§ 5.1.3 - L.R. 10 settembre 1974, n. 41.
Norme per la dialisi domiciliare. [*]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:10/09/1974
Numero:41


Sommario
Art. 1.      Gli Enti Ospedalieri presso i quali, su conforme parere del Consiglio Regionale di Sanità, siano istituiti Servizi di Emodialisi, possono organizzare corsi di addestramento per malati uremici [...]
Art. 2.      Gli Enti Ospedalieri che intendano avvalersi della predetta facoltà devono chiederne autorizzazione inoltrando apposita domanda, corredata del programma delle attività e dell'elenco dei docenti, [...]
Art. 3.      Coloro che, al termine di un corso di addestramento di cui al precedente articolo, ne siano stati riconosciuti idonei, possono partecipare all'esecuzione della dialisi al domicilio dell'uremio [...]
Art. 4.  (Urgenza).


§ 5.1.3 - L.R. 10 settembre 1974, n. 41.

Norme per la dialisi domiciliare. [*]

(B.U. n. 33 del 13 settembre 1974).

 

Art. 1.

     Gli Enti Ospedalieri presso i quali, su conforme parere del Consiglio Regionale di Sanità, siano istituiti Servizi di Emodialisi, possono organizzare corsi di addestramento per malati uremici cronici e loro assistenti, sia familiari che terzi, per l'apprendimento delle tecniche e delle pratiche necessarie all'esecuzione della dialisi domiciliare.

 

     Art. 2.

     Gli Enti Ospedalieri che intendano avvalersi della predetta facoltà devono chiederne autorizzazione inoltrando apposita domanda, corredata del programma delle attività e dell'elenco dei docenti, alla Giunta Regionale.

 

     Art. 3.

     Coloro che, al termine di un corso di addestramento di cui al precedente articolo, ne siano stati riconosciuti idonei, possono partecipare all'esecuzione della dialisi al domicilio dell'uremio cronico, previa autorizzazione del Servizio organizzatore del corso stesso.

 

     Art. 4. (Urgenza).

     (Omissis).

 

 

 


[*] L'art. 2 della L.R. 4 dicembre 1980, n. 83ha estinto gli Enti ospedalieri.