§ 2.1.20 - L.R. 18 gennaio 1980, n. 6.
Norme sull'impiego regionale e sullo Stato del personale.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:18/01/1980
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Ammissione all'impiego).
Art. 2.  (Nomina in prova).
Art. 3.  (Decadenza dalla nomina).
Art. 4.  (Periodo di prova).
Art. 5.  (Promessa solenne e giuramento).
Art. 6.  (Fascicolo personale e stato matricolare).
Art. 7.  (Consiglio del Personale).
Art. 8.  (Amministrazione del personale).
Art. 9.  (Compiti del dipendente).
Art. 10.  (Divieto).
Art. 11.  (Aggiornamento professionale).
Art. 12.  (Residenza).
Art. 13.  (Comportamento in servizio).
Art. 14.  (Segreto d'ufficio).
Art. 15.  (Doveri verso gli amministratori e i responsabili degli Uffici. Limiti).
Art. 16.  (Altri doveri specifici).
Art. 17.  (Valutazione del personale).
Art. 18.  (Effetti dell'accertamento di prestazioni lavorative insufficienti).
Art. 19.  (Incompatibilità).
Art. 20.  (Effetti dell'incompatibilità).
Art. 21.  (Responsabilità verso la Regione).
Art. 22.  (Responsabilità contabile).
Art. 23.  (Denuncia di responsabilità).
Art. 24.  (Responsabilità verso i terzi).
Art. 25.  (Danno ingiusto).
Art. 26.  (Comunicazione delle diffide).
Art. 27.  (Concorso di danno verso l'ente e verso i terzi).
Art. 28.  (Disciplina applicabile).
Art. 29.  (Riposo settimanale).
Art. 30.  (Comunicazione delle assenze).
Art. 31.  (Assenze per malattia).
Art. 32.  (Cumulo delle assenze).
Art. 33.  (Servizi di mensa).
Art. 34.  (Benefici per meriti eccezionali).
Art. 35.  (Rinvio).
Art. 36.  (Indennità di buonuscita).
Art. 37.  (Situazioni pensionistiche particolari).
Art. 38.  (Sanzioni disciplinari).
Art. 39.  (Censura).
Art. 40.  (Riduzione dello stipendio).
Art. 41.  (Sospensione dall'impiego).
Art. 42.  (Destituzione).
Art. 43.  (Recidiva).
Art. 44.  (Competenza).
Art. 45.  (Commissione di disciplina).
Art. 46.  (Contestazione delle infrazioni).
Art. 47.  (Adempimenti del Presidente della Giunta Regionale).
Art. 48.  (Nomina del funzionario istruttore e dei consulenti tecnici).
Art. 49.  (Procedimento disciplinare. Rinvio alla normativa statale).
Art. 50.  (Cause di cessazione del rapporto).
Art. 51.  (Collocamento a riposo).
Art. 52.  (Dimissioni volontarie).
Art. 53.  (Decadenza).
Art. 54.  (Dispensa dal servizio).
Art. 55.  (Destituzione di diritto).
Art. 56.  (Costituzione del Consiglio del Personale).
Art. 57.  (Cumulo delle assenze).
Art. 58.  (Inquadramento del personale nel ruolo della Regione).
Art. 59.  (Abrogazione e rinvio).


§ 2.1.20 - L.R. 18 gennaio 1980, n. 6.

Norme sull'impiego regionale e sullo Stato del personale.

(B.U. n. 8 del 7 febbraio 1980).

 

 

Titolo I

RAPPORTO DI IMPIEGO

 

Art. 1. (Ammissione all'impiego).

     Per l'ammissione all'impiego regionale si applicano le norme contenute nella legge di recepimento del contratto nazionale di categoria.

     Per i livelli funzionali 6°, 7° e 8° un'aliquota del 10% del numero complessivo dei posti annualmente messi a concorso per le singole mansioni o gruppi di mansioni equivalenti di ciascun livello funzionale può essere riservato agli assistenti universitari ordinari, osservandosi, con gli opportuni adattamenti, le norme contenute nella legge 18 marzo 1958, n. 349 e nel D.P.R. 16 aprile 1959, n. 177.

