§ 45.1.39 – L. 31 ottobre 1966, n. 942.
Finanziamento del piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970.


Settore:Normativa nazionale
Materia:45. Finanziamenti
Capitolo:45.1 finanziamenti
Data:31/10/1966
Numero:942


Sommario
Art. 1.  (Piano quinquennale di sviluppo della scuola).
Art. 2.  (Personale direttivo, insegnante e non insegnante).
Art. 3.  (Contributi alle scuole elementari parificate funzionanti presso scuole speciali ed orfanotrofi).
Art. 4.  (Aggiornamento culturale e didattico).
Art. 5.  (Dotazioni didattiche).
Art. 6.  (Dotazioni per l'educazione fisica e sportiva)
Art. 7.  (Spese di funzionamento degli istituti per minorati sensoriali - Sussidi e contributi).
Art. 8.  (Funzionamento delle scuole speciali e delle classi differenziali della scuola dell'obbligo).
Art. 9.  (Doposcuola nella scuola elementare - Contributi ai Patronati scolastici).
Art. 10.  (Doposcuola nelle scuole medie).
Art. 11.  (Assistenza agli alunni della scuola dell'obbligo: contributi ai Patronati scolastici).
Art. 12.  (Contributi alle Casse scolastiche delle scuole medie statali).
Art. 13.  (Contributi alle Casse scolastiche delle scuole secondarie superiori e artistiche).
Art. 14.  (Trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo e degli istituti professionali).
Art. 15.  (Buoni-libro per gli alunni della scuola media).
Art. 16.  (Buoni-libro per gli alunni delle scuole secondarie superiori o artistiche).
Art. 17.  (Borse di studio agli alunni delle scuole secondarie superiori e artistiche).
Art. 18.  (Posti gratuiti e semi-gratuiti in istituti di educazione).
Art. 19.  (Posti gratuiti e semi-gratuiti in Convitto a favore degli alunni degli istituti professionali statali).
Art. 20.  (Controllo sanitario).
Art. 21.  (Orientamento scolastico)
Art. 22.  (Commissioni esaminatrici dei concorsi provinciali per il conferimento di borse di studio).
Art. 23.  (Corsi di scuola popolare e per l'educazione degli adulti e centri di lettura).
Art. 24.  (Personale).
Art. 25.  (Funzionamento e dotazioni delle biblioteche; servizio nazionale di lettura).
Art. 26.  (Personale insegnante).
Art. 27.  (Personale non insegnante).
Art. 28.  (Contributo ordinario dello Stato alle università e agli Istituti universitari).
Art. 29.  (Contributo ordinario dello Stato agli Istituti scientifici speciali).
Art. 30.  (Ricerca scientifica).
Art. 31.  (Assegno di studio).
Art. 32.  (Borse di studio per i giovani laureati).
Art. 33.  (Forme varie di assistenza).
Art. 34.  (Personale).
Art. 35.      Gli stanziamenti per compensi speciali collegati a particolari prestazioni di lavoro, previsti dall'art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, numero [...]
Art. 36.  (Acquisto e rinnovo delle attrezzature e funzionamento degli uffici amministrativi).
Art. 37.  (Utilizzazione degli stanziamenti).
Art. 38.  (Relazione sull'applicazione del piano).
Art. 39.  (Copertura finanziaria).


§ 45.1.39 – L. 31 ottobre 1966, n. 942. [1]

Finanziamento del piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970.

(G.U. 15 novembre 1966, n. 286).

 

 

     Art. 1. (Piano quinquennale di sviluppo della scuola).

     Per l'attuazione del Piano di sviluppo della scuola, previsto dall'art. 1 della legge 13 luglio 1965, n. 874, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per ciascuno degli esercizi dal 1966 al 1970, sono iscritti nuovi stanziamenti e stanziamenti aggiuntivi nella misura e con la destinazione indicati negli articoli della presente legge.

     Gli stanziamenti indicati al precedente comma potranno essere aumentati, di anno in anno, con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in relazione alle possibilità offerte dal bilancio medesimo e sulla base del Piano di sviluppo quinquennale della scuola e del Programma di sviluppo economico.

     Indipendentemente da quanto stabilito nel precedente comma, gli stanziamenti previsti dalla presente legge e destinati a spese di personale saranno aumentati in rapporto ad eventuali miglioramenti economici di carattere generale disposti posteriormente al 1° gennaio 1966.

