§ 2.1.32 - L.R. 26 aprile 1984, n. 35.
Norme sullo statuto del personale in attuazione della disciplina relativa all'accordo nazionale per il personale delle Regioni.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:26/04/1984
Numero:35


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge).
Art. 2.  (Validità dell'accordo).
Art. 3.  (Qualifiche funzionali e ruoli regionali).
Art. 4.  (Soppressione dei livelli funzionali).
Art. 5.  (Declaratoria professionale della prima qualifica funzionale - Addetto alle pulizie).
Art. 6.  (Declaratoria professionale della seconda qualifica funzionale Ausiliario).
Art. 7.  (Declaratoria professionale della terza qualifica funzionale - Operatore).
Art. 8.  (Declaratoria professionale della quarta qualifica funzionale).
Art. 9.  (Declaratoria professionale della quinta qualifica funzionale
Art. 10.  (Declaratoria professionale della sesta qualifica funzionale
Art. 11.  (Declaratoria professionale della settima qualifica funzionale - Istruttore direttivo).
Art. 12.  (Declaratoria professionale dell'ottava qualifica funzionale
Art. 13.  (Funzione dirigenziale).
Art. 14.  (Attribuzioni e compiti dei dirigenti regionali) .
Art. 15.  (Responsabilità dei dirigenti) .
Art. 16.  (Qualifiche funzionali dirigenziali).
Art. 17.  (Funzione di coordinamento) .
Art. 18.  (Ammissione all'impiego regionale).
Art. 19.  (Modalità di accesso alle qualifiche funzionali e dirigenziali).
Art. 20.  (Prove di esame).
Art. 21.  (Mobilità: principi generali).
Art. 22.  (Criteri per la mobilità territoriale nell'ambito dell'Ente).
Art. 23.  (Mobilità fra enti).
Art. 24.  (Mobilità e delega di funzioni) .
Art. 25.  (Mobilità preliminare alle procedure concorsuali).
Art. 26.  (Comando).
Art. 27.  (Formazione e aggiornamento professionale).
Art. 28.  (Part-time).
Art. 29.  (Servizio di mensa).
Art. 30.  (Informazione).
Art. 31.  (Rapporto di lavoro a tempo determinato).
Art. 32.  (Qualifiche funzionali e livelli retributivi).
Art. 33.  (Indennità).
Art. 34.  (Riequilibrio anzianità).
Art. 35.  (Salario di anzianità).
Art. 36.  (Salario accessorio).
Art. 37.  (Omnicomprensività).
Art. 38.  (Lavoro straordinario).
Art. 39.  (Compensi incentivanti la produttività).
Art. 40.  (Sistema di inquadramento).
Art. 41.  (Inquadramento delle qualifiche dirigenziali).
Art. 42.  (Scaglionamento dei benefici contrattuali).
Art. 43.  (Concorsi speciali).
Art. 44.  (Passaggio di livello).
Art. 45.  (Personale dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo).
Art. 46.  (Accordi decentrati).


§ 2.1.32 - L.R. 26 aprile 1984, n. 35.

Norme sullo statuto del personale in attuazione della disciplina relativa all'accordo nazionale per il personale delle Regioni.

(B.U. n. 8 del 13 aprile 1984).

 

Art. 1. (Finalità della legge).

     Con la presente legge la Regione Abruzzo - in applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 29 marzo 1983, n. 93 - recepisce i contenuti dell'accordo nazionale per il periodo 1983/1984 riguardante il personale delle Regioni a Statuto ordinario e disciplina, in conformità, l'ordinamento giuridico ed il trattamento economico del proprio personale.

 

     Art. 2. (Validità dell'accordo).

     L'accordo inizia a produrre i suoi effetti a far tempo dal 1° gennaio 1983, scade il 31 dicembre 1984 e protrae i suoi effetti economici sino al 30 giugno 1985.

     I relativi benefici economici sono scaglionati, con le modalità previste dal successivo art. 42, a partire dal 1° gennaio 1983 e sino al 31 dicembre 1984. Il contratto entra a regime il 1° gennaio 1985.

 

     Art. 3. (Qualifiche funzionali e ruoli regionali).

     L'impiego regionale si articola in otto qualifiche funzionali e in due qualifiche dirigenziali, distinte per contenuto professionale e retribuzione, secondo le norme della presente legge.

     Dette qualifiche funzionali e dirigenziali sono ordinate in due ruoli organici:

     - ruolo unico del personale della Giunta e del Consiglio regionale:

     - ruolo autonomo del personale della Formazione professionale.

 

     Art. 4. (Soppressione dei livelli funzionali).

     Sono soppressi i livelli funzionali previsti dal precedente ordinamento.

     Il riferimento a tali livelli, contenuto nei testi di legge o di regolamento vigenti, deve intendersi sostituito, ad ogni effetto, dal riferimento alle corrispondenti qualifiche funzionali e dirigenziali quali risultino attribuite in sede di inquadramento del personale, in applicazione delle disposizioni contenute nel successivo articolo 40.

 

     Art. 5. (Declaratoria professionale della prima qualifica funzionale - Addetto alle pulizie).

     Complessità delle prestazioni: attività semplici di tipo manuale comportanti anche l'utilizzo di strumenti di lavoro di uso comune.

     Professionalità: comuni conoscenze pratiche.

     Autonomia operativa: nessuna apprezzabile autonomia.

     Responsabilità: limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro.

     Requisiti di accesso dall'esterno: assolvimento della scuola dell'obbligo.

     Declaratoria di funzioni: svolge compiti di pulizia dei locali.

 

     Art. 6. (Declaratoria professionale della seconda qualifica funzionale Ausiliario).

     Complessità delle prestazioni: attività semplici di tipo manuale e non di carattere ripetitivo, con eventuale utilizzo di strumenti di lavoro di uso elementare e comune, che non comporta la trasformazione del prodotto ma la sola conservazione.

     Professionalità: comuni conoscenze pratiche per le quali non si richiede preparazione professionale specifica.

     Autonomia operativa: nessuna apprezzabile autonomia se non quella limitata alla esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate.

     Responsabilità: limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro.

     Requisito di accesso dall'esterno: assolvimento dell'obbligo scolastico.

     Declaratoria di funzioni: è addetto a compiti di custodia e di sorveglianza di locali ed uffici, di cui cura l'apertura e la chiusura, di anticamera ed aula, nel cui ambito regola l'accesso del pubblico agli uffici, fornendo informazioni semplici, di dislocazione di fascicoli ed oggetti d'ufficio; di prelievo, distribuzione e spedizione di corrispondenza; di commissioni anche esterne al luogo di lavoro; di esecuzione di fotocopie, di ciclostilati e di fascicolature, mediante l'uso di attrezzature di facile impiego e manovrabilità.

     Le mansioni di tale qualifica si integrano con quelle della prima qualifica.

 

     Art. 7. (Declaratoria professionale della terza qualifica funzionale - Operatore).

     Complessità delle prestazioni: attività prevalentemente esecutiva o tecnico-manuale la cui esecuzione comporta anche gravosità e/o disagio, ovvero l'uso e la manutenzione ordinaria di strumenti e arnesi di lavoro.

     Professionalità: preparazione professionale qualificata da adeguata conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate acquisibili anche con un periodo limitato di pratica.

     Autonomia operativa: limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate.

     Responsabilità: limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro.

     Eventuali elementi accessori: può richiedersi il possesso di particolari abilitazioni o patenti. Requisiti di accesso dall'esterno: licenza della scuola media dell'obbligo e qualificazione professionale, se richiesta.

     Declaratoria di funzioni: è addetto a prestazioni tecnico-manuali e amministrative semplici, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze preliminari non specializzate; conduzione e manutenzione ordinaria di macchinari semplici e di impianti tecnici di varia natura; conduzione di autoveicoli o motoveicoli di cui esegue la pulizia e garantisce l'ordinaria manutenzione; attività agricole e forestali; altre assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza; di compiti accessori e collegati all'esercizio delle mansioni proprie della qualifica, nonchè in via complementare e non prevalente operazioni a diverso contenuto professionale che integrano e completano le funzioni assegnate.

     Le mansioni di tale qualifica possono integrarsi con quelle delle precedenti purché siano tra di loro omogenee e complementari.

 

     Art. 8. (Declaratoria professionale della quarta qualifica funzionale).

