§ 3.5.8 - Decisione 23 luglio 1996, n. 1692.
Decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e Consiglio sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti.


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.5 reti transeuropee
Data:23/07/1996
Numero:1692


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Obiettivi.
Art. 3.  Estensione della rete.
Art. 4.  Grandi linee d'azione.
Art. 5.  Priorità
Art. 6.  Reti dei paesi terzi.
Art. 7.  Progetti d'interesse comune.
Art. 8.  Tutela dell’ambiente
Art. 9.  Caratteristiche.
Art. 10.  Caratteristiche
Art. 11.  Caratteristiche.
Art. 12.  Caratteristiche.
Art. 12 bis.  Autostrade del mare
Art. 13.  Caratteristiche
Art. 14.  Caratteristiche.
Art. 15.  Caratteristiche
Art. 16.  Caratteristiche.
Art. 17.  Caratteristiche.
Art. 17 bis.  Coordinatore europeo
Art. 18.  Comitato per il controllo degli orientamenti e lo scambio di informazioni
Art. 19.  Progetti prioritari
Art. 19 bis.  Dichiarazione di interesse europeo
Art. 19 ter.  Sezioni transfrontaliere
Art. 20.  Trasporto multimodale e gestione del traffico.
Art. 21.  Revisione degli orientamenti.
Art. 22.  Abrogazione.
Art. 23.      La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Art. 24.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 3.5.8 - Decisione 23 luglio 1996, n. 1692. [1]

Decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e Consiglio sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti.

(G.U.C.E. 9 settembre 1996, n. L 228).

 

SEZIONE 1

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. Oggetto.

     1. Oggetto della presente decisione è stabilire gli orientamenti relativi agli obiettivi, alle priorità e alle grandi linee d'azione previste nel settore della rete transeuropea dei trasporti; tali orientamenti individuano progetti di interesse comune, la cui realizzazione deve contribuire allo sviluppo della rete su scala comunitaria.

     2. Gli orientamenti di cui al paragrafo 1 costituiscono un quadro generale di riferimento inteso ad incoraggiare le azioni degli Stati membri e, se del caso, della Comunità per l'attuazione di progetti di interesse comune volti a garantire la coerenza, l'interconnessione e

l'interoperabilità della rete transeuropea dei trasporti nonché l'accesso a tale rete. Questi progetti costituiscono un obiettivo comune, la cui realizzazione dipende dal loro grado di maturità e dalla disponibilità di risorse finanziarie, fatto salvo l'impegno finanziario di uno Stato membro o della Comunità. Gli orientamenti sono altresì volti a facilitare l'impegno del settore privato.

     3. I requisiti essenziali in materia:

     - di interoperabilità della rete transeuropea dei trasporti,

- di telematica dei trasporti e dei servizi connessi

sono definiti a norma del trattato e separatamente dalla presente

decisione.

 

     Art. 2. Obiettivi.

     1. La rete transeuropea dei trasporti è attuata progressivamente, per il 2020, su scala comunitaria, integrando le reti di infrastruttura del trasporto terrestre, marittimo e aereo, conformemente agli schemi illustrati nelle carte di cui all'allegato I e/o alle specifiche di cui all'allegato II. [2]

     2. Tale rete deve:

     a) garantire, in uno spazio senza frontiere interne, una mobilità durevole delle persone e delle merci, alle migliori condizioni sociali e di sicurezza possibili, concorrendo al tempo stesso al conseguimento degli obiettivi comunitari, in particolare in materia di ambiente e di concorrenza, nonché contribuire al rafforzamento della coesione economica e sociale;

     b) offrire agli utenti infrastrutture di qualità elevata, a condizioni economiche accettabili;

     c) includere tutti i modi di trasporto, tenendo conto dei loro vantaggi comparativi;

     d) permettere un uso ottimale delle capacità esistenti;

     e) essere, per quanto possibile, interoperabile all'interno dei modi di trasporto e favorire l'intermodalità tra i vari modi di trasporto;

     f) essere, per quanto possibile, economicamente sostenibile;

     g) coprire tutto il territorio degli Stati membri della Comunità, in modo da facilitare l'accesso in generale, congiungere le regioni insulari o periferiche e le regioni intercluse con le regioni centrali e collegare fra di loro senza strozzature le grandi zone urbane e le regioni della Comunità;

     h) poter essere connessa alle reti degli Stati dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), dei paesi dell'Europa centrale ed orientale e dei paesi mediterranei, promuovendo parallelamente l'interoperabilità e l'accesso a tali reti ove ciò risponda agli interessi della Comunità.

 

     Art. 3. Estensione della rete.

     1. La rete transeuropea comprende infrastrutture di trasporto nonché sistemi di gestione del traffico e sistemi di posizionamento e di navigazione.

     2. Le infrastrutture di trasporto comprendono reti stradali, ferroviarie e di navigazione interna, autostrade del mare, porti marittimi e di navigazione interna, aeroporti e altri punti di interconnessione tra le reti modali. [3]

     3. I sistemi di gestione del traffico e i sistemi di posizionamento e di navigazione comprendono gli impianti tecnici, informatici e di telecomunicazioni necessari per garantire l'armonico funzionamento della rete e un'efficace gestione del traffico.

 

     Art. 4. Grandi linee d'azione.

     Le grandi linee d'azione della Comunità vertono su quanto segue:

     a) l'elaborazione e la revisione degli schemi di rete;

     b) l'individuazione di progetti di interesse comune;

     c) la ristrutturazione della rete esistente;

     d) la promozione dell'interoperabilità della rete;

     e) la combinazione ottimale dei modi di trasporto, anche mediante la creazione di centri d'interconnessione che per le merci dovrebbero essere ubicati, per quanto possibile, al di fuori dei centri urbani per consentire il funzionamento efficiente dell'intermodalità;

     f) la ricerca della coerenza e della complementarità degli interventi finanziari, nel rispetto delle norme applicabili a ciascuno strumento finanziario;

     g) azioni di ricerca e di sviluppo;

     h) una cooperazione e la stipulazione di accordi appropriati con i paesi terzi interessati allo sviluppo della rete;

     i) l'incentivazione degli Stati membri e delle organizzazioni internazionali a promuovere gli obiettivi perseguiti dalla Comunità;

     j) la promozione di una costante collaborazione tra le parti interessate;

     k) tutte le azioni che si rivelassero necessarie per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2.

 

     Art. 5. Priorità [4]

     Tenuto conto degli obiettivi di cui all’articolo 2 e delle grandi linee d’azione di cui all’articolo 4, le priorità sono le seguenti:

     a) creazione e sviluppo dei collegamenti e delle interconnessioni principali necessari per eliminare le strozzature, ultimare i raccordi mancanti e completare i grandi assi, specialmente quelli transfrontalieri e quelli che attraversano le barriere naturali, nonché migliorare l’interoperabilità dei grandi assi;

     b) creazione e sviluppo delle infrastrutture che promuovono l’interconnessione delle reti nazionali per facilitare i collegamenti delle regioni insulari, o di aree ad esse analoghe, nonché delle regioni intercluse, periferiche e ultraperiferiche con le regioni centrali della Comunità, soprattutto al fine di ridurre gli elevati costi di trasporto per queste aree;

     c) misure necessarie per la graduale realizzazione di una rete ferroviaria interoperabile, inclusi, ove fattibile, assi adatti al trasporto di merci;

     d) misure necessarie per promuovere la navigazione marittima a lungo raggio, a corto raggio e la navigazione interna;

     e) misure necessarie per integrare il trasporto aereo e ferroviario, in particolare attraverso accessi ferroviari agli aeroporti, laddove opportuno, nonché le infrastrutture e gli impianti necessari;

     f) ottimizzare la capacità e l’efficienza delle infrastrutture esistenti e nuove, promuovere l’intermodalità e migliorare la sicurezza e l’affidabilità della rete attraverso la realizzazione e il miglioramento di terminali intermodali e delle loro infrastrutture di accesso e/o utilizzando sistemi intelligenti;

     g) integrazione della sicurezza e della dimensione ambientale nella progettazione e nell’attuazione della rete transeuropea dei trasporti;

     h) sviluppo della mobilità sostenibile delle persone e delle merci, conformemente agli obiettivi dell’Unione europea in materia di sviluppo sostenibile.

 

     Art. 6. Reti dei paesi terzi.

     La promozione da parte della Comunità di progetti di interesse comune nonché dell'interconnessione e dell'interoperabilità delle reti per garantire la coerenza fra le reti dei paesi terzi e la rete transeuropea dei trasporti sarà decisa caso per caso, secondo le procedure adeguate previste dal trattato.

 

     Art. 7. Progetti d'interesse comune.

     1. Nel rispetto delle norme del trattato, in particolare per i problemi di concorrenza, sono considerati d'interesse comune i progetti i quali:

     - perseguono gli obiettivi di cui all'articolo 2;

     - rientrano nella rete di cui all'articolo 3;

     - si iscrivono nelle priorità definite all'articolo 5;

     - hanno una potenziale validità economica, in base alle analisi dei costi e dei benefici socioeconomici.