 

Titolo I

SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA E ARTISTICA

 

Capo I

PERSONALE E ORGANICI

 

          Art. 2. (Personale direttivo, insegnante e non insegnante).

     Per la istituzione di istituti e scuole e per lo sdoppiamento di corsi e classi nei settori della scuola elementare, secondaria e artistica - comprese le scuole speciali, le classi differenziali della scuola dell'obbligo e gli istituti per minorati sensoriali - nonchè per l'ampliamento e la revisione dei relativi organici di personale, gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966 per stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di vigilanza, direttivo, insegnante e non insegnante delle scuole e degli istituti indicati nel presente articolo, sono aumentati, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

 

per il 1966

L. 40.100 milioni

per il 1967

L. 81.190 milioni

per il 1968

L. 123.120 milioni

per il 1969

L. 163.320 milioni

per il 1970

L. 202.880 milioni

 

     Con gli stanziamenti previsti al precedente comma si provvederà altresì all'istituzione di cinque nuovi posti di vice-ragionieri economi nel ruolo del personale della carriera di concetto dei convitti nazionali e degli educandati femminili.

     In attesa della nuova legge relativa alla preparazione delle insegnanti di scuola materna, con le somme indicate nel presente articolo possono essere istituite nuove scuole magistrali statali. Il contributo del Ministero della pubblica istruzione a favore delle scuole magistrali convenzionate, dipendenti da Enti morali, funzionanti alla data del 1° ottobre 1965 è fissato in lire 210 milioni per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970.

 

          Art. 3. (Contributi alle scuole elementari parificate funzionanti presso scuole speciali ed orfanotrofi).

     Per l'attribuzione degli effetti economici della parifica e per l'adeguamento del contributo alle classi parificate di scuola elementare funzionanti presso scuole speciali per minorati psicofisici e sensoriali e presso orfanotrofi, lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966, per contributi a favore di scuole elementari parificate, è aumentato, per ciascuno degli esercizi dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

 

per il 1966

L. 80 milioni

per il 1967

L. 330 milioni

per il 1968

L. 360 milioni

per il 1969

L. 360 milioni

per il 1970

L. 360 milioni

 

          Art. 4. (Aggiornamento culturale e didattico).

     Per l'aggiornamento culturale e didattico del personale direttivo e insegnante delle scuole primaria, secondaria e artistica, da organizzarsi a cura del Ministero della pubblica istruzione, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero stesso, sono iscritte, in apposito capitolo, le seguenti somme:

 

per il 1966

L. 1.000 milioni

per il 1967

L. 1.100 milioni

per il 1968

L. 1.250 milioni

per il 1969

L. 1.450 milioni

per il 1970

L. 1.750 milioni

 

Capo II

DOTAZIONI DIDATTICHE E SPESE DI FUNZIONAMENTO

 

          Art. 5. (Dotazioni didattiche).

     Per l'acquisto, il rinnovo e la conservazione dei sussidi didattici - compresi quelli audiotelevisivi e le dotazioni librarie - delle attrezzature tecnico-scientifiche e artistiche delle scuole e istituti statali di istruzione elementare, secondaria e artistica, nonchè per l'acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, sono iscritte, in appositi capitoli, le seguenti somme:

 

per il 1966

L. 16.150 milioni

per il 1967

L. 18.350 milioni

per il 1968

L. 22.750 milioni

per il 1969

L. 26.350 milioni

per il 1970

L. 30.750 milioni

 

          Art. 6. (Dotazioni per l'educazione fisica e sportiva)

     Per l'attrezzatura, il funzionamento e l'adattamento delle palestre e degli impianti ginnico-sportivi scolastici, nonchè per sussidi e contributi di funzionamento ad organizzazioni sportive scolastiche, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, sono iscritte, in appositi capitoli, le seguenti somme;

 

per il 1966

L. 1.500 milioni

per il 1967

L. 2.000 milioni

per il 1968

L. 2.500 milioni

per il 1969

L. 3.500 milioni

per il 1970

L. 4.500 milioni

 

          Art. 7. (Spese di funzionamento degli istituti per minorati sensoriali - Sussidi e contributi).

     Gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966 per il funzionamento degli istituti statali per sordomuti e dell'istituto statale "A. Romagnoli", e per sussidi e contributi agli istituti non statali per ciechi e sordomuti, sono aumentati, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

 

per il 1966

L. 140 milioni

per il 1967

L. 210 milioni

per il 1968

L. 260 milioni

per il 1969

L. 320 milioni

per il 1970

L. 400 milioni

 

          Art. 8. (Funzionamento delle scuole speciali e delle classi differenziali della scuola dell'obbligo).

     Gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966 per il razionale reperimento degli alunni, per l'assistenza igienico-sanitaria e didattica, per l'acquisto delle attrezzature necessarie al funzionamento delle scuole speciali per minorati psicofisici e per la rieducazione sociale e delle classi differenziali della scuola dell'obbligo, nonchè per l'organizzazione dei corsi di specializzazione per gli insegnanti e per sussidi da corrispondere ai sensi del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3126, sono aumentati, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

 

per il 1966

L. 300 milioni

per il 1967

L. 2.000 milioni

per il 1968

L. 4.000 milioni

per il 1969

L. 6.500 milioni

per il 1970

L. 9.500 milioni

 

Capo III

DOPOSCUOLA NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO

 

          Art. 9. (Doposcuola nella scuola elementare - Contributi ai Patronati scolastici).

     Per contributi ai Patronati scolastici, ai fini dell'attuazione del doposcuola a favore degli alunni delle scuole elementari statali, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione sono iscritte le seguenti somme:

 

per il 1966

L. 1.000 milioni

per il 1967

L. 2.500 milioni

per il 1968

L. 3.000 milioni

per il 1969

L. 3.000 milioni

per il 1970

L. 3.000 milioni

 

     La ripartizione degli stanziamenti tra le singole Provincie è disposta annualmente dal Ministro per la pubblica istruzione in base al numero degli alunni frequentanti le scuole elementari statali e alla valutazione delle condizioni economico-sociali delle Provincie medesime.

 

          Art. 10. (Doposcuola nelle scuole medie).

     Per i fini di cui all'ultimo comma dell'art. 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966, è aumentato, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

 

per il 1966

L. 500 milioni

per il 1967

L. 1.500 milioni

per il 1968

L. 3.000 milioni

per il 1969

L. 4.700 milioni

per il 1970

L. 6.800 milioni

 

     La ripartizione delle somme tra le varie Provincie è disposta dal Ministro per la pubblica istruzione in base alle condizioni economico-sociali delle Provincie stesse, tenuto conto delle esigenze manifestatesi e in relazione alla sussistenza delle condizioni necessarie al funzionamento del doposcuola.

 

Titolo II

ASSISTENZA AGLI ALUNNI DEGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE PRIMARIA, SECONDARIA E ARTISTICA

 

Capo I

PATRONATI SCOLASTICI E CASSE SCOLASTICHE

 

          Art. 11. (Assistenza agli alunni della scuola dell'obbligo: contributi ai Patronati scolastici).

     Il contributo del Ministero della pubblica istruzione a favore dei Patronati scolastici, di cui all'art. 33 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per l'assistenza agli alunni bisognosi frequentanti la scuola dell'obbligo è aumentato, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

 

per il 1966

L. 1.000 milioni

per il 1967

L. 1.150 milioni

per il 1968

L. 1.300 milioni

per il 1969

L. 1.450 milioni

per il 1970

L. 1.600 milioni

 

     La ripartizione degli stanziamenti è disposta dal Ministro per la pubblica istruzione fra le singole Provincie in base alla popolazione nell'età dell'obbligo scolastico e in base alla valutazione delle condizioni economico-sociali delle Provincie medesime.

     Il Ministro per la pubblica istruzione, per l'attuazione di particolari attività nel campo assistenziale, può devolvere a favore dei Consorzi provinciali dei Patronati scolastici contributi straordinari in misura non superiore al 5 per cento dello stanziamento complessivo di ciascun anno.

 

          Art. 12. (Contributi alle Casse scolastiche delle scuole medie statali).

