§ 10.9.8 - L. 26 giugno 1990, n. 162.
Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.9 tossicodipendenze
Data:26/06/1990
Numero:162


Sommario
Art. 1.      1. (Omissis)
Art. 2.      1. L'Italia concorre, attraverso gli organismi internazionali, all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori delle materie di base dalle quali si estraggono le sostanze stupefacenti o [...]
Art. 3.      1. (Omissis)
Art. 4.  (Omissis)
Art. 5.  (Omissis)
Art. 6.  (Omissis)
Art. 7.      1. All'articolo 11 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero a nuove acquisizioni scientifiche».
Art. 8.  (Omissis)
Art. 9.  (Omissis)
Art. 10.  (Omissis)
Art. 11.      1. (Omissis)
Art. 12.      1. (Omissis)
Art. 13.  (Omissis)
Art. 14.  (Omissis)
Art. 15.      1. (Omissis)
Art. 16.      1. (Omissis)
Art. 17.  (Omissis)
Art. 18.  (Omissis)
Art. 19.  (Omissis)
Art. 20.  (Omissis)
Art. 21.  (Omissis)
Art. 22.  (Omissis)
Art. 23.  (Omissis)
Art. 24.      1. (Omissis)
Art. 25.      1. (Omissis)
Art. 26.      1. (Omissis)
Art. 27.      1. In attesa di un riordino della normativa riguardante i servizi sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità, di concerto con il [...]
Art. 28.      1. (Omissis)
Art. 29.      1. (Omissis)
Art. 30.      1. La pena detentiva nei confronti di persona condannata per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente deve essere scontata in istituti idonei per lo svolgimento di [...]
Art. 31.      1. Durante il periodo di affidamento di cui all'articolo 47 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'articolo 12 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, e all'articolo 4 sexies [...]
Art. 32.      1. (Omissis)
Art. 33.      1. All'articolo 27, secondo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, le parole: «all'ufficio del medico provinciale competente per territorio» sono sostituite dalle seguenti: «alla [...]
Art. 34.      1. La Commissione di cui all'articolo 1 bis, comma 4, del decreto- legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, come modificato dall'articolo [...]
Art. 35.      1. I contributi di cui all'articolo 34 sono destinati, nella misura del 40 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione di tossicodipendenti che abbiano completato il programma [...]
Art. 36.      1. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri della sanità e per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva uno o più [...]
Art. 37.      1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico con numerazione dei commi nel quale [...]
Art. 38.      1. Gli articoli 2, 8, 9, 75, 80, 80 bis, 82 e 83 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono abrogati.
Art. 39.      1. Per il triennio 1990, 1991 e 1992 la complessiva autorizzazione di spesa di cui alla presente legge, pari a lire 263 miliardi per l'anno 1990 e a lire 270 miliardi per ciascuno degli anni [...]


§ 10.9.8 - L. 26 giugno 1990, n. 162.

Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

(G.U. 26 giugno 1990, n. 147, S.O.).

 

Art. 1.

     1. (Omissis) [1].

     2. Ogni tre anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, nella sua qualità di Presidente del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, convoca una conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope alla quale invita soggetti pubblici e privati che esplicano la loro attività nel campo della prevenzione e della cura della tossicodipendenza. Le conclusioni di tali conferenze sono comunicate al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione antidroga dettate dall'esperienza applicativa.

 

     Art. 2.

     1. L'Italia concorre, attraverso gli organismi internazionali, all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori delle materie di base dalle quali si estraggono le sostanze stupefacenti o psicotrope.

     2. L'assistenza prevede anche la creazione di fonti alternative di reddito per liberare le popolazioni locali dall'asservimento alle coltivazioni illecite da cui attualmente traggono il loro sostentamento.

     3. A tal fine sono attivati anche gli strumenti previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

 

     Art. 3.

     1. (Omissis) [2].

