§ 1.3.1.- L.R. 14 agosto 1972, n. 13.
Esercizio delle funzioni di controllo nei confronti degli Enti Locali ed ordinamento del Comitato Regionale e delle Sezioni Provinciali di controllo.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 esercizio della funzione di controllo
Data:14/08/1972
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Esercizio delle funzioni di controllo e di amministrazione attiva nei confronti degli Enti locali).
Art. 2.  (Comitato Regionale di controllo).
Art. 3.  (Sezioni provinciali del Comitato Regionale).
Art. 4.  (Controllo su aziende e su altri Enti).
Art. 5.  (Nomina e organizzazione del Comitato regionale e delle Sezioni Provinciali di Controllo).
Art. 6.  (Il Presidente del Comitato e delle Sezioni Provinciali di Controllo).
Art. 7.  (Sostituzione del Presidente).
Art. 8.  (Segreteria del Comitato e delle Sezioni di Controllo).
Art. 9.  (Sostituzione dei membri del Comitato e delle Sezioni di controllo).
Art. 10.  (Indennità ai membri del Comitato e delle Sezioni di Controllo).
Art. 11.  (Convocazione del Comitato e delle Sezioni di controllo).
Art. 12.  (Sedute del Comitato e delle Sezioni di controllo).
Art. 13.  (Verbale delle sedute).
Art. 14.  (Esame collegiale di questioni comuni).
Art. 15.  (Organizzazione degli Uffici del Comitato e delle Sezioni di Controllo).
Art. 16.  (Esercizio del controllo).
Art. 17.  (Invio degli atti soggetti a controllo).
Art. 18.  (Denunce e reclami).
Art. 19.  (Richiesta di chiarimenti e di elementi integrativi di giudizio).
Art. 20.  (Udienza ad amministrazioni locali).
Art. 21.  (Motivazione dei provvedimenti).
Art. 22.  (Comunicazione, pubblicazione e trasmissione dei provvedimenti).
Art. 23.  (Rilascio di copie degli atti degli organi di controllo).
Art. 24.  (Controllo sostitutivo).
Art. 25.  (Definitività dei provvedimenti degli organi di controllo).
Art. 26.  (Decorrenza delle funzioni di controllo).
Art. 27.  (Definizione dei procedimenti dei controlli in corso).


§ 1.3.1.- L.R. 14 agosto 1972, n. 13.

Esercizio delle funzioni di controllo nei confronti degli Enti Locali ed ordinamento del Comitato Regionale e delle Sezioni Provinciali di controllo.

(B.U. n. 15 del 31 agosto 1972).

 

 

Titolo I

DEGLI ORGANI REGIONALI DI CONTROLLO

 

Art. 1. (Esercizio delle funzioni di controllo e di amministrazione attiva nei confronti degli Enti locali).

     La Regione esercita le funzioni di controllo sugli atti delle Province, dei Comuni, dei loro Consorzi e degli Enti Ospedalieri [1] e delle Istituzioni pubbliche di Assistenza e Beneficienza nei modi e a mezzo degli organi previsti nella presente legge e nelle leggi dello Stato.

 

     Art. 2. (Comitato Regionale di controllo).

     Il controllo sugli atti delle Province e degli Enti ospedalieri regionali, delle istituzioni pubbliche di Assistenza e Beneficenza a carattere interprovinciale è esercitato dal Comitato regionale di controllo, con sede a L'Aquila.

 

     Art. 3. (Sezioni provinciali del Comitato Regionale).

     Il controllo sugli atti dei Comuni, dei Consorzi tra Comuni e degli Enti ospedalieri provinciali e di zona nonché degli ECA e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza provinciali e locali, è esercitato, in forma autonoma, dalle sezioni provinciali del Comitato Regionale di controllo con sede a L'Aquila, Pescara, Teramo e Chieti.

     Con successivo provvedimento legislativo verranno stabilite le norme per l'esercizio del controllo in forma ulteriormente decentrata.

 

     Art. 4. (Controllo su aziende e su altri Enti).

     Il Comitato e le Sezioni di controllo esercitano, secondo le rispettive competenze, il controllo, già svolto dagli Organi dello Stato, sugli atti delle Aziende e degli Enti di cui al R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 in materia di assunzione diretta di pubblici esercizi da parte dei Comuni, delle Province e dei loro Consorzi, nei limiti di cui al richiamato decreto legge e con le modalità fissate dalla presente legge.

     Il Comitato di cui all'art. 2 esercita, altresì, le funzioni di controllo che verranno trasferite dallo Stato alle Regioni sugli atti di altri Enti locali che svolgono la loro attività nel territorio di più Province in armonia con i principi della normativa statale.

