§ 3.6.9 - L.R. 4 settembre 1980, n. 68.
Provvedimenti per l'occupazione giovanile, in attuazione dell'articolo 26 e seguenti della legge 29 febbraio 1980, n. 33.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 lavoro e formazione professionale
Data:04/09/1980
Numero:68


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Istituzione delle graduatorie uniche regionali).
Art. 3.  (Criteri per la formazione delle graduatorie).
Art. 4.  (Esami di idoneità).
Art. 5.  (Soci di cooperative).
Art. 6.  (Rapporto di lavoro a tempo indeterminato).
Art. 7.  (Riserve dei posti).
Art. 8.  (Modalità d'inserimento nei ruoli organici).
Art. 9.  (Utilizzazione della graduatoria per l'attuazione di interventi regionali e della delega).
Art. 10.  (Ricognizione delle disponibilità dei posti nei ruoli organici).
Art. 11.  (Utilizzazione dei giovani iscritti nelle graduatorie presso altre Amministrazioni).
Art. 12.  (Terni per l'espletamento delle prove d'esame).
Art. 13.  (Formazione professionale dei giovani).


§ 3.6.9 - L.R. 4 settembre 1980, n. 68.

Provvedimenti per l'occupazione giovanile, in attuazione dell'articolo 26 e seguenti della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

(B.U. n. 39 del 10 settembre 1980)

 

Art. 1. (Finalità). [1]

     In conformità delle norme di cui alla legge 29 febbraio 1980, n. 33, la Regione Abruzzo istituisce le graduatorie uniche regionali e l'immissione in ruolo dei giovani assunti ai sensi dell'art. 26 e seguenti della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, anche in enti diversi da quelli presso i quali prestano la propria attività.

 

     Art. 2. (Istituzione delle graduatorie uniche regionali).

     Per l'immissione nei ruoli della Regione e di altri enti dei giovani impiegati dalla Regione stessa e dagli enti locali abruzzesi in progetti specifici per servizi socialmente utili, avviati dagli enti predetti entro il 31 marzo 1980, vengono formulate distinte graduatorie secondo i criteri di cui all'articolo seguente.

 

     Art. 3. (Criteri per la formazione delle graduatorie).

     I giovani, che superano l'esame di idoneità previsto nell'art. 4, sono iscritti in graduatorie uniche regionali distinte per livelli funzionali retributivi strettamente corrispondenti alle categorie di assunzione dei giovani, secondo l'equiparazione di cui alla tabella allegata e, nell'ambito di queste, per profili professionali omogenei determinati ai sensi del quarto comma, lett. a) del successivo art. 4 con deliberazione della Giunta regionale.

     L'iscrizione nelle graduatorie avviene secondo l'ordine cronologico determinato dalla data in cui ha avuto effettivamente inizio il progetto specifico, intendendosi con essa quella di approvazione del progetto da parte del CIPE.

     Il punteggio riportato nell'esame determina l'ordine di precedenza esclusivamente per i giovani assunti per l'esecuzione dello stesso progetto specifico o di progetti specifici che abbiano avuto inizio alla stessa data.

     In caso di parità di punteggio l'ordine di precedenza è determinato in base ai criteri di cui all'art. 5 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

     Le graduatorie sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo entro quindici giorni dalla loro definitiva approvazione.

 

     Art. 4. (Esami di idoneità). [1]

     I giovani assunti con contratti stipulati dalla Regione e dagli enti locali abruzzesi ai sensi dell'art. 26 e seguenti della legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sono ammessi a sostenere un esame di idoneità per l'immissione nelle graduatorie uniche regionali di cui ai precedenti articoli, esclusivamente per la posizione iniziale del livello funzionale cui è equiparata la qualifica o il profilo professionale, in base ai quali è avvenuta l'assunzione secondo i criteri fissati dal precedente art. 3.

     L'esame si effettua per gruppi di progetti omogenei per settore di intervento e consiste nella valutazione dei titoli, con particolare riguardo per quelli professionali e di servizio acquisiti dal giovane durante l'esecuzione del progetto, nonché in una prova scritta o pratica integrata da un colloquio.

     All'esame di idoneità sono ammessi i giovani che abbiano prestato servizio continuativo in base ai contratti con i quali sono stati assunti e che siano in costanza di rapporto di lavoro alla data di pubblicazione del bando.

     Vi sono, altresì, ammessi i dipendenti di ruolo in servizio presso ciascuna amministrazione appartenenti alla carriera o livello immediatamente inferiore a quello per il quale è indetto l'esame, sempreché siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione all'esame stesso. I dipendenti che avranno superato l'esame di idoneità sono iscritti, in base al punteggio riportato, nelle graduatorie previste negli articoli precedenti.