     Complessità delle prestazioni: attività specializzata nel campo amministrativo, contabile, tecnico-manutentivo esercitate anche mediante l'uso di apparecchiature tecniche di tipo complesso.

     Complessità organizzativa: l'attività può comportare il coordinamento di addetti a qualifiche inferiori e altresì al mantenimento di rapporti diretti interni ed esterni al servizio di appartenenza per trattare questioni o pratiche di importanza apprezzabile.

     Professionalità: è richiesta una preparazione professionale specifica.

     Autonomia operativa: nell'ambito di istruzioni generali non necessariamente dettagliate.

     Eventuali elementi accessori: può richiedersi il possesso di particolari abilitazioni o patenti.

     Responsabilità: limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro e all'eventuale coordinamento di addetti a qualifiche inferiori.

     Requisiti di accesso dall'esterno: licenza della scuola media dell'obbligo e specializzazione professionale, se richiesta.

     Declaratoria di funzioni: esegue le attività amministrative che comportano operazioni di archivio, protocollo, registrazione e reperimento, anche a mezzo di macchine complesse, di atti, documenti e pubblicazioni; collabora alla minuta istruzione di natura contabile, tecnica ed amministrativa delle pratiche; esegue attività di stenografia e/o dattilografia, da originali e registrazioni, anche mediante l'impiego di macchine memorizzatrici e compositrici, di cui garantisce l'ordinaria manutenzione; provvede alla collazionatura dei dattiloscritti: effettua operazioni di esecuzione dei programmi di elaborazione, secondo procedure definite; è addetto all'esercizio di impianti telefonici complessi.

     Le attività sono svolte in forma integrata, costituendo un'unica posizione di lavoro, ovvero con esclusivo riferimento ad una parte di esse, in relazione alle esigenze organizzative del settore di destinazione.

     E' addetto a prestazioni tecnico-manuali, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze specializzate, relative a: attività agricole e forestali; sorveglianza idraulica; strutture per ristorazione collettiva e complessi ricettivo-alberghieri; servizi tecnici attinenti allo svolgimento dei lavori consiliari: riparazione, collaudo e anche, ove occorre, conduzione di autoveicoli; conduzione di operatrici semoventi, riproduzione litotipografica e confezionamento di stampati; altri servizi tecnico operativi di competenza regionale.

     Comporta l'impiego di macchine automatiche complesse, di cui garantisce l'ordinaria manutenzione, e lo svolgimento di altri compiti assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza, nonché di operazioni amministrative complementari.

 

     Art. 9. (Declaratoria professionale della quinta qualifica funzionale

- Collaboratore professionale).

     Complessità delle prestazioni: attività professionale che richiede l'uso complesso di dati per l'espletamento delle prestazioni lavorative; può richiedere altresì preparazione tecnica e particolare conoscenza delle tecnologie del lavoro con eventuale impiego di apparecchiature complesse.

     Complessità organizzativa: l'attività può comportare, funzioni di indirizzo e coordinamento di operatori con qualifiche inferiori.

     Autonomia operativa: è completa nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure generali.

     Responsabilità: la prestazione lavorativa è caratterizzata da responsabilità per l'attività direttamente svolta e, eventualmente, per i risultati conseguiti dagli operatori nei confronti dei quali si esercita il coordinamento.

     Requisiti di accesso dall'esterno: è richiesto il diploma di istruzione di 2° grado e/o particolari requisiti previsti per i singoli profili professionali, nonché specifica specializzazione professionale acquisita anche attraverso altre esperienze di lavoro.

     Declaratoria di funzioni: è addetto a funzioni tecniche che richiedono conoscenze preliminari ed esperienza a livello di operaio ed operatori ad alta specializzazione, con connessa responsabilità di indirizzo di posizioni di lavoro a minor contenuto professionale, ed ha funzioni di vigilanza nell'ambito delle materie di competenza regionale, anche con riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni di norme di legge e regolamentari.

 

     Art. 10. (Declaratoria professionale della sesta qualifica funzionale

- Istruttore).

     Complessità delle prestazioni: attività che comportano l'uso complesso di dati per l'espletamento di prestazioni lavorative di natura tecnica, amministrativa e contabile a livello di diploma di scuola secondaria superiore.

     Complessità organizzativa: l'attività può comportare il coordinamento degli addetti a qualifiche inferiori e altresì il mantenimento di rapporti diretti interni ed esterni al servizio di appartenenza per trattare questioni e pratiche importanti.

     Professionalità: è richiesta una preparazione derivante in genere da specifico titolo professionale.

     Autonomia operativa: grado di iniziativa secondo istruzioni di massima, norme e procedure valevoli nell'ambito della sfera di attività dell'addetto.

     Responsabilità: riferita alla corretta esecuzione del proprio lavoro e all'organizzazione e al coordinamento, anche mediante emanazione di prescrizioni dettagliate, del lavoro di appartenenti a livelli inferiori.

     Requisiti di accesso dall'esterno: si richiede la licenza di scuola media superiore o equipollente.

     Declaratoria delle funzioni: cura, nel campo amministrativo, la raccolta, la conservazione e il reperimento di documenti, atti e norme; la ricerca, l'utilizzo e l'elaborazione semplice di elementi (atti, dati istruttori e documenti) anche complessi e complessa di dati semplici, secondo istruzioni di massima; la redazione su schemi definiti, di provvedimenti che richiedono procedure anche complesse, la corrispondenza e le relazioni esterne correnti collegate anche ai compiti di segreteria; la redazione sintetica di verbali, comunicazioni, testi e documenti; la rendicontazione, le attività economali correnti, la rilevazione statistica; altri compiti assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza. Nel campo dell'informazione, dell'elaborazione dati, la minutazione dei programmi, la gestione operativa degli impianti di elaborazione, il controllo delle informazioni input-output, la gestione dei flussi informativi ed attività di prima elaborazione statistica degli stessi. Nel campo tecnico: le attività correnti (indagini, rilievi, perizie, analisi, misurazioni, elaborati progettuali, disegni, assistenza tecnica, sperimentazione ecc.).

     Con riferimento alle attività tecnico-operative dei servizi regionali, svolge compiti caratterizzati da approfondita conoscenza delle tecniche di trasformazione, confezionamento e distribuzione dei prodotti, verificando la qualità ed i risultati della produzione; conduzione di impianti e macchinari che comportano alta specializzazione; sovraintende tecnicamente alle operazioni effettuate dagli addetti all'area funzionale cui è proposto; controlla lo stato degli impianti e macchinari, predisponendo idonei interventi per assicurare adeguati rendimenti ed evitare rapide usure.

     Nel Settore della Formazione professionale disimpegna funzioni di docente tecnico-pratico che richiedono, quale titolo di studio, il diploma di scuola media superiore.

 

     Art. 11. (Declaratoria professionale della settima qualifica funzionale - Istruttore direttivo).

     Complessità delle prestazioni: attività di natura tecnica, amministrativa, contabile, consistente nell'istruttoria formale di atti e provvedimenti o nell'elaborazione dei dati; nonché attività di studio, ricerca, elaborazione e progettazione.

     Dette attività comportano altresì l'applicazione di norme e procedure ovvero l'interpretazione delle stesse e dei dati elaborati. Consiste inoltre nella collaborazione con titolari di posizioni di lavoro di maggior contenuto professionale.

     Direzione e coordinamento: può comportare il coordinamento di gruppi informali di lavoro o organizzazione di unità semplici.

     Autonomia operativa e iniziativa: nell'ambito di prescrizioni generali contenute in norme o procedure definite o in direttive di massima; l'iniziativa può manifestarsi anche nell'individuazione di procedimenti necessari alla soluzione dei casi esaminati e di concrete situazioni di lavoro.

     Responsabilità: per i risultati delle attività direttamente svolte nonché di quelle del gruppo coordinato.

     Requisiti di accesso dall'esterno: diploma di laurea.

     Declaratoria di funzioni: svolge attività di ricerca, studio ed elaborazione per la preparazione di provvedimenti o interventi preordinati all'attuazione dei programmi di lavoro, alla cui impostazione è tenuto a collaborare nell'ambito dell'unità organica cui è inserito.