     I requisiti di partecipazioni ai concorsi per i posti di impiego di cui al comma precedente e le modalità per l'espletamento degli stessi, sono stabiliti dai bandi emessi in applicazione delle LL.RR. nn. 14 e 15 del 22 marzo 1978 e successive modificazioni.

 

     Art. 2. (Nomina in prova).

     Il rapporto di impiego sorge con la nomina in prova dei vincitori dei concorsi, o di coloro che siano assunti a termini della legge 2 aprile 1968, n. 482.

     Detta nomina è disposta con decreto del Presidente della Giunta Regionale in attuazione delle deliberazioni della Giunta medesima relative all'approvazione delle graduatorie o all'assunzione diretta degli interessati, nei casi previsti da leggi speciali.

     Il decreto presidenziale è comunicato all'interessato con l'indicazione del giorno in cui egli deve assumere servizio.

     Il rapporto di impiego decorre, agli effetti giuridici ed economici, dalla data di effettiva assunzione del servizio.

 

     Art. 3. (Decadenza dalla nomina).

     Decade dalla nomina chi non assume servizio, senza giustificato motivo, entro dieci giorni dalla data stabilita.

     Per particolari ragioni la data di assunzione del servizio può essere prorogata dal Presidente della Giunta Regionale per non più di trenta giorni, salvo il caso di assolvimento degli obblighi militari.

 

     Art. 4. (Periodo di prova).

     La durata del periodo di prova è di sei mesi effettivi dalla data di inizio del servizio.

     Nel corso del periodo di prova l'impiegato presta servizio in almeno due unità organizzative.

     Sull'attività prestata dal dipendente in prova è redatta dettagliata relazione dai responsabili delle predette unità organizzative.

     Sulla base di tale relazione, e sentito il Consiglio del Personale, il Presidente della Giunta Regionale, entro un mese dal compimento del periodo di prova, con proprio atto motivato, conferma la nomina o dispone la risoluzione del rapporto di impiego, ove non ritenga di prorogare il periodo di prova di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il rapporto è risolto.

     I periodi di assenza dal servizio, a qualsiasi titolo, non sono utili ai fini del compimento del periodo di prova.

     Il provvedimento di conferma assegna il dipendente all'unità organizzativa con la figura professionale del livello di appartenenza.

     La nomina si intende confermata qualora nessun provvedimento sia stato adottato entro un mese dal termine del periodo di prova.

 

     Art. 5. (Promessa solenne e giuramento).

     Il dipendente, all'atto dell'assunzione in prova, deve rendere davanti al Presidente della Giunta o ad un suo delegato, in presenza di due testimoni, solenne promessa secondo la seguente formula: «Prometto di essere fedele alla Repubblica Italiana e di adempiere ai doveri del mio stato nell'interesse della collettività, dell'Amministrazione regionale e del pubblico bene».

     Il dipendente, all'atto del conseguimento della nomina, deve prestare giuramento davanti al Presidente della Giunta o ad un suo delegato, in presenza di due testimoni, secondo la seguente formula: «Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana e di adempiere ai doveri del mio stato nell'interesse della collettività, dell'Amministrazione regionale e del pubblico bene».

     Il rifiuto di prestare la promessa solenne o il giuramento comporta decadenza dall'impiego.

 

     Art. 6. (Fascicolo personale e stato matricolare).

     Per ogni dipendente sono tenuti, presso il Servizio del Personale, un fascicolo personale ed uno stato matricolare.

     Il fascicolo personale deve contenere tutti i documenti che possono interessare il rapporto d'impiego. Questi devono essere registrati, numerati e classificati senza discontinuità.

     Il dipendente ha diritto di prendere visione del suo fascicolo personale e di ottenere copia degli atti in esso contenuti, anche dopo la cessazione dal servizio e deve essere sentito prima dell'inserimento nel fascicolo di atti che potrebbero essergli di pregiudizio. Le sue dichiarazioni sono inserite nel fascicolo.

