§ 3.7.79 - L.R. 21 settembre 1999, n. 83.
Superfici minime delle camere nelle strutture alberghiere.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:21/09/1999
Numero:83


Sommario
Art. 1.  (Superfici minime delle camere nelle strutture alberghiere).
Art. 2.  (Superfici minime delle camere nelle strutture classificabili come alberghiere in seguito a lavori di riadattamento da effettuare per il Giubileo).
Art. 3.  (Urgenza).


§ 3.7.79 - L.R. 21 settembre 1999, n. 83. [1]

Superfici minime delle camere nelle strutture alberghiere.

(B.U. n. 39 del 13 ottobre 1999).

 

Art. 1. (Superfici minime delle camere nelle strutture alberghiere).

     1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a) del decreto legge 29 marzo 1995, n. 97 convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, per le strutture ricettive esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è consentita una riduzione della superficie e della cubatura, rispetto a quanto previsto dal R.D. 24 maggio 1925, n. 1102, modificato dal DPR 30 dicembre 1970, n. 1437, delle stanze ad un letto e delle stanze a due o più letti fino al 25% nelle strutture alberghiere esistenti, classificate ad una stella, due stelle o tre stelle; fino al 20% nelle strutture esistenti in classificazioni superiori.

     2. La riduzione deve essere finalizzata al miglioramento della qualità dei servizi.

 

     Art. 2. (Superfici minime delle camere nelle strutture classificabili come alberghiere in seguito a lavori di riadattamento da effettuare per il Giubileo).

     1. La riduzione concessa dall'art. 1 della presente legge è estensibile, per gli stessi motivi, alle nuove strutture alberghiere, da realizzare mediante il riutilizzo di strutture edilizie esistenti, al fine di aumentare le disponibilità ricettive della Regione in occasione dell'anno del Giubileo, così come previsto dall'art. 1, comma 5 della L.R. 28.12.1998, n. 155.

     2. La riduzione di superficie e di cubatura delle camere prevista dal comma 1 del presente articolo è concessa esclusivamente ai progetti di ristrutturazione e/o completamento i cui lavori siano già terminati alla data del 31 dicembre 1999.

 

     Art. 3. (Urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 130 della L.R. 29 dicembre 2011, n. 44. Per una proroga dei termini di cui alla presente legge, vedi l'art. 1 della L.R. 14 febbraio 2000, n. 8.