Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 12. Banche e istituti di credito |
Capitolo: | 12.6 disciplina generale |
Data: | 16/11/2005 |
Numero: | 297 |
Sommario |
Art. 1. 1. All'articolo 3 del regolamento n. 238/1998 è apportata la seguente motivazione: |
Art. 2. 1. All'articolo 6 del regolamento n. 238/1998, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto 27 gennaio 2003, n. 41, il comma 1 è sostituito dal seguente |
§ 12.6.93 - D.M. 16 novembre 2005, n. 297.
Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 giugno 1998, n. 238, contenente norme per la gestione speciale del Fondo nazionale di garanzia per la copertura degli impegni derivanti dalle insolvenze pregresse.
(G.U. 7 febbraio 2006, n. 31)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 214, comma 1, lettera JJ) del
Visto l'articolo 62, comma 4 del
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Visto il regolamento emanato con
Visto il regolamento emanato con
Visto in particolare il predetto articolo 6, comma 1, il quale prevede che «la gestione speciale si chiude al 30 giugno 2005»;
Visto l'articolo 3, comma 2, del decreto ministriale n. 238/1998 il quale prevede, tra l'altro, che «il Fondo provvede alla redazione del rendiconto semestrale»;
Viste le lettere del Fondo nazionale di garanzia n. 195 del 23 febbraio 2005 e n. 1364 del 27 aprile 2005 che rappresentano il problema derivante dalla chiusura della gestione speciale alla data del 30 giugno 2005, secondo le richiamate disposizioni del decreto ministeriale e chiedono una proroga della stessa al 30 giugno 2011;
Sentite la Banca d'Italia e la Consob;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 25 luglio 2005;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della
Ritenuto di aderire alle richieste del Fondo nazionale di garanzia;
Considerato che il Fondo nazionale di garanzia non ha esaurito il suo compito a causa dei giudizi pendenti ex articoli 98 e 101 della legge fallimentare e 57, comma 5 del
Considerata la previsione dei tempi lunghi per la chiusura dei giudizi in corso e la necessità della definizione dei medesimi per la determinazione degli indennizzi dovuti e della copertura finanziaria da richiedere agli intermediari;
Considerato che la prosecuzione della gestione speciale è necessaria sia per garantire la tutela e la parità di trattamento agli investitori coinvolti nelle procedure concorsuali, sia per consentire la definizione dei contenziosi in essere;
Considerata inoltre l'opportunità di modificare il
Adotta
il seguente regolamento:
1. All'articolo 3 del
a) al comma 2, la parola «semestrale» è sostituita dalla parola «annuale».
1. All'articolo 6 del
«1. La gestione speciale si chiude al 30 giugno 2011».