§ 4.2.37 - L.R. 17 gennaio 1996, n. 5.
Riapertura termini per regolarizzazione situazioni debitorie pregresse dei Comuni e Consorzi acquedottistici nei confronti della Regione Abruzzo per [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:17/01/1996
Numero:5


Sommario
Art. 1.      I corrispettivi relativi alle forniture idriche dovuti dai Comuni e Consorzi Acquedottistici alla Regione Abruzzo maturati e non pagati a tutto il 31 dicembre 1994, possono essere versati in [...]
Art. 2.      Alla data del 31 dicembre 1999, le posizioni debitorie di cui all'art. 1 della presente legge non sanate dai Comuni e Consorzi Acquedottistici interessati, saranno recuperate dalla Regione in [...]
Art. 3.      L'art. 42 della L.R. n. 66 del 16 settembre 1987, così come modificato dalle successive norme regionali, è abrogato.
Art. 4.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.


§ 4.2.37 - L.R. 17 gennaio 1996, n. 5.

Riapertura termini per regolarizzazione situazioni debitorie pregresse dei Comuni e Consorzi acquedottistici nei confronti della Regione Abruzzo per forniture idriche a tutto il 31 dicembre 1994.

(B.U. n. 4-bis del 30 gennaio 1996).

 

Art. 1.

     I corrispettivi relativi alle forniture idriche dovuti dai Comuni e Consorzi Acquedottistici alla Regione Abruzzo maturati e non pagati a tutto il 31 dicembre 1994, possono essere versati in un'unica soluzione o, a richiesta degli Enti interessati, mediante rateizzazione, entro il 31 dicembre 1999.

 

     Art. 2.

     Alla data del 31 dicembre 1999, le posizioni debitorie di cui all'art. 1 della presente legge non sanate dai Comuni e Consorzi Acquedottistici interessati, saranno recuperate dalla Regione in un'unica soluzione, entro il 30.3.2000 nei modi di legge, insieme agli interessi del 5% maturati dalla data di contrazione del debito alla data del 31 dicembre 1999.

 

     Art. 3.

     L'art. 42 della L.R. n. 66 del 16 settembre 1987, così come modificato dalle successive norme regionali, è abrogato.

 

     Art. 4.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.