§ 5.1.20 - L.R. 4 dicembre 1980, n. 83.
Norme per l'avvio e il funzionamento delle Unità Locali Socio-sanitarie nella Regione Abruzzo.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:04/12/1980
Numero:83


Sommario
Art. 1.      Allo scopo di consentire il simultaneo ed effettivo funzionamento delle unità locali socio-sanitarie, istituite con L.R. 25 febbraio 1980, n. 10, qualora entro il 19 dicembre 1980 non siano [...]
Art. 2.      A decorrere dal 1° gennaio 1981 sono trasferite ai Comuni e attribuite alle unità locali socio-sanitarie della Regione Abruzzo le funzioni indicate nell'art. 14 della legge 23 dicembre 1978, n. [...]
Art. 3.      A decorrere dalle date di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 2 della presente legge e fino all'istituzione dei ruoli nominativi regionali previsti dalla L.R. 4 giugno 1980, n. 51, il [...]
Art. 4.      A decorrere dalle date di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 2 della presente legge e in attesa delle operazioni di inventariazione e di assegnazione previste dagli artt. 57 e 58 della [...]
Art. 5.      Per il solo anno 1981, ai sensi dell'art. 61, terzo comma, lettera c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e in attesa dell'emanazione della legge regionale prevista dall'art. 51, 4° comma, [...]
Art. 6.      In deroga all'art. 11 della L.R. 16 giugno 1980, n. 53, il bilancio di previsione delle unità locali socio-sanitarie per l'anno finanziario 1981, è predisposto dal Comitato di gestione entro il [...]
Art. 7.      A decorrere dal 1° gennaio 1981 e fino a quando non sarà stipulata la convenzione per il servizio di tesoreria, prevista dall'art. 8 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con [...]
Art. 8.      Fermo restando quanto stabilito dall'art. 66 - secondo comma - della legge 23 dicembre 1978, n. 833, alle unità locali socio-sanitarie non possono essere imputati crediti e debiti conseguenti [...]
Art. 9.  (Urgenza)


§ 5.1.20 - L.R. 4 dicembre 1980, n. 83.

Norme per l'avvio e il funzionamento delle Unità Locali Socio-sanitarie nella Regione Abruzzo.

(B.U. Straord. del 9 dicembre 1980.)

 

Art. 1.

     Allo scopo di consentire il simultaneo ed effettivo funzionamento delle unità locali socio-sanitarie, istituite con L.R. 25 febbraio 1980, n. 10, qualora entro il 19 dicembre 1980 non siano regolarmente costituiti gli organi delle medesime, il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, nomina un commissario, il quale compie tutti gli atti necessari all'avvio e al primo funzionamento dell'unità locale socio-sanitaria.

     Il Commissario resta in carica fino alla costituzione degli organi dell'unità locale socio-sanitari e comunque per un periodo non superiore a 60 giorni. Al medesimo spetta un compenso pari all'indennità di carica di cui all'art. 16, primo comma, della legge regionale 12 febbraio 1980,n. 10.

 

     Art. 2.

     A decorrere dal 1° gennaio 1981 sono trasferite ai Comuni e attribuite alle unità locali socio-sanitarie della Regione Abruzzo le funzioni indicate nell'art. 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 già esercitate dalla Regione, dagli enti mutualistici, casse, servizi e gestioni autonome di cui alla legge 29 giugno 1977, n. 349 e dagli enti ospedalieri.

     A decorrere dal 1° aprile 1981 sono attribuite alle unità locali socio-sanitarie le funzioni di cui all'art. 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, esercitate dai comuni, dalle province, e dai consorzi sanitari di enti locali.

     Le funzioni in materia di tutela sociale previste dalla L.R. 15 febbraio 1980, n. 10, saranno attribuite alle U.L.SS. con decorrenza immediatamente successiva all'approvazione della normativa statale e regionale concernente il riordino dei servizi socio-assistenziali [1].

     Le funzioni di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria, di cui all'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono disciplinate con legge regionale e comunque trasferite alle unità locali socio-sanitarie, a decorrere dal 1° aprile 1981.