     Negli altri casi tali funzioni sono esercitate dalle Sezioni di cui all'art. 3.

 

     Art. 5. (Nomina e organizzazione del Comitato regionale e delle Sezioni Provinciali di Controllo).

     Il Comitato e le Sezioni provinciali sono nominati dal Presidente della Giunta regionale.

     Con lo stesso decreto, o con separati decreti, il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta stessa, fissa la data di inizio dell'esercizio dell'attività di controllo, dandone comunicazione, in pari data, al Consiglio regionale.

     Nella prima seduta, il Comitato e ciascuna Sezione eleggono a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta i rispettivi Presidenti tra i membri effettivi eletti dal Consiglio regionale.

     Se, dopo due votazioni, nessun membro abbia ottenuto la maggioranza assoluta, è eletto Presidente chi ha riportato il maggior numero di voti; a parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

     Con separate votazioni il Comitato e ciascuna Sezione eleggono, con le modalità di cui ai precedenti commi, i rispettivi Vice Presidenti tra i detti membri effettivi.

 

     Art. 6. (Il Presidente del Comitato e delle Sezioni Provinciali di Controllo).

     «Il Presidente del Comitato e i Presidenti delle Sezioni Provinciali rappresentano gli organi che presiedono, li convocano, ne assicurano la regolare attività, distribuendo il lavoro tra i componenti e sovraintendono agli uffici.

     Essi provvedono alla sostituzione con membri supplenti dei componenti effettivi impediti o assenti sulla base di quanto previsto dall'art. 12.

     I Presidenti, sentiti i rispettivi collegi, trasmettono al Presidente della Giunta regionale una relazione "annuale" sull'attività svolta, precisando il numero delle pratiche trattate, con l'indicazione dei provvedimenti adottati e segnalando eventualmente le inadeguatezze delle norme vigenti rispetto al nuovo tipo di controllo.

     Il Presidente della Giunta regionale trasmette detta relazione, con le eventuali osservazioni della Giunta, al Consiglio regionale [2].

 

     Art. 7. (Sostituzione del Presidente).

     Il Vice Presidente sostituisce, in caso di assenza o di impedimento, il Presidente del rispettivo collegio.

     Il Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal terzo esperto.

 

     Art. 8. (Segreteria del Comitato e delle Sezioni di Controllo).

     Le funzioni di segreteria del Comitato e di ciascuna delle Sezioni sono svolte da funzionari della Regione designati dal Presidente della Giunta Regionale.

     Il Segretario assiste alle sedute con funzione verbalizzante, cura gli adempimenti preliminari alla funzione di controllo e dirige i relativi servizi.

     Il personale, fermo restando il rapporto organico con la Regione, attua le direttive funzionali del Comitato e delle Sezioni provinciali.

     In caso di assenza o di impedimento, il Segretario è sostituito da un altro funzionario addetto al Collegio, designato dal Presidente della Giunta Regionale.

 

     Art. 9. (Sostituzione dei membri del Comitato e delle Sezioni di controllo).

     I membri eletti del Comitato e delle Sezioni di controllo rimangono in carica, dopo lo scioglimento del Consiglio regionale, fino alla nomina dei loro successori.

     Quando si verifichino vacanze fra i membri effettivi o supplenti per dimissioni o altro motivo, si provvede alle sostituzioni mediante elezione, designazione e nomina da parte del rispettivo organo competente, fermo restando, per l'elezione degli esperti, il principio della rappresentanza della minoranza.

 

     Art. 10. (Indennità ai membri del Comitato e delle Sezioni di Controllo).

     A decorrere dal 1 gennaio 1980, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, ai membri elettivi del comitato o delle Sezioni di Controllo spetta un gettone di presenza di L. 30.000 (trentamila).

     Il gettone spettante ai Presidenti del Comitato Regionale e delle Sezioni Provinciali e ai Vice Presidenti in caso di assenza o di impedimento del Presidente, è fissato in L. 35.000 (trentacinquemila) [3].

     Ai suddetti membri elettivi ed ai Presidenti spettano altresì i rimborsi di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 10 agosto 1973, n. 35.

     Agli altri componenti spettano il gettone individuale previsto dall'art. 1 della citata legge regionale n. 35/1973, nonché, se dovuto, il rimborso delle spese di trasporto previsto dal secondo comma dell'art. 2 della medesima legge regionale n. 35.

     Il rimborso ed il gettone di cui ai precedenti due commi sono dovuti a decorrere dal 1° gennaio 1974 [4].

 

     Art. 11. (Convocazione del Comitato e delle Sezioni di controllo).