     2. Qualsiasi progetto deve riguardare un elemento della rete di cui agli articoli da 9 a 17 e in particolare:

     - vertere sui collegamenti individuati nelle carte dell'allegato I e/o

     - corrispondere alle specifiche o ai criteri dell'allegato II.

     3. Gli Stati membri adottano tutte le misure ritenute necessarie nell'ambito dei principi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

 

     Art. 8. Tutela dell’ambiente [5]

     1. All’atto della pianificazione e della realizzazione dei progetti, gli Stati membri devono tenere conto della tutela dell’ambiente effettuando, a norma della direttiva 85/337/CEE, valutazioni di impatto ambientale dei progetti di interesse comune da attuare e applicando le direttive del Consiglio 79/409/CEE, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE. A decorrere dal 21 luglio 2004, gli Stati membri effettuano una valutazione ambientale dei piani e dei programmi elaborati in preparazione di tali progetti, specie se riguardano nuovi assi o lo sviluppo di altre importanti infrastrutture nodali, conformemente alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente. Gli Stati membri tengono conto dei risultati di tale valutazione ambientale nel predisporre i piani e i programmi in questione, conformemente all’articolo 8 di detta direttiva.

     2. Entro il 21 luglio 2004 la Commissione, di concerto con gli Stati membri, elabora metodi adeguati per l’attuazione della valutazione ambientale strategica al fine di garantire, tra l’altro, un coordinamento adeguato, di evitare la duplicazione degli sforzi e di realizzare una semplificazione e accelerazione dei processi di pianificazione per i progetti e i corridoi transfrontalieri.

     I risultati di questa attività e della valutazione ambientale dei progetti RTE realizzati da Stati membri ai sensi della direttiva 2001/42/CE devono essere presi in considerazione, se del caso, dalla Commissione nella sua relazione sugli orientamenti e nelle eventuali proposte legislative che la accompagnano al fine di rivedere gli orientamenti previsti all’articolo 18, paragrafo 3, della presente decisione.

 

SEZIONE 2

RETE STRADALE

 

     Art. 9. Caratteristiche.

     1. La rete stradale transeuropea si compone di autostrade e strade di qualità elevata, esistenti, nuove o da ristrutturare che:

     - svolgono un'importante funzione nel traffico su lunghe distanze;

     - servono, sugli assi individuati nella rete, da tangenziali per i principali centri urbani;

     - assicurano l'interconnessione con gli altri modi di trasporto o

     - consentono di collegare le regioni intercluse e periferiche alle regioni centrali della Comunità.

     2. La rete garantisce agli utenti un livello di servizi, comodità e sicurezza elevato, omogeneo e avente carattere di continuità.

     3. La rete comprende anche le infrastrutture per la gestione del traffico, per l’informazione degli utenti, per l’intervento in caso di emergenze e incidenti e per la riscossione elettronica dei pedaggi. Tali infrastrutture si fondano su una cooperazione attiva tra i sistemi di gestione del traffico a livello europeo, nazionale e regionale e i fornitori di servizi di informazione sulla viabilità e sul traffico e di servizi a valore aggiunto, assicurando la necessaria complementarità con applicazioni la cui realizzazione è facilitata dal programma sulle reti transeuropee di telecomunicazioni. [6]

 

SEZIONE 3

RETE FERROVIARIA

 

     Art. 10. Caratteristiche [7]

     1. La rete ferroviaria comprende le linee ferroviarie ad alta velocità e le linee ferroviarie convenzionali.

     2. La rete ferroviaria ad alta velocità che utilizza attuali o nuove tecnologie comprende:

     a) linee specialmente costruite per l’alta velocità, attrezzate per velocità generalmente pari o superiori a 250 km/h;

     b) linee specialmente ristrutturate per l’alta velocità, attrezzate per velocità pari a circa 200 km/h;

     c) linee specialmente ristrutturate per l’alta velocità o linee specialmente costruite per l’alta velocità e collegate alla rete ferroviaria ad alta velocità, aventi caratteristiche specifiche a causa di vincoli legati alla topografia, all’ambiente, alla pianificazione o ai nuclei urbani, su cui la velocità deve essere adeguata caso per caso.

     La rete ferroviaria ad alta velocità è composta dalle linee indicate nell’allegato I. I requisiti essenziali e le specifiche tecniche di interoperabilità applicabili alle linee ferroviarie ad alta velocità secondo la tecnologia attuale sono definiti a norma della direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità. Gli Stati membri notificano anticipatamente alla Commissione l’apertura di qualsiasi linea ad alta velocità e le sue caratteristiche tecniche.

     3. La rete ferroviaria convenzionale è composta da linee per il trasporto ferroviario convenzionale di passeggeri e merci, comprendenti le tratte ferroviarie della rete transeuropea di trasporto combinato di cui all’articolo 14, i collegamenti con i porti marittimi e di navigazione interna di interesse comune e i terminali per il trasporto merci aperti a tutti gli operatori. I requisiti essenziali e le specifiche tecniche di interoperabilità applicabili alle linee ferroviarie convenzionali sono definiti a norma della direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.

     4. La rete ferroviaria comprende le infrastrutture e gli impianti che consentono l’integrazione dei servizi di trasporto ferroviario, stradale e, laddove opportuno, dei servizi marittimi e di trasporto aereo. A tale riguardo occorre prestare particolare attenzione all’interconnessione degli aeroporti regionali con la rete.

     5. La rete ferroviaria soddisfa almeno una delle funzioni seguenti:

     a) riveste un ruolo importante nel traffico ferroviario di passeggeri su lunghe distanze;

     b) consente l’interconnessione con gli aeroporti, laddove opportuno;

     c) consente l’accesso a reti ferroviarie regionali e locali;

     d) agevola il trasporto delle merci attraverso l’individuazione e lo sviluppo di grandi assi riservati al trasporto merci o destinati in via prioritaria ai convogli merci;

     e) svolge un ruolo importante nel trasporto combinato;

     f) consente l’interconnessione nei porti di interesse comune, con la navigazione marittima a corto raggio e vie di navigazione interne.

     6. La rete ferroviaria offre agli utenti un livello elevato di qualità e sicurezza, grazie alla sua continuità e all’attuazione graduale della sua interoperabilità, segnatamente per mezzo dell’armonizzazione tecnica e del sistema armonizzato di controllo e comando ERTMS, consigliato per la rete ferroviaria europea. A tal fine, la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, elabora un piano di realizzazione coordinato con i piani nazionali.

 

SEZIONE 4

RETE DELLE VIE NAVIGABILI E

PORTI DI NAVIGAZIONE INTERNA

 

     Art. 11. Caratteristiche.

     1. La rete transeuropea delle vie navigabili è composta di fiumi e canali e di diverse diramazioni e ramificazioni di collegamento. Tale rete consente in particolare l'interconnessione tra le regioni industriali e gli agglomerati urbani importanti e il loro collegamento con i porti.

     2. Le caratteristiche tecniche minime adottate per le idrovie della rete sono quelle corrispondenti alle dimensioni dei battelli della classe IV, che consentono il passaggio di un battello o treno a spinta di lunghezza da 80 a 85 m e larghezza pari a 9,50 m. In caso di ammodernamento o di creazione di una via navigabile integrata a detta rete, le specifiche tecniche dovrebbero corrispondere almeno alla classe IV e permettere di raggiungere successivamente la classe Va/Vb nonché permettere il passaggio, in condizioni soddisfacenti, dei battelli utilizzati per il trasporto combinato. Le dimensioni dei battelli della classe Va consentono il passaggio di un battello o treno a spinta di lunghezza pari a 110 m e larghezza pari a 11,40 m, mentre la classe Vb consente il passaggio di un treno a spinta di lunghezza da 172 a 185 m e larghezza pari a 11,40 m.

     3. Sono un elemento della rete i porti di navigazione interna, in particolare quali punti di interconnessione tra le vie navigabili di cui al paragrafo 2 e all'articolo 14 e gli altri modi di trasporto [8].

     3 bis. Sono compresi nella rete i porti di navigazione interna:

     a) aperti al traffico commerciale,

     b) situati sulla rete delle vie navigabili secondo lo schema di cui all'allegato I, sezione 4,

     c) interconnessi con altre linee transeuropee di trasporto come illustrato nell'allegato I, e

     d) dotati di impianti di trasbordo per il trasporto intermodale o il cui volume annuale di traffico merci è almeno pari a 500.000 tonnellate [9].

