§ 10.10.19 - Legge 10 novembre 1964, n. 1225 .
Disposizioni sull'assistenza in favore dei profughi e dei rimpatriati dai Paesi africani.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.10 rifugiati e profughi
Data:10/11/1964
Numero:1225


Sommario
Art. 1.      L'assistenza in favore dei profughi e dei rimpatriati dai Paesi africani, prevista dagli articoli 3, 10 e 11 della legge 4 marzo 1952, n. 137, prorogata e modificata con [...]
Art. 2.      Gli assistiti nei centri di raccolta o nel centro di smistamento, che abbiano superato il 65° anno di età o che siano del tutto inabili al proficuo lavoro, che non siano [...]
Art. 3.      La durata della sosta nei centri di smistamento, consentita dall'art. 1 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, è stabilita in sessanta giorni
Art. 4.      Le disposizioni di cui all'art. 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137, sulla riserva dell'aliquota del 15 per cento degli alloggi costruiti dagli Istituti autonomi delle [...]
Art. 5.      L'assistenza può essere estesa, secondo le modalità e per le circostanze eccezionali previste dall'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, a connazionali che siano [...]
Art. 6.      All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge sarà fatto fronte per l'anno finanziario 1963-64 con i fondi inscritti ai capitoli 169 e 172 dello [...]


§ 10.10.19 - Legge 10 novembre 1964, n. 1225 [1] .

Disposizioni sull'assistenza in favore dei profughi e dei rimpatriati dai Paesi africani.

(G.U. 1 dicembre 1964, n. 297)

 

 

     Art. 1.

     L'assistenza in favore dei profughi e dei rimpatriati dai Paesi africani, prevista dagli articoli 3, 10 e 11 della legge 4 marzo 1952, n. 137, prorogata e modificata con le leggi 17 luglio 1954, n. 954, 27 febbraio 1958, n. 173, 14 ottobre 1960, n. 1219, 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319, è prorogata fino al 31 dicembre 1967.

     E' del pari prorogata fino al 31 dicembre 1967 l'assistenza sanitaria, ospedaliera e farmaceutica, prevista dalla citata legge 4 marzo 1952, n. 137. Detta assistenza, a carico del Ministero dell'interno, spetta ai profughi e ai rimpatriati limitatamente al periodo in cui essi fruiscono delle provvidenze di cui al comma precedente e all'art. 2 della presente legge.

 

          Art. 2.

     Gli assistiti nei centri di raccolta o nel centro di smistamento, che abbiano superato il 65° anno di età o che siano del tutto inabili al proficuo lavoro, che non siano titolari di redditi, nè abbiano congiunti obbligati per legge al loro mantenimento e in grado di assicurarglielo e si trovino in condizioni di abbandono, potranno ottenere, ove ne facciano richiesta, all'atto delle dimissioni dai predetti centri ed in luogo della liquidazione del premio di primo stabilimento e del sussidio per sei mesi previsto dall'art. 11 della legge 4 marzo 1952, n. 137, il ricovero in idonei istituti, oppure un sussidio giornaliero di lire 500, anche oltre il termine del 31 dicembre 1965 e fino a che sussista lo stato di bisogno [2] .

     Il ricovero di cui al precedente comma avverrà previa stipulazione da parte del Ministero dell'interno di apposite convenzioni e verso corresponsione di una retta giornaliera omnicomprensiva di lire 500 pro capite.

 

          Art. 3.

     La durata della sosta nei centri di smistamento, consentita dall'art. 1 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, è stabilita in sessanta giorni.

 

          Art. 4.

     Le disposizioni di cui all'art. 17 della legge 4 marzo 1952, n. 137, sulla riserva dell'aliquota del 15 per cento degli alloggi costruiti dagli Istituti autonomi delle case popolari, dall'Istituto per lo sviluppo della edilizia sociale e dall'Istituto nazionale case impiegati dello Stato, sono prorogate fino al 31 dicembre 1968.

 

          Art. 5.

     L'assistenza può essere estesa, secondo le modalità e per le circostanze eccezionali previste dall'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, a connazionali che siano costretti a rimpatriare da altri Paesi.

 

          Art. 6.

     All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge sarà fatto fronte per l'anno finanziario 1963-64 con i fondi inscritti ai capitoli 169 e 172 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per i servizi dell'assistenza pubblica; per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1964 con i fondi inscritti ai capitoli 171 e 174 dello stato di previsione di spesa relativo al detto semestre; per gli anni successivi con gli stanziamenti che saranno inscritti nei corrispondenti capitoli di spesa.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212. Per la proroga delle disposizioni di cui alla presente legge, vedi l'art. 1 della L. 4 gennaio 1968, n. 7.

[2]  Comma così modificato dall'art. 2 della L. 4 gennaio 1968, n. 7.