     Nello stato matricolare devono essere annotati i provvedimenti relativi alla nomina ed allo stato giuridico ed economico del personale.

     Per la compilazione e la tenuta del fascicolo personale e dello stato matricolare, si applicano, con gli opportuni adattamenti, le norme poste in materia per gli impiegati civili dello Stato dagli artt. 24 e segg. del D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686.

 

     Art. 7. (Consiglio del Personale).

     E' istituito il Consiglio del Personale nella seguente composizione:

     - Presidente della Giunta Regionale o un Componente della Giunta da lui delegato, che lo presiede;

     - un componente effettivo e un supplente designato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio fra i propri dipendenti di livello funzionale non inferiore al VI;

     - due componenti effettivi e due supplenti designati dalla Giunta Regionale tra dipendenti di livello funzionale non inferiore al VI;

     - tre componenti effettivi e tre supplenti designati tra i dipendenti regionali dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale [1].

     I componenti supplenti intervengono alle sedute in caso di assenza o impedimento dei rispettivi componenti effettivi.

     Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente del Settore Personale di livello funzionale non inferiore al VI.

     Il Consiglio del Personale è nominato dal Presidente della Giunta regionale e resta in carica sino al termine della legislatura.

     Esso esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge, formula proposte per il miglioramento degli uffici e per il personale regionale, cura l'informazione dei dipendenti regionali nelle attività di loro interesse ed esprime, a richiesta dell'Amministrazione, il proprio parere in merito ad ogni altro affare inerente all'organizzazione dei servizi ed al personale regionale.

 

     Art. 8. (Amministrazione del personale).

     Salvo che non sia diversamente disposto dalla presente legge e dalla legge sull'ordinamento amministrativo della Regione, i provvedimenti relativi allo stato giuridico ed economico del personale rientrano nella competenza della Giunta Regionale.

     Per il personale in servizio presso gli Uffici del Consiglio Regionale, i provvedimenti suddetti sono adottati dal Presidente della Giunta Regionale e dalla Giunta Regionale, d'intesa col Presidente del Consiglio e con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo, secondo le rispettive competenze, fatte parimenti salve le eventuali diverse disposizioni stabilite dalla presente legge e dalla legge sull'ordinamento amministrativo della Regione.

 

 

Titolo II

STATO GIURIDICO

 

Capo I

ATTRIBUZIONI

 

     Art. 9. (Compiti del dipendente).

     Trascorso, con esito favorevole, il periodo di prova, il dipendente ha diritto di esercitare le mansioni della figura professionale cui attiene il posto di impiego al quale è stato assunto.

     In luogo di tali mansioni, possono essergli temporaneamente conferite, per comprovate esigenze di servizio, attribuzioni attinenti ad altre figure professionali del livello funzionale di appartenenza.

     La Giunta Regionale stabilisce, con proprio atto generale, i criteri e le modalità per il conferimento predetto, sentite le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, tenendo conto dei compiti organizzativi affidati al Coordinatore dalla legge sull'ordinamento amministrativo della Regione.

 

     Art. 10. (Divieto).

     Non è consentito assumere o conferire mansioni pertinenti a livelli funzionali superiori a quello di appartenenza del dipendente.

     I provvedimenti emessi in deroga a tale divieto devono intendersi nulli di pieno diritto.

     Gli autori e gli esecutori di detti provvedimenti rispondono direttamente e solidalmente di eventuali danni derivanti dalle attività poste in essere in attuazione dei medesimi.

 

     Art. 11. (Aggiornamento professionale).

     (Omissis) [2].

 

 

Capo II

DOVERI

 

     Art. 12. (Residenza).

     Il dipendente regionale deve stabilire la propria residenza nel luogo ove ha sede l'ufficio in cui è destinato. Può stabilirla in altro luogo a condizione che non ne derivi pregiudizio al pieno e regolare adempimento dei propri doveri, ivi compresa l'osservanza dell'orario di servizio.