     Con riferimento ai compiti attribuiti: esplica attività proprie di specifiche discipline tecniche, che comportano anche assunzione di autonoma responsabilità professionale; - definisce le procedure correnti, verificandole nell'ambito dell'unità operativa; redige provvedimenti e schemi di provvedimenti; cura la corrispondenza e le relazioni esterne; relaziona periodicamente sull'efficienza e razionalità delle procedure e sullo stato di attuazione dei compiti attribuiti; svolge compiti di segreteria di progetto e di segreteria di direzione di supporto per l'attuazione di procedure, di progetti operativi complessi e atti di programmazione; partecipa ai gruppi di lavoro per obiettivi attinenti ai compiti attribuiti; collabora alle attività formative ed agli interventi di aggiornamento, di qualificazione e/o riqualificazione programmati per l'unità organica in cui è inserito. Si avvale degli strumenti e metodologie informative e informatiche predisposti dal sistema regionale di gestione delle informazioni. Provvede agli altri compiti assimilabili per capacità professionale, conoscenze preliminari ed esperienza, nonché in via complementare e non prevalente, operazioni a diverso contenuto professionale che integrano e completano le funzioni assegnate.

     Nel Settore della Formazione Professionale disimpegna funzioni di docente teorico che richiedono, quale titolo di studio, il diploma di laurea.

La posizione di lavoro può comportare l'indirizzo di altre posizioni di lavoro a minor contenuto professionale.

 

     Art. 12. (Declaratoria professionale dell'ottava qualifica funzionale

- Funzionario).

     Complessità e difficoltà delle prestazioni: attività di studio, di ricerca, di elaborazione di piani e di programmi che richiedono elevata specializzazione professionale, nonché il controllo dei risultati nei settori amministrativi, tecnico-scientifici, ovvero l'istruttoria, la predisposizione e la formazione di atti e provvedimenti di notevole grado di difficoltà; può comportare la responsabilità di unità operative organiche e l'esercizio di funzioni con rilevanza esterna.

     Autonomia operativa e iniziativa: l'attività è caratterizzata da difficoltà di decisione e autonomia di iniziativa nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi generali.

     Responsabilità: l'attività comporta la piena responsabilità dell'attività direttamente svolta, delle istruzioni impartite, nonchè del conseguimento degli obiettivi previsti dai programmi di lavoro.

     Requisiti di accesso dall'esterno: per l'accesso alla qualifica è richiesto il diploma di laurea, nonchè la prescritta abilitazione nel caso di prestazione professionale.

     Declaratoria di funzioni: svolge attività di ricerca, studio ed elaborazione rivolta alla predisposizione dei provvedimenti e di interventi diretti all'attuazione dei programmi di lavoro, alla cui formulazione è tenuto a collaborare nell'ambito dell'unità organica complessa, organizzazione di programmi e al grado di incidenza degli interventi.

     Nell'ambito dell'unità operativa complessa in cui è inserito: collabora, predisponendo i relativi atti e documenti, alla redazione di progetti e di schemi di articolati, pareri ed istruttoria di particolare complessità e rilevanza; può partecipare ai gruppi di lavoro per obiettivi in relazione ai compiti affidati.

     Espleta attività di progettazione e formulazione in interventi di aggiornamento, qualificazione e/o riqualificazione. Si avvale degli strumenti e metodologie informative ed informatiche predisposti dal sistema regionale di gestione delle informazioni. Espleta le attività proprie di specifiche discipline che comportano assunzione di autonoma responsabilità professionale per la quale è prevista specifica abilitazione.

     Nell'ambito dell'unità organica complessa può essere incaricato della responsabilità con compiti di indirizzo dell'attività degli addetti - di un'unità operativa organica eventualmente prevista, in ordine alla quale: verifica il rispetto dei tempi e delle procedure previsti dal programma e dalle norme; definisce le procedure correnti; segue gli affari di complessità non ordinaria e le relative relazioni esterne; relaziona periodicamente sull'efficienza e razionalità delle procedure e dell'organizzazione anche con riferimento ai carichi di lavoro.

 

     Art. 13. (Funzione dirigenziale).

     La funzione dirigenziale è rivolta ad assicurare e garantire il ruolo di programmazione dello sviluppo economico e sociale e di indirizzo, coordinamento e controllo delle istituzioni pubbliche sub-regionali proprio dell'ente Regione, in conformità ai principi definiti nello Statuto e in attuazione degli indirizzi politico-amministrativi formulati dai competenti organi istituzionali.

     Esso si esplica essenzialmente mediante:

     - il raccordo degli apparati amministrativi con gli organi politico- istituzionali, con un diretto apporto collaborativo alla formazione delle scelte, degli indirizzi e dei programmi dell'Ente ed alla loro attuazione e verifica;

     - il coordinamento delle relazioni interfunzionali, interne ed esterne, delle e tra le strutture operative dell'Ente, in modo da garantire la reciproca integrazione interdisciplinare e la complessiva coerenza dell'azione degli apparati amministrativi regionali.

     L'esercizio della funzione dirigenziale - inteso ad assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nell'ambito della legalità - è caratterizzato da:

     - preparazione culturale e professionale tale da garantire i più ampi rapporti interdisciplinari, la collaborazione con e tra diverse professionalità specifiche, l'utilizzo integrato di molteplici competenze tecniche e scientifiche;

     - piena autonomia tecnica di decisione e di direzione, in particolare, nell'organizzazione ed utilizzazione delle risorse assegnate;

     - diretta responsabilità dell'attività personalmente svolta, nonché delle- decisioni assunte e delle disposizioni impartite nell'esercizio delle rispettive attribuzioni.

 

     Art. 14. (Attribuzioni e compiti dei dirigenti regionali) .

     I dirigenti regionali organizzano e dirigono le strutture previste dalle leggi di organizzazione, studiano gli aspetti ed esaminano i problemi di natura giuridico-amministrativa, economico-sociale e tecnico-scientifica attinenti alle materie di competenza regionale, elaborano relazioni, pareri proposte, documenti, schemi di provvedimenti legislativi e regolamentari.

     Forniscono ai competenti organi politico-istituzionali gli elementi di conoscenza e valutazione tecnica necessari per l'analisi del grado di soddisfacimento del pubblico interesse e la scelta delle conseguenti determinazioni, formulando proposte anche alternative in termini di rapporto tra risultati conseguibili e rispettivi costi.

     A questo fine possono disporre inchieste e promuovere ricerche per la migliore individuazione e qualificazione dei bisogni e degli interessi rilevanti.

     Collaborano alla determinazione e selezione degli obiettivi generali dell'Amministrazione ed alla formulazione dei piani, programmi e progetti in cui si articola il Piano regionale di sviluppo.

     Attuano la specificazione degli obiettivi indicati dai competenti organi politico-istituzionali e la loro traduzione in programmi di lavoro, verificandone lo stato di attuazione ed i risultati.

     Disciplinano il funzionamento e l'organizzazione interna delle strutture operative cui siano preposti, assicurando la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali assegnate.

     Studiano i problemi di organizzazione, la razionalizzazione e semplificazione delle procedure, le nuove tecniche e metodologie di lavoro, formulando proposte o adottando disposizioni volte ad assicurare l'osservanza dei criteri di regolarità gestionale, speditezza amministrativa ed economicità di gestione con riferimento al rapporto costi-benefici.

     Ai dirigenti regionali, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, salvo quanto diversamente stabilito dallo Statuto della Regione, competono inoltre:

     - l'amministrazione degli stanziamenti di bilancio corrispondenti alle funzioni della struttura organizzativa cui sono preposti e la firma delle proposte di assunzione di impegni di spesa e di liquidazione della stessa;

     - l'azione di vigilanza e controllo volta ad accertare la correttezza e la regolarità amministrativa e contabile delle attività, la razionale organizzazione dei servizi, l'adeguata utilizzazione del personale e l'andamento generale degli uffici;

     - la firma dei contratti e delle convenzioni nei limiti fissati nelle deliberazioni che autorizzano la relativa stipula;

     - l'emanazione di atti a rilevanza esterna loro attribuiti da leggi regionali o delegati da organi regionali nel rispetto delle norme statutarie;

     - l'emanazione di istruzioni e disposizioni per l'applicazione di leggi e regolamenti;

     - la partecipazione ad organi collegiali, commissioni o comitati operanti in seno all'Amministrazione;

     - la rappresentanza dell'Amministrazione regionale e la cura degli interessi della stessa.