     Per contributi alle Casse scolastiche delle scuole medie statali, diretti a favorire interventi assistenziali commisurati a particolari esigenze personali o a bisogni urgenti degli alunni, anche d'ordine sanitario, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, sono iscritte le seguenti somme:

 

per il 1966

L. 800 milioni

per il 1967

L. 850 milioni

per il 1968

L. 900 milioni

per il 1969

L. 950 milioni

per il 1970

L. 1.000 milioni

 

     I contributi corrisposti sui fondi stabiliti dal presente articolo non possono essere utilizzati dalle Casse scolastiche per fini diversi da quelli indicati nel primo comma, ancorchè compresi fra gli scopi istituzionali delle medesime.

     La ripartizione degli stanziamenti di cui al primo comma tra le singole Provincie è disposta annualmente dal Ministro per la pubblica istruzione in base alla valutazione delle condizioni economico-sociali delle Provincie medesime e al numero degli alunni frequentanti le scuole medie.

 

          Art. 13. (Contributi alle Casse scolastiche delle scuole secondarie superiori e artistiche).

     Per i fini di cui al primo comma del precedente art. 12 nonchè per favorire le attività giovanili di carattere culturale, artistico e ricreativo-educativo, con la libera partecipazione degli alunni, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, sono iscritte le seguenti somme per contributi alle Casse scolastiche delle scuole statali d'istruzione secondaria superiore e artistica:

 

per il 1966

L. 250 milioni

per il 1967

L. 300 milioni

per il 1968

L. 350 milioni

per il 1969

L. 400 milioni

per il 1970

L. 450 milioni

 

     La ripartizione degli stanziamenti di cui al primo comma è disposta annualmente dal Ministro per la pubblica istruzione con i criteri stabiliti nel precedente art. 12.

     Il 30 per cento dello stanziamento complessivo di ciascun anno è attribuita alle Casse scolastiche degli istituti professionali.

 

Capo II

TRASPORTO DEGLI ALUNNI

 

          Art. 14. (Trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo e degli istituti professionali). [2]

     Per il trasporto gratuito degli alunni della scuola dell'obbligo provenienti da località, frazioni o comuni viciniori ad una sede di scuola statale o di scuola autorizzata a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, qualora non esista nel luogo di provenienza la corrispondente scuola statale e sussistano obiettive difficoltà di accesso, nonchè per il trasporto gratuito degli alunni degli istituti professionali statali, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, sono iscritte le seguenti somme:

 

per il 1966

L. 1.400 milioni

per il 1967

L. 4.100 milioni

per il 1968

L. 4.600 milioni

per il 1969

L. 5.200 milioni

per il 1970

L. 6.900 milioni

 

     Il servizio di trasporto può essere affidato ai patronati scolastici e relativi consorzi provinciali, ad enti locali territoriali ed amministrazioni pubbliche e, quando si tratti di provvedere al trasporto di alunni degli istituti professionali, ai singoli istituti.

     Gli assuntori del servizio hanno l'obbligo di provvedere all'assicurazione degli alunni trasportati per i danni che a questi possano derivare nella esecuzione del trasporto.

     Gli enti locali sono autorizzati ad intervenire con loro contributi al fine di facilitare i trasporti di cui al precedente comma.

     L'erogazione delle somme destinate all'organizzazione del servizio di trasporto gratuito è disposta, sotto forma di contributi, a favore degli enti, delle amministrazioni e degli istituti indicati nel secondo comma del presente articolo. Su tali fondi è autorizzata la concessione di sussidi agli alunni a titolo di rimborso, parziale o totale, delle spese di viaggio sostenute quando non possano fruire del trasporto gratuito.

 

Capo III

BUONI-LIBRO E BORSE DI STUDIO

 

          Art. 15. (Buoni-libro per gli alunni della scuola media).

     Per facilitare l'acquisto dei libri di testo agli alunni di disagiate condizioni economiche frequentanti le scuole medie statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, sono concessi buoni-libro dell'importo unitario annuo di lire 10.000. A tal fine, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, sono iscritte le seguenti somme:

 

per il 1966

L. 3.950 milioni

per il 1967

L. 4.350 milioni

per il 1968

L. 4.950 milioni

per il 1969

L. 5.650 milioni

per il 1970

L. 6.350 milioni

 

     Il servizio di distribuzione dei buoni-libro può essere affidato ai Patronati scolastici o alle Casse scolastiche.

     Il Ministro per la pubblica istruzione stabilisce i criteri e le modalità per l'assegnazione dei buoni-libro e ripartisce annualmente tra le singole Provincie gli stanziamenti di cui al primo comma del presente articolo, in base al numero degli alunni frequentanti e alle condizioni economico-sociali delle Provincie stesse.