     2. Gli indirizzi di cui all'articolo 1 bis, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, inserito dal comma 1 del presente articolo, sono determinati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto di cui al medesimo articolo 1 bis, comma 1, lettera e), è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. La costituzione del Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope ha luogo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     4. All'onere derivante dalla applicazione dell'articolo 1 quater della legge 22 dicembre 1975, n. 685, inserito dal comma 1 del presente articolo, valutato in lire 360 milioni per ciascuno degli esercizi 1990, 1991 e 1992, si provvede con la riduzione di pari importo dello stanziamento di cui all'articolo 39, comma 2, della presente legge.

     5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 4. (Omissis) [3].

 

     Art. 5. (Omissis) [4].

 

     Art. 6. (Omissis) [5].

 

     Art. 7.

     1. All'articolo 11 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero a nuove acquisizioni scientifiche».

     2. Il Ministro della sanità con proprio decreto, con le stesse modalità adottate per l'inserimento nelle tabelle, dispone, in accordo con le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope, l'esclusione da una o da alcune misure di controllo di quelle preparazioni che per la loro composizione qualitativa e quantitativa non possono trovare un uso diverso da quello cui sono destinate.

 

     Art. 8. (Omissis) [6].

 

     Art. 9. (Omissis) [7].

 

     Art. 10. (Omissis) [8].

 

     Art. 11.

     1. (Omissis) [9].

     2. (Omissis) [10].

 

     Art. 12.

     1. (Omissis) [11].

     2. Il decreto di cui all'articolo 69 bis, comma 1, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, inserito dal comma 1 del presente articolo, sarà emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 13. (Omissis) [12].

 

     Art. 14. (Omissis) [13].

 

     Art. 15.

     1. (Omissis) [14].

     2. Per le esigenze connesse ai compiti attribuiti al prefetto il Governo è delegato ad emanare, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in Vigore della presente, legge, un decreto legislativi con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

     a) previsione della istituzione nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno di una apposita dotazione organica di assistenti sociali, complessivamente non superiore a duecento unità, per l'espletamento nell'ambito delle prefetture degli adempimenti di cui all'articolo 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e delle attività da svolgere in collaborazione con il servizio pubblico per le tossicodipendenze e con le altre strutture operanti nella provincia;

     b) previsione delle qualifiche funzionali e dei relativi profili professionali riferiti al personale di cui alla lettera a) in conformità ai princìpi stabiliti dalla normativa vigente per i ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno;

     c) previsione che per la copertura dei posti di nuova istituzione il Ministro dell'interno è autorizzato a bandire pubblici concorsi, e a procedere alle relative assunzioni in servizio con l'osservanza delle procedure previste dagli articoli 20, ultimo comma, e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340;

     d) previsione che il prefetto possa anche avvalersi di personale volontario, previa verifica di una comprovata competenza nel campo del recupero delle tossicodipendenze.

     3. L'onere derivante dall'attuazione del comma 2, lettera a), del presente articolo è determinato in lire 6.050 milioni annui a decorrere dal 1991.

 

     Art. 16.

     1. (Omissis) [15].

     2. Il decreto del Ministro della sanità di cui al comma 1 dell'articolo 72 quater della legge 22 dicembre 1975, n. 685, inserito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 17. (Omissis) [16].

 

     Art. 18. (Omissis) [17].

 

     Art. 19. (Omissis) [18].

 

     Art. 20. (Omissis) [19].

 

     Art. 21. (Omissis) [20].

 

     Art. 22. (Omissis) [21].

 

     Art. 23. (Omissis) [22].

 

     Art. 24.

     1. (Omissis) [23].

     2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia si provvede all'acquisizione di case mandamentali ed alla loro destinazione per i tossicodipendenti condannati con sentenza anche non definitiva.

 

     Art. 25.

     1. (Omissis) [24].

     2. Per il primo triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge per le attività del di vizio centrale antidroga nonché per gli oneri cui all'articolo 84 quinquies della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e per l'avvio del potenziamento di cui all'articolo 84 sexies, comma 2, della stessa legge, entrambi inseriti dal comma 1 del presente articolo, sono stanziati 6.800 milioni di lire in ragione d'anno.

 

     Art. 26.

     1. (Omissis) [25].

 

     Art. 27.

