Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.7 turismo e industria alberghiera |
Data: | 21/09/1999 |
Numero: | 83 |
Sommario |
Art. 1. (Superfici minime delle camere nelle strutture alberghiere). |
Art. 2. (Superfici minime delle camere nelle strutture classificabili come alberghiere in seguito a lavori di riadattamento da effettuare per il Giubileo). |
Art. 3. (Urgenza). |
§ 3.7.79 - L.R. 21 settembre 1999, n. 83. [1]
Superfici minime delle camere nelle strutture alberghiere.
(B.U. n. 39 del 13 ottobre 1999).
Art. 1. (Superfici minime delle camere nelle strutture alberghiere).
1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a) del
2. La riduzione deve essere finalizzata al miglioramento della qualità dei servizi.
Art. 2. (Superfici minime delle camere nelle strutture classificabili come alberghiere in seguito a lavori di riadattamento da effettuare per il Giubileo).
1. La riduzione concessa dall'art. 1 della presente legge è estensibile, per gli stessi motivi, alle nuove strutture alberghiere, da realizzare mediante il riutilizzo di strutture edilizie esistenti, al fine di aumentare le disponibilità ricettive della Regione in occasione dell'anno del Giubileo, così come previsto dall'art. 1, comma 5 della L.R. 28.12.1998, n. 155.
2. La riduzione di superficie e di cubatura delle camere prevista dal comma 1 del presente articolo è concessa esclusivamente ai progetti di ristrutturazione e/o completamento i cui lavori siano già terminati alla data del 31 dicembre 1999.
Art. 3. (Urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 130 della