Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 12. Banche e istituti di credito |
Capitolo: | 12.6 disciplina generale |
Data: | 27/01/2003 |
Numero: | 41 |
Sommario |
Art. 1. 1. All'articolo 4 del regolamento n. 238/1998 sono apportate le seguenti modificazioni: |
Art. 2. 1. All'articolo 6 del regolamento n. 238/1998, il comma 1 è sostituito dal seguente: |
§ 12.6.60 - D.M. 27 gennaio 2003, n. 41.
Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 giugno 1998, n. 238, contenente norme per la gestione speciale del Fondo nazionale di garanzia per la copertura degli impegni derivanti dalle insolvenze pregresse.
(G.U. 19 marzo 2003, n. 65)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 214, comma 1, lettera JJ) del
Visto l'articolo 62, comma 4, del
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Visto il regolamento emanato con
Visto l'articolo 5, comma 3 del
Visto l'articolo 4, commi 2 e 4 del
Viste le lettere del Fondo nazionale di garanzia n. 7003 del 25 febbraio 2002 e n. 7447 del 26 marzo 2002 che rappresentano il problema derivante dalla chiusura della gestione speciale alla data del 5 agosto 2002, secondo le richiamate disposizioni del decreto ministeriale, e chiedono una proroga della stessa al 30 giugno 2005;
Sentite la Banca d'Italia e la Consob;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 30 settembre 2002;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17 comma 3, della
Ritenuto di aderire alle richieste del Fondo nazionale di garanzia;
Considerato che il Fondo nazionale di garanzia non ha esaurito il suo compito a causa dei giudizi pendenti, ex articoli 98 della legge fallimentare e 57, comma 5, del
Considerata la previsione di tempi lunghi per la chiusura dei giudizi in corso e la necessità della definizione dei medesimi per la determinazione degli indennizzi dovuti e della copertura finanziaria da richiedere agli intermediari;
Considerato che la mancata prosecuzione della gestione speciale porrebbe sia il problema dell'individuazione del soggetto chiamato a subentrare nell'esercizio delle funzioni del fondo e delle modalità della successione medesima, sia problemi di parità di tutela dei diritti dei creditori;
Considerata inoltre l'opportunità di modificare il
Adotta
il seguente regolamento:
1. All'articolo 4 del
a) al comma 2, la parola "semestrale" è sostituita dalla parola "annuale";
b) al comma 4, la parola "semestralmente" è sostituita dalla parola "annualmente".
1. All'articolo 6 del
“1.La gestione speciale si chiude al 30 giugno 2005".