Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 10. Assistenza e servizi sociali |
Capitolo: | 10.10 rifugiati e profughi |
Data: | 10/11/1964 |
Numero: | 1225 |
Sommario |
Art. 1. L'assistenza in favore dei profughi e dei rimpatriati dai Paesi africani, prevista dagli articoli 3, 10 e 11 della legge 4 marzo 1952, n. 137, prorogata e modificata con [...] |
Art. 2. Gli assistiti nei centri di raccolta o nel centro di smistamento, che abbiano superato il 65° anno di età o che siano del tutto inabili al proficuo lavoro, che non siano [...] |
Art. 3. La durata della sosta nei centri di smistamento, consentita dall'art. 1 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, è stabilita in sessanta giorni |
Art. 4. Le disposizioni di cui all'art. 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137, sulla riserva dell'aliquota del 15 per cento degli alloggi costruiti dagli Istituti autonomi delle [...] |
Art. 5. L'assistenza può essere estesa, secondo le modalità e per le circostanze eccezionali previste dall'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, a connazionali che siano [...] |
Art. 6. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge sarà fatto fronte per l'anno finanziario 1963-64 con i fondi inscritti ai capitoli 169 e 172 dello [...] |
§ 10.10.19 - Legge 10 novembre 1964, n. 1225 [1] .
Disposizioni sull'assistenza in favore dei profughi e dei rimpatriati dai Paesi africani.
(G.U. 1 dicembre 1964, n. 297)
L'assistenza in favore dei profughi e dei rimpatriati dai Paesi africani, prevista dagli articoli 3, 10 e 11 della
E' del pari prorogata fino al 31 dicembre 1967 l'assistenza sanitaria, ospedaliera e farmaceutica, prevista dalla citata
Gli assistiti nei centri di raccolta o nel centro di smistamento, che abbiano superato il 65° anno di età o che siano del tutto inabili al proficuo lavoro, che non siano titolari di redditi, nè abbiano congiunti obbligati per legge al loro mantenimento e in grado di assicurarglielo e si trovino in condizioni di abbandono, potranno ottenere, ove ne facciano richiesta, all'atto delle dimissioni dai predetti centri ed in luogo della liquidazione del premio di primo stabilimento e del sussidio per sei mesi previsto dall'art. 11 della
Il ricovero di cui al precedente comma avverrà previa stipulazione da parte del Ministero dell'interno di apposite convenzioni e verso corresponsione di una retta giornaliera omnicomprensiva di lire 500 pro capite.
La durata della sosta nei centri di smistamento, consentita dall'art. 1 della
Le disposizioni di cui all'art. 17 della
L'assistenza può essere estesa, secondo le modalità e per le circostanze eccezionali previste dall'art. 3 della
All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge sarà fatto fronte per l'anno finanziario 1963-64 con i fondi inscritti ai capitoli 169 e 172 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per i servizi dell'assistenza pubblica; per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1964 con i fondi inscritti ai capitoli 171 e 174 dello stato di previsione di spesa relativo al detto semestre; per gli anni successivi con gli stanziamenti che saranno inscritti nei corrispondenti capitoli di spesa.
[1] Abrogata dall'art. 1 del
[2] Comma così modificato dall'art. 2 della