     3 ter. I porti di navigazione interna della rete dotati di impianti di trasbordo per il trasporto intermodale o il cui volume annuale di traffico merci è almeno pari a 500 000 tonnellate sono indicati nell’allegato I. [10]

     4. La rete comprende inoltre le infrastrutture di gestione del traffico, tra cui in particolare la creazione di un sistema interoperabile e intelligente per il traffico ed il trasporto denominato .Sistema di informazione fluviale., inteso ad ottimizzare le attuali capacità e la sicurezza della rete di vie navigabili interne e a migliorare l’interoperabilità con gli altri modi di trasporto. [11]

 

SEZIONE 5

PORTI MARITTIMI

 

     Art. 12. Caratteristiche. [12]

     1. I porti marittimi permettono lo sviluppo del trasporto marittimo e costituiscono i punti di collegamento marittimo con le isole e i punti di interconnessione tra il trasporto marittimo e gli altri modi di trasporto. Essi offrono attrezzature e servizi agli operatori del trasporto. Le loro infrastrutture offrono una serie di servizi destinati ai viaggiatori e alle merci, tra cui i servizi di traghetto, di navigazione a corto e a lungo raggio, anche costiera, per collegamenti all'interno della Comunità nonché tra la Comunità e i paesi terzi.

     2. I porti marittimi compresi nella rete sono conformi a una delle categorie A, B e C definite come segue:

     A. porti marittimi d'importanza internazionale: porti il cui volume annuale totale di traffico è pari o superiore a 1,5 milioni di tonnellate di merci o a 200.000 passeggeri che, salvo impossibilità, sono collegati a elementi terrestri della rete transeuropea dei trasporti e svolgono pertanto un ruolo fondamentale per il trasporto marittimo internazionale;

     B. porti marittimi d'importanza comunitaria non compresi nella categoria A: questi porti hanno un volume annuale totale di traffico di almeno 0,5 milioni di tonnellate di merci o tra 100.000 e 199.999 passeggeri, sono collegati, salvo impossibilità, a elementi terrestri della rete transeuropea dei trasporti e sono dotati degli impianti di trasbordo necessari al trasporto marittimo a corto raggio;

     C. porti di accesso regionale: questi porti non soddisfano i criteri delle categorie A e B, ma sono ubicati in regioni insulari, periferiche o ultraperiferiche e collegano via mare tali regioni tra loro e/o con le regioni centrali della Comunità.

     I porti marittimi che rientrano nella categoria A, sono rappresentati sulle carte indicative figuranti negli schemi dell'allegato I, sezione 5, basate sui più recenti dati relativi ai porti.

     3. Oltre ai criteri di cui all'articolo 7, i progetti portuali di interesse comune relativi ai porti inclusi nella rete portuale marittima transeuropea sono conformi ai criteri ed alle specifiche di cui all'allegato II.

 

     Art. 12 bis. Autostrade del mare [13]

     1. La rete transeuropea delle autostrade del mare intende concentrare i flussi di merci su itinerari basati su lla logistica marittima in modo da migliorare i collegamenti marittimi esistenti o stabilirne di nuovi, che siano redditizi, regolari e frequenti, per il trasporto di merci tra Stati membri onde ridurre la congestione stradale e/o migliorare l’accessibilità delle regioni e degli Stati insulari e periferici. Le autostrade del mare non dovrebbero escludere il trasporto misto di persone e merci, a condizione che le merci siano predominanti.

     2. La rete transeuropea delle autostrade del mare si compone di impianti e infrastrutture concernenti almeno due porti situati in due Stati membri diversi. Tali impianti e infrastrutture comprendono elementi, almeno in uno Stato membro, quali le attrezzature portuali, sistemi elettronici di gestione logistica, procedure di sicurezza e procedure amministrative e doganali, nonché infrastrutture di accesso diretto terrestre e marittimo ai porti, compresi i modi per garantire la navigabilità per tutto il corso dell’anno, in particolare la disponibilità di mezzi di dragaggio e l’accesso durante l’inverno con navi rompighiaccio.

     3. Le vie navigabili o i canali identificati nell’allegato I che collegano due autostrade del mare europee o due sezioni delle stesse e contribuiscono in modo sostanziale ad abbreviare le rotte marittime, accrescere l’efficienza e ridurre i tempi di navigazione, fanno parte della rete transeuropea delle autostrade del mare.

     4. I progetti di interesse comune della rete transeuropea delle autostrade del mare sono proposti da almeno due Stati membri e sono adeguati alle effettive necessità. I progetti proposti associano in generale il settore pubblico e quello privato secondo procedure che prevedono, prima che gli aiuti provenienti dai bilanci nazionali possano essere integrati, se del caso, da sovvenzioni della Comunità, la selezione secondo una delle seguenti modalità:

     a) tramite inviti pubblici a presentare proposte, organizzati congiuntamente dagli Stati membri interessati per stabilire nuovi collegamenti a partire dal porto della categoria A di cui all’articolo 12, paragrafo 2, che essi selezionano preventivamente all’interno di ogni area marittima di cui al progetto n. 21 dell’allegato III;

     b) quando l’ubicazione dei porti è simile, tramite inviti pubblici a presentare proposte, organizzati congiuntamente dagli Stati membri interessati e rivolti a consorzi che riuniscono compagnie di navigazione e porti situati in una delle aree marittime di cui al progetto n. 21 dell’allegato III.

     5. I progetti di interesse comune della rete transeuropea delle autostrade del mare:

     - concernono impianti e infrastrutture che compongono la rete delle autostrade del mare,

     - possono includere, senza pregiudizio degli articoli 87 e 88 del trattato, aiuti all’avviamento se, a seguito della messa in concorrenza di cui al paragrafo 4, è ritenuto necessario un intervento pubblico a sostegno della redditività finanziaria del progetto. Gli aiuti all’avviamento sono limitati a due anni e sono concessi unicamente per contribuire alla copertura di costi di finanziamento debitamente giustificati. Essi non possono superare l’importo minimo ritenuto necessario per l’avvio dei collegamenti in questione. Gli aiuti non devono comportare distorsioni della concorrenza nei pertinenti mercati che siano contrarie all’interesse comune,

     - possono anche includere attività che hanno più ampi benefici e che non sono correlate a porti specifici, come la messa a disposizione di mezzi per operazioni di rompighiaccio e di dragaggio nonché sistemi di informazione, compresa la gestione del traffico e i sistemi di segnalazione elettronica.

     6. Entro tre anni la Commissione presenta al comitato di cui all’articolo 18 un elenco iniziale di progetti specifici di interesse comune, concretizzando in tal modo il concetto di autostrade del mare. Tale elenco è altresì comunicato al Parlamento europeo.

     7. I progetti di interesse comune della rete transeuropea delle autostrade del mare sono sottoposti alla Commissione per approvazione.

 

SEZIONE 6

AEROPORTI

 

     Art. 13. Caratteristiche

     1. La rete aeroportuale transeuropea è costituita da aeroporti situati sul territorio comunitario e aperti alla circolazione aerea commerciale, che rispondono alle specifiche dell'allegato II. Questi aeroporti sono definiti in modo diverso a seconda del livello e del tipo di traffico che assicurano e a seconda della funzione che svolgono nell'ambito della rete. Essi consentono lo sviluppo dei collegamenti aerei e l'interconnessione tra il trasporto aereo e gli altri modi di trasporto.

     2. I punti di collegamento internazionali e i punti di collegamento comunitari costituiscono il centro della rete aeroportuale transeuropea. I punti di collegamento internazionali assicurano la maggior parte dei collegamenti tra la Comunità e il resto del mondo. I punti di collegamento comunitari assicurano essenzialmente i collegamenti all'interno della Comunità, mentre i servizi extracomunitari costituiscono ancora una parte secondaria della loro attività. I punti di collegamento regionali e i punti d'accesso agevolano l'accesso al centro della rete o contribuiscono a dare sbocco alle regioni periferiche o isolate.

     3. Ove opportuno, i punti di collegamento internazionali e comunitari saranno gradualmente collegati a linee ad alta velocità della rete ferroviaria. La rete comprenderà le infrastrutture e gli impianti che permettano l’integrazione di servizi di trasporto aereo e ferroviario e, ove opportuno, di servizi di trasporto marittimo. [14]

 

SEZIONE 7

RETE DI TRASPORTO COMBINATO

 

     Art. 14. Caratteristiche. [15]

     La rete transeuropea di trasporto combinato è costituita:

     - da linee ferroviarie e vie navigabili adatte al trasporto combinato, nonché vie marittime le quali, in collegamento con eventuali tratti stradali iniziali e/o finali, quanto più possibile brevi, consentono il trasporto di merci su lunghe distanze;

     - da terminali intermodali dotati di strutture che consentono il trasbordo fra le linee ferroviarie, le vie navigabili, le vie marittime e le strade;

     - temporaneamente, dal materiale rotabile adeguato qualora le caratteristiche dell'infrastruttura, non ancora adattate, lo richiedano.

 

SEZIONE 8

RETE DI GESTIONE E DI INFORMAZIONE CONCERNENTE

IL TRAFFICO MARITTIMO

 

     Art. 15. Caratteristiche

     La rete transeuropea di gestione e di informazione concernente il traffico marittimo comprende gli elementi che seguono:

     - i servizi di gestione del traffico marittimo costiero o portuale,

     - i sistemi di posizionamento delle navi,

     - i sistemi di resoconto delle navi che trasportano merci pericolose o inquinanti,

     - i sistemi di comunicazione in caso di pericolo e per la sicurezza in mare,

onde garantire un elevato livello di sicurezza e di efficienza del traffico marittimo e di protezione dell'ambiente nelle zone marittime dipendenti dagli Stati membri della Comunità.