     Salvo quanto previsto dal precedente comma, l'individuazione delle funzioni da attribuire alle singole unità locali socio-sanitarie e delle relative procedure, è effettuata, ai sensi dell'art. 61, 3° comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con distinte deliberazioni della Giunta regionale, d'intesa con la competente Commissione Consiliare, da adottare entro il termine massimo di 19 giorni prima delle date di cui ai precedenti commi.

     Ai sensi dell'art. 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono estinti:

     a) gli enti ospedalieri alla data del 31 dicembre 1980;

     b) i consorzi sanitari di enti locali, ivi compresi i consorzi provinciali antitubercolari, alla data del 31 marzo 1981.

 

     Art. 3.

     A decorrere dalle date di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 2 della presente legge e fino all'istituzione dei ruoli nominativi regionali previsti dalla L.R. 4 giugno 1980, n. 51, il personale già dipendente dagli enti od uffici di cui all'art. 61 - 3° comma - lett. b) - della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ivi compreso quello addetto alle strutture amministrative di base per la gestione della convenzione unica per la medicina generica, è provvisoriamente assegnato alla rispettiva unità locale socio-sanitaria ove trovasi la sede di servizio e utilizzato a norma dell'art. 64 - 2° comma -  del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

     L'individuazione del personale di cui al precedente comma per ciascuna unità locale socio-sanitaria è effettuata con la stessa deliberazione di cui al 5° comma dell'art. 2.

     Le richieste di comando del personale degli Enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse, di cui all'art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, compreso nelle deliberazioni di cui al precedente comma, sono effettuate dal Presidente della Giunta regionale.

     In attesa dell'attuazione degli artt. 39, 40 e 41 del D.P.R. 20 dicembre 1979. n. 761, il personale di cui al presente articolo può essere comandato a prestare servizio presso altra unità locale socio-sanitaria nei soli casi previsti dall'art. 14 del D.P.R. 20 dicembre 1973, n. 761, con provvedimenti della Giunta regionale, da adottare sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale e sulla base di criteri concordati con le organizzazioni sindacali medesime, d'intesa con la competente Commissione Consiliare.

     Per esigenze di servizio non procrastinabili e su istanza motivata dell'Unità Locale Socio-Sanitaria interessata, il comando di cui al precedente comma può essere eccezionalmente disposto dalla Giunta regionale, anche a prescindere dalle modalità indicate nel suddetto comma, dopo aver sentito il dipendente e previo parere dell'Unità Locale Socio- Sanitaria di appartenenza [2].

 

     Art. 4.

     A decorrere dalle date di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 2 della presente legge e in attesa delle operazioni di inventariazione e di assegnazione previste dagli artt. 57 e 58 della L.R. 16 giugno 1980, n. 53, le unità locali socio-sanitarie utilizzano in via provvisoria i beni mobili e immobili e le attrezzature di cui agli artt. 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 che, dalle stesse date sopraindicate sono trasferite al patrimonio del Comune in cui sono collocati con vincolo di destinazione alle medesime unità locali socio-sanitarie.

 

     Art. 5.

     Per il solo anno 1981, ai sensi dell'art. 61, terzo comma, lettera c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e in attesa dell'emanazione della legge regionale prevista dall'art. 51, 4° comma, della stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833, la Giunta regionale provvede ad assegnare alle unità locali socio-sanitarie, all'inizio di ciascun trimestre, le quote per il finanziamento delle spese correnti, tenuto conto delle spese sostenute nell'anno 1980 nel territorio di ciascuna unità locale socio-sanitaria, dagli Enti titolari delle funzioni ad esse attribuite e stabilendo i limiti massimi di spesa consentiti per le retribuzioni al personale in relazione anche agli oneri derivanti dagli accordi contrattuali già stipulati, e per l'acquisto di beni e servizi.

     Per finalità di perequazione, le somme assegnate a ciascuna unità locale socio-sanitaria ai sensi del precedente comma, sono incrementate o diminuite di un sesto della differenza tra somma assegnata e somma spettante in proporzione diretta al numero degli abitanti al 31 dicembre 1980.

     All'assegnazione di quote relative alle spese in conto capitale provvede il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale secondo le indicazioni del piano sanitario regionale.