     1. In attesa di un riordino della normativa riguardante i servizi sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina con proprio decreto l'organico e le caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le tossicodipendenze da istituire presso ogni unità sanitaria locale.

     2. Il decreto dovrà uniformarsi ai seguenti criteri direttivi:

     a) l'organico dei servizi deve prevedere le figure professionali del medico, dello psicologo dell'assistente sociale, dell'infermiere, dell'educatore professionale e di comunità in numero necessario a svolgere attività di prevenzione, di cura e di riabilitazione, anche domiciliari e ambulatoriali;

     b) il servizio deve svolgere un'attività nell'arco completo delle ventiquattro ore e deve coordinare gli interventi relativi al trattamento della sieropositività nei tossicodipendenze, anche in relazione alle problematiche della sessualità, della procreazione e della gravidanza, operando anche in collegamento con i consultori familiari, con particolare riguardo alla trasmissione madre-figlio della infezione da HIV.

     3. Entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 1, in ogni unità sanitaria locale è istituito almeno un servizio per le tossicodipendenze in conformità alle disposizioni del citato decreto. Qualora le unità sanitarie locali non provvedano entro il termine indicato, il presidente della giunta regionale nomina un commissario ad acta il quale istituisce il servizio reperendo il personale necessario anche in deroga alle normative vigenti sulle assunzioni, sui trasferimenti e sugli inquadramenti. Qualora entro i successivi trenta giorni dal termine di cui al primo periodo il presidente della giunta regionale non abbia ancora nominato il commissario ad acta, quest'ultimo è nominato con decreto del Ministro della sanità.

     4. Per il finanziamento del potenziamento dei servizi pubblici per le tossicodipendenze, valutato per la fase di avvio in lire 30 miliardi per l'anno 1990 e in lire 240 miliardi e 600 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede:

     a) per l'anno 1990, mediante l'utilizzo del corrispondente importo a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo 106 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come sostituito dall'articolo 32 della presente legge;

     b) per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante corrispondenti quote del Fondo sanitario nazionale vincolate allo scopo ai sensi dell'articolo 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

 

     Art. 28.

     1. (Omissis) [26].

     2. Nel caso le Regioni e le Province autonome non provvedano ad istituire gli albi di cui all'articolo 93 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui all'articolo 92 della medesima legge n. 685 del 1975, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono temporaneamente registrati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai fini dei benefici previsti dalla legge stessa, sulla base di certificazione notarile attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera a), del citato articolo 93 e di autocertificazione dei requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c), dello stesso articolo 93. I predetti enti, nel caso siano successivamente ammessi all'iscrizione agli albi, conservano come anzianità di iscrizione la data della suddetta registrazione.

 

     Art. 29.

     1. (Omissis) [27].

     2. Le Regioni e le Province autonome provvedono agli adempimenti di cui al comma 8 dell'articolo 95 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Il decreto di cui all'articolo 98, comma 1, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sarà emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     4. Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 100 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sarà emanato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 30.

     1. La pena detentiva nei confronti di persona condannata per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente deve essere scontata in istituti idonei per lo svolgimento di programmi terapeutici e socio-riabilitativi.

 

     Art. 31.

     1. Durante il periodo di affidamento di cui all'articolo 47 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'articolo 12 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, e all'articolo 4 sexies del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, il responsabile della comunità può accompagnare o far accompagnare da persona di sua fiducia il tossicodipendente fuori della comunità in casi di necessità o di urgenza dipendenti da ragioni di assistenza sanitaria o da gravi motivi familiari dandone immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

 

     Art. 32.

     1. (Omissis) [28].

     2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 106, comma 12, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sarà emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 33.

     1. All'articolo 27, secondo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, le parole: «all'ufficio del medico provinciale competente per territorio» sono sostituite dalle seguenti: «alla competente unità sanitaria locale».

     2. (Omissis) [29].

 

     Art. 34.

     1. La Commissione di cui all'articolo 1 bis, comma 4, del decreto- legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, come modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto- legge 1 aprile 1988, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1988, n. 176, è presieduta dal Ministro per gli affari sociali.