 

SEZIONE 9

RETE DI GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO

 

     Art. 16. Caratteristiche.

     La rete transeuropea di gestione del traffico aereo comprende lo spazio aereo destinato alla circolazione aerea generale, le rotte aeree, i supporti alla navigazione aerea, i sistemi di pianificazione e gestione dei flussi di traffico e il sistema di controllo del traffico aereo (centri di controllo, mezzi di sorveglianza e di comunicazione) necessari allo smaltimento sicuro ed efficace del traffico aereo nello spazio aereo europeo.

 

SEZIONE 10

RETE DI POSIZIONAMENTO E DI NAVIGAZIONE

 

     Art. 17. Caratteristiche.

     La rete transeuropea di sistemi di posizionamento e di navigazione comprende i sistemi di posizionamento e di navigazione via satellite e i sistemi definiti nell'ambito del futuro piano europeo di radionavigazione. Tali sistemi offrono un servizio di posizionamento e di navigazione che tutti i modi di trasporto possono utilizzare in modo affidabile ed efficiente.

 

SEZIONE 10 bis [16]

COORDINAMENTO TRA STATI MEMBRI

 

          Art. 17 bis. Coordinatore europeo [17]

     1. Per facilitare l’attuazione coordinata di taluni progetti, in particolare progetti transfrontalieri o sezioni transfrontaliere di essi, che figurano tra quelli dichiarati di interesse europeo ai sensi dell’articolo 19 bis, la Commissione può designare, d’accordo con gli Stati membri interessati e previa consultazione del Parlamento europeo, una persona denominata .coordinatore europeo.. Il coordinatore europeo agisce a nome e per conto della Commissione.

     Di norma il suo mandato riguarda un unico progetto, soprattutto nel caso di un progetto transfrontaliero, ma se necessario può essere esteso a interi assi principali.

     Il coordinatore europeo elabora insieme agli Stati membri interessati un piano di lavoro per le sue attività.

     2. Il coordinatore europeo è scelto in particolare in funzione della sua esperienza nell’ambito di istituzioni europee e della sua conoscenza delle questioni relative al finanziamento e alla valutazione socioeconomica e ambientale dei grandi progetti.

     3. La decisione della Commissione sulla nomina del coordinatore europeo precisa le modalità di svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 5.

     4. Gli Stati membri interessati cooperano con il coordinatore europeo e gli forniscono le informazioni necessarie affinché egli possa eseguire i compiti di cui al paragrafo 5.

     5. Il coordinatore europeo:

     a) in cooperazione con gli Stati membri interessati, promuove metodi comuni di valutazione dei progetti, e laddove opportuno, consiglia i promotori di progetti in merito alla copertura finanziaria dei progetti;

     b) redige ogni anno una relazione all’attenzione del Parlamento europeo, della Commissione e degli Stati membri interessati sui progressi compiuti nell’attuazione del progetto o dei progetti di cui è responsabile, sui nuovi sviluppi della regolamentazione o di altro tipo suscettibili di influire sulle caratteristiche dei progetti, nonché su eventuali difficoltà e ostacoli che potrebbero provocare un ritardo significativo rispetto alle date indicate nell’allegato III;

     c) consulta, insieme agli Stati membri interessati, le autorità regionali e locali, gli operatori, gli utenti dei trasporti e i rappresentanti della società civile, onde conoscere meglio la domanda di servizi di trasporto, le possibilità di finanziamenti per investimenti e il tipo di servizi da fornire per agevolare l’accesso a detti finanziamenti.

     6. Senza pregiudizio delle procedure applicabili stabilite dalle legislazioni comunitaria e nazionale, la Commissione può chiedere il parere del coordinatore europeo al momento dell’esame delle domande di finanziamento comunitario concernenti progetti o gruppi di progetti per i quali il coordinatore è responsabile.

 

SEZIONE 11

DISPOSIZIONI COMUNI

 

     Art. 18. Comitato per il controllo degli orientamenti e lo scambio di informazioni [18]

     1. Gli Stati membri forniscono alla Commissione un compendio dei piani e dei programmi nazionali che essi elaborano ai fini dello sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, in particolare per i progetti dichiarati di interesse europeo di cui all’articolo 19 bis. Successivamente alla loro adozione, gli Stati membri trasmettono i piani e i programmi nazionali alla Commissione per informazione. [19]

     2. E' istituito presso la Commissione un comitato della rete transeuropea dei trasporti, in appresso denominato "comitato", composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. Il comitato procede allo scambio di informazioni sui piani e sui programmi comunicati dagli Stati membri e su qualsiasi problema inerente allo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti.

     3. La Commissione riferisce ogni due anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo ed al Comitato delle regioni sull’attuazione degli orientamenti descritti nella presente decisione.

     Il Comitato istituito ai sensi del paragrafo 2 assiste la Commissione nell’elaborazione della relazione.

     La relazione è corredata all’occorrenza da proposte legislative intese a rivedere gli orientamenti; tali proposte legislative possono, se necessario, includere nell’elenco di progetti prioritari di cui all’allegato III modifiche o integrazioni di progetti conformi all’articolo 19, paragrafo 1. La revisione tiene conto in particolare dei progetti che contribuiscono alla coesione territoriale dell’Unione europea in conformità dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera e). [20]

 

     Art. 19. Progetti prioritari [21]

     1. I progetti prioritari sono progetti di interesse comune contemplati all’articolo 7 il cui esame accerta che essi:

     a) mirano ad eliminare una strozzatura o a ultimare un raccordo mancante su un grande asse della rete transeuropea, in particolare i progetti transfrontalieri e i progetti che attraversano barriere naturali o che comprendono una tratta transfrontaliera;

     b) hanno dimensioni tali che una pianificazione a lungo termine a livello europeo apporta un valore aggiunto significativo;

     c) presentano, nel complesso, benefici netti socioeconomici potenziali e altri vantaggi socioeconomici;

     d) migliorano in modo significativo la mobilità di merci e persone tra Stati membri, contribuendo anche all’interoperabilità delle reti nazionali;

     e) contribuiscono alla coesione territoriale dell’Unione europea integrando le reti dei nuovi Stati membri e migliorando le connessioni con le regioni periferiche ed insulari;

     f) contribuiscono allo sviluppo sostenibile dei trasporti, migliorando la sicurezza e riducendo i danni all’ambiente causati dai trasporti, promovendo in particolare un trasferimento modale verso la ferrovia, il trasporto intermodale, le vie navigabili interne e il trasporto marittimo;

     g) dimostrano l’impegno degli Stati membri interessati a realizzare studi e procedure di valutazione in tempo utile per ultimare i lavori entro una data concordata in precedenza, basata su piani nazionali o altri documenti equivalenti relativi al progetto in questione.

     2. I progetti prioritari per i quali l’inizio dei lavori è previsto entro il 2010, le loro sezioni e le date convenute per il completamento dei lavori di cui al paragrafo 1, lettera g), sono indicati all’allegato III.

     3. Entro il 2010, la Commissione elabora una relazione sull’andamento dei lavori e propone, se necessario, di modificare l’elenco dei progetti prioritari indicati all’allegato III in conformità con il paragrafo 1.

 

          Art. 19 bis. Dichiarazione di interesse europeo [22]

     1. I progetti prioritari indicati all’allegato III sono dichiarati di interesse europeo. Tale dichiarazione è effettuata soltanto secondo la procedura stabilita nel trattato e negli atti fondati su di esso.

     2. Senza pregiudicare la base giuridica degli strumenti finanziari comunitari in questione:

     a) al momento della presentazione di progetti nel quadro del Fondo di coesione, conformemente all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione, gli Stati membri accordano adeguata priorità ai progetti dichiarati di interesse europeo;

     b) al momento della presentazione di progetti nel quadro del bilancio riservato alle reti transeuropee, conformemente agli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, del 18 settembre 1995, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee, gli Stati membri accordano adeguata priorità ai progetti dichiarati di interesse europeo;

     c) la Commissione incoraggia gli Stati membri a tener conto dei progetti dichiarati di interesse europeo al momento della programmazione dei fondi strutturali, in particolare nelle regioni che rientrano nell’Obiettivo 1, tenuto conto dei piani nazionali in materia di trasporti che rientrano nell’ambito dei quadri comunitari di sostegno esistenti;

     d) la Commissione provvede affinché i paesi beneficiari dello strumento strutturale di preadesione, al momento della presentazione dei loro progetti nel quadro di questo strumento e conformemente agli articoli 2 e 7 del regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione, accordino adeguata priorità ai progetti dichiarati di interesse europeo.

     3. Al momento della formulazione delle previsioni delle sue esigenze finanziarie, la Commissione accorda adeguata priorità ai progetti dichiarati di interesse europeo.

     4. Qualora risulti che l’avvio dei lavori di uno dei progetti dichiarati di interesse europeo ha o avrà un ritardo significativo rispetto alla scadenza del 2010, la Commissione chiede agli Stati membri interessati di fornire entro tre mesi le ragioni di detto ritardo. Sulla scorta della risposta fornita, la Commissione consulta tutti gli Stati membri interessati al fine di risolvere il problema che ha causato il ritardo.