     Per ciascun esame di idoneità la Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, determina, con propria deliberazione, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

     a) l'equiparazione, agli effetti dell'applicazione dell'art. 2, tra le qualifiche professionali in base alle quali sono avvenute le assunzioni e i profili professionali omogenei degli ordinamenti degli enti di possibile destinazione;

     b) i requisiti per l'ammissione all'esame, con osservanza di quelli previsti dalle norme vigenti per l'accesso mediante concorso alle carriere del pubblico impiego;

     c) le modalità di svolgimento dell'esame e i suoi contenuti.

     Con la stessa deliberazione la Giunta regionale disciplina, altresì, l'ammissione agli esami di idoneità dei dipendenti di ruolo in servizio presso gli enti interessati.

     Le commissioni giudicatrici di ciascun esame di idoneità sono nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale e così composte:

     - il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato da individuarsi fra i dipendenti regionali appartenenti all'VIII livello funzionale, con funzioni di Presidente;

     - due esperti, dei quali uno in rappresentanza delle minoranze, designati con voto limitato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;

     - un esperto delle materie oggetto dell'esame, scelto su terna di nominativi rispettivamente designati dalle sezioni regionali dell'ANCI, UPI e UNCEM;

     - un rappresentante sindacale designato dalla federazione unitaria delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.

     L'ammissione alle prove d'esame, l'approvazione degli atti delle commissioni giudicatrici e l'immissione degli idonei nelle graduatorie uniche regionali, sono disposti con deliberazione della Giunta Regionale.

     I giovani che non abbiano partecipato alle prove d'esame o che non le abbiano superate, continuano a svolgere la loro attività fino alla scadenza del contratto di formazione lavoro alle condizioni in esso previste. A tale scadenza il rapporto di lavoro si intende risolto a tutti gli effetti.

 

     Art. 5. (Soci di cooperative).

     I soci di cooperative con le quali la Regione e gli altri enti locali hanno stipulato convenzioni ai sensi dell'art. 27 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, possono partecipare, a domanda, all'esame di idoneità previsto dal precedente articolo 3, qualora siano in possesso dei requisiti determinati ai sensi dello stesso articolo e risultino effettivamente impiegati, nell'esecuzione dei progetti in convenzione, da data non successiva al 31 marzo 1980.

     I giovani soci interessati devono far pervenire la propria domanda di ammissione all'esame non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Il superamento della prova d'esame e la conseguente immissione nelle graduatorie regionali determinano la decadenza della qualifica di socio della cooperativa, con decorrenza dalla data da esecutività dell'atto di approvazione della graduatoria.

 

     Art. 6. (Rapporto di lavoro a tempo indeterminato).

     Con effetto dalla data di approvazione delle graduatorie e fino all'immissione nei ruoli di cui all'art. 8 i giovani continuano a svolgere la propria attività, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e compiti e funzioni propri di livelli funzionali e dei profili professionali per i quali è stato superato, l'esame di idoneità, anche presso enti diversi da quelli che hanno predi sposto i relativi progetti, sentite le organizzazioni sindacali maggior mente rappresentative a livello regionale.

     Ai giovani sono attribuiti, fino all'immissione nei ruoli il tratta mento giuridico e quello assistenziale dei dipendenti di ruolo della Regione.

     (Omissis) [2].

     Per il trattamento di previdenza e di quiescenza i giovani sono iscritti rispettivamente all'INADEL ed alla CPDEL.

 

     Art. 7. (Riserve dei posti).

     Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il 50 per cento dei posti disponibili presso la Regione, nonché presso gli enti strumentali regionali, è riservato agli iscritti nelle graduatorie uniche regionali previste nell'art. 2 fino all'esaurimento delle stesse.

     Dalla predetta data, in attuazione del primo comma dell'art. 26- septies della legge 29 febbraio 1980, n. 33, gli enti locali abruzzesi, nonché i loro consorzi ed enti strumentali, sono tenuti a ricoprire un'aliquota pari al 50 per cento dei posti disponibili nei propri organici con i giovani iscritti nelle graduatorie uniche regionali fino al loro esaurimento.

 

     Art. 8. (Modalità d'inserimento nei ruoli organici).

     Gli enti di cui al secondo comma del precedente art. 7 trasmettono alla Regione, entro quindici giorni dall'iscrizione nella graduatoria stessa, richieste numeriche di personale per la copertura dei posti disponibili nei propri ruoli organici, specificando le qualifiche o i profili professionali, nonché le sedi di attività.

     La Regione provvede, con decreto del Presidente della Giunta regionale, all'avvio dei giovani presso gli enti interessati, dopo averli individuati tra gli iscritti nelle graduatorie sulla base delle qualifiche e dei profili professionali richiesti, tenendo conto dell'ordine di iscrizione nelle graduatorie e dell'esigenza di realizzare, sulla base delle disponibilità degli organici, la massima corrispondenza tra la residenza e/o la sede di lavoro dove il giovane svolge la propria attività e quella prevista dall'ente interessato.

     Gli stessi criteri vengono seguiti dalla Regione per la copertura dei posti disponibili nel proprio organico.