     Egli ha l'obbligo di informare tempestivamente l'Amministrazione della residenza e del domicilio prescelti nonché ogni eventuale cambiamento degli stessi.

     La residenza in luogo diverso da quella dell'ufficio non costituisce titolo preferenziale per il trasferimento ad altra sede di servizio.

 

     Art. 13. (Comportamento in servizio).

     Il dipendente regionale deve prestare tutta la sua opera nell'espletamento delle mansioni che gli sono affidate, curando, nel rispetto della legge e con la massima diligenza, l'interesse dell'Amministrazione.

     Nei rapporti con gli Amministratori e con gli altri dipendenti regionali deve ispirare il proprio comportamento al principio di una assidua e solerte collaborazione ed essere di esempio ai diretti collaboratori, in modo da assicurare il più efficace funzionamento del servizio.

     Nei rapporti con il pubblico, il suo comportamento deve essere tale da stabilire piena fiducia e sincera collaborazione fra i cittadini e l'Amministrazione.

 

     Art. 14. (Segreto d'ufficio).

     Il dipendente regionale deve mantenere il segreto d'ufficio e non può fornire a chi non ne abbia diritto, informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti o ad operazioni amministrative di qualsiasi natura, nonché notizie di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti e la cui divulgazione possa arrecare danno alla Regione o a terzi.

 

     Art. 15. (Doveri verso gli amministratori e i responsabili degli Uffici. Limiti).

     Il dipendente regionale è tenuto ad eseguire le direttive e le disposizioni impartite dagli Amministratori o dai responsabili degli uffici relativamente alle attribuzioni di cui è investito.

     Qualora ritenga che la disposizione impartitagli sia illegittima, deve farne rimostranze, dichiarandone le ragioni. Se la disposizione è rinnovata per iscritto, il dipendente deve eseguirla, tranne che l'atto richiesto sia vietato dalla legge penale.

 

     Art. 16. (Altri doveri specifici).

     Al dipendente è vietato:

     a) accettare compensi di qualsiasi genere per l'adempimento dei propri doveri d'ufficio;

     b) ingerirsi negli affari che altri abbiano con l'ente, o compiere qualunque atto che implichi ingerenza o relazione con interessi dei medesimi;

     c) eseguire, trattenere o rilasciare copia dei documenti di ufficio per ragioni non inerenti al servizio;

     d) eseguire, nell'ambito dell'ente, anche a titolo gratuito, lavori per conto di terzi o per proprio conto, anche fuori orario;

     e) utilizzare comunque mezzi o strumenti di lavoro della Regione al di fuori delle esigenze di servizio.

     La violazione dei divieti di cui sopra è considerata di particolare gravità ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dagli artt. 38 e seguenti.

 

     Art. 17. (Valutazione del personale).

     Per le prestazioni lavorative dei dipendenti regionali non si fa luogo ad alcuna valutazione, fatto salvo l'accertamento e la registrazione delle prestazioni chiaramente insufficienti.

     Le condizioni di prestazioni chiaramente insufficienti si verificano quando un dipendente, in più occasioni, non esegue, senza giustificato motivo, lavori di propria competenza per livello di appartenenza, titoli di studio e mansioni svolte nell'anno precedente, nei tempi e nei modi stabiliti e ciò risulta chiaramente da ordini scritti.

     La segnalazione concernente le eventuali prestazioni chiaramente insufficienti viene predisposta dal Responsabile diretto dell'Ufficio, ove il dipendente interessato presta la propria opera, entro il gennaio dell'anno successivo a quello al quale la segnalazione si riferisce.

     Essa viene presentata rispettivamente al Componente la Giunta che sovraintende al settore del quale fa parte l'Ufficio, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, al Comitato o alle Sezioni decentrate dell'organo regionale di controllo, secondo le rispettive competenze.

     Le segnalazioni di eventuali prestazioni insufficienti a carico di coordinatori e responsabili d'Ufficio, di addetti agli Uffici di gabinetto, vengono direttamente predisposte dagli organi di cui al comma precedente, secondo le rispettive competenze.

