Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.2 lavori pubblici |
Data: | 17/01/1996 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. I corrispettivi relativi alle forniture idriche dovuti dai Comuni e Consorzi Acquedottistici alla Regione Abruzzo maturati e non pagati a tutto il 31 dicembre 1994, possono essere versati in [...] |
Art. 2. Alla data del 31 dicembre 1999, le posizioni debitorie di cui all'art. 1 della presente legge non sanate dai Comuni e Consorzi Acquedottistici interessati, saranno recuperate dalla Regione in [...] |
Art. 3. L'art. 42 della L.R. n. 66 del 16 settembre 1987, così come modificato dalle successive norme regionali, è abrogato. |
Art. 4. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo. |
§ 4.2.37 - L.R. 17 gennaio 1996, n. 5.
Riapertura termini per regolarizzazione situazioni debitorie pregresse dei Comuni e Consorzi acquedottistici nei confronti della Regione Abruzzo per forniture idriche a tutto il 31 dicembre 1994.
(B.U. n. 4-bis del 30 gennaio 1996).
I corrispettivi relativi alle forniture idriche dovuti dai Comuni e Consorzi Acquedottistici alla Regione Abruzzo maturati e non pagati a tutto il 31 dicembre 1994, possono essere versati in un'unica soluzione o, a richiesta degli Enti interessati, mediante rateizzazione, entro il 31 dicembre 1999.
Alla data del 31 dicembre 1999, le posizioni debitorie di cui all'art. 1 della presente legge non sanate dai Comuni e Consorzi Acquedottistici interessati, saranno recuperate dalla Regione in un'unica soluzione, entro il 30.3.2000 nei modi di legge, insieme agli interessi del 5% maturati dalla data di contrazione del debito alla data del 31 dicembre 1999.
L'art. 42 della
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.