     Il comitato regionale e le Sezioni provinciali di controllo si riuniscono nei giorni e nelle ore fissati all'inizio di ciascun anno dai rispettivi Presidenti, sentito il Collegio.

     Il Segretario, almeno 48 ore prima, comunica a ciascun membro effettivo e supplente l'ordine del giorno della seduta.

     Copia dell'o.d.g. è comunicata anche al Presidente della Giunta Regionale.

     I Presidenti, o in loro assenza e impedimento i Vice Presidenti, in caso di urgente e improrogabile necessità da risultare nell'avviso di convocazione, sono autorizzati a riunire, in via straordinaria, il Comitato o le Sezioni.

     L'avviso di convocazione, anche telegrafico o telefonico, deve essere fatto almeno 12 ore prima.

 

     Art. 12. (Sedute del Comitato e delle Sezioni di controllo).

     Le sedute del Comitato e delle Sezioni non sono pubbliche.

     Per la validità delle deliberazioni del Comitato e delle Sezioni provinciali è richiesto l'intervento o la presenza alla votazione di almeno quattro membri.

     Le decisioni vengono adottate a maggioranza assoluta di voti, espressi in modo palese.

     In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente della seduta.

     Alle sedute degli organi di controllo debbono essere invitati e possono partecipare i membri supplenti; questi hanno diritto di voto solo se chiamati a sostituire il rispettivo membro effettivo.

     I componenti debbono astenersi dal prendere parte alla trattazione e alla deliberazione concernente atti riguardanti interessi propri o di parenti e affini entro il quarto grado, o di enti pubblici e privati dei quali siano amministratori.

 

     Art. 13. (Verbale delle sedute).

     Il Segretario redige il verbale della seduta.

     Il verbale deve indicare i partecipanti e contenere l'elenco degli atti esaminati e dei provvedimenti adottati. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

     Ogni membro può chiedere l'inserimento a verbale del proprio motivato dissenso.

 

     Art. 14. (Esame collegiale di questioni comuni).

     Al fine di pervenire all'individuazione di criteri unitari del controllo, il Presidente del Comitato regionale può convocare i presidenti delle sezioni provinciali per un esame collegiale delle diverse questioni.

 

     Art. 15. (Organizzazione degli Uffici del Comitato e delle Sezioni di Controllo).

     L'organizzazione degli uffici del Comitato e delle Sezioni di controllo e la loro dotazione organica sono deliberate dal Consiglio regionale.

     La prima dotazione organica dei predetti uffici è quella dettagliatamente indicata nei cinque organigrammi uniti alla presente legge, contrassegnati con le lettere A-B-C-D-E, che costituiscono parte integrante della presente legge [5].

 

 

Titolo II

DEI CONTROLLI

 

     Art. 16. (Esercizio del controllo).

     Il Comitato regionale e le Sezioni provinciali esercitano, con le modalità stabilite dalla presente legge, il controllo di legittimità e di merito sugli atti degli enti di cui ai precedenti artt. 2, 3 e 4, secondo la vigente normativa dello Stato.

 

     Art. 17. (Invio degli atti soggetti a controllo).

     Gli atti soggetti a controllo debbono essere inviati, entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni, al Collegio competente in triplice esemplare con l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione. Gli atti debbono essere accompagnati da un elenco descrittivo in triplice copia.

     L'elenco descrittivo deve contenere l'indicazione dell'organo deliberante, il numero dell'atto, l'oggetto dettagliato di esso, le norme di legge o di regolamento applicate, la natura del provvedimento adottato.

     Il Segretario del Comitato o della Sezione appone sulle tre copie dell'elenco il timbro-data e ne restituisce all'Ente interessato una copia per ricevuta.

 

     Art. 18. (Denunce e reclami).

     Ogni cittadino può inviare al Comitato o alla Sezione competente denuncia o reclamo contro l'atto soggetto a controllo.

     I suddetti organi debbono esaminare le denunce e i reclami unitamente agli atti ai quali si riferiscono.

 

     Art. 19. (Richiesta di chiarimenti e di elementi integrativi di giudizio).

     Il Comitato e le Sezioni di controllo possono chiedere chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio, ivi compresi i pareri obbligatori, all'Ente interessato; la richiesta interrompe i termini per una sola volta fino alla data di ricezione delle deduzioni.

     La decisione relativa alla richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio deve essere comunicata all'Ente interessato anche telegraficamente nel termine di 20 giorni dal ricevimento degli atti.

     Il provvedimento di richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio deve essere trasmesso in copia all'Ente interessato nel termine di 10 giorni dalla pronuncia.