 

     Art. 15. (Responsabilità dei dirigenti) .

     I dirigenti sono responsabili dell'espletamento delle funzioni loro attribuite come descritte nei precedenti articoli nonché del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione degli Uffici o delle attività cui sono preposti. In particolare, sono responsabili:

     - dell'osservanza delle direttive generali e dei programmi di massima formulati dagli organi competenti;

     - delle disposizioni da loro impartite;

     - del conseguimento dei risultati dell'azione dell'ufficio o dell'attività cui sono preposti in termini di rapporto tra risultati proposti e raggiunti, anche sotto l'aspetto dell'adeguatezza del grado di soddisfacimento dell'interesse pubblico, inerenti al settore affidato.

     I risultati rilevati, se non corrispondenti alle attribuzioni affidate, sono contestati con atto scritto del competente organo. qualora non siano ritenute valide le giustificazioni addotte, può essere disposta la revoca della funzione.

     Si conferma, per la dirigenza, la responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile e disciplinare prevista per l'impiego pubblico.

     L'esercizio della funzione dirigenziale comporta un impegno a tempo pieno e la disponibilità alla prestazione di orari di lavoro corrispondenti alle esigenze dei compiti da assolvere anche in rapporto al funzionamento degli organi regionali.

     Alla qualifica dirigenziale si applica la più ampia mobilità nell'ambito della struttura regionale, fatto salvo il possesso dei requisiti professionali specifici necessari.

 

     Art. 16. (Qualifiche funzionali dirigenziali).

     Prima qualifica funzionale dirigenziale: il personale appartenente alla prima qualifica funzionale dirigenziale esercita le proprie funzioni a livello di responsabile della struttura organizzativa di base e/o per compiti di studio e ricerca diretti alla formulazione e realizzazione dei programmi nell'ambito delle competenze per materia o per obiettivo.

     Seconda qualifica funzionale dirigenziale: il personale appartenente alla seconda qualifica funzionale dirigenziale esercita le proprie funzioni a livello di responsabile delle strutture organizzative di secondo grado per materia omogenea e/o per compiti di studio, ricerca ed elaborazioni complesse, diretti alla formulazione e realizzazione dei programmi nell'ambito delle competenze per materia o per obiettivo.

     Il contingente della seconda qualifica dirigenziale deve corrispondere alla responsabilità delle unità organiche complesse e delle attività di elaborazione, di studio e ricerca, definite dalle leggi di organizzazione, e non può comunque superare sei volte il numero dei coordinatori.

 

     Art. 17. (Funzione di coordinamento) .

     La funzione di coordinamento è istituita per assicurare l'espletamento dei compiti di direzione e di coordinamento di vaste aree operative.

     L'incarico per la funzione di coordinamento è conferito a tempo determinato per un periodo non superiore ad anni cinque; è revocabile, rinnovabile, ed è attribuito al personale inserito nella seconda qualifica dirigenziale di cui continua ad esercitare contemporaneamente le relative funzioni.

     Gli incarichi di coordinamento dirigenziale non possono essere superiori a 1,5 volte il numero dei membri della Giunta, più uno correlato al Consiglio regionale.

 

     Art. 18. (Ammissione all'impiego regionale).

     L'ammissione all'impiego regionale e le modalità di espletamento dei concorsi per titoli ed esami, sono disciplinate dalle disposizioni contenute nelle LL.RR. nn. 14 e 15 del 22- marzo 1978 e successive modificazioni, con le integrazioni di cui alla presente legge.

 

     Art. 19. (Modalità di accesso alle qualifiche funzionali e dirigenziali).

     Alle qualifiche funzionali dalla prima all'ottava qualifica si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, scritti ed orali.

     Il 50% dei posti disponibili messi a concorso pubblico è riservato al personale in servizio appartenente alla qualifica immediatamente inferiore che abbia in tale qualifica una anzianità di servizio di almeno cinque anni e sia in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica medesima.

     I dipendenti muniti del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso, possono fruire della riserva indipendentemente dall'anzianità di servizio.

     Alla prima qualifica dirigenziale si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, scritti ed orali; il 25% dei posti è riservato ai dipendenti inquadrati nell'ottava qualifica funzionale con tre anni di anzianità nella qualifica stessa.

     Alla seconda qualifica dirigenziale si accede per concorso interno, per titoli ed esami, scritti ed orali, per non meno del 70% dei posti disponibili. Detto concorso è riservato al personale appartenente alla prima qualifica dirigenziale con tre anni di anzianità nella qualifica.

     I restanti posti sono coperti mediante concorso pubblico per titoli ed esami, scritti e orali.

     Per l'accesso a tutte le qualifiche funzionali o dirigenziali, il possesso del titolo di studio indicato nel bando è obbligatorio anche da parte del personale di ruolo che intende fruire della riserva, qualora detto obbligo sia sancito dall'ordinamento regionale e dalle leggi che disciplinano l'esercizio delle professioni, per l'espletamento delle funzioni proprie dei posti messi a concorso.

     Per l'ammissione dall'esterno ai concorsi pubblici relativi alle qualifiche dirigenziali è prescritto il possesso del diploma di laurea e specializzazione e/o abilitazione ove richieste dagli ordinamenti e si osservano, in ogni caso, le disposizioni contenute nel primo e secondo comma dell'art. 4 della L.R. n. 14 del 22 marzo 1978.

     Sono soppressi il primo, il terzo ed il quarto comma dell'art. 17 della L.R. n. 60/1979.

 

     Art. 20. (Prove di esame).

     Le prove di esame dei concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali e dirigenziali restano stabilite dall'art. 18 della L.R. 3 dicembre 1979, n. 60, con le integrazioni di cui al comma successivo, secondo i criteri di equiparazione con i livelli del precedente ordinamento fissati dall'art. 40 della presente legge.

     Nei concorsi relativi alla quinta qualifica funzionale e alla seconda qualifica dirigenziale, le prove di esame sono disciplinate dalle analoghe disposizioni concernenti, rispettivamente, la quarta qualifica funzionale e la prima qualifica dirigenziale.

 

     Art. 21. (Mobilità: principi generali).

     La mobilità del personale si realizza esclusivamente nell'ambito degli Enti e fra gli Enti destinatari degli accordi relativi al personale dipendente degli Enti locali e delle Regioni a statuto ordinario: deve rispondere ad esigenze di servizio ed è anche finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

     a) la razionalizzazione dell'impiego del personale regionale;

     b) l'accelerazione delle procedure per la copertura dei posti vacanti;

     c) l'avvicinamento del dipendente alla propria residenza anagrafica e/o la ricongiunzione con il nucleo familiare;

     d) il reciproco interesse dell'ente di provenienza, dell'ente di nuova destinazione e del dipendente.

     In materia di mobilità, così come disciplinata dai successivi articoli dal 22 al 26, deve essere adottato un apposito Regolamento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo con le OO.SS. maggiormente rappresentative.

 

     Art. 22. (Criteri per la mobilità territoriale nell'ambito dell'Ente).

     La mobilità interna all'Ente, che non comporta assegnazione a sede di lavoro in territorio comunale diverso da quello dell'Ufficio di provenienza, è effettuata dall'Amministrazione secondo criteri generali da definire previo confronto con le OO.SS. e si realizza mediante apposite ordinanze di servizio del Presidente della Regione. Dei singoli provvedimenti viene data informazione alle OO.SS.

     Qualora tale mobilità comporti modifica del profilo professionale - nell'ambito della stessa qualifica funzionale - devono essere accertati i necessari requisiti professionali, secondo criteri oggettivi stabiliti a livello di accordi decentrati anche ricorrendo ad iniziative di riqualificazione professionale e alla verifica dell'idoneità alle nuove mansioni.

     Qualora la mobilità interna all'Ente comporti l'assegnazione a sede di lavoro posta all'esterno del territorio comunale dell'Ufficio di provenienza, l'Amministrazione provvede sulla base di criteri oggettivi collegati alla residenza, all'anzianità ed alla situazione di famiglia secondo graduatorie stabilite in base ad accordi decentrati.

     I provvedimenti di assegnazione alla nuova sede di servizio previsti dal terzo comma del presente articolo, sono adottati dal Presidente della Giunta regionale, previo parere del Consiglio del Personale.

