§ 3.5.97 - L.R. 3 luglio 2012, n. 30.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 luglio 2011, n. 23 - Riordino delle funzioni in materia di aree produttive.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 artigianato e industria
Data:03/07/2012
Numero:30


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 1 della l.r. 23/2011)
Art. 2.  (Entrata in vigore)


§ 3.5.97 - L.R. 3 luglio 2012, n. 30.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 luglio 2011, n. 23 - Riordino delle funzioni in materia di aree produttive.

(B.U. 11 luglio 2012, n. 38)

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 1 della l.r. 23/2011)

1. All’articolo 1 della legge regionale 29 luglio 2011, n. 23 (Riordino delle funzioni in materia di aree produttive) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

 

a) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

 

“3 bis. Le modalità operative della fusione sono regolate dagli articoli 2501 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili”;

 

b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

 

“4 bis. Nelle more dell’adozione della legge regionale in materia di pianificazione per il governo del territorio, i Piani regolatori dell’ARAP sono costituiti, in prima applicazione, dai vigenti piani regolatori degli attuali Consorzi per le aree di sviluppo industriale”;

 

c) al comma 5, dopo le parole “aree ecologicamente attrezzate” sono inserite le seguenti: “individuate prevalentemente nelle aree di competenza degli attuali Consorzi per lo sviluppo industriale”;

 

d) al comma 18, dopo le parole “Sviluppo Industriale” sono aggiunte le seguenti: “previa informazione e consultazione sindacale previste dall’articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee)”;

 

e) il comma 21 è sostituito dal seguente:

 

“21. La Regione, in via eccezionale, per il solo anno 2012, concorre al pagamento dei costi straordinari per la realizzazione dell’operazione di fusione dei Consorzi per lo sviluppo industriale, di cui all’articolo 1, comma 3, con un finanziamento di euro 80.000,00 in favore di ciascun consorzio. L’erogazione di tale finanziamento è disposta dalla competente Direzione della Giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta del beneficiario. All’onere derivante dall’applicazione del presente comma, valutato per l’anno 2012 in complessivi euro 480.000,00 si provvede mediante lo stanziamento di competenza e di cassa sul capitolo di spesa n. 282451-S denominato “Fondo Unico Attività Produttive”.

 

     Art. 2. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.