     La Commissione, previa consultazione del comitato di cui all’articolo 18, paragrafo 2, e nel quadro del monitoraggio dell’attuazione del progetto dichiarato di interesse europeo e nel rispetto del principio di proporzionalità, può decidere di adottare le misure appropriate. Gli Stati membri interessati hanno la possibilità di sottoporre osservazioni su dette misure prima della loro adozione.

     Il Parlamento europeo è informato immediatamente in merito all’adozione di qualsiasi misura.

     Nell’adottare tali misure, la Commissione tiene in debita considerazione la parte di responsabilità di ciascuno degli Stati membri interessati dal ritardo e si astiene dal prendere misure che possano avere ripercussioni sulla realizzazione del progetto in uno Stato membro cui non è imputabile detto ritardo.

     5. Se uno dei progetti dichiarati di interesse europeo non è sostanzialmente ultimato entro un periodo di tempo ragionevole dalla scadenza della data di completamento prevista, indicata nell’allegato III, e tutti gli Stati membri interessati sono responsabili di tale ritardo, la Commissione riesamina il progetto secondo la procedura di cui al paragrafo 4, al fine di revocare la sua classificazione di progetto dichiarato di interesse europeo mediante la procedura di revisione di cui all’articolo 18, paragrafo 3. La Commissione riesamina, in tutti i casi, il progetto al termine di un periodo di quindici anni dalla data in cui il progetto è stato dichiarato di interesse europeo ai sensi della presente decisione.

     6. Cinque anni dopo il completamento di un progetto dichiarato di interesse europeo o di una delle sue sezioni, gli Stati membri interessati elaborano una valutazione dei suoi effetti socioeconomici e ambientali, includendo gli effetti sugli scambi e sulla libera circolazione delle persone e delle merci tra Stati membri, sulla coesione territoriale e sullo sviluppo sostenibile. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i risultati di detta valutazione.

     7. Se un progetto di interesse europeo comprende una sezione transfrontaliera che sia indivisibile dal punto di vista tecnico e finanziario, gli Stati membri interessati coordinano le loro procedure per valutarne l’impatto socioeconomico e si adoperano al massimo per eseguire un’indagine transnazionale prima del rilascio delle autorizzazioni a costruire e nell’ambito del quadro esistente.

     8. Altre sezioni di progetti di interesse europeo sono coordinate sul piano bilaterale o multilaterale dagli Stati membri caso per caso.

     9. Le azioni coordinate o le indagini transnazionali di cui al paragrafo 7 non incidono sugli obblighi previsti dalla legislazione comunitaria in materia di tutela dell’ambiente, in particolare quelle relative alla valutazione dell’impatto ambientale. Gli Stati membri interessati informano la Commissione dell’avvio e del risultato di dette azioni coordinate o indagini transnazionali. La Commissione inserisce tali informazioni nella relazione di cui all’articolo 18, paragrafo 3.

 

          Art. 19 ter. Sezioni transfrontaliere [23]

     Nel quadro di taluni progetti prioritari le sezioni transfrontaliere tra due Stati membri, incluse le autostrade del mare, sono individuate da tali Stati sulla base dei criteri definiti dal comitato istituito all’articolo 18, paragrafo 2, e notificate alla Commissione. Queste sono in particolare sezioni indivisibili dal punto di vista tecnico e finanziario o riguardo alle quali gli Stati membri interessati si impegnano congiuntamente e predispongono una struttura comune.

 

     Art. 20. Trasporto multimodale e gestione del traffico. [24]

     [Tra i progetti di interesse comune riportati negli allegati I e II, occorre riservare particolare attenzione, nella prospettiva del completamento della rete, a quelli riguardanti il trasporto multimodale e le nuove tecnologie di gestione del traffico.]

 

     Art. 21. Revisione degli orientamenti. [25]

     [1. Ogni cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione e per la prima volta anteriormente al 1 luglio 1999, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che specifica se gli orientamenti debbono essere adeguati allo sviluppo dell'economia e all'evoluzione delle tecnologie nel settore dei trasporti, in particolare per quanto concerne i trasporti ferroviari.

Nell'elaborazione della relazione la Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 18.

     2. In seguito alla relazione di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta, se del caso, le opportune proposte.]

 

     Art. 22. Abrogazione.

     La decisione 78/174/CEE del Consiglio, del 20 febbraio 1978, che istituisce una procedura di consultazione e crea un comitato in materia di infrastrutture dei trasporti è abrogata.

 

     Art. 23.

     La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 24.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO I [26]

SCHEMI DELLE RETI ILLUSTRATI CON CARTE [1]

 

     Sezione 2: Rete stradale

     2.0. Europa

     2.1. Belgio

     2.2. Danimarca

     2.3. Germania

     2.4. Grecia

     2.5. Spagna

     2.6. Francia

     2.7. Irlanda

     2.8. Italia

     2.9. Lussemburgo

     2.10. Paesi Bassi

     2.11. Austria

     2.12. Portogallo

     2.13. Finlandia

     2.14. Svezia

     2.15. Regno Unito

 

     Sezione 3: Rete ferroviaria

     3.0. Europa

     3.1. Belgio

     3.2. Danimarca

     3.3. Germania

     3.4. Grecia

     3.5. Spagna

     3.6. Francia

     3.7. Irlanda

     3.8. Italia

     3.9. Lussemburgo

     3.10. Paesi Bassi

     3.11. Austria

     3.12. Portogallo

     3.13. Finlandia

     3.14. Svezia

     3.15. Regno Unito»

 

     Sezione 4: Rete delle vie navigabili interne e porti di navigazione interna

     (Omissis)

 

Sezione 5: Porti marittimi — Categoria A

5.0 Europa

5.1 Mar Baltico

5.2 Mare del Nord

5.3 Oceano Atlantico

5.4 Mar Mediterraneo — parte occidentale

5.5 Mar Mediterraneo — parte orientale

5.6 Cipro

5.7 Malta

 

     Sezione 6: Rete aeroportuale

     6.0. Europa

     6.1. Belgio/Danimarca/Germania/Lussemburgo/

     Paesi Bassi/Austria

     6.2. Grecia

     6.3 Spagna/Portogallo

     6.4. Francia

     6.5. Irlanda/Regno Unito

     6.6. Italia

     6.7. Finlandia/Svezia

 

Sezione 7: Rete di trasporto combinato

7.1 A. Ferrovia

B. Ferrovia su grande scala

7.2 Vie navigabili

 

SEZIONE 2 RETE STRADALE

(omissis)

 

SEZIONE 3 RETE FERROVIARIA

(omissis)

 

SEZIONE 4 RETE DELLE VIE NAVIGABILI

(omissis)

 

SEZIONE 5 PORTI MARITTIMI

(omissis)

 

SEZIONE 6 AEROPORTI

(omissis)

 

SEZIONE 7 TRASPORTO COMBINATO

(omissis)

 

 

ALLEGATO II [27]

CRITERI E SPECIFICHE DEI PROGETTI D'INTERESSE COMUNE [2]

 

Sezione 2: Rete stradale

Sezione 3: Rete ferroviaria

Sezione 4: Rete delle vie navigabili e porti di navigazione interna

Sezione 5: Porti marittimi

Sezione 6: Aeroporti

Sezione 7: Rete di trasporto combinato

Sezione 8: Rete di gestione e di informazione concernente il traffico marittimo

Sezione 9: Rete di gestione del traffico aereo

Sezione 10: Rete di posizionamento e di navigazione

 

Sezione 2: Rete stradale

 

     Oltre ai progetti relativi ai collegamenti che figurano nell'allegato I, è considerato d'interesse comune qualsiasi progetto di infrastruttura relativo a tali collegamenti riguardante:

 

     A. lo sviluppo della rete, in particolare:

     - l'ampliamento di autostrade o la ristrutturazione di strade di qualità elevata,

     - la realizzazione o la ristrutturazione di tangenziali metropolitane o di agglomerati urbani,

     - il rafforzamento dell'interoperabilità delle reti nazionali;

 

     B. lo sviluppo dei sistemi di gestione del traffico e di informazione degli utenti, in particolare:

     - la creazione di infrastrutture telematiche di raccolta di dati sul traffico,

     - lo sviluppo dei centri di informazione sul traffico e dei centri di controllo del traffico, compreso lo scambio di dati fra centri di informazione sul traffico di diversi paesi,

     - la creazione di servizi di informazione stradale, in particolare RDS-TMC [3],

     - l'interoperabilità tecnica delle infrastrutture telematiche.

 

Sezione 3 Rete ferroviaria

 

     Oltre ai progetti relativi ai collegamenti che figurano nell'allegato I, è considerato d'interesse comune qualsiasi progetto di infrastruttura relativo a tali collegamenti riguardante:

     - l'interoperabilità fra i sistemi ferroviari transeuropei,

     - l'interconnessione con le reti degli altri modi di trasporto.