     Sono abrogati gli artt. 22 e 23 della L.R. 3 dicembre 1979, n. 60.

 

     Art. 23. (Mobilità fra enti).

     La mobilità fra Enti disciplinata dal presente articolo riguarda esclusivamente il personale destinatario degli accordi relativi ai dipendenti degli Enti locali e delle Regioni.

     Ferme restando le riserve di legge nonché la riserva prevista per il personale interno, i posti disponibili per concorso pubblico possono essere coperti mediante trasferimento di dipendenti già di ruolo in altri Enti.

     Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del trasferimento.

     La percentuale dei posti che può essere coperta con il criterio della mobilità, è definita in sede di accordi decentrati a livello regionale.

     A tal fine la Regione pubblica nel Bollettino Ufficiale gli avvisi relativi alla copertura dei predetti posti, ponendo un termine per la presentazione delle domande da parte del personale di ruolo appartenente alla stessa qualifica e con il medesimo profilo professionale.

     Per l'immissione in ruolo vengono formulate apposite graduatorie a cura di una Commissione nominata dalla Giunta regionale con la partecipazione paritetica di tre rappresentanti delle OO.SS., in base a criteri e modalità concordati in sede di accordi decentrati, tenendo, comunque, conto dei titoli professionali, della residenza, dell'anzianità, della situazione di famiglia dei richiedenti e dei motivi di studio.

     La mobilità prevista dai precedenti commi è subordinata, in ogni caso, al preventivo consenso dell'Ente di provenienza.

     E' consentito il trasferimento di personale tra Regioni nonché tra Regioni e gli Enti destinatari dell'accordo degli Enti locali, a domanda motivata e documentata dal dipendente interessato e previa intesa tra gli Enti, a condizione che sussista il posto vacante conferibile per concorso pubblico nella corrispondente qualifica e profilo professionale nell'Ente di destinazione.

     Dei singoli provvedimenti viene data comunicazione alle OO.SS.

 

     Art. 24. (Mobilità e delega di funzioni) .

     Le leggi regionali di delega disciplinano il trasferimento o l'assegnazione funzionale del personale per l'esercizio delle funzioni delegate da parte degli Enti locali.

     In casi di trasferimento la Regione provvede alla corrispondente riduzione dei propri organici, mentre gli Enti locali destinatari del personale provvedono al conseguente adeguamento delle proprie dotazioni organiche.

     Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del trasferimento.

     Il trasferimento o l'assegnazione funzionale del personale sono effettuati, previa intesa con gli Enti locali, sulla base di criteri oggettivi concordati in sede di accordi decentrati a livello regionale, tenendo comunque conto dei titoli professionali, dell'anzianità e della situazione di famiglia dei dipendenti.

     Nell'eventuale ipotesi di revoca della delega o di assegnazione della stessa ad Ente diverso, nel rispetto del principio che il personale segue le funzioni delegate, gli accordi decentrati stabiliranno i criteri per il trasferimento del personale interessato.

 

     Art. 25. (Mobilità preliminare alle procedure concorsuali).

     Preliminarmente alla determinazione dei posti da mettere a concorso ai sensi dell'art. 71 della L.R. 27 febbraio 1980, n. 11, deve essere accertata la possibilità di coprire i posti medesimi mediante mobilità del personale di ruolo dipendente dalla Regione da realizzarsi nel rispetto delle vigenti procedure e prescrizioni in materia.

     La mobilità prevista dal precedente comma può consentire anche la semplice assegnazione ad un Settore ed Ufficio decentrato della stessa sede e/o la modifica del profilo professionale già attribuito nell'ambito della qualifica funzionale di appartenenza.

     La modifica del solo profilo professionale viene disposta dalla Giunta, previo accertamento attitudinale secondo criteri e procedure che saranno fissati dalla normativa sull'ordinamento degli Uffici.

     Per i profili professionali a contenuto tecnico è prescritto il possesso del pertinente titolo di studio.

     La Giunta regionale determina i posti da coprire per concorso, distinti per qualifica, sede e pertinenti profili professionali, tenendo conto delle definitive vacanze in ruolo accertate dopo l'attuazione delle procedure descritte nei commi precedenti.

     Nel rispetto delle medesime procedure può essere anche consentito il passaggio dal «ruolo autonomo del personale della Formazione Professionale» al «ruolo unico del Consiglio e della Giunta regionale» e viceversa.

     I provvedimenti di mobilità e/o modifica del profilo professionale hanno decorrenza dalla data di effettiva assunzione in servizio dei vincitori del concorso.

     Il Consiglio del Personale definisce le procedure ed i tempi per la concreta applicazione del presente articolo ed esprime il proprio motivato parere sulle richieste di mobilità presentate dai dipendenti.

     A tal fine è necessario acquisire il preventivo motivato parere scritto del Coordinatore - da concordarsi con i Dirigenti dei Servizi del Settore - o dei singoli Dirigenti o Responsabili degli Uffici decentrati interessati al movimento.

 

     Art. 26. (Comando).

     Il comando del personale previsto dall'articolo 24, 3° comma, della L.R. 3 dicembre 1979, n. 60 e dall'articolo 7, 5° comma, della L.R. 20 maggio 1981, n. 15 è limitato al solo personale di ruolo degli Enti destinatari degli accordi relativi ai dipendenti delle Regioni e degli Enti Locali.

     E' prescritto il preventivo parere favorevole del Consiglio del Personale.

     Il comando deve essere determinato nel tempo e cessa, in ogni caso, col venir meno, per qualsiasi causa, della vacanza del posto di ruolo che aveva inizialmente giustificato l'adozione del provvedimento.

     Dei singoli provvedimenti viene data comunicazione alle Organizzazioni Sindacali.

 

     Art. 27. (Formazione e aggiornamento professionale).

     (Omissis) [1].

     Sono abrogati: l'articolo 11 della L.R. 8 gennaio 1980, n. 6, l'articolo 20 della L.R. 27 febbraio 1980, n. 11 e l'articolo 13 della L.R. 20 maggio 1981, n. 15.

 

     Art. 28. (Part-time).

     In via sperimentale la Regione può procedere alla trasformazione di posti di organico ad orario pieno, in posti ad orario ridotto nel limite massimo che sarà definito in sede di accordi decentrati, nell'intesa che ad ogni posto di tempo pieno devono corrispondere due posti a tempo parziale.

     Il part-time comporta un orario giornaliero di lavoro pari al 50% dell'orario normale, articolato su almeno cinque giorni lavorativi settimanali.

     Al rapporto di lavoro a part-time si applica la disciplina del rapporto di lavoro del personale a tempo pieno ivi compresa la incompatibilità assoluta con ogni altro rapporto di lavoro pubblico o privato o altre attività professionali. Si osservano, inoltre, le seguenti ulteriori prescrizioni:

     a) le norme di accesso sono le stesse di quelle previste per il personale a tempo pieno;

     b) il trattamento economico è pari al 50% di tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale a tempo pieno, ivi compresa l'indennità integrativa speciale;

     c) il salario di anzianità previsto dal successivo articolo 35 è pari al 50% di quello spettante al personale di pari qualifica a orario intero;

     d) al personale a part-time spettano per intero le quote di aggiunta di famiglia in quanto dovute;

     e) il personale a part-time non può eseguire prestazioni straordinarie né può usufruire di benefici che comportino a qualsiasi titolo riduzione di orario di lavoro;

     f) non possono coprire posti part-time i dipendenti con posizione funzionale di direzione o coordinamento di strutture operative.

     I posti di organico a tempo pieno che si possono convertire con part- time sono individuati esclusivamente fra quelli compresi fra il primo e il sesto livello.

     Comunque e nel rispetto della precisazione di cui al precedente comma, l'individuazione dei settori, dei profili professionali e la quantità di posti a tempo pieno convertibili a part-time saranno definiti in sede di accordi decentrati.

     Il personale a tempo pieno può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno a part-time o viceversa sempre che vi sia la disponibilità dei relativi posti.

     Le assunzioni a part-time non precostituiscono diritto ad ottenere la trasformazione del rapporto a tempo pieno.

     La concreta applicazione della disciplina prevista dal presente articolo è subordinata alla preventiva soluzione, a livello nazionale, degli aspetti previdenziali del rapporto di lavoro a part-time.

 

     Art. 29. (Servizio di mensa).