     Il Componente la Giunta, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, il Comitato e le Sezioni decentrate dell'Organo regionale di Controllo, secondo le rispettive competenze, prima di far pervenire alla Giunta, entro il successivo mese di febbraio, le segnalazioni di cui ai commi precedenti, devono sentire il dipendente interessato, il quale ha facoltà di avanzare le proprie osservazioni e farsi assistere da un rappresentante.

     I soggetti di cui al precedente comma devono redigere il proprio motivato parere allegando alla segnalazione di eventuali prestazioni insufficienti le osservazioni espresse dall'interessato e formulare la relativa proposta.

     La Giunta Regionale esamina tutte le segnalazioni di prestazioni chiaramente insufficienti e, sentito il Consiglio del Personale, adotta i conseguenti provvedimenti.

     La decisione della Giunta è comunicata per iscritto all'interessato.

 

     Art. 18. (Effetti dell'accertamento di prestazioni lavorative insufficienti).

     La decisione della Giunta Regionale, di riconoscere, a norma dell'articolo precedente, l'esistenza di prestazioni chiaramente insufficienti da parte di un dipendente regionale, comporta che l'anno solare, cui si riferiscono le prestazioni anzidette, non è considerato utile ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali e delle classi di stipendio in corso di maturazione.

     Tale decisione comporta, altresì, la perdita del beneficio della riserva dei posti nei concorsi banditi nell'anno immediatamente successivo a quello nel quale la decisione stessa è stata presa.

     La Giunta Regionale, sentito il Consiglio del Personale, dispone, con provvedimento motivato, la sospensione del rapporto di impiego per il periodo di un anno con i dipendenti regionali nei confronti dei quali sia stata riconosciuta per due anni consecutivi l'esistenza di prestazioni lavorative chiaramente insufficienti.

 

     Qualora, successivamente alla riassunzione in servizio, venga nuovamente accertata, nei confronti del dipendente, l'esistenza di prestazioni lavorative insufficienti, la Giunta Regionale dispone la risoluzione del rapporto di impiego.

 

     Art. 19. (Incompatibilità).

     Il dipendente regionale non può esercitare alcun commercio, industria o professione, né assumere impieghi alle dipendenze di privati o di enti pubblici, o incarichi retribuiti di qualsiasi genere.

     Non può, inoltre, assumere cariche in società costituite con fini di lucro, salvo che non si tratti di società cooperative e comunque senza percepire compensi.

     Previa autorizzazione della Giunta Regionale, sentito il Consiglio del Personale ed ove non sussistono motivi di incompatibilità espressamente stabiliti dalla legge, il dipendente può accettare incarichi presso Enti pubblici e Istituti superiori di istruzione e di ricerca.

     L'autorizzazione è concessa subordinatamente al preventivo accertamento che l'incarico non sia in contrasto con gli interessi della Regione, degli Enti amministrativi dipendenti e delle società a partecipazione regionale e non attengano ad attività o provvedimenti che possano comportare, anche in fase istruttoria, l'esame da parte del Servizio o della struttura organizzativa decentrata cui l'interessato è assegnato [3].

     L'autorizzazione è subordinata alla condizione, da stabilire nel provvedimento concessivo, che l'incarico sia conciliabile con l'integrale assolvimento dei doveri d'Ufficio, ivi compreso l'orario settimanale di lavoro.

     (Omissis) [4].

     Le cariche elettive presso Enti pubblici diverse da quelle previste dalla Legge n. 1078 del 12 dicembre 1966 o da altre norme legislative per le quali non sia prevista l'autorizzazione ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'espletamento del mandato, possono essere accettate dal dipendente purché il relativo esercizio sia conciliabile con l'integrale assolvimento dei doveri d'Ufficio, ivi compreso l'orario settimanale di lavoro.

     L'accettazione della carica deve essere tempestivamente comunicata alla Giunta Regionale - Settore del Personale.

     Le eventuali controversie sono definite dalla Giunta Regionale.

 

     Art. 20. (Effetti dell'incompatibilità).

