§ 3.7.82 - L.R. 14 febbraio 2000, n. 8.
Modifica termine finale delle leggi regionali 21 settembre 1999, n. 83 sulle superfici minime delle camere nelle strutture alberghiere e 155/98 e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:14/02/2000
Numero:8


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      La L.R. 155/98 deve intendersi estesa a tutti gli oneri relativi alla realizzazione dell'intervento e cioè, oltre ai lavori, anche all'IVA, alle spese professionali per progettazioni, direzione, [...]
Art. 3.      Eventuali economie derivanti dalla mancata o parziale realizzazione di opere ammesse a finanziamento, possono essere riutilizzate al fine di estendere il riconoscimento degli oneri relativi alla [...]
Art. 4.      Ove la somma rinveniente dalle economie di cui all'articolo precedente non consentisse la copertura integrale degli importi aggiuntivi, la stessa disponibilità finanziaria si intende ripartita [...]
Art. 5.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


§ 3.7.82 - L.R. 14 febbraio 2000, n. 8.

Modifica termine finale delle leggi regionali 21 settembre 1999, n. 83 sulle superfici minime delle camere nelle strutture alberghiere e 155/98 e successiva modificazione [1].

(B.U. n. 10 Straord. del 23 febbraio 2000).

 

Art. 1. [2]

     I termini previsti dalle leggi regionali 21 settembre 1999, n. 83 e successive integrazioni e modificazioni e 155/98 e successiva modificazione, vengono prorogati di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2.

     La L.R. 155/98 deve intendersi estesa a tutti gli oneri relativi alla realizzazione dell'intervento e cioè, oltre ai lavori, anche all'IVA, alle spese professionali per progettazioni, direzione, collaudo nelle misure stabilite per legge.

 

     Art. 3.

     Eventuali economie derivanti dalla mancata o parziale realizzazione di opere ammesse a finanziamento, possono essere riutilizzate al fine di estendere il riconoscimento degli oneri relativi alla realizzazione dell'intervento e cioè, oltre ai lavori, anche dell'IVA per interventi in conto capitale.

 

     Art. 4.

     Ove la somma rinveniente dalle economie di cui all'articolo precedente non consentisse la copertura integrale degli importi aggiuntivi, la stessa disponibilità finanziaria si intende ripartita proporzionalmente tra gli aventi diritto anche oltre il limite del 10% previsto dal comma 2 dell'art. 1 della L.R. 155/98.

 

     Art. 5.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 


[1] Titolo così corretto con errata corrige pubblicato nel B.U. 28 febbraio 2000, n. 12 Straordinario.

[2] Articolo così corretto con errata corrige pubblicato nel B.U. 28 febbraio 2000, n. 12 Straordinario.