Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 2. Agricoltura |
Capitolo: | 2.1 assistenza e previdenza |
Data: | 29/06/1961 |
Numero: | 576 |
Sommario |
Art. 1. A partire dal 1° luglio 1960, il contributo dello Stato a favore della gestione per l'assicurazione di malattia ai coltivatori diretti, di cui alla legge 22 novembre [...] |
Art. 2. Alla copertura dell'onere di lire 2 miliardi e 575 milioni, previsto nella lettera b) del precedente articolo, si provvederà a carico del capitolo n. 388 dello stato di [...] |
§ 2.1.49 – L. 29 giugno 1961, n. 576.
Aumento del contributo a carico dello Stato per l'assistenza di malattia ai coltivatori diretti.
(G.U. 20 luglio 1961, n. 178).
A partire dal 1° luglio 1960, il contributo dello Stato a favore della gestione per l'assicurazione di malattia ai coltivatori diretti, di cui alla
a) di lire 1.500 annue per ciascun coltivatore diretto e familiare assistibile a norma dell'art. 22 della predetta legge;
b) di lire 2.575.000.000 a titolo di concorso globale annuo, quale integrazione al contributo di cui all'alinea b) dell'art. 22 della predetta legge.
Alla copertura dell'onere di lire 2 miliardi e 575 milioni, previsto nella lettera b) del precedente articolo, si provvederà a carico del capitolo n. 388 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61 destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.