 

Sezione 4 Rete delle vie navigabili e porti di navigazione interna

 

     Rete delle vie navigabili e porti di navigazione interna

     Porti di navigazione interna

     I progetti d'interesse comune devono riguardare esclusivamente le infrastrutture aperte ad ogni utente su base non discriminatoria.

     Oltre ai progetti inerenti ai collegamenti e ai porti di navigazione interna di cui all'allegato I, è considerato di interesse comune qualsiasi progetto di infrastruttura riguardante una o più delle categorie che seguono:

     1) accesso al porto per via navigabile;

     2) infrastruttura portuale all'interno dell'area portuale;

     3) altre infrastrutture dei trasporti all'interno dell'area portuale;

     4) altre infrastrutture dei trasporti che collegano il porto ai diversi elementi della rete transeuropea dei trasporti.

     E’ considerato d'interesse comune qualsiasi progetto riguardante i seguenti lavori: la costruzione e la manutenzione di tutte le componenti del sistema generale dei trasporti aperto a tutti gli utenti all'interno della zona portuale e dei collegamenti con la rete nazionale o internazionale di trasporto; rientrano in particolare in tale contesto la infrastrutturazione primaria e la manutenzione di aree destinate a attività economiche e ad altri scopi connessi alle attività portuali, la costruzione e la manutenzione di collegamenti stradali e ferroviari, la costruzione e la manutenzione, compreso il dragaggio, degli accessi e degli altri specchi d'acqua nel porto, la costruzione e la manutenzione degli ausili alla navigazione e dei sistemi di gestione del traffico di comunicazione e d'informazione nel porto e nei suoi accessi.

     Gestione del traffico

     E’ considerato d'interesse comune qualsiasi progetto di infrastruttura riguardante in particolare:

     - un sistema di segnalazione e di guida delle navi, in particolare di quelle che trasportano merci pericolose o inquinanti;

     - sistemi di comunicazione in caso di pericolo e per la sicurezza sulle vie navigabili.

 

Sezione 5 Porti marittimi

 

     1. Condizioni comuni ai progetti d'interesse comune riguardanti i porti marittimi inclusi nella rete

     I progetti d'interesse comune devono riguardare esclusivamente le infrastrutture aperte ad ogni utente su base non discriminatoria.

     E’ considerato d'interesse comune qualsiasi progetto riguardante i seguenti lavori: la costruzione e la manutenzione di tutte le componenti del sistema generale dei trasporti aperto a tutti gli utenti all'interno della zona portuale e dei collegamenti con la rete nazionale o internazionale di trasporto; rientrano in particolare in tale contesto la infrastrutturazione primaria e la manutenzione di aree destinate a attività economiche e ad altri scopi connessi alle attività portuali, la costruzione e la manutenzione di collegamenti stradali e ferroviari, la costruzione e la manutenzione, compreso il dragaggio, degli accessi e degli altri specchi d'acqua nel porto, la costruzione e la manutenzione degli ausili alla navigazione e dei sistemi di gestione del traffico di comunicazione e d'informazione nel porto e nei suoi accessi.

     2. Specifiche dei progetti di interesse comune relativi alla rete portuale marittima

     Sono considerati di interesse comune i progetti rispondenti alle seguenti specifiche:

 

Specifiche del progetto

Categorie di porti

I. Promozione del trasporto marittimo a corto raggio

 

Infrastruttura necessaria per lo sviluppo del trasporto marittimo e marittimo-fluviale a corto raggio

Progetti relativi ai porti della categoria A

II. Accessi ai porti

 

Accessi ai porti per mare o via navigabile

Progetti relativi ai porti della categoria A e B

Accessibilità permanente ai porti del Mar Baltico situati approssimativamente a 60° di latitudine nord e oltre, comprese le spese relative alle attrezzature destinate ai lavori per rompere il ghiaccio durante l'inverno

Progetti relativi ai porti delle categorie A, B e C

Creazione o miglioramento dell'accesso all'hinterland che collega il porto ai vari elementi della rete transeuropea di trasporto mediante collegamenti ferroviari, stradali o per via navigabile

Progetti relativi ai porti della categoria A

Adeguamento dell'accesso esistente all'hinterland che collega il porto ai vari elementi della rete transeuropea di trasporto mediante collegamenti ferroviari, stradali e per via navigabile

Progetti relativi ai porti delle categorie A e B

III. Infrastruttura portuale all'interno della zona portuale

 

Adeguamento dell'infrastruttura portuale per aumentare l'efficienza intermodale

Progetti relativi ai porti delle categorie A e B

Miglioramento dell'infrastruttura portuale, in particolare nei porti insulari e nelle regioni periferiche e ultraperiferiche

Progetti relativi ai porti della categoria C

Sviluppo e installazione di sistemi di gestione e informativi, come ad esempio l'EDI (interscambio di dati elettronici) o di altri sistemi di gestione elettronica del traffico merci e passeggeri che utilizzano tecnologie integrate

Progetti relativi ai porti delle categorie A, B e C

Sviluppo degli impianti portuali di raccolta per i rifiuti

Progetti relativi ai porti delle categorie A, B e C

 

Sezione 6 Aeroporti

 

     I. Criteri di selezione degli aeroporti di interesse comune Gli aeroporti di interesse comune devono rispondere ai criteri di uno dei punti di collegamento che seguono:

 

     1. I punti di collegamento internazionali comprendono

     - qualsiasi aeroporto o sistema aeroportuale [4]:

     - con volume annuo di movimento passeggeri pari o superiore a 5 000 000 meno il 10 %, oppure

     - con volume annuo di movimento di aerei commerciali pari o superiore a 100 000, oppure

     - con volume annuo di carico pari o superiore a 150 000 t, oppure

     - con volume annuo di movimento di passeggeri extracomunitari pari o superiore a 1 000 000,oppure

     - qualsiasi nuovo aeroporto creato per sostituire un punto di collegamento internazionale esistente che non possa più svilupparsi sul sito.

 

     2. I punti di collegamento comunitari comprendono:

     - qualsiasi aeroporto o sistema aeroportuale:

     - con volume annuo di movimento passeggeri compreso tra 1 000 000 meno il 10 % e 4 499 999 oppure

     - con volume annuo di carico compreso tra 50 000 e 149 999 t oppure

     - con volume annuo di movimento passeggeri compreso tra 500 000 e 899 999 con 30 % minimo di traffico non nazionale oppure

     - con volume annuo di movimento passeggeri compreso tra 300 000 e 899 999 e situato all'esterno del continente europeo ad oltre 500 km dal punto di collegamento internazionale più vicino, oppure

     - qualsiasi nuovo aeroporto creato per sostituire un punto di collegamento comunitario esistente che non possa più svilupparsi sul sito.

 

     3. I punti di collegamento regionali e i punti di accesso comprendono qualsiasi aeroporto

     - con volume annuo di movimento passeggeri compreso tra 500 000 e 899 999 con meno del 30 % di traffico non nazionale, oppure

     - con volume annuo di movimento passeggeri compreso tra 250 000 meno 10 % e 499 999, oppure

     - con volume annuo di carico compreso tra 10 000 e 49 999 t, oppure- situato su un'isola di uno Stato membro, oppure

     - situato in una regione interclusa della Comunità e che offra servizi commerciali con aerei aventi una massa massima al decollo superiore a 10 t. Si considera situato in una regione interclusa un aeroporto che si trovi ad una distanza superiore a 100 km in linea d'aria dal punto di collegamento internazionale o comunitario più vicino. Questa distanza può essere ridotta in via eccezionale a 75 km, qualora sussista una reale difficoltà di accesso a causa dei rilievi o dello stato delle infrastrutture del trasporto via terra.

 

II. Specifiche dei progetti di interesse comune relativi alle reti aeroportuali

E' considerato di interesse comune qualsiasi progetto che risponda alle seguenti specifiche:

(omissis)

 

Sezione 7 Rete di trasporto combinato

 

     Oltre ai progetti relativi ai collegamenti che figurano nell'allegato I, è considerato d'interesse comune qualsiasi progetto relativo a tali collegamenti riguardante:

     - la realizzazione o la ristrutturazione di infrastrutture ferroviarie o di vie navigabili per rendere possibile in termini tecnici e redditizio sotto il profilo economico il trasporto di unità di carico intermodali;

     - la realizzazione o la ristrutturazione di centri di trasferimento fra modi terrestri, compresa la creazione nel terminale di strutture di trasbordo con la corrispondente infrastruttura [28];

     - la ristrutturazione delle zone portuali per sviluppare o migliorare il trasporto combinato fra i mezzi di trasporto  marittimo e la ferrovia, le vie navigabili o la strada [29];

     - il materiale di trasporto ferroviario specialmente adattato al trasporto combinato, nel caso in cui le caratteristiche dell'infrastruttura lo richiedano, segnatamente sotto il profilo del costo di un'eventuale ristrutturazione di detta infrastruttura e a condizione che l'utilizzo del materiale sia associato all'infrastruttura in questione e che gli operatori interessati possano beneficiarne in modo non discriminatorio.