     E' consentita l'assegnazione, nel medesimo anno, di due buoni-libro agli alunni particolarmente bisognosi frequentanti la prima classe di scuola media.

     Alla fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari si provvede ai sensi della legge 10 agosto 1964, n. 719.

 

          Art. 16. (Buoni-libro per gli alunni delle scuole secondarie superiori o artistiche).

     Per facilitare l'acquisto dei libri di testo agli alunni capaci e meritevoli, di disagiate condizioni economiche, frequentanti istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e artistica statali o autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, che non siano beneficiari di borse di studio contemplate dal seguente art. 17, possono essere concessi buoni-libro dell'importo unitario annuo di lire 15.000. A tal fine, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, sono iscritte le seguenti somme:

 

per il 1966

L. 1.000 milioni

per il 1967

L. 1.300 milioni

per il 1968

L. 1.800 milioni

per il 1969

L. 2.400 milioni

per il 1970

L. 3.000 milioni

 

     Il servizio di distribuzione dei buoni-libro può essere affidato alle Casse scolastiche.

     Per la determinazione delle modalità e dei criteri per l'assegnazione dei buoni-libro e la ripartizione degli stanziamenti si applica il disposto del terzo comma dell'art. 15.

     E' consentita l'assegnazione, nel medesimo anno, di due buoni-libro agli alunni particolarmente bisognosi frequentanti il primo anno di corso di uno degli istituti indicati nel primo comma.

 

          Art. 17. (Borse di studio agli alunni delle scuole secondarie superiori e artistiche).

     Per il conferimento di borse di studio agli alunni delle scuole secondarie superiori e artistiche statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione sono iscritte le seguenti somme:

 

per il 1966

L. 3.500 milioni

per il 1967

L. 8.000 milioni

per il 1968

L. 10.000 milioni

per il 1969

L. 12.000 milioni

per il 1970

L. 14.000 milioni

 

     La somma di lire 3.500 milioni prevista per l'anno 1966 è aggiuntiva allo stanziamento fissato per l'anno medesimo dall'art. 2, ultimo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 874.

     Il conferimento delle borse di studio è disposto con l'osservanza delle modalità e dei criteri previsti dall'art. 38 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, commi dal terzo al nono.

 

          Art. 18. (Posti gratuiti e semi-gratuiti in istituti di educazione).

     Per il conferimento di posti gratuiti e semi-gratuiti in istituti di educazione statali e per l'adeguamento delle rette per i posti già conferiti, gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966 sono aumentati, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

 

per il 1966

L. 130 milioni

per il 1967

L. 600 milioni

per il 1968

L. 850 milioni

per il 1969

L. 1.100 milioni

per il 1970

L. 1.350 milioni

 

          Art. 19. (Posti gratuiti e semi-gratuiti in Convitto a favore degli alunni degli istituti professionali statali).

     Per l'assegnazione agli alunni degli istituti professionali statali di posti gratuiti e semi-gratuiti nei Convitti annessi agli istituti stessi o agli istituti tecnici nonchè in altri istituti statali di educazione, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, sono iscritte le seguenti somme:

 

per il 1966

L. 130 milioni

per il 1967

L. 650 milioni

per il 1968

L. 1.000 milioni

per il 1969

L. 1.400 milioni

per il 1970

L. 1.800 milioni

 

     La ripartizione degli stanziamenti tra i singoli istituti professionali è disposta annualmente dal Ministro per la pubblica istruzione tenuto conto della loro dislocazione, delle condizioni economico-sociali delle zone in cui operano e della opportunità di secondare l'espansione di determinati settori dell'istruzione professionale.

     Le condizioni e le modalità per il conferimento dei posti di cui al primo comma sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

 

Capo IV

SERVIZI VARI

 

          Art. 20. (Controllo sanitario).

     Per il controllo sanitario degli alunni delle scuole statali, ad integrazione dei servizi di medicina scolastica, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione sono iscritte le seguenti somme:

 

per il 1966

L. 1.000 milioni

per il 1967

L. 1.150 milioni

per il 1968

L. 1.300 milioni

per il 1969

L. 1.450 milioni

per il 1970

L. 1.600 milioni

 

     La ripartizione degli stanziamenti è disposta dal Ministro per la pubblica istruzione tra i Provveditorati agli studi in relazione alle necessità da valutarsi di concerto con le autorità sanitarie provinciali.

