§ 4.2.24 - L.R. 8 febbraio 1991, n. 5.
Proroga del regime provvisorio nella gestione finanziaria delle opere acquedottistiche.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:08/02/1991
Numero:5


Sommario
Art. 1.      Il regime provvisorio nella gestione finanziaria delle opere acquedottistiche citato nel primo comma dell'art. 42 della legge regionale 16 settembre 1987, n. 66, è ulteriormente prorogato per [...]
Art. 2.      Il termine di cui al secondo comma della legge regionale 16 settembre 1987, n. 66, è differito sino al 31 dicembre 1994.
Art. 3.      Il IV comma dell'art. 41 della legge regionale 16 settembre 1987, n. 66, è così modificato:
Art. 4.  Pubblicazione e Urgenza).


§ 4.2.24 - L.R. 8 febbraio 1991, n. 5.

Proroga del regime provvisorio nella gestione finanziaria delle opere acquedottistiche.

(B.U. n. 3 del 1 marzo 1991).

 

Art. 1.

     Il regime provvisorio nella gestione finanziaria delle opere acquedottistiche citato nel primo comma dell'art. 42 della legge regionale 16 settembre 1987, n. 66, è ulteriormente prorogato per ciascun ambito territoriale dei Consorzi Comprensoriali, sino alla definizione dei mutui di cui all'art. 41 della legge stessa e comunque non oltre il 31 dicembre 1991.

 

     Art. 2.

     Il termine di cui al secondo comma della legge regionale 16 settembre 1987, n. 66, è differito sino al 31 dicembre 1994.

 

     Art. 3.

     Il IV comma dell'art. 41 della legge regionale 16 settembre 1987, n. 66, è così modificato:

     (Omissis).

 

     Art. 4. Pubblicazione e Urgenza).

     (Omissis).