     2. L'ammontare della spesa per i contributi da erogarsi con le modalità di cui al decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, ed al decreto-legge 1 aprile 1988, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1988, n. 176, recante rifinanziamento delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti, è incrementato di lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992.

 

     Art. 35.

     1. I contributi di cui all'articolo 34 sono destinati, nella misura del 40 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione di tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico e debbano inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro.

     2. I progetti possono essere elaborati dalle comunità terapeutiche e dalle cooperative operanti per l'inserimento lavorativo tanto autonomamente quanto in collaborazione con imprese pubbliche e private e con cooperative e con il concorso, anche in veste propositiva, delle agenzie per l'impiego. I progetti sono inviati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, entro sessanta giorni dalla loro recezione, esprime alla Commissione di cui all'articolo 34 un parere sulla fattibilità e sulla congruità economico-finanziaria, nonché sulla validità del progetto con riferimento alle esigenze del mercato del lavoro. I progetti possono prevedere una prima fase di formazione del personale e possono realizzare l'occupazione anche in forma cooperativistica.

     3. La Commissione, acquisito il parere del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, autorizza la realizzazione del progetto e l'anticipazione dei fondi necessari.

 

     Art. 36.

     1. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri della sanità e per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva uno o più programmi finalizzati alla prevenzione ed alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti.

     2. Il Ministro di grazia e giustizia può realizzare i suddetti programmi, anche avvalendosi di strutture esterne, mediante apposite convenzioni, tanto per i detenuti in espiazione di pena, quanto per i detenuti in attesa di giudizio.

     3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero di grazia e giustizia dovrà attivare corsi di addestramento e riqualificazione del personale dell'amministrazione penitenziaria.

     4. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è determinato in lire 20.000 milioni per gli anni 1990, 1991 e 1992.

 

     Art. 37.

     1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico con numerazione dei commi nel quale devono essere riunite e coordinate tra loro e con le norme della presente legge le disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1975, n. 685, del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, del decreto-legge 1 aprile 1988, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1988, n. 176, e del codice di procedura penale.

     2. Il testo unico, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri, che trasmette l'anzidetto testo alle Commissioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è deliberato dal Consiglio dei ministri ed è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o di un Ministro da lui delegato di concetto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, della difesa, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.

 

     Art. 38.

     1. Gli articoli 2, 8, 9, 75, 80, 80 bis, 82 e 83 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono abrogati.

     2. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, il richiamo si intende riferito all'articolo 71 bis della stessa legge.

 

     Art. 39.

     1. Per il triennio 1990, 1991 e 1992 la complessiva autorizzazione di spesa di cui alla presente legge, pari a lire 263 miliardi per l'anno 1990 e a lire 270 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, è così ripartita:

     a) lire 360 milioni annui per l'istituzione e il funzionamento del Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope;

     b) lire 4.000 milioni annui per il funzionamento di uffici antidroga all'estero e lire 1.000 milioni per il solo anno 1990 per le spese di carattere funzionale;

     c) lire 6.050 milioni annui a decorrere dal 1991 per l'istituzione nei ruoli del Ministero dell'interno di una apposita dotazione organica di duecento unità di assistenti sociali;

     d) lire 6.800 milioni annui per il potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;

     e) lire 4.000 milioni annui per il funzionamento dei comitati costituiti presso il Ministero della pubblica istruzione e i provveditorati agli studi;

     f) lire 800 milioni annui per il funzionamento della commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

     g) lire 176.040 milioni per l'anno 1990, di cui 30 accantonati per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 27, e lire 177.990 milioni annui a partire dal 1991 per il finanziamento di progetti finalizzati da parte del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga;

     h) lire 50.000 milioni annui per il rifinanziamento delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti;

     i) lire 20.000 milioni annui per il finanziamento degli interventi in favore dei detenuti tossicodipendenti e malati di AIDS.