     I giovani iscritti nelle graduatorie, che rifiutino l'avviamento effettuato secondo i criteri suddetti, sono cancellati dalle graduatorie medesime con provvedimento della Giunta Regionale e decadono dal rapporto di lavoro.

 

     Art. 9. (Utilizzazione della graduatoria per l'attuazione di interventi regionali e della delega).

     Con successivo provvedimento legislativo, la Regione disciplina le modalità di attingimento dalle graduatorie del personale occorrente per l'attuazione dei progetti regionali di sviluppo e di interventi operativi da essa predisposti e attuati direttamente o attraverso l'istituto della delega agli enti locali.

     A tal fine la Regione, entro 150 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina la delega di funzioni amministrative ai Comuni, nelle materie per le quali le funzioni stesse sono ancora mantenute dalla Regione, ed il conseguente trasferimento di risorse e di personale.

 

     Art. 10. (Ricognizione delle disponibilità dei posti nei ruoli organici).

     La Regione effettua, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una ricognizione dei posti disponibili nei ruoli organici degli enti locali regionali per individuare le possibilità di collocazione dei giovani iscritti nelle graduatorie istituite ai sensi della legge stessa.

     A tal fine, gli Enti locali predetti devono comunicare alla Giunta regionale - Settore del Personale - entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il numero dei posti disponibili, distinti per qualifiche o livelli funzionali e profili professionali.

     Gli enti indicati al precedente comma devono, altresì, comunicare alla Regione le ulteriori disponibilità, ivi comprese quelle verificatesi a seguito della revisione delle proprie dotazioni organiche, entro trenta giorni dalla data del determinarsi delle disponibilità stesse.

 

     Art. 11. (Utilizzazione dei giovani iscritti nelle graduatorie presso altre Amministrazioni).

     Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel 2° comma dell'art. 26-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, il Presidente della Giunta regionale espleta le formalità previste dalle norme vigenti per consentire l'attingimento dei giovani dalle graduatorie uniche regionali e dispone le relative notificazioni agli interessi ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

     Art. 12. (Terni per l'espletamento delle prove d'esame).

     Entro i trenta giorni precedenti la scadenza dei rispettivi progetti specifici, la Regione bandisce gli esami di idoneità di cui all'art. 4 della presente legge.

     Qualora l'espletamento degli esami di cui non possa esaurirsi entro i termini di scadenza nei rispettivi contratti, questi ultimi si intendono prorogati fino alla data di esaurimento delle prove concorsuali ed alla conseguente immissione nelle graduatorie di cui all'art. 2 della presente legge.

     Nel periodo di proroga dei contratti, i giovani sono addetti a tempo pieno ad un'attività corrispondente alla qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione [3].

 

     Art. 13. (Formazione professionale dei giovani).

     Entro sessanta giorni successivi alla definizione delle graduatorie di cui all'art. 2, la Giunta regionale sottopone all'approvazione del Consiglio regionale un piano straordinario di formazione professionale finalizzato all'inserimento dei giovani nei ruoli della pubblica amministrazione.

     Tale attività di formazione viene espletata presso i centri pubblici e privati previsti dalla L.R. 5 dicembre 1979, n. 63 sulla base anche, se necessario, di speciali convenzioni con i centri stessi.

     Ai relativi oneri finanziari si fa fronte con le specifiche assegnazioni di fondi che la legge n. 285/1977 destina alle predette attività e, in via integrativa, con i fondi relativi alle attività finanziate dalla Regione e ai sensi della predetta L.R. 5 dicembre 1979, n. 63, nei limiti di spesa del piano annuale approvato dal Consiglio regionale.

 

     Artt. 14. - 15. (Norma finanziaria, pubblicazione e urgenza).

     (Omissis).

 

 

 

                          TABELLA DI EQUIPARAZIONE

 

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Livello retributivo del personale               Livello funzionale

n.d.r. dello Stato                              regionale

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7° (impiegato di prima categoria ex § 190 e 218)                VI

6° (impiegato di seconda categoria ex § 160)                     V

4° (impiegato di terza categoria ex § 120

    e operaio specializzato ex § 165)                           IV

3° (personale operaio ex § 115 e 129)                          III

2° (impiegato di quarta categoria: ausiliario ex § 100)         II

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[1] Si riporta di seguito il testo dell'art. unico della L.R. 6 novembre 1980, n. 73 «Interpretazione autentica degli artt. 1 e 4 della L.R. 4 settembre 1980, n. 68»:

[1] Si riporta di seguito il testo dell'art. unico della L.R. 6 novembre 1980, n. 73 «Interpretazione autentica degli artt. 1 e 4 della L.R. 4 settembre 1980, n. 68»:

[2] Comma abrogato con art. 2 L.R. 8 novembre 1988, n. 90.

[3] Comma così sostituito con art. 1 L.R. 5 maggio 1981, n. 11.