§ 5.1.4 - L.R. 14 gennaio 1975, n. 5.
Istituzione in L'Aquila di un Centro regionale di immunoematologia e tipizzazione tissutale.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:14/01/1975
Numero:5


Sommario
Art. 1.      E' istituito presso l'Ospedale Generale S. Salvatore dell'Aquila in convenzione con il L. Istituto Universitario di Medicina e Chirurgia ed il centro trasfusione sangue della CRI di L'Aquila un [...]
Art. 2.      La Giunta Regionale tiene presso l'Ufficio del Medico Provinciale di L'Aquila un elenco delle persone che con atto olografo dispongono che il loro cadavere possa essere oggetto di prelievo a [...]
Art. 3.      La Regione provvede alla copertura della spesa non sostenuta dagli Enti mutualistici e assistenziali per i trapianti di organo effettuati a pazienti iscritti sull'apposito registro dei trapianti [...]
Art. 4.  (Copertura finanziaria).
Art. 5.  (Urgenza).


§ 5.1.4 - L.R. 14 gennaio 1975, n. 5.

Istituzione in L'Aquila di un Centro regionale di immunoematologia e tipizzazione tissutale.

(B.U. n. 2 del 29 gennaio 1975).

 

Art. 1.

     E' istituito presso l'Ospedale Generale S. Salvatore dell'Aquila in convenzione con il L. Istituto Universitario di Medicina e Chirurgia ed il centro trasfusione sangue della CRI di L'Aquila un Centro regionale di immunoematologia e tipizzazione tissutale.

 

     Art. 2.

     La Giunta Regionale tiene presso l'Ufficio del Medico Provinciale di L'Aquila un elenco delle persone che con atto olografo dispongono che il loro cadavere possa essere oggetto di prelievo a scopo di trapianto terapeutico, a norma delle vigenti leggi.

 

     Art. 3.

     La Regione provvede alla copertura della spesa non sostenuta dagli Enti mutualistici e assistenziali per i trapianti di organo effettuati a pazienti iscritti sull'apposito registro dei trapianti presso il Centro Regionale di tipizzazione.

 

     Art. 4. (Copertura finanziaria).

     Per la spesa occorrente all'impianto del centro regionale di cui all'art. 1, determinata in L. 100.000.000 (cento milioni), si provvede traendo l'importo dal fondo ospedaliero per l'anno 1974.

     Per gli esercizi successivi, la spesa di cui al comma precedente farà carico ai corrispondenti capitoli di bilancio.

 

     Art. 5. (Urgenza).

     (Omissis).