     2. All'onere di lire 263 miliardi per l'anno 1990 e di lire 270 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo interamente utilizzando gli appositi  accantonamenti «Aggiornamento, modifiche ed integrazione della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in materia di lotta alla droga» e «Ulteriori finanziamenti per la lotta alle tossicodipendenze». A tal fine il Ministro delle finanze provvede, con proprio decreto da emanarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad un aumento del provento erariale afferente ai tabacchi, per un importo in ogni caso tale da garantire un gettito aggiuntivo annuo non inferiore a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 o porzione di essi.

     3. Le somme di cui al comma 1, stanziate nell'anno 1990 e non impegnate alla chiusura dell'esercizio, possono esserlo, per gli stessi fini, in quello successivo.

     4. A decorrere dall'anno 1993, alla quantificazione della spesa si provvede con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

     5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio conseguenti all'attuazione della presente legge.

 

 


[1] Sostituisce l'art. 1 della L. 22 dicembre 1975, n. 685.

[2] Aggiunge gli artt. 1 bis, 1 ter e 1 quater alla L. 22 dicembre 1975, n. 685.

[3] Sostituisce l'art. 6 della L. 22 dicembre 1975, n. 685.

[4] Aggiunge gli artt. 6 bis, 6 ter e 6 quater alla L. 22 dicembre 1975, n. 685.

[5] Sostituisce l'art. 10 della L. 22 dicembre 1975, n. 685.

[6] Aggiunge un comma all'art. 15, L. 22 dicembre 1975, n. 685.

[7] Sostituisce il primo comma dell'art. 38 della L. 22 dicembre 1975, n. 685.

[8] Sostituisce il primo comma dell'art. 42 della L. 22 dicembre 1975, n. 685.

[9] Sostituisce il quinto comma dell'art. 45 della L. 22 dicembre 1975, n. 685.

[10] Aggiunge un comma all'art. 45 della L. 22 dicembre 1975, n. 685.

[11] Aggiunge gli artt. 69 bis e 69 ter alla L. 22 dicembre 1975, n. 685.

[12] Sostituisce l'art. 70 della L. 22 dicembre 1975, n. 685.

[13] Sostituisce l'art. 71, e aggiunge l'art. 71 bis alla L. 22 dicembre 1975, n. 685.

[14] Sostituisce l'art. 72 della L. 22 dicembre 1975, n. 685.

[15] Aggiunge gli artt. 72 bis, 72 ter e 72 quater alla L. 22 dicembre 1975, n. 685.

[16] Sostituisce l'art. 73 della L. 22 dicembre 1975, n. 685.

[17] Sostituisce l'art. 74 della L. 22 dicembre 1975, n. 685.

[18] Aggiunge l'art. 74 bis della L. 22 dicembre 1975, n. 685.

[19] Sostituisce l'art. 76 della L. 22 dicembre 1975, n. 685.

[20] Sostituisce l'art. 78 della L. 22 dicembre 1975, n. 685.

[21] Sostituisce l'art. 79 della L. 22 dicembre 1975, n. 685.

[22] Sostituisce l'art. 81 della L. 22 dicembre 1975, n. 685.

[23] Aggiunge gli artt. 82 bis, 82 ter, 82 quater e 82 quinquies alla L. 22 dicembre 1975, n. 685.

[24] Aggiunge il Capo III con gli artt. 84 bis, 84 ter, 84 quater, 84 quinquies, 84 sexies, 84 septies e 84 octies alla L. 22 dicembre 1975, n. 685.

[25] Aggiunge alla L. 22 dicembre 1975, n. 685, il titolo IX, con gli artt. 85, 86, 87, 88, 89, 89 bis, 89 ter, 89 quater e 89 quinquies.

[26] Sostituisce il titolo X con gli artt. 90, 91, 92, 93 e 94 della L. 22 dicembre 1975, n. 685.

[27] Sostituisce il titolo XI con gli artt. 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 e 102 della L. 22 dicembre 1975, n. 685.

[28] Sostituisce il titolo XII con gli artt. 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 e 110 della L. 22 dicembre 1975, n. 685.

[29] Sostituisce l'ultimo comma dell'art. 43 della L. 22 dicembre 1975, n. 685.