§ 10.10.18 - Legge 24 giugno 1964, n. 538.
Ripristino per la durata di un triennio della legge 27 febbraio 1958, n. 130, sulla assunzione obbligatoria dei profughi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.10 rifugiati e profughi
Data:24/06/1964
Numero:538


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni concernenti l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dei territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e della zona B del [...]
Art. 2.      Sono convalidate le assunzioni degli appartenenti a tutte le categorie di profughi e rimpatriati eventualmente effettuate ai sensi dell'art. 1 della legge 27 febbraio [...]


§ 10.10.18 - Legge 24 giugno 1964, n. 538.

Ripristino per la durata di un triennio della legge 27 febbraio 1958, n. 130, sulla assunzione obbligatoria dei profughi.

(G.U. 17 luglio 1964, n. 174)

 

 

     Art. 1.

     Le disposizioni concernenti l'assunzione obbligatoria al lavoro dei profughi dei territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e della zona B del territorio di Trieste e delle altre categorie di profughi previste dalla legge 27 febbraio 1958, n. 130, e successive modificazioni sono richiamate in vigore per un triennio dal giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge.

     Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano altresì ai rimpatriati contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, e dalla legge 25 febbraio 1963, n. 319.

 

          Art. 2.

     Sono convalidate le assunzioni degli appartenenti a tutte le categorie di profughi e rimpatriati eventualmente effettuate ai sensi dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, e successive modificazioni nel periodo di tempo intercorrente tra il 12 marzo 1963 e la data di entrata in vigore della presente legge.

     I profughi ed i rimpatriati, comunque assunti da privati datori di lavoro nel predetto periodo di tempo, debbono essere mantenuti in servizio almeno per due anni a decorrere dalla data di assunzione, salvo i casi di licenziamento dovuti a giusta causa o a cessazione dell'attività dell'azienda.