     Al fine di agevolare la realizzazione delle nuove forme di organizzazione del lavoro e le maggiori disponibilità richieste al personale per migliorare l'efficienza e la produttività dei servizi, la Regione conferma l'istituzione del servizio di mensa - già istituito in attuazione dell'art. 33 della L.R. 18 gennaio 1980, n. 6 - le cui modalità e criteri di gestione saranno definiti in sede di accordi decentrati.

     Non può fruire del servizio di mensa il personale che effettua un orario unico articolato in sei giornate lavorative settimanali o il personale comunque assente dal servizio. Il pasto deve essere consumato al di fuori dell'orario di lavoro.

     Il dipendente è tenuto a pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari ad un terzo del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da terzi, oppure un corrispettivo sempre pari ad un terzo dei costi dei generi alimentari e del personale, qualora la mensa sia gestita direttamente dall'Ente.

     In ogni caso, è esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.

 

     Art. 30. (Informazione).

     Nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali ed al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed all'efficienza dei servizi, la Regione garantisce una costante e tempestiva informazione alle organizzazioni sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonché i programmi e gli investimenti della Regione.

     L'informazione riguarda sia gli atti e i provvedimenti che direttamente attengono le materie predette, sia gli atti e i provvedimenti relativi ad altri oggetti dai quali, comunque, discendono conseguenze riguardanti il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi.

     L'informazione avviene a livello di strutture sindacali orizzontali e verticali.

     L'informazione si attua in via preventiva con le OO.SS. a livello orizzontale territoriale, se essa riguarda obiettivi e programmi di sviluppo, piani di intervento e di investimento, bilanci annuali o pluriennali e a livello di OO.SS. di categoria se riguarda l'organizzazione del lavoro ed i provvedimenti concernenti il personale.

     Attraverso gli accordi decentrati saranno definite le modalità ed i tempi dell'informazione.

     Per le finalità di cui al primo comma si tengono, inoltre, periodicamente conferenze di servizio.

     L'art. 11 della L.R. 20 maggio 1981, n. 15 è abrogato.

 

     Art. 31. (Rapporto di lavoro a tempo determinato).

     Limitatamente alle qualifiche funzionali dalla prima alla sesta, la Regione può procedere, per esigenze di carattere eccezionale, all'assunzione temporanea di personale straordinario, da applicare a mansioni impiegatizie e di operaio, nel limite di un contingente non superiore al 3% della dotazione organica complessiva delle predette qualifiche.

     Le assunzioni temporanee sono disposte sentito il Consiglio del Personale con deliberazioni della Giunta regionale, per comprovate esigenze di servizio indilazionabili e determinate nella durata.

     Con il metodo degli accordi decentrati saranno determinate le aree di intervento e le esigenze prioritarie che dovranno essere soddisfatte con le predette assunzioni.

     In sede di prima applicazione presso il Servizio del Personale sono istituiti appositi elenchi degli idonei dei rispettivi concorsi, già espletati dalla Regione Abruzzo alla data di entrata in vigore della presente legge, per essere assunti in via temporanea.

     Per i successivi concorsi sono iscritti d'ufficio negli elenchi e secondo l'ordine di graduatoria, i candidati che siano risultati idonei in pubblici concorsi banditi dalla Regione; l'iscrizione avviene nell'elenco corrispondente alle mansioni previste dal concorso nel quale il singolo concorrente ha conseguito l'idoneità.

     L'iscrizione negli elenchi vale a partire dalla esecutività del provvedimento della Giunta regionale di approvazione delle risultanze del concorso e perde ogni efficacia dal momento in cui, per la stessa qualifica e profilo professionale, sia esecutivo il provvedimento della Giunta regionale di approvazione delle risultanze del concorso immediatamente successivo [2].

     Gli aspiranti che abbiano rinunciato per qualsivoglia ragione ad un'assunzione temporanea perdono l'iniziale ordine di iscrizione negli elenchi e sono d'ufficio collocati dopo il nominativo dell'aspirante che risulta ultimo iscritto negli elenchi medesimi alla data della rinuncia all'assunzione temporanea.

     Le assunzioni straordinarie per mansioni del personale operaio sono disposte con l'osservanza delle norme sul collocamento dei lavoratori disoccupati.

     Le assunzioni temporanee effettuate in violazione delle norme di cui ai precedenti articoli sono nulle di diritto.

     Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni contenute nel D.P.R. 31 marzo 1971, n. 276

 

     Art. 32. (Qualifiche funzionali e livelli retributivi).

     Alle qualifiche funzionali e dirigenziali previste dalla presente legge corrispondono i seguenti livelli retributivi annui lordi per dodici mensilità:

     I qualifica funzionale L. 3.300.000;

     II qualifica funzionale L. 3.600.000;

     III qualifica funzionale L. 3.900.000;

     IV qualifica funzionale L. 4.450.000;

     V qualifica funzionale L. 5.200.000;

     VI qualifica funzionale L. 5.500.000;

     VII qualifica funzionale L. 6.400.000;

     VIII qualifica funzionale L. 8.640.000;

     Prima qualifica funzionale dirigenziale L. 11.200.000;

     Seconda qualifica funzionale dirigenziale L. 14.000.000.

     Al personale regionale competono, inoltre, la tredicesima mensilità, nonché l'indennità integrativa speciale e le quote di aggiunta di famiglia nelle misure e con i criteri stabiliti per gli impiegati civili dello Stato.

     Salvo quanto disposto dal successivo art. 35, il trattamento economico del personale regionale, con effetto dal 1 gennaio 1983, non è soggetto ad incrementi per anzianità.

     A decorrere dalla predetta data, in caso di nascita di figli, è concessa una maggiorazione pari al 2,50% dello stipendio iniziale della qualifica funzionale posseduta, alle condizioni e con le modalità già previste per l'attribuzione degli analoghi aumenti biennali anticipati di stipendio del personale civile dello Stato, riassorbibile all'atto del conferimento delle somme di cui al successivo art. 35.

     Analogo beneficio è riconosciuto, con le stesse modalità, al personale che abbia diritto, con effetto successivo alla data del 31.12.1982, all'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio ai sensi dell'art. 1 della Legge 24.5.1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni [3].

 

     Art. 33. (Indennità).

     Per ciascuna qualifica funzionale e dirigenziale, nonché per le funzioni di coordinamento sono previste le seguenti indennità:

     a) al personale incaricato della funzione di coordinamento è corrisposto un compenso nella misura annua fissa per 12 mensilità di L. 3.500.000;

     b) al personale inquadrato nella seconda qualifica dirigenziale compete un'indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 4.800.000;

     c) al personale inquadrato nella prima qualifica dirigenziale con direzione di una struttura organizzativa di 1° grado compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 3.000.000;

     d) al personale inquadrato nell'ottava qualifica, con direzione di un'unità operativa organica, compete un'indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 1.500.000;

     e) al personale inquadrato nelle qualifiche settima e sesta compete un'indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 360.000;

     f) al personale di vigilanza (ittica, venatoria, silvo-pastorale) inquadrato nella quinta qualifica compete l'indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 600.000. Detta indennità assorbe ogni altra indennità comunque corrisposta a tale titolo;

     g) al personale inquadrato nelle qualifiche quinta, quarta e terza, compete un'indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 120.000. Tale indennità non compete al personale della qualifica quinta che percepisce l'indennità di L. 600.000 di cui alla precedente lettera f);

     h) al personale inquadrato nella seconda qualifica compete un'indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 60.000.

     Al personale della prima qualifica funzionale non compete alcuna indennità;

     i) al personale inquadrato nella quarta e terza qualifica funzionale, destinato a prestazioni comportanti condizioni di particolare esposizione a rischio nei settori di cui all'allegato annesso compete un'indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 240.000.

     Detta indennità non è cumulabile con l'indennità di L. 120.000 spettante al personale inquadrato nelle qualifiche funzionali quarta e terza che presta servizio in settori di attività diversi da quelli indicati nel medesimo allegato A.

 

     Art. 34. (Riequilibrio anzianità).

     Il riequilibrio tra anzianità economica e anzianità giuridica per i dipendenti regionali viene effettuata prendendo a base di calcolo la progressione economica orizzontale prevista per ciascun livello funzionale dalla L.R. 20 maggio 1981, n. 15 e con riferimento alla data del 31 dicembre 1982.