 

Sezione 8 Rete di gestione e di informazione concernente il traffico marittimo

 

     E' considerato d'interesse comune qualsiasi progetto:

     - che risponda agli obiettivi della politica comunitaria in materia di sicurezza marittima oppure

     - che sia volto ad attuare le convenzioni internazionali e le risoluzioni dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) nel settore della sicurezza marittima e che riguardi:

     - l'applicazione del sistema comunitario di notifica delle navi dirette verso o provenienti da porti della Comunità nonché in transito al largo delle coste della Comunità, basato su un sistema elettronico di scambi di dati, compresa anche la trasmissione di dati fra navi e impianti a terra per mezzo di trasponditori; particolare attenzione è rivolta ai sistemi di trasmissione elettronica di dati EDI interscambio di dati e le comprendenti interfacce compatibili;

     - lo sviluppo e il miglioramento dei canali di radionavigazione terrestri LORAN-C;

     - lo sviluppo o il miglioramento dei sistemi di gestione e d'informazione sul traffico marittimo (STM) costieri e portuali e la loro interconnessione ai fini di un controllo e di una gestione maggiormente sicura ed efficace del traffico marittimo, in particolare nelle zone di convergenza, a forte densità di traffico o sensibili sotto il profilo ambientale;

     - lo sviluppo di strumenti che permettano di migliorare la conoscenza del traffico: basi di dati sui flussi di traffico e gli incidenti marittimi, sviluppo dello strumento di analisi dei flussi di traffico EPTO (European Permanent Traffic Observatory);

     - lo sviluppo di infrastrutture e attrezzature al fine di contribuire all'attuazione del sistema globale di soccorso e di sicurezza marittima (GMDSS);

     - il rafforzamento dei sistemi telematici di scambi di dati nel quadro del controllo delle navi da parte dello Stato di approdo.

 

Sezione 9 Rete di gestione del traffico aereo

 

     E' considerato d'interesse comune qualsiasi programma che permetta di aumentare la capacità del sistema e di ottimizzare la sua utilizzazione, inserito in una prospettiva di armonizzazione e di integrazione degli strumenti e delle procedure dei diversi punti di collegamento nazionali e conforme alle norme internazionali applicabili definite dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) e dagli organismi europei competenti, tenendo conto in particolare dei lavori dell'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol). Tali progetti riguardano:

     - gli studi relativi ad una migliore utilizzazione dello spazio aereo da parte dei diversi utenti e alla creazione di un sistema di rotte coerente ed efficace;

     - la pianificazione e la gestione dei flussi di traffico aereo al fine di migliorare l'adeguamento dell'offerta alla domanda e rendere ottimale l'utilizzo delle capacità di controllo disponibili;

     - gli studi e i lavori necessari all'armonizzazione dei mezzi e delle procedure, al fine di integrare i diversi fornitori di servizi, tenendo conto in particolare degli orientamenti adottati a livello di Commissione europea per l'aviazione civile (CEAC);

     - il miglioramento della produttività del sistema grazie, in particolare, all'assistenza automatizzata del controllo e a sistemi di individuazione e soluzione dei potenziali conflitti;

     - il contributo alla creazione dei mezzi di comunicazione, navigazione e sorveglianza necessari al controllo del traffico aereo, compresa la promozione delle nuove tecnologie, in particolare i satelliti e i collegamenti di dati numerici nella misura in cui ciò consente di conformarsi alle specifiche europee comuni.

 

Sezione 10 Rete di posizionamento e di navigazione

 

     E' considerato di interesse comune qualsiasi progetto che riguardi la creazione di qualsiasi punto di collegamento del futuro piano europeo di radionavigazione nonché l'istituzione di un sistema globale di posizionamento e di navigazione assistito da un satellite che si inserisca nella seguente struttura:

     - centro di controllo comprendente un sistema di trattamento e di controllo;

     - rete di stazioni terrestri di navigazione;

     - segmento spaziale composto da satelliti che permettono la trasmissione di segnali di navigazione;

     - rete di stazioni di sorveglianza.

 

 

ALLEGATO III [30]

PROGETTI PRIORITARI PER I QUALI L’INIZIO

DEI LAVORI È PREVISTO ENTRO IL 2010

 

     1. Asse ferroviario Berlino-Verona/Milano-Bologna-Napoli-Messina-Palermo

     - Halle/Lipsia-Norimberga (2015)

     - Norimberga-Monaco di Baviera (2006)

     - Monaco di Baviera -Kufstein (2015)

     - Kufstein-Innsbruck (2009)

     - Galleria del Brennero (2015), sezione transfrontaliera

     - Verona-Napoli (2007)

     - Milano-Bologna (2006)

     - Ponte ferroviario/stradale sullo stretto di Messina-Palermo (2015).

 

     2. Asse ferroviario ad alta velocità Parigi-Bruxelles-Colonia-Amsterdam-Londra

     - Tunnel sotto la Manica-Londra (2007)

     - Bruxelles-Liegi-Colonia (2007)

     - Bruxelles-Rotterdam-Amsterdam (2007) (1).

(1) Comprese le due stazioni per treni ad alta velocità di Rotterdam e Amsterdam, che non erano state inserite nel progetto adottato dal Consiglio europeo di Essen del 1994.

 

     3. Asse ferroviario ad alta velocità dell’Europa sud-occidentale

     - Lisbona/Porto-Madrid (2011) (2)

     - Madrid-Barcellona (2005)

     - Barcellona-Figueras-Perpignan (2008)

     - Perpignan-Montpellier (2015)

     - Montpellier-Nîmes (2010)

     - Madrid-Vitoria-Irœn/Hendaye (2010)

     - Irœn/Hendaye-Dax, sezione transfrontaliera (2010)

     - Dax-Bordeaux (2020)

     - Bordeaux-Tours (2015).

(2) Compresi i collegamenti Lisbona-Porto (2013), Lisbona-Madrid (2010) e Aveiro-Salamanca (2015).

 

     4. Asse ferroviario ad alta velocità est

     - Parigi-Baudrecourt (2007)

     - Metz-Lussemburgo (2007)

     - Saarbruecken-Mannheim (2007).

 

     5. Linea della Betuwe (2007).

 

     6. Asse ferroviario Lione-Trieste-Divaèa/Koper-Divaèa-Lubiana-Budapest-frontiera ucraina (1)

     - Lione-St Jean de Maurienne (2015)

     - Galleria del Moncenisio (2015-2017), sezione transfrontaliera

     - Bussoleno-Torino (2011)

     - Torino-Venezia (2010)

     - Venezia-Ronchi Sud-Trieste-Divaèa (2015)

     - Koper-Divaèa-Lubiana (2015)

     - Lubiana-Budapest (2015).

(1) Parti di questo asse corrispondono al corridoio paneuropeo V.

 

     7. Asse autostradale Igoumenitsa/Patrasso-Atene-Sofia-Budapest

     - Via Egnatia (2006)

     - Pathe (2008)

     - Sofia-Kulata- autostrada lungo la frontiera greco/bulgara (2010), con la sezione transfrontaliera di Promahon-Kulata

     - Autostrada Nadlac-Sibiu (sezione verso Bucarest e Constanza) (2007).

 

     8. Asse multimodale Portogallo/Spagna-resto dell’Europa (2)

     - Linea ferroviaria La Coruæa-Lisbona-Sines (2010)

     - Linea ferroviaria Lisbona-Valladolid (2010)

     - Linea ferroviaria Lisbona-Faro (2004)

     - Autostrada Lisbona-Valladolid (2010)

     - Autostrada La Coruæa-Lisbona (2003)

     - Autostrada Siviglia-Lisbona (completata 2001)

     - Nuovo aeroporto di Lisbona (2015).

(2) Compreso l’ammodernamento dei porti e degli aeroporti (2015) conformemente ai contenuti approvati dai Consigli europei di Essen e di Dublino.

 

     9. Asse ferroviario Cork-Dublino-Belfast-Stranraer (3) (2001)

(3) Un ulteriore aumento di capacità di questa linea è stato deciso nel 2003 ed è stato aggiunto come progetto separato.

 

     10. Malpensa (completato 2001) (4)

(4) Progetto completato.

 

     11. Collegamento fisso dell’Öresund (completato 2000) (5)

(5) Progetto completato.

 

     12. Asse ferroviario/stradale del triangolo nordico

     - Progetti stradali e ferroviari in Svezia (2010) (6)

     - Autostrada Helsinki-Turku (2010)

     - Linea ferroviaria Kerava-Lahti (2006)

     - Autostrada Helsinki-Vaalimaa (2015)

     - Linea ferroviaria Helsinki-Vainikkala (frontiera russa) (2014).

(6) Alcune brevi tratte stradali e ferroviarie saranno completate tra il 2010 e il 2015.

 

     13. Asse stradale Regno Unito/Irlanda/Benelux (2010)

 

     14. Linea principale della costa occidentale (2007)

 

     15. Galileo (2008)

 

     16. Asse ferroviario merci Sines/Algeciras-Madrid-Parigi

     - Nuovo asse ferroviario ad alta capacità attraverso i Pirenei

     - Linea ferroviaria Sines-Badajoz (2010)

     - Linea ferroviaria Algeciras-Bobadilla (2010).

