§ 2.1.1 – R.D.L. 28 novembre 1938, n. 2138.
Unificazione e semplificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.1 assistenza e previdenza
Data:28/11/1938
Numero:2138


Sommario
Art. unico.      A decorrere dal 1° gennaio 1940 i contributi che gli agricoltori ed i lavoratori dell'agricoltura sono tenuti a corrispondere, per le associazioni professionali, per [...]


§ 2.1.1 – R.D.L. 28 novembre 1938, n. 2138. [1]

Unificazione e semplificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la maternità, per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e per la corresponsione degli assegni familiari

(G.U. 10 febbraio 1939, n. 34)

 

     Art. unico.

     A decorrere dal 1° gennaio 1940 i contributi che gli agricoltori ed i lavoratori dell'agricoltura sono tenuti a corrispondere, per le associazioni professionali, per l'assistenza malattie, per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la maternità, per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro in agricoltura e per la corresponsione degli assegni familiari, sono stabiliti sulla base dell'impiego di mano d'opera per ogni azienda agricola.

     Dalla stessa data i criteri d'imposizione dei contributi, che per i titoli sopra cennati e per la disoccupazione involontaria vengono corrisposti per i dirigenti e per gli impiegati di aziende agricole, saranno determinati con Regio decreto su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per l'agricoltura e foreste, ai sensi dell'art. 3, n. 1 della L. 31 gennaio 1926, n. 100.

     La misura dei contributi di cui ai precedenti commi è annualmente determinata con Regio decreto, ai sensi dell'articolo 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per le corporazioni di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per l'agricoltura e foreste. I contributi stessi sono riscossi a mezzo ruoli, dagli esattori delle imposte dirette nei termini e con la procedura privilegiata stabilita per l'esazione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso per i contributi dovuti alle associazioni professionali e per quelli relativi all'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro in agricoltura e senza detto obbligo, ove non esistono speciali convenzioni con la Federazione nazionale fascista dei servizi tributari, per gli altri contributi.

     Con Regi decreti, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della L. 31 gennaio 1926, n. 100 su proposta del Ministro per le corporazioni, saranno determinate le modalità di accertamento dei contributi e del loro riparto tra gli enti interessati, e, di concerto col Ministro per le finanze, le modalità per la riscossione dei contributi stessi e per il loro versamento.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 2 giugno 1939, n. 739. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.