     La decorrenza del predetto termine è comprovata dal timbro-data apposto dall'Ufficio postale di arrivo [6].

 

     Art. 20. (Udienza ad amministrazioni locali).

     L'Ente soggetto a controllo ha facoltà di essere sentito per l'esame di provvedimenti da esso emessi.

     Il Comitato e la Sezione devono convocare gli organi richiedenti.

     Il Collegio può convocare i rappresentanti delle Amministrazioni interessate per chiarimenti su determinati atti sottoposti all'esame del collegio stesso.

     Le audizioni debbono constare a verbale.

 

     Art. 21. (Motivazione dei provvedimenti).

     I provvedimenti degli organi di controllo debbono essere adeguatamente motivati. La motivazione delle ordinanze di annullamento e di rinvio per riesame dovrà tener conto anche delle eventuali osservazioni dell'Ente interessato.

 

     Art. 22. (Comunicazione, pubblicazione e trasmissione dei provvedimenti).

     Il provvedimento di annullamento o di rinvio per riesame deve essere comunicato all'Ente interessato nel termine di dieci giorni dalla pronuncia. La comunicazione, se necessario, può essere effettuata anche telegraficamente.

     Il provvedimento di annullamento o di rinvio, che è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione, deve essere trasmesso in copia, nel termine di venti giorni dalla pronuncia, all'Ente interessato che ne cura la pubblicazione nel proprio albo per la durata di giorni cinque dalla data della ricezione.

 

     Art. 23. (Rilascio di copie degli atti degli organi di controllo).

     Chiunque abbia interesse, ha diritto di ottenere, a proprie spese, copia degli atti del Comitato e della Sezione di controllo.

 

     Art. 24. (Controllo sostitutivo).

     Qualora da un ente soggetto alla disciplina della presente legge sia omesso o ritardato un atto obbligatorio, il Comitato o la Sezione provinciale competente, previa diffida dell'organo responsabile, con assegnazione di un termine non inferiore, di norma, a giorni quindici, delibera l'invio di un Commissario per il compimento dell'atto.

     Il Commissario è nominato dal Comitato o dalla Sezione di controllo tra i funzionari della carriera direttiva addetti alla rispettiva segreteria. Per particolari ragioni di natura tecnica, ovvero nel caso di deficienza del personale di segreteria, il Comitato o la Sezione richiede al Presidente della Giunta Regionale la designazione di un funzionario appartenente ad altra carriera direttiva.

     La delibera di nomina del Commissario fissa il termine per il compimento dell'atto ed è pubblicata nell'albo dell'ente interessato, soggetto a controllo, per la durata di cinque giorni, a decorrere da quello successivo alla sua ricezione.

     Gli atti compiuti dal Commissario sono soggetti ai controlli previsti dalle vigenti disposizioni e con le modalità stabilite dalla presente legge.

 

     Art. 25. (Definitività dei provvedimenti degli organi di controllo).

     I provvedimenti adottati dal Comitato regionale e dalle Sezioni provinciali di controllo sono definitivi.

 

 

Titolo III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 26. (Decorrenza delle funzioni di controllo).

     Le funzioni di controllo spettanti alla Regione sono esercitate a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della comunicazione dell'avvenuta costituzione degli organi regionali di controllo da parte del Presidente della Giunta regionale al Commissario del Governo.

     Della comunicazione è data notizia, entro cinque giorni, nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 27. (Definizione dei procedimenti dei controlli in corso).

     Gli atti adottati dagli enti previsti dalla presente legge, che alla data di inizio di attività degli organi regionali di controllo non risultino ancora definiti dagli organi di controllo dello Stato, sono a cura di questi ultimi trasmessi agli organi regionali competenti.

     I termini per l'esercizio delle funzioni di controllo hanno inizio dalla data in cui tali atti pervengono ai suddetti organi.

 

     Artt. 28. - 29. (Norma finanziaria, urgenza).

     (Omissis).

 

 


[1] L'art. 2 L.R. 4 dicembre 1980, n. 83 estingue gli enti ospedalieri alla data 31 dicembre 1980.

[2] Articolo così modificato con articolo unico L.R. 5 aprile 1973, n. 14.

[3] Commi così sostituiti con art. 1 L.R. 17 maggio 1980, n. 35.

[4] L'originario terzo comma è così sostituito dagli attuali commi terzo, quarto e quinto con art. 1 L.R. 6 novembre 1974, n. 46.

[5] V. la tabella allegata alla L.R. 21 maggio 1985, n. 58.

[6] Articolo così sostituito con art. 4 L.R. 17 febbraio 1976, n. 9.