 

          Art. 21. (Orientamento scolastico)

     Al fine di agevolare le attività di orientamento scolastico degli alunni delle scuole secondarie, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, sono iscritte le seguenti somme:

 

per il 1966

L. 500 milioni

per il 1967

L. 550 milioni

per il 1968

L. 650 milioni

per il 1969

L. 900 milioni

per il 1970

L. 1.250 milioni

 

     Per l'organizzazione dei relativi servizi, il Ministero della pubblica istruzione si avvale dei Provveditorati agli studi, i quali possono, a tal fine, stipulare convenzioni con Enti che perseguono fini pubblici.

 

          Art. 22. (Commissioni esaminatrici dei concorsi provinciali per il conferimento di borse di studio).

     Per il funzionamento delle Commissioni giudicatrici dei concorsi provinciali per il conferimento delle borse di studio di cui al precedente art. 17, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione sono iscritte le seguenti somme:

 

per il 1966

L. 200 milioni

per il 1967

L. 250 milioni

per il 1968

L. 300 milioni

per il 1969

L. 350 milioni

per il 1970

L. 400 milioni

 

Titolo III

DIFFUSIONE DELLA CULTURA

 

Capo I

EDUCAZIONE POPOLARE E DEGLI ADULTI

 

          Art. 23. (Corsi di scuola popolare e per l'educazione degli adulti e centri di lettura).

     Per l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei corsi di scuola popolare e per l'educazione degli adulti, per l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei centri di lettura e per l'apprestamento delle loro dotazioni e per l'assistenza agli alunni bisognosi, gli stanziamenti a tali titoli iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966, sono aumentati, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

 

per il 1966

L. 3.100 milioni

per il 1967

L. 3.550 milioni

per il 1968

L. 4.050 milioni

per il 1969

L. 4.600 milioni

per il 1970

L. 5.200 milioni

 

Capo II

BIBLIOTECHE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA

 

          Art. 24. (Personale).

     Per l'adeguamento degli organici del personale delle biblioteche statali e delle soprintendenze bibliografiche, gli stanziamenti per stipendi, retribuzioni, paghe ed altri assegni fissi, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966, sono aumentati, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

 

per il 1966

L. 820 milioni

per il 1967

L. 1.200 milioni

per il 1968

L. 1.490 milioni

per il 1969

L. 1.690 milioni

per il 1970

L. 1900 milioni

 

          Art. 25. (Funzionamento e dotazioni delle biblioteche; servizio nazionale di lettura).

     Per l'acquisto ed il rinnovo delle attrezzature e dell'arredamento delle biblioteche statali e delle soprintendenze bibliografiche, per le spese necessarie al loro funzionamento, per l'incremento ed il mantenimento delle biblioteche universitarie statali, per la estensione del servizio nazionale di lettura, compresa quella per ciechi, per assegni e contributi a biblioteche non statali, ad Accademie ed istituti di cultura, gli stanziamenti agli stessi fini iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966 sono aumentati, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

 

per il 1966

L. 900 milioni

per il 1967

L. 1.400 milioni

per il 1968

L. 2.400 milioni

per il 1969

L. 3.400 milioni

per il 1970

L. 4.400 milioni

 

Titolo IV

UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA

 

Capo I

PERSONALE ED ORGANICI

 

          Art. 26. (Personale insegnante).

     Per l'istituzione di nuove cattedre e di nuovi posti di assistente di ruolo, nonchè per l'eventuale aumento degli incarichi di insegnamento, per le retribuzioni spettanti ai lettori di lingua e di lingua e letteratura straniera, nominati in esecuzione di accordi culturali già ratificati, e al personale titolare di borse di studio di addestramento didattico e scientifico, di stanziamenti per stipendi, retribuzioni, paghe ed altri assegni fissi al personale insegnante delle Università e degli Istituti universitari e del personale scientifico degli Osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1966, sono aumentati, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme: [3]

 

per il 1966

L. 3.825 milioni

per il 1967

L. 9.675 milioni

per il 1968

L. 16.247,5 milioni

per il 1969

L. 22.492,5 milioni

per il 1970

L. 28.875 milioni

 

     Una somma non inferiore al decimo degli stanziamenti di cui al precedente comma sarà destinata alle esigenze delle Università, Facoltà e Istituti scientifici speciali istituiti dopo il 31 dicembre 1965.

