§ 2.1.49 – L. 29 giugno 1961, n. 576.
Aumento del contributo a carico dello Stato per l'assistenza di malattia ai coltivatori diretti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.1 assistenza e previdenza
Data:29/06/1961
Numero:576


Sommario
Art. 1.      A partire dal 1° luglio 1960, il contributo dello Stato a favore della gestione per l'assicurazione di malattia ai coltivatori diretti, di cui alla legge 22 novembre [...]
Art. 2.      Alla copertura dell'onere di lire 2 miliardi e 575 milioni, previsto nella lettera b) del precedente articolo, si provvederà a carico del capitolo n. 388 dello stato di [...]


§ 2.1.49 – L. 29 giugno 1961, n. 576.

Aumento del contributo a carico dello Stato per l'assistenza di malattia ai coltivatori diretti.

(G.U. 20 luglio 1961, n. 178).

 

     Art. 1.

     A partire dal 1° luglio 1960, il contributo dello Stato a favore della gestione per l'assicurazione di malattia ai coltivatori diretti, di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1136, è corrisposto nella misura:

     a) di lire 1.500 annue per ciascun coltivatore diretto e familiare assistibile a norma dell'art. 22 della predetta legge;

     b) di lire 2.575.000.000 a titolo di concorso globale annuo, quale integrazione al contributo di cui all'alinea b) dell'art. 22 della predetta legge.

 

          Art. 2.

     Alla copertura dell'onere di lire 2 miliardi e 575 milioni, previsto nella lettera b) del precedente articolo, si provvederà a carico del capitolo n. 388 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61 destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.