Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 12. Banche e istituti di credito |
Capitolo: | 12.6 disciplina generale |
Data: | 07/07/2011 |
Numero: | 146 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il comma 1 dell'articolo 6, del regolamento 18 giugno 1998, n. 238, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente |
§ 12.6.122 - D.M. 7 luglio 2011, n. 146.
Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 18 giugno 1998, n. 238, concernente norme per la gestione speciale del Fondo nazionale di garanzia per la copertura degli impegni del Fondo derivanti dalle insolvenze pregresse.
(G.U. 26 agosto 2011, n. 198)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 214, comma 1, lett. JJ), del
Visto l'articolo 62, comma 4, del
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Visto il regolamento emanato con
Visto il regolamento emanato con
Visto in particolare il predetto articolo 6, comma 1, il quale prevede che "la gestione speciale si chiude al 30 giugno 2005";
Visto il
Vista la lettera n. 944 del 12 aprile 2010 con la quale il Fondo nazionale di garanzia ha rappresentato il problema derivante dalla chiusura della gestione speciale alla data del 30 giugno 2011, secondo le richiamate disposizioni del decreto ministeriale, ed ha chiesto una proroga della stessa al 30 giugno 2014;
Sentite la Banca d'Italia e la Consob;
Udito il parere n. 1680/2011 del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi in data 7 aprile 2011;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della
Ritenuto di aderire alle richieste del Fondo nazionale di garanzia;
Considerato che il Fondo nazionale di garanzia non ha esaurito il suo compito a causa dei giudizi pendenti ex articoli 98 e 101 della legge fallimentare e 57, comma 5, del
Considerata la previsione dei tempi lunghi per la chiusura dei giudizi in corso e la necessità della definizione dei medesimi per la determinazione degli indennizzi dovuti e della copertura finanziaria da richiedere agli intermediari;
Considerato che la prosecuzione della gestione speciale è necessaria sia per garantire la tutela e la parità di trattamento agli investitori coinvolti nelle procedure concorsuali, sia per consentire la definizione dei contenziosi in essere;
ADOTTA
il seguente regolamento:
1. Il comma 1 dell'articolo 6, del
"1. La gestione speciale è protratta per il tempo strettamente necessario alla definizione di tutte le procedure concorsuali e contenziose relative alla gestione speciale, nonchè alla conclusione dei relativi adempimenti del Fondo nazionale di garanzia e comunque non oltre il 30 giugno 2017".
Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2011 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 8 Economia e finanze, foglio n. 300