§ 29.3.5 - D.L. 7 aprile 1995, n. 107.
Attuazione delle risoluzioni ONU numeri 942 e 944 del 1994, relative all'embargo nei confronti della Bosnia Erzegovina ed alla revoca dell'embargo nei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:29. Cooperazione internazionale
Capitolo:29.3 cooperazione militare
Data:07/04/1995
Numero:107


Sommario
Art. 1.      1. Sono nulli gli atti compiuti in violazione alle disposizioni di cui agli articoli 2, 6, 8 e 11 del regolamento n. 2471/94 approvato dal Consiglio dei Ministri delle Comunità europee relativo [...]
Art. 2.      1. Le autorizzazioni alle forniture destinate alle zone della Repubblica di Bosnia-Erzegovina soggette al controllo delle forze serbo-bosniache, rilasciate dal Ministero del commercio con [...]
Art. 3.      1. Le disposizioni del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1994, n. 434, cessano di avere efficacia nei confronti di Haiti dalla data del 16 [...]
Art. 4.      1. Ad eccezione delle disposizioni concernenti l'estinzione delle garanzie rese inesigibili dall'applicazione dell'embargo, le altre disposizioni emanate dallo Stato italiano in esecuzione di [...]
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 29.3.5 - D.L. 7 aprile 1995, n. 107. [1]

Attuazione delle risoluzioni ONU numeri 942 e 944 del 1994, relative all'embargo nei confronti della Bosnia Erzegovina ed alla revoca dell'embargo nei confronti di Haiti, nonchè autorizzazione alla partecipazione italiana alla missione di polizia civile della U.E.O. a Mostar.

(G.U. 10 aprile 1995, n. 84).

 

     Art. 1.

     1. Sono nulli gli atti compiuti in violazione alle disposizioni di cui agli articoli 2, 6, 8 e 11 del regolamento n. 2471/94 approvato dal Consiglio dei Ministri delle Comunità europee relativo all'embargo nei confronti delle zone della Bosnia Erzegovina sotto il controllo delle forze serbo-bosniache.

     2. Nei confronti dei soggetti che, in qualsiasi modo, anche indirettamente, commettono le violazioni di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro non inferiore alla metà del valore dell'attività economica svolta e non superiore al valore medesimo.

     3. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

 

          Art. 2.

     1. Le autorizzazioni alle forniture destinate alle zone della Repubblica di Bosnia-Erzegovina soggette al controllo delle forze serbo-bosniache, rilasciate dal Ministero del commercio con l'estero in conformità alle determinazioni del Comitato istituito dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 724/91, sono valide, ove del caso, anche per l'utilizzo dei fondi congelati in base all'art. 6 del regolamento n. 2471/94 e per le connesse operazioni bancarie, nonchè per il trasporto delle relative merci per via aerea o marittima.

     2. Le deroghe ai divieti previste dal regolamento n. 2471/94, diverse da quelle di cui al comma 1, possono essere disposte secondo la procedura prevista dall'art. 4 del decreto-legge 6 giugno 1992, n. 305, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 355.

 

          Art. 3.

     1. Le disposizioni del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1994, n. 434, cessano di avere efficacia nei confronti di Haiti dalla data del 16 ottobre 1994.

 

          Art. 4.

     1. Ad eccezione delle disposizioni concernenti l'estinzione delle garanzie rese inesigibili dall'applicazione dell'embargo, le altre disposizioni emanate dallo Stato italiano in esecuzione di risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dei regolamenti approvati dal Consiglio dei Ministri delle Comunità europee, recanti misure di embargo nei confronti di Stati esteri, cessano di avere efficacia dalla data in cui le misure sono revocate; nel caso di sospensione di queste ultime, l'efficacia resta sospesa fino alla data del loro ripristino. Della cessazione e della sospensione è data apposita comunicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

          Art. 5. [2]

     [1. E' autorizzata la partecipazione italiana alla missione di polizia civile della U.E.O. per le finalità di cui agli articoli 12 e 13 del Memorandum d'intesa sull'Amministrazione europea della città di Mostar, firmato il 5 luglio 1994 a Ginevra dalla Trojka dei Ministri degli esteri dell'Unione europea, dalla Presidenza della U.E.O., dal Presidente della Repubblica di Bosnia-Erzegovina e dai sindaci croato e mussulmano della città di Mostar.

     2. Ai fini indicati al comma 1 è inviato a Mostar, fino al 22 luglio 1996, un contingente di 20 unità, composto da militari dell'Arma dei carabinieri [3].]

 

          Art. 6. [4]

     [1. Al personale militare di cui all'art. 5 è attribuito, con decorrenza dalla data di uscita dal territorio nazionale e fino alla data di rientro nel territorio stesso, il trattamento di cui agli articoli 1 e 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, prendendo a base la diaria spettante al personale impiegato nei territori dell'ex-Jugoslavia. A tal fine l'indennità speciale di cui all'art. 3 della citata legge n. 642 del 1961 viene fissata nella misura del 100 % dell'assegno di lungo servizio all'estero. Allo stesso personale viene altresì attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, ragguagliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti.

     2. Al personale militare di cui all'art. 5, qualora impossibilitato a prestare servizio perchè in stato di cattività o disperso, continua ad essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 1, nonchè lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di cattività o di dispersione è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianità.

     3. In caso di decesso del personale militare di cui all'art. 5 per causa di servizio, connesso all'espletamento della missione a Mostar, si applica l'art. 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità dello stesso personale per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1, nonchè con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835 e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.

     4. Al personale militare di cui all'art. 5 si applica il codice penale militare di pace.

     5. Potranno essere utilizzati, ove compatibili con le effettive necessità, materiali approvvigionati ma non impiegati per lo svolgimento della missione umanitaria in Somalia, di cui al decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 125, che potranno poi essere ceduti gratuitamente all'Amministrazione europea di Mostar per le esigenze della missione e delle forze di polizia locali, ove si rendesse necessario.]

 

          Art. 7. [5]

     [1. All'onere derivante all'applicazione dell'art. 5, valutato in lire 2.773 milioni per l'anno 1995 ed in lire 1.680 milioni per l'anno 1996, si provvede, quanto a lire 2.643 milioni per l'anno 1995 ed a lire 1.610 milioni per l'anno 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; quanto a lire 130 milioni per l'anno 1995 ed a lire 70 milioni per l'anno 1996, a carico del capitolo 3198 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per gli stessi anni.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.]

 

          Art. 8.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall'art. 1 della L. 7 giugno 1995, n. 222.

[2] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[3] Il termine del 22 luglio 1996 di cui al presente comma è stato prorogato al 22 gennaio 1997 per effetto dell'art. 5 del D.L. 1 luglio 1996, n. 347.

[4] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[5] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.