     L'incompatibilità dà luogo alla decadenza del dipendente dall'impiego, ove non venga rimossa nel termine di 15 giorni dalla notifica di apposita diffida adottata dal Presidente della Giunta Regionale.

     La decadenza è deliberata dalla Giunta Regionale, sentito il Consiglio del Personale.

     Sono fatte, comunque, salve le eventuali sanzioni disciplinari applicabili.

 

 

Capo III

RESPONSABILITA'

 

     Art. 21. (Responsabilità verso la Regione).

     I dipendenti regionali rispondono personalmente e solidalmente dei danni derivanti all'Ente da violazioni di obblighi di servizio.

     Se il dipendente ha agito per un ordine che era obbligato ad eseguire, va esente da responsabilità, salva la responsabilità del soggetto che ha impartito l'ordine.

     Il dipendente, invece, è responsabile se ha agito per delega.

     Il dipendente, per la responsabilità di cui ai precedenti commi, è sottoposto alla giurisdizione della Corte dei Conti nei modi previsti dalle leggi in materia.

 

     Art. 22. (Responsabilità contabile).

     La responsabilità contabile del dipendente incaricato della riscossione e del maneggio di somme di denaro è regolata, a norma dell'art. 86 della L.R. 29 dicembre 1977, n. 81, dalle disposizioni di legge e regolamentari disciplinanti l'analoga responsabilità degli agenti contabili dello Stato, in quanto applicabili.

 

     Art. 23. (Denuncia di responsabilità).

     Nei confronti dei dipendenti della Regione, ai quali siano imputabili omissioni o violazioni dei loro doveri in relazione agli artt. 18 e 30 della legge 19 maggio 1976, n. 335 e degli artt. 21 e 22 della presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'art. 32 della stessa legge 19 maggio 1976, n. 335.

 

     Art. 24. (Responsabilità verso i terzi).

     Il dipendente che, nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite, cagioni ad altri un danno ingiusto, è personalmente obbligato a risarcirlo.

     L'ente che abbia risarcito il terzo del danno cagionato dal dipendente si rivale agendo contro quest'ultimo a norma dell'art. 21. Contro il dipendente addetto alla conduzione di autoveicoli o di altri mezzi meccanici, l'azione dell'ente è esercitata solo in caso di danni non coperti da assicurazione e arrecati per dolo o colpa grave.

 

     Art. 25. (Danno ingiusto).

     E' danno ingiusto, agli effetti previsti dall'articolo 24, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

     La responsabilità personale del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti od operazioni, quanto se la detta violazione consista nell'omissione o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento egli sia obbligato per legge o per regolamento.

 

     Art. 26. (Comunicazione delle diffide).

     Il dipendente convenuto in giudizio per danni arrecati a terzi nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite o quello cui sia notificata da terzi diffida per l'omissione di atti o di operazioni al cui compimento il dipendente stesso sia tenuto, ha il dovere di darne, senza indugio, notizia al responsabile dell'ufficio.

     Il responsabile dell'ufficio ha il dovere di informare senza indugio la Giunta Regionale degli atti di citazione e delle diffide che siano notificate a lui stesso ovvero ai dipendenti.

     Devono, altresì, essere comunicate, con le modalità di cui ai precedenti commi, le sentenze, rinunce e transazioni intervenute nei giudizi.

 

     Art. 27. (Concorso di danno verso l'ente e verso i terzi).

     Il mancato esercizio dell'azione di risarcimento nei confronti del dipendente da parte del terzo danneggiato, la reiezione della domanda da parte del giudice adito, come pure le rinunce o transazioni, non escludono che il fatto, l'omissione o il ritardo del dipendente siano valutati dall'ente ai fini della responsabilità dell'autore verso l'ente stesso.

 

 

Capo IV

     DIRITTI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DIRITTI SINDACALI

 

     Art. 28. (Disciplina applicabile).

     Per i diritti connessi all'esercizio delle funzioni e per i diritti sindacali del personale si applicano le norme poste dalla legge regionale di recepimento del contratto nazionale di categoria, con le integrazioni di cui agli articoli seguenti.