 

          Art. 27. (Personale non insegnante).

     Per l'aggiornamento degli organici di personale non insegnante delle Università, degli istituti universitari e del personale tecnico calcolatore e ausiliario degli Osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici, gli stanziamenti per stipendi, retribuzioni, paghe ed altri assegni fissi al personale, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1966 sono aumentati, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

 

per il 1966

L. 1.900 milioni

per il 1967

L. 2.800 milioni

per il 1968

L. 4.800 milioni

per il 1969

L. 6.800 milioni

per il 1970

L. 9.800 milioni

 

     Una somma non inferiore al decimo degli stanziamenti di cui al precedente comma sarà destinata alle esigenze delle Università, Facoltà e Istituti scientifici speciali istituiti dopo il 31 dicembre 1965.

 

Capo II

CONTRIBUTI DI FUNZIONAMENTO E RICERCA SCIENTIFICA

 

          Art. 28. (Contributo ordinario dello Stato alle università e agli Istituti universitari).

     Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966 per la corresponsione di contributi di funzionamento alle Università e agli Istituti universitari è aumentato, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

 

per il 1966

L. 6.500 milioni

per il 1967

L. 8.500 milioni

per il 1968

L. 11.000 milioni

per il 1969

L. 15.000 milioni

per il 1970

L. 19.000 milioni

 

     La determinazione della misura del contributo da corrispondere a ciascuna Università e a ciascun Istituto è effettuata dal Ministro per la pubblica istruzione con proprio decreto, tenuto conto delle esigenze di funzionamento dei singoli enti, del numero, del tipo e delle particolari esigenze delle Facoltà e della popolazione scolastica.

     Nel decreto stesso, la somma assegnata a ciascuna Università e a ciascun Istituto di istruzione universitaria può essere suddivisa in quote destinate rispettivamente all'ente nel suo complesso e agli organismi in cui si articola.

 

          Art. 29. (Contributo ordinario dello Stato agli Istituti scientifici speciali).

     Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966 per il funzionamento degli Istituti superiori scientifici e culturali, degli Osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici e delle scuole di ostetricia è aumentato, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

 

per il 1966

L. 150 milioni

per il 1967

L. 300 milioni

per il 1968

L. 500 milioni

per il 1969

L. 700 milioni

per il 1970

L. 1.000 milioni

 

     La determinazione della misura del contributo da corrispondere a ciascuno degli enti sopra indicati è effettuata annualmente dal Ministro per la pubblica istruzione con proprio decreto, tenuto conto delle esigenze di funzionamento dei singoli enti.

 

          Art. 30. (Ricerca scientifica).

     Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966 per la ricerca scientifica da svolgersi nelle Università, negli Istituti di istruzione superiore, negli Osservatori astronomici, astrofisici, geofisici, vulcanologici è aumentato, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme: [4]

 

per il 1966

L. 1.500 milioni

per il 1967

L. 2.000 milioni

per il 1968

L. 2.477,5 milioni

per il 1969

L. 2.842,5 milioni

per il 1970

L. 3.200 milioni

 

     La ripartizione degli stanziamenti di cui al comma precedente è effettuata annualmente dal Ministro per la pubblica istruzione, con proprio decreto, sentito il Comitato di cui all'art. 286 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, che, avuto riguardo al quadro generale degli interventi per la ricerca scientifica, redigerà una motivata relazione.

 

Capo III

ASSISTENZA UNIVERSITARIA

 

          Art. 31. (Assegno di studio).

     Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966 per la corresponsione dell'assegno di studio agli studenti universitari è aumentato, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

 

per il 1966

L. 850 milioni

per il 1967

L. 1.800 milioni

per il 1968

L. 4.500 milioni

per il 1969

L. 7.700 milioni

per il 1970

L. 11.300 milioni

 

     L'importo degli assegni eventualmente non conferiti può essere attribuito alle Opere universitarie dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Comitato di cui all'art. 22 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per gli scopi indicati al successivo art. 33.