 

     17. Asse ferroviario Parigi-Strasburgo-Stoccarda-Vienna-Bratislava

     - Baudrecourt-Strasburgo-Stoccarda (2015) con la sezione transfrontaliera del ponte di Kehl

     - Stoccarda-Ulma (2012)

     - Monaco di Baviera-Salisburgo (2015), sezione transfrontaliera

     - Salisburgo-Vienna (2012)

     - Vienna-Bratislava (2010), sezione transfrontaliera.

 

     18. Asse fluviale Reno/Mosa-Meno-Danubio (1)

     - Reno-Mosa (2019) con la sezione transfrontaliera della chiusa di Lanaye

     - Vilshofen-Straubing (2013)

     - Vienna-Bratislava (2015), sezione transfrontaliera

     - Palkovicovo-MohÆcs (2014)

     - Strozzature in Romania e Bulgaria (2011).

(1) Parte di questo asse corrisponde alla definizione del corridoio paneuropeo VII.

 

     19. Interoperabilità di reti ferroviarie ad alta velocità nella penisola iberica

     - Madrid-Andalusia (2010)

     - Nord-est (2010)

     - Madrid-Levante e Mediterraneo (2010)

     - Corridoio nord/nord-ovest, compreso Vigo-Porto (2010)

     - Estremadura (2010).

 

     20. Asse ferroviario del Fehmarn Bælt

     - Collegamento fisso ferroviario/stradale del Fehmarn Bælt (2014)

     - Linea ferroviaria di accesso alla Danimarca a partire dall’Öresund (2015)

     - Linea ferroviaria di accesso in Germania a partire da Amburgo (2015)

     - Linea ferroviaria Hannover-Amburgo/Brema (2015).

 

     21. Autostrade del mare

     Progetti di interesse comune individuati conformemente all’articolo 12 bis e concernenti le autostrade del mare seguenti:

     - Autostrada del Mar Baltico (che collega gli Stati membri del Mar Baltico a quelli dell’Europa centrale e occidentale) incluso il collegamento attraverso il canale Mare del Nord/Mar Baltico (Canale di Kiel) (2010)

     - Autostrada del mare dell’Europa occidentale (che collega il Portogallo e la Spagna via l’Arco atlantico, al Mare del Nord e al Mare d’Irlanda) (2010)

     - Autostrada del mare dell’Europa sudorientale (che collega il Mare Adriatico al Mar Ionio e al Mediterraneo orientale per includere Cipro) (2010)

     - Autostrada del mare dell’Europa sudoccidentale (Mediterraneo occidentale), che collega Spagna, Francia, Italia, compresa Malta, e che collega l’autostrada del mare dell’Europa sudorientale (2) (2010).

(2) Anche verso il Mar Nero.

 

     22. Asse ferroviario Atene-Sofia-Budapest-Vienna-Praga-Norimberga/Dresda (3)

     - Linea ferroviaria frontiera greco-bulgara-Kulata-Sofia-Vidin/Calafat (2015)

     - Linea ferroviaria Curtici-Braov (verso Bucarest e Constanta) (2010)

     - Linea ferroviaria Budapest-Vienna (2010), sezione transfrontaliera

     - Linea ferroviaria Beclav-Praga-Norimberga (2010), con la sezione transfrontaliera di Norimberga-Praga Asse ferroviario Praga-Linz (2016).

(3) Questo asse principale corrisponde in larga misura alla definizione del corridoio paneuropeo IV.

 

     23. Asse ferroviario Danzica-Varsavia-Brno/Bratislava-Vienna (1)

     - Linea ferroviaria Danzica-Varsavia-Katowice (2015)

     - Linea ferroviaria Katowice-B³eclav (2010)

     - Linea Katowice-.ilina-Nove Mesto n.V. (2010).

(1) Questo asse principale corrisponde in larga misura alla definizione del corridoio paneuropeo VI.

 

     24. Asse ferroviario Lione/Genova-Basilea-Duisburg-Rotterdam/Anversa

     - Lione-Mulhouse-Mueulheim (2) con la sezione transfrontaliera Mulhouse-Muelheim (2018)

     - Genova-Milano/Novara-frontiera svizzera (2013)

     - Basilea-Karlsruhe (2015)

     - Francoforte-Mannheim (2012)

     - Duisburg-Emmerich (2009) (3)

     - Ferrovia del Reno. Rheidt-Anversa, sezione transfrontaliera (2010).

(2) Comprendente il TGV Reno-Rodano, escluso il ramo ovest.

(3) Il progetto n. 5 (linea della Betuwe) collega Rotterdam a Emmerich.

 

     25. Asse autostradale Danzica-Brno/Bratislava-Vienna (4)

     - Autostrada Danzica-Katowice (2010)

     - Autostrada Katowice-Brno/.ilina (2010), sezione transfrontaliera

     - Autostrada Brno-Vienna (2009), sezione transfrontaliera.

(4) Questo asse principale corrisponde in larga misura alla definizione del corridoio paneuropeo VI.

 

     26. Asse ferroviario/stradale Irlanda/Regno Unito/Europa continentale

     - Asse stradale/ferroviario che collega Dublino verso nord (Belfast-Larne) e verso sud (Cork) (2010) (5)

     - Asse stradale/ferroviario Hull-Liverpool (2015)

     - Linea ferroviaria Felixstowe-Nuneaton (2011)

     - Linea ferroviaria Crewe-Holyhead (2008).

(5) Comprendente il progetto n. 13 di Essen: asse stradale Irlanda/Regno Unito/Benelux.

 

     27. .Rail Baltica.: asse Varsavia-Kaunas-Riga-Tallinn-Helsinki

     - Varsavia-Kaunas (2010)

     - Kaunas-Riga (2014)

     - Riga-Tallin (2016).

 

     28. .Eurocaprail. sull’asse ferroviario Bruxelles-Lussemburgo-Strasburgo

     - Bruxelles-Lussemburgo-Strasburgo (2012).

 

     29. Asse ferroviario del corridoio intermodale ionico/adriatico

     - Kozani-Kalambaka-Igoumenitsa (2012)

     - Ioannina-Antirrio-Rio-Kalamata (2014).

 

     30. Via navigabile interna Senna-Schelda

     miglioramento della navigabilità Deulemont-Gand (2012-2014-2016)

     canale Compiègne-Cambrai (2012-2014-2016).

     Tra parentesi figura la data di completamento dei lavori convenuta in precedenza. Le date di completamento dei lavori dei progetti da 1 a 20 e del progetto 30 e i dettagli relativi alle sezioni sono quelli indicati nella relazione del gruppo ad alto livello, quando questi ultimi sono stati effettivamente individuati.

 


[1] Abrogata dall'art. 29 della Decisione n. 661/2010/UE.

[2] Paragrafo così modificato dall’art. 1 della decisione n. 884/2004/CE.

[3] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 884/2004/CE.

[4] Articolo così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 884/2004/CE.

[5] Articolo così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 884/2004/CE.

[6] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 884/2004/CE.

[7] Articolo così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 884/2004/CE.

[8] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 della decisione n. 1346/2001/CE.

[9] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 della decisione n. 1346/2001/CE.

[10] Paragrafo inserito dall’art. 1 della decisione n. 884/2004/CE.

[11] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 884/2004/CE.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 1 della decisione n. 1346/2001/CE.

[13] Articolo inserito dall’art. 1 della decisione n. 884/2004/CE.

[14] Paragrafo aggiunto dall’art. 1 della decisione n. 884/2004/CE.

[15] Articolo così sostituito dall'art. 1 della decisione n. 1346/2001/CE.

[16] Sezione aggiunta dall’art. 1 della decisione n. 884/2004/CE.

[17] Articolo aggiunto dall’art. 1 della decisione n. 884/2004/CE.

[18] Titolo così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 884/2004/CE.

[19] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 884/2004/CE.

[20] Paragrafo così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 884/2004/CE.

[21] Articolo già sostituito dall'art. 1 della decisione n. 1346/2001/CE e così ulteriormente sostituito dall’art. 1 della decisione n. 884/2004/CE.

[22] Articolo aggiunto dall’art. 1 della decisione n. 884/2004/CE.

[23] Articolo aggiunto dall’art. 1 della decisione n. 884/2004/CE.

[24] Articolo abrogato dall’art. 1 della decisione n. 884/2004/CE.

[25] Articolo abrogato dall’art. 1 della decisione n. 884/2004/CE.

[26] Allegato già modificato dall’art. 1 della decisione n. 1346/2001/CE e dall’art. 20 dell’atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e così ulteriormente modificato dall’art. 1 della decisione n. 884/2004/CE.

[27] Allegato così modificato dall’art. 1 della decisione n. 1346/2001/CE.

[28] Trattino così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 1346/2001/CE.

[29] Trattino così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 1346/2001/CE.

[30] Allegato modificato dall’art. 1 della decisione n. 1346/2001/CE e così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 884/2004/CE.