     I criteri cui si attua questo riequilibrio sono i seguenti:

     a) valutazione per intero, in termini di classe e/o scatti in mesi degli anni di effettivo servizio, maturati nella qualifica nella quale il dipendente trovasi inquadrato al momento dell'operazione di riequilibrio computando anche il servizio svolto presso lo Stato, Enti pubblici, enti locali e Regioni;

     b) valutazione in mesi degli anni di effettivo servizio maturati nei livelli inferiori pure valutati per intero sul valore delle classi e/o scatti attribuite ai livelli inferiori di riferimento computando sempre anche il servizio svolto presso lo Stato, Enti pubblici, Enti locali, Regioni.

     L'importo complessivo derivante da detta operazione di riequilibrio decurtato del 7% definisce compiutamente e definitivamente la quota di salario spettante ad ogni dipendente in funzione della progressione economica orizzontale per anzianità al 31 dicembre 1982 che resta in godimento individuale.

     Viene comunque garantito, nel nuovo livello retributivo l'importo maturato per anzianità (classi e aumenti periodici) in godimento al 31 dicembre 1982, ove risultasse superiore al maturato determinato ai sensi dei punti a) e b) del presente articolo.

 

     Art. 35. (Salario di anzianità).

     Al personale regionale nell'arco di validità del presente accordo, viene corrisposta alla data del 1 gennaio 1985, quale integrazione del salario di anzianità già attribuito ai sensi del precedente art. 34 una somma annua fissa per ciascun livello retributivo nelle seguenti misure:

     I livello L. 198.000;

     II livello L. 216.000;

     III livello L. 234.000;

     IV livello L. 267.000;

     V livello L. 312.000;

     VI livello L. 330.000;

     VII livello L. 384.000;

     VIII livello L. 518.000;

     1 qualifica dirigenziale L. 672.000;

     2 qualifica dirigenziale L. 840.000.

     Qualora il rinnovo del nuovo accordo non dovesse realizzarsi entro il biennio del prossimo triennio contrattuale, al personale viene comunque corrisposto, alla data del 1 gennaio 1987, a titolo di acconto un analogo beneficio di uguale importo.

     Al personale assunto dopo il 1° gennaio 1983 i predetti importi vengono corrisposti - in ventiquattresimi - in proporzione al numero dei mesi trascorsi in servizio alla data del 1 gennaio 1985.

     In caso di passaggio di qualifica gli stessi importi sono calcolati - in ventiquattresimi - in proporzione ai servizi prestati nella qualifica di provenienza ed in quella in godimento al 1° gennaio 1985.

     Le somme di cui ai precedenti commi sono, altresì, ridotte in proporzione ai periodi di interruzione del trattamento economico intervenuti nel biennio in riferimento.

 

     Art. 36. (Salario accessorio).

     Al personale presente in servizio inserito in strutture che comportano un'erogazione di servizio di almeno 12 ore compete un'indennità di turno nella misura mensile di L. 25.000.

     L'indennità oraria per il servizio ordinario notturno è fissato in L. 1.080, per il servizio ordinario festivo in L. 1.215; per il servizio ordinario notturno festivo in L. 1.800.

     La Regione può istituire un servizio di pronta reperibilità per migliorare la funzionalità e l'efficienza delle attività di protezione civile, dei servizi sui fiumi e sui canali navigabili e dei servizi generali regionali; il compenso previsto è di L. 600 orarie.

     I dipendenti interessati e le modalità di svolgimento sono determinati in sede di accordi decentrati.

 

     Art. 37. (Omnicomprensività).

     Con effetti dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di corrispondere ai dipendenti, oltre alle indennità previste dalla legge medesima, ulteriori indennità, proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in connessione con la carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'Amministrazione di appartenenza salvo che abbiano carattere di generalità per tutti i dipendenti.

     L'importo delle indennità, dei proventi e dei compensi dei quali è vietata la corresponsione deve essere versato dagli Enti, società, aziende ed amministrazioni tenuti ad erogarli, direttamente alla Tesoreria della Regione per essere destinato al Fondo istituito dall'art. 47 della L.R. 3 dicembre 1979, n. 60.

     E' abrogato l'art. 46 della citata L.R. n. 60/1979.

 

     Art. 38. (Lavoro straordinario).

     Le prestazioni di lavoro straordinario sono autorizzate entro il limite massimo pari al prodotto di 100 ore annue per il numero dei dipendenti regionali, ed entro il limite annuo individuale di 250 ore, previa definizione di un'ammontare complessivo di spesa pari a 150 ore pro- capite.

     Per esigenze eccezionali - debitamente motivate in relazione all'attività di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell'organico o per fronteggiare eventi o situazioni di carattere straordinario - il limite massimo individuale può essere superato, previo confronto con le OO.SS. aziendali, nel rispetto comunque del monte ore complessivo previsto al punto precedente.

     Fino alla definizione intercompartimentale di cui all'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, della disciplina unitaria dell'istituto del lavoro straordinario, da stabilire entro tre mesi dalla stipula dell'ultimo accordo di lavoro del settore del pubblico impiego e, comunque, entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo, gli importi orari restano stabiliti in base ai livelli retributivi dell'accordo 1979/81, recepito con L.R. 20 maggio 1981, n. 15, e salvo quanto derivante dalla dinamica della scala mobile computata alla data del 1° gennaio di ogni anno.

     Le prestazioni di lavoro straordinario effettuate per attività richieste dall'ISTAT non sono comprese nei limiti previsti dalla presente normativa. Le relative spese sono a carico dell'ISTAT.

     Sono abrogati i commi 2° e 3° dell'art. 49 della L.R. 3 dicembre 1979, n. 60.

 

     Art. 39. (Compensi incentivanti la produttività).

     Per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'Amministrazione regionale, sono istituiti compensi incentivanti la produttività.

     La previsione dei compensi di cui al precedente punto è subordinata alla formulazione scritta di programmi di attività delle singole unità organiche ed alla verifica dei risultati.

     I criteri per l'attribuzione individuale dei compensi in rapporto ai risultati conseguiti rispetto a quelli programmati per le singole unità organiche, sono stabiliti, in sede di accordi decentrati tenendo conto del parametro retributivo, delle ore di presenza in servizio e del rendimento, idoneamente verificato, dimostrato da ciascun dipendente nell'esecuzione del programma di attività.

     La somma complessiva annualmente attribuibile a titolo di compenso incentivante la produttività è costituita da:

     a) quote di salario corrispondenti a 50 ore di lavoro straordinario per ciascun dipendente, mediante riduzione dello stanziamento previsto nei pertinenti capitoli di bilancio;

     b) economie di esercizio derivanti da processi di ristrutturazione che aumentino, sulla base di criteri oggettivi individuati in sede decentrata, la produttività individuale e collettiva.

     Tali economie sono verificate in sede di assestamento del bilancio in data 30 novembre e sono desumibili dal raffronto tra le somme impegnate per spese correnti con aggiunta di quelle che si presume di impegnare nel mese di dicembre e quelle previste, tenuto conto delle precedenti eventuali variazioni in corso di esercizio ed escluse, ovviamente, quelle dell'assestamento.

     L'importo così determinato sarà stornato a favore dello stanziamento relativo ai compensi incentivanti la produttività già iscritto in bilancio.

     Dette economie si ripartiscono come segue:

     20% in economie di bilancio;

     40% in riconversione di attrezzature;

     40% in premio di produttività.

 

     Art. 40. (Sistema di inquadramento).

     Il personale regionale è collocato nelle qualifiche funzionali previste dal presente ordinamento secondo la seguente tabella di corrispondenza:

 

 

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Livelli funzionali                           Qualifiche funzionali

          ex L.R. n. 15/1981 del presente ordinamento

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1                                                                I

II                                                              II

III                                                            III

IV                                                              IV

--                                                               V

V                                                               VI

VI                                                             VII

VII                                                           VIII

VIII

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1 qualifica dirigenziale, 2 qualifica dirigenziale, Coordinamento.

 

 

     Per l'inquadramento nelle qualifiche dirigenziali si applicano i criteri previsti nel successivo articolo 41.

     Previo accordo decentrato ed in relazione alla propria organizzazione del lavoro, la Regione può utilizzare la quinta qualifica funzionale.

     Per i profili amministrativi del quarto livello, il sesto livello costituisce la qualifica funzionale immediatamente superiore.