     In attesa dell'approvazione del piano sanitario regionale, qualora si renda necessario o urgente, per le esigenze dell'assistenza sanitaria provvede all'acquisto, alla sostituzione o al rinnovo di impianti e di attrezzature o alla manutenzione straordinaria di locali, l'assegnazione dei fondi occorrenti è deliberata dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, adottata su richiesta del Comitato di gestione, corredata di una relazione illustrativa della spesa e dei motivi che la rendono necessaria.

     Le assegnazioni di cui al presente articolo sono effettuate entro i limiti della quota del fondo sanitario nazionale spettante alla Regione Abruzzo e con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 8 del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

     In ordine ai controlli della spesa e alle relative responsabilità di gestione si osservano le disposizioni contenute nei titoli VI e VIII della L.R. 16 giugno 1980, n. 53.

 

     Art. 6.

     In deroga all'art. 11 della L.R. 16 giugno 1980, n. 53, il bilancio di previsione delle unità locali socio-sanitarie per l'anno finanziario 1981, è predisposto dal Comitato di gestione entro il 15 gennaio 1981. Gli ulteriori termini previsti dall'art. 11 della L.R. 16 giugno 1980, n. 53 si intendono conseguentemente modificati.

     La classificazione economica e funzionale delle spese, la denominazione dei capitoli del bilancio nonchè i relativi codici devono uniformarsi ai criteri stabiliti con D.P.R. 14 luglio 1980, n. 595 e alle istruzioni che saranno impartite dal Settore Sanità della Giunta regionale entro il 31 dicembre 1980.

     In attesa della deliberazione del bilancio da parte dell'assemblea generale è consentito l'esercizio provvisorio entro i limiti stabiliti dall'art. 13 della L.R. 16 giugno 1980, n. 53.

 

     Art. 7.

     A decorrere dal 1° gennaio 1981 e fino a quando non sarà stipulata la convenzione per il servizio di tesoreria, prevista dall'art. 8 del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e dall'art. 45 della L.R. 16 giugno 1980, n. 53, le operazioni di tesoreria dell'unità locale socio-sanitaria sono temporaneamente affidate dal comitato di gestione all'istituto tesoriere del comune ove ha sede l'ULSS medesima, che le svolge sulla base della convenzione vigente con il comune e nel rispetto dei criteri generali approvati con il decreto del Ministero del tesoro di cui al 2° comma del citato art. 8.

 

     Art. 8.

     Fermo restando quanto stabilito dall'art. 66 - secondo comma - della legge 23 dicembre 1978, n. 833, alle unità locali socio-sanitarie non possono essere imputati crediti e debiti conseguenti alla gestione delle funzioni da parte degli enti ospedalieri e degli enti mutualistici nelle materie del servizio sanitario nazionale riferibili al periodo anteriore al 1° gennaio 1981, nonchè quelle conseguenti alla gestione delle funzioni medesime da parte dei comuni, delle province e dei consorzi sanitari di enti locali riferibili al periodo anteriore al 1° aprile 1981.

     Nell'ambito del servizio amministrativo di ciascuna unità locale socio-sanitaria di cui all'art. 20 della L.R. 15 febbraio 1980, n. 10, è istituita un'apposita sezione cui è affidata la gestione della contabilità stralcio diretta alla riscossione dei crediti e al pagamento dei debiti di cui al precedente comma.

     Le istruzioni per la tutela uniforme delle contabilità stralcio sono impartite dalla Giunta regionale.

     Le disponibilità finanziarie derivanti da eventuali avanzi di gestione delle contabilità stralcio di cui al presente articolo sono fatte affluire in un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria regionale per essere destinate alla copertura dei disavanzi di altre gestioni stralcio nell'ambito regionale.

     L'eventuale avanzo netto complessivo sarà versato all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

     Art. 9. (Urgenza)

     (Omissis).

 

 

 


[1] Comma così modificato con art. 1 L.R. 14 agosto 1981, n. 31 e con art. 1 L.R. 16 aprile 1982, n. 25.

[2] Comma aggiunto con art. 1 L.R. 23 marzo 1983, n. 15.