§ 14.8.49 - D.L. 6 giugno 1992, n. 305 .
Provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi nelle Repubbliche di Serbia e di Montenegro.


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.8 beni stranieri in Italia e italiani all'estero
Data:06/06/1992
Numero:305


Sommario
Art. 1.      1. Sono resi indisponibili i fondi ed ogni altra risorsa economica e finanziaria delle autorità delle Repubbliche di Serbia e di Montenegro o di qualsiasi ente o [...]
Art. 2.      1. Non possono essere accolte le domande di escussione di garanzie di qualsiasi tipo avanzate dalle autorità delle Repubbliche di Serbia e di Montenegro, da persone [...]
Art. 3.      1. Sono nulli gli atti compiuti in violazione delle disposizioni di cui al presente decreto ed al regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1432/92 del 1° [...]
Art. 4.      1. Deroghe all'indisponibilità ed ai divieti di cui all'art. 1 possono essere disposte, sia con riferimento a casi particolari che a categorie di operazioni individuate [...]
Art. 5.      1. Piena ed intera esecuzione è data alla decisione n. 92/285 dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, [...]
Art. 6.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 14.8.49 - D.L. 6 giugno 1992, n. 305 [1] .

Provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi nelle Repubbliche di Serbia e di Montenegro.

(G.U. 8 giugno 1992, n. 133)

 

 

     Art. 1.

     1. Sono resi indisponibili i fondi ed ogni altra risorsa economica e finanziaria delle autorità delle Repubbliche di Serbia e di Montenegro o di qualsiasi ente o impresa, pubblica o privata, aventi sede giuridica, amministrativa o di fatto in dette Repubbliche. Sono altresì resi indisponibili i fondi, ivi inclusi quelli derivanti dalla cessione di proprietà, appartenenti ad imprese che abbiano sede in Italia e siano controllate, direttamente o indirettamente, dai soggetti sopra menzionati [2] .

     2. E' vietato trasferire o porre, comunque, a disposizione delle autorità, enti o imprese di cui al comma 1 fondi e ogni altra risorsa economica e finanziaria.

     3. E', altresì, fatto divieto di trasferire fondi di qualsiasi natura a persone fisiche o giuridiche nelle Repubbliche di Serbia e di Montenegro, nonché di fornire servizi finanziari connessi con attività economiche svolte in tali Stati [3] .

     4. I divieti di cui ai commi 2 e 3 si applicano, per quanto concerne i cittadini italiani, anche se le operazioni ivi menzionate sono compiute in territorio estero.

     5. L'indisponibilità di cui al comma 1 non opera nell'ipotesi di rimborso di debiti assunti dai soggetti previsti nel medesimo comma nei confronti di residenti. I divieti di cui ai commi 2, 3 e 4 non riguardano i trasferimenti di fondi connessi con forniture di prodotti alimentari e medicinali per scopi umanitari.

 

          Art. 2.

     1. Non possono essere accolte le domande di escussione di garanzie di qualsiasi tipo avanzate dalle autorità delle Repubbliche di Serbia e di Montenegro, da persone fisiche e giuridiche appartenenti a detti Stati, ovvero da soggetti terzi agenti quali intermediari di dette autorità o persone o per loro conto o beneficio, in relazione ad inadempienze contrattuali determinate dall'obbligo di osservare le misure stabilite con il presente decreto e con il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1432/92 del 1° giugno 1992.

     2. E' fatto altresì divieto agli istituti finanziari e creditizi che abbiano concluso contratti intesi a garantire impegni assunti nei confronti dei soggetti indicati nel comma 1 di concedere la proroga delle garanzie a suo tempo rilasciate.

 

          Art. 3.

     1. Sono nulli gli atti compiuti in violazione delle disposizioni di cui al presente decreto ed al regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1432/92 del 1° giugno 1992.

     2. Nei confronti dei soggetti che, in qualsiasi modo, anche indirettamente, prendono parte ad operazioni per le quali sussistono l'indisponibilità ed i divieti di cui agli articoli 1 e 2 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di danaro non inferiore alla metà del valore dell'operazione stessa e non superiore al valore medesimo. La predetta sanzione si applica anche con riguardo alle infrazioni alle disposizioni contenute nel regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1432/92 del 1° giugno 1992.

     3. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 31 marzo 1988, n. 148.

 

          Art. 4.

     1. Deroghe all'indisponibilità ed ai divieti di cui all'art. 1 possono essere disposte, sia con riferimento a casi particolari che a categorie di operazioni individuate in via generale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri del tesoro e del commercio con l'estero, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

          Art. 5.

     1. Piena ed intera esecuzione è data alla decisione n. 92/285 dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, riuniti in sede di Consiglio, in data 1° giugno 1992.

 

          Art. 6.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge dall'art. 1 della L. 7 agosto 1992, n. 355.

[2]  Comma così modificato dall'art. 6 del D.L. 15 maggio 1993, n. 144.

[3]  Comma così modificato dall'art. 6 del D.L. 15 maggio 1993, n. 144.