 

     Art. 41. (Inquadramento delle qualifiche dirigenziali).

     Nella fase di prima attuazione della presente legge sono inquadrati automaticamente nella prima qualifica dirigenziale tutti coloro che attualmente sono inquadrati nell'ottavo livello previsto dalla L.R. n. 15/1981.

     Sempre nella fase di prima attuazione della presente legge alla seconda qualifica dirigenziale si accede mediante selezione per titoli per almeno il 90% dei posti previa contrattazione con le Organizzazioni Sindacali regionali di categoria maggiormente rappresentative; per i restanti posti si dovrà procedere mediante concorso pubblico per titoli ed esami scritti ed orali.

     Per il personale inquadrato nella prima qualifica dirigenziale gli effetti economici e giuridici decorrono dall'1 gennaio 1983.

     Per il personale che verrà inquadrato nella seconda qualifica dirigenziale, gli effetti economici e giuridici decorrono dalla data di conferimento delle nuove funzioni dirigenziali.

     Sino alla nomina dei coordinatori fra i dirigenti della seconda qualifica dirigenziale, a norma del presente articolo, i coordinatori previsti dalla L.R. n. 15 del 20 maggio 1981, continuano a percepire l'indennità di coordinamento nella misura stabilita dalla medesima legge.

     I concorsi per la copertura dei posti della seconda qualifica dirigenziale e la nomina dei nuovi coordinatori, debbono essere effettuati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 42. (Scaglionamento dei benefici contrattuali).

     Ai fini del contenimento degli oneri contrattuali nel quadro della politica governativa in ordine alla spesa pubblica, i benefici economici conseguenti all'applicazione della presente legge vengono attribuiti con le decorrenze e le percentuali di seguito specificate, prendendo a base di calcolo l'intero beneficio economico spettante a ciascun dipendente:

     dal 1 gennaio 1983,  35%;

     dal 1 gennaio 1984,  70%;

     dal 1 gennaio 1985, 100%.

     Ai fini della determinazione del beneficio da attribuire si deve prendere a base quanto compete a ciascun dipendente a seguito dell'inquadramento ai sensi della presente legge, alla data del 1° gennaio 1983 per le seguenti voci: stipendio tabellare iniziale, importo derivante dal riequilibrio delle anzianità pregresse, indennità aggiuntive previste per le singole qualifiche funzionali (con esclusione dell'indennità di coordinamento), decurtato del trattamento economico in godimento al 31 dicembre 1982.

     Al personale che viene assunto dopo il 1° gennaio 1983 e prima del 31 dicembre 1984 compete il trattamento economico iniziale previsto dall'art. 16 della L.R. 20 maggio 1981, n. 15, a cui vanno aggiunti i benefici della presente legge secondo le percentuali di scaglionamento sopra specificate.

     Alle medesime percentuali è assoggettata l'erogazione dei benefici conseguenti all'eventuale inquadramento in un livello superiore nel periodo dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1984.

 

     Art. 43. (Concorsi speciali).

     In occasione delle operazioni di ristrutturazione connesse all'attuazione della presente legge, sulla base della legge regionale di organizzazione, ed anche per un definitivo riequilibrio dell'applicazione degli istituti normativi dei precedenti contratti, almeno il 50% dei posti vacanti nelle qualifiche funzionali previste dalla presente legge dalla seconda all'ottava è coperto mediante concorsi interni per titoli ed esami riservati al personale inquadrato nel livello immediatamente inferiore con un'anzianità di servizio di almeno tre anni nel livello medesimo ed in possesso del titolo di studio richiesto per il livello di appartenenza.

     I concorsi devono essere indetti entro il periodo di validità del presente accordo .

 

     Art. 44. (Passaggio di livello).

     In occasione dell'inquadramento in altra qualifica funzionale, il beneficio economico da attribuire ad ogni dipendente consiste nella differenza tra l'iniziale della qualifica di provenienza e l'iniziale della qualifica di accesso.

 

     Art. 45. (Personale dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo).

     Le disposizioni contenute nella presente legge sono estese al personale dell'Ente regionale di Sviluppo Agricolo - ERSA - ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della L.R. 28 dicembre 1978, n. 87.

     Ai fini di un'applicazione coordinata delle norme della presente legge, gli accordi decentrati relativi al personale dell'ERSA sono stipulati dalla medesima delegazione competente per il personale del ruolo regionale, integrata dal presidente dell'Ente o un suo delegato.

 

     Art. 46. (Accordi decentrati).

     Nell'ambito dei limiti fissati dalla disciplina dell'accordo nazionale recepito con la presente legge, è demandata agli accordi a livello aziendale, la definizione della disciplina relativa alle seguenti materie:

     - le condizioni di lavoro, nonché i criteri per la sua organizzazione anche in conseguenza della ristrutturazione dei servizi e degli uffici;

     - l'individuazione della rispondenza delle prestazioni di lavoro ai profili professionali istituiti dalla legge regionale sull'ordinamento degli uffici nell'ambito della qualifica funzionale attribuita in base alla presente legge;

     - le articolazioni dell'orario di lavoro;

     - la verifica delle condizioni per l'erogazione del salario accessorio in base ai criteri e nei limiti fissati dall'accordo nazionale;

     - la definizione della produttività collettiva e individuale.

     Gli accordi decentrati non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dagli accordi nazionali.

     Per gli accordi a livello regionale che riguardano aspetti comuni sia al personale regionale che a quello degli Enti locali, la delegazione di parte pubblica è composta dal Presidente della Giunta regionale, o da un suo delegato, che la presiede, e dalle rappresentanze regionali dell'ANCI, UPI e UNCEM.

     Sono soppressi il 1° ed il 4° comma dell'art. 12 della L.R. 20 maggio 1981, n. 15.

 

     Artt. 47. - 48. (Norma finanziaria, urgenza).

     (Omissis).

 

 

Allegato A)

 

   PRESTAZIONI DI LAVORO CHE COMPORTANO CONTINUA E DIRETTA ESPOSIZIONE A

RISCHI PREGIUDIZIEVOLI ALLA SALUTE E INTEGRITA' PERSONALE

     Prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto e continuo esercizio di trasporto con automezzi, autotreni, autoarticolati, scuola- bus, mezzi fuori strada ed altri veicoli per trasporto di cose con eventuali operazioni accessorie di carico e scarico.

     Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua al contatto con catrame, bitume, fuliggine, oli minerali, paraffina, loro composti, derivati e residui, nonché lavori di manutenzione stradale e di segnaletica in presenza di traffico.

     Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'adibizione all'infermeria per animali e alla raccolta e smaltimento di materiale stallico, di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani, di rimozione e seppellimento salme.

     Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti da lavori di fogne, canali, sentine, pozzi, gallerie, bacini di carenaggio o da lavori di bonifica in terreni paludosi, manutenzione opere marittime, lagunari, lacuali e fluviali compreso scavo porti eseguiti con macchinari sistemati su chiatte o natanti.

     Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'adibizione alle officine, centrali termiche, forni, inceneritori, impianti di depurazione continua, reparti tipografici e litografici e cucine di grandi dimensioni.

     Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'uso di mezzi meccanici nelle attività boschive di taglio o esbosco e dall'impiego di antiparassitari.

     La rispondenza tra le categorie di personale aventi diritto all'indennità di cui ai punti i) dell'art. 33 della presente legge e le attività comportanti rischio da esse prestate, quali previste dalla tabella sopra esposta, è determinata con provvedimento della Giunta regionale sulla base di apposita dichiarazione motivata e rilasciata sotto la propria diretta responsabilità dal responsabile del settore presso il quale il personale suddetto presta servizio. Qualora vi fosse personale delle categorie anzidette non adibito anche temporaneamente alle attività comportanti rischio, al medesimo l'indennità di L. 240.000 viene corrisposta per il periodo di effettiva esposizione a rischio; per i restanti periodi compete invece l'indennità di lire 120.000 annua rapportata al periodo di non esposizione a rischio.

 

 

 


[1] I commi dal 1° al 9° sono stati abrogati dall'art. 2 della L.R. 24 ottobre 1989, n. 90.

[2] I commi dal 4° al 12° sono stati così sostituiti dall'art. 1 della L.R. 29 aprile 1987 n. 18.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 12 settembre 2001, n. 47.