91, recante: Norme in materia di servizio ispettivo sulle USL ed avente per oggetto: Modifiche ed integrazioni alla L.R. 14/5/1983, n. 25, recante: Discipline del servizio ispettivo e del collegio dei revisori delle USL.

(B.U. n. 23 del 20 dicembre 1996).

 

Art. 1. Finalità.

     Al fine di rendere coerente l'attività del servizio ispettivo regionale con la normativa istitutiva delle Aziende Unità Sanitarie Locali ed Ospedaliere la L.R. 66/91 è così modificata:

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2. Norma finanziaria. [2]

 

     Art. 3. Norme finali.

     L'attività ispettiva viene espletata in merito a situazioni attinenti all'erogazione di assistenza sanitaria verificatesi successivamente alla costituzione dell'Azienda USL.

     L'attività ispettiva non può riguardare il controllo di singoli atti del Direttore generale non afferenti direttamente all'erogazione dell'assistenza sanitaria.

     Le pratiche comunque acquisite agli atti del Settore Sanità, Igiene e Sicurezza Sociale, relative ad accertamenti ispettivi per fatti non attinenti all'erogazione dell'assistenza sanitaria successivi alla costituzione delle Aziende USL nella Regione Abruzzo, sono inviate ai Direttori Generali delle Aziende USL per gli eventuali provvedimenti di competenza, allo stato di trattazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

     La Giunta regionale, nell'ambito delle conseguenze di cui all'art. 5, comma 1, della L.R. 31.10.1991 n. 66 assicura mediante l'attività di apposito ufficio stralcio la trattazione e la eventuale definizione delle pratiche a rilievo ispettivo comunque acquisite agli atti del Settore Sanità, Igiene e Sicurezza Sociale precedentemente alla costituzione delle Aziende USL nella Regione Abruzzo. Le relazioni ispettive eventualmente predisposte a cura delle strutture dell'Ufficio stralcio seguono le procedure di cui ai commi 3° e 4° dell'art. 6 della L.R. 31 ottobre 1991 n. 66, come modificati dall'art. 1 della presente legge.

     Le pratiche di cui al precedente comma, non definite dall'ufficio stralcio alla data dell'entrata in vigore della presente (sic!) legge di integrazioni e modifiche alla L.R. 127/1996, sono inviate ai Direttori Generali delle Aziende USL per la loro trattazione e definizione [3].

 


[1] Sostituisce gli artt. 1, 2, 4 e 6, commi 3 e 4, della L.R. 31 ottobre 1991, n. 66.

[2] Sostituisce l'art. 9 della L.R. 31 ottobre 1991, n. 66.

[3] Comma così aggiunto dall'art. 2 della L.R. 10 marzo 1998, n. 18.