 

          Art. 32. (Borse di studio per i giovani laureati). [5]

 

          Art. 33. (Forme varie di assistenza).

     Per contributi a favore delle Opere universitarie per l'attuazione delle forme varie di assistenza, non escluse le borse di studio, con particolare riguardo all'istituzione ed al mantenimento di case dello studente, nonchè per le attività sportive, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, sono iscritte le seguenti somme:

 

per il 1966

L. 2.500 milioni

per il 1967

L. 2.800 milioni

per il 1968

L. 3.100 milioni

per il 1969

L. 3.500 milioni

per il 1970

L. 4.100 milioni

 

     Le somme di cui al precedente comma possono essere utilizzate per l'erogazione di contributi anche a favore di collegi universitari legalmente riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente legge e sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

     La ripartizione delle somme sopra indicate tra le varie forme di attività e di assistenza e tra le singole Opere universitarie, nonchè tra i collegi universitari legalmente riconosciuti è effettuata, ogni anno, con proprio decreto, dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Comitato nazionale delle Opere universitarie.

 

Titolo V

AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA

 

          Art. 34. (Personale).

     Per l'istituzione di ruoli tecnici di statistici nelle carriere direttiva e di concetto dell'Amministrazione della pubblica istruzione, gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966 per stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'Amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, sono aumentati, a decorrere dallo stesso anno, di lire 70 milioni annui.

     Per l'aggiornamento culturale e professionale del personale dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero anzidetto lo stanziamento iscritto a tale scopo nello stato di previsione della spesa per l'anno 1966, è aumentato, a decorrere dallo stesso anno, di lire 70 milioni annui.

 

          Art. 35.

     Gli stanziamenti per compensi speciali collegati a particolari prestazioni di lavoro, previsti dall'art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, numero 19, a favore del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, sono aumentati di lire 300 milioni per ciascun anno dal 1966 al 1970.

 

          Art. 36. (Acquisto e rinnovo delle attrezzature e funzionamento degli uffici amministrativi).

     Per l'acquisto e il rinnovo delle attrezzature degli uffici scolastici periferici, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, è iscritta in apposito capitolo, la somma di 450 milioni.

     Per il funzionamento degli uffici dell'amministrazione scolastica periferica, gli stanziamenti a tale titolo iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1966, sono aumentati, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, di lire 250 milioni.

 

NORME FINALI

 

          Art. 37. (Utilizzazione degli stanziamenti).

     In ciascun anno, in relazione alle effettive esigenze emerse, con decreti del Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, possono essere apportate variazioni compensative agli stanziamenti dei capitoli tra i quali sono ripartite le somme previste, rispettivamente, dagli articoli 2, 5 e 26 della presente legge.

     Tutti gli stanziamenti previsti dalla presente legge, comprese le maggiori assegnazioni disposte in applicazione del secondo comma dell'art. 1, non utilizzati nell'anno per cui sono stabiliti possono esserlo negli anni successivi, in deroga alle norme vigenti, per i fini per cui sono stati iscritti negli stati di previsione. Parimenti possono essere utilizzati negli anni successivi gli stanziamenti previsti dalla legge 24 luglio 1962, n. 1073 e dalla legge 13 luglio 1965, n. 874, non utilizzati alla data del 31 dicembre 1965.

 

          Art. 38. (Relazione sull'applicazione del piano).

     Il Ministro per la pubblica istruzione presenterà ogni anno, unitamente allo stato di previsione della spesa del proprio Ministero, una relazione sugli interventi svolti in applicazione della presente legge.

 

          Art. 39. (Copertura finanziaria).

     All'onere di lire 97.455 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1966, si farà fronte, per lire 87.455 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo e per lire 10.000 milioni con aliquota dei gettiti relativi all'applicazione del provvedimento concernente modificazioni all'imposta erariale sul consumo della energia elettrica e del provvedimento concernente modifiche in materia di imposta generale sull'entrata al trattamento tributario delle acque e bevande gassate, delle acque minerali naturali, medicinali o da tavola.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 7 luglio 1970, n. 599.

[3] Comma così sostituito dall'art. 31 della L. 24 febbraio 1967, n. 62.

[4] Comma così sostituito dall'art. 31 della L. 24 febbraio 1967, n. 62.

[5] Articolo abrogato dall’art. 13 del D.L. 1 ottobre 1973, n. 580.