 

     Art. 29. (Riposo settimanale).

     Il dipendente ha diritto ad un riposo settimanale che, di regola, coincide con il sabato e la domenica e non presta servizio negli altri giorni riconosciuti festivi. Negli stessi giorni sono, comunque, assicurati i servizi essenziali.

     Qualora al dipendente sia richiesto di prestare servizio in un giorno riconosciuto festivo, egli ha diritto di assentarsi dal lavoro, su sua indicazione, in un giorno feriale della settimana successiva, salvo il rinvio per improrogabili esigenze di servizio, a data da stabilirsi, d'intesa con il responsabile dell'unità organizzativa.

     La giornata del sabato, anche se coincidente con il riposo settimanale del dipendente, è considerata lavorativa.

 

     Art. 30. (Comunicazione delle assenze).

     Il dipendente che non può presentarsi in servizio per malattia o altra causa di forza maggiore deve darne comunicazione, entro l'orario di servizio del primo giorno di assenza, avvalendosi del mezzo più rapido, salvo il caso di comprovata impossibilità.

     L'assenza motivata da malattia, di durata superiore a due giorni, nei casi in cui il dipendente non abbia chiesto la visita di controllo all'atto della comunicazione dell'assenza, deve essere giustificata, entro il terzo giorno, con certificato medico nel quale siano specificate l'infermità e la presumibile durata di questa.

     Il dipendente, oltre a comunicare l'assenza, deve indicare il luogo della propria dimora, se diverso da quello abituale. Qualora debba allontanarsi dall'abitazione per motivi di cura, deve darne altresì tempestiva notizia all'ufficio presso il quale presta servizio.

     Il dipendente che si trovi in Comune diverso da quello di abituale residenza, qualora non possa riprendere tempestivamente servizio per impedimenti sopravvenuti, è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ufficio da cui dipende.

     Nell'eventualità che il dipendente venga colto da malattia durante un periodo di permanenza all'estero, comunicazione telegrafica e certificazione sanitaria devono essere inviate all'Ufficio di appartenenza il quale - ove lo ritenga necessario - può disporre gli opportuni accertamenti mediante il consolato italiano competente per territorio.

 

     Art. 31. (Assenze per malattia).

     Il dipendente, in caso di assenza continuativa dal servizio per malattia, ha diritto al seguente trattamento economico:

     - nei primi tredici mesi: intero;

     - nei successivi sette mesi: ridotto al 50%.

     Il tempo durante il quale il dipendente è assente per malattia, è computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio, della progressione economica e del trattamento di previdenza e di quiescenza.

     Per motivi di particolare gravità l'Amministrazione può consentire al dipendente, che abbia raggiunto i limiti previsti dal comma precedente, un ulteriore periodo di assenza senza assegni, di durata non superiore a sei mesi, durante il quale il dipendente ha diritto alla sola conservazione del posto.

     Il periodo di assenza per malattia, per la parte eccedente i primi 30 giorni nell'anno solare, riduce proporzionalmente il congedo ordinario.

     Qualora l'infermità che è motivo dell'assenza sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, da accertarsi secondo le modalità previste dalle normi vigenti, permane per l'intero periodo dell'assenza, previsto dal primo comma, il diritto del dipendente a tutti gli assegni, escluse le indennità per prestazioni di lavoro straordinario.

     Le modalità per la richiesta e l'autorizzazione dell'assenza sono stabilite dalla Giunta Regionale.

 

     Art. 32. (Cumulo delle assenze).

     Due o più periodi di assenza per malattia si cumulano agli effetti della determinazione del trattamento economico spettante, quando fra essi non intercorra un periodo di servizio effettivo di almeno tre mesi; a tal fine non si computano i periodi di assenza per congedo ordinario o straordinario retribuito.

     Le assenze per congedo straordinario non retribuito e per malattia non possono superare i due anni e mezzo nel quinquennio.

 

     Art. 33. (Servizi di mensa).

     L'Amministrazione regionale deve disporre per il personale soggetto ad orario di lavoro diviso e per particolari esigenze degli Uffici, servizi di mensa, stipulando speciali convenzioni che pongano a suo carico solo l'organizzazione dei servizi ed i costi fissi degli stessi nella misura stabilita, in modo uniforme per tutto il personale interessato, con deliberazione della Giunta Regionale, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale.

 

     Art. 34. (Benefici per meriti eccezionali).

     Nei limiti del 3% dei contingenti del personale dei singoli livelli funzionali, l'Amministrazione può concedere al dipendente, per meriti eccezionali, sentite le OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale, l'anticipazione di una classe di stipendio per un periodo massimo di due anni, ferma restando la normale decorrenza delle successive classi.

     Il beneficio predetto può essere attribuito allo stesso dipendente per non più di due classi di stipendio, purché complessivamente l'anticipazione non superi il biennio.

     Nei confronti dei dipendenti che abbiano già conseguito tutte le classi di stipendio, il beneficio è attribuibile per gli stessi motivi e negli stessi limiti, mediante l'anticipazione degli aumenti biennali di stipendio cui hanno diritto.

     Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta e previa ricerca di intesa con le OO.SS. maggiormente rappresentative, disciplina i criteri obiettivi di valutazione dei meriti eccezionali acquisiti dal personale, tenendo particolarmente conto dell'impegno, dello spirito di iniziativa e del rendimento dimostrati per assicurare la maggiore produttività ed efficienza dei servizi.

     Il provvedimento concessivo del beneficio è adottato dalla Giunta Regionale.

 

 

Capo V

TRATTAMENTO DI ASSISTENZA, PREVIDENZA E QUIESCENZA

 

     Art. 35. (Rinvio).

     Il trattamento di assistenza, previdenza e quiescenza dei dipendenti regionali è disciplinato dalle leggi regionali 31 agosto 1978, n. 57 e 12 settembre 1978, n. 58 con le modifiche ed integrazioni previste dagli articoli seguenti e dalle leggi dello Stato per quanto non previsto.

 

     Art. 36. (Indennità di buonuscita).

     (Omissis) [5].

     La medesima retribuzione è assunta a base contributiva ai sensi dell'art. 10, 2° comma, della citata L.R. n. 57/1978.

     Nel caso che l'indennità di buonuscita, determinata ai sensi del primo comma, risulti inferiore a quella erogabile dall'INADEL a dipendenti versanti in identica posizione di impiego, la Regione liquida l'indennità più favorevole.

 

     Art. 37. (Situazioni pensionistiche particolari).

     Nei confronti dei dipendenti inquadrati o assunti nel ruolo regionale con effetto da data non posteriore a quella di entrata in vigore della L.R. 12 settembre 1978, n. 58, i quali anteriormente all'inquadramento o all'assunzione abbiano prestato, presso Enti pubblici, servizi con iscrizione all'INPS o ad altre gestioni pensionistiche da cui è derivato il diritto all'inquadramento o all'assunzione, il ricongiungimento, ai fini pensionistici, di tali servizi con quello regionale, ove non sia già previsto dalla legge senza oneri per il dipendente, è effettuato ai sensi dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

     Limitatamente ai dipendenti che cessano dal servizio prima dell'emanazione della prevista legge statale sulla disciplina definitiva della materia, gli oneri derivanti dalla predetta ricongiunzione dei servizi sono a carico della Regione.

     Sono soppressi l'art. 4 della L.R. 12 settembre 1978, n. 58 e l'art. 1 della L.R. 28 dicembre 1978, n. 86.

 

 

Capo VI

DISCIPLINA

 

     Art. 38. (Sanzioni disciplinari).

     Il dipendente che contravviene ai doveri del proprio ufficio è soggetto, in relazione alla gravità ed alla reiterazione delle inosservanze e al danno cagionato all'ente o ai terzi, alle seguenti sanzioni disciplinari:

     1) la censura;

     2) la riduzione dello stipendio;

     3) la sospensione dall'impiego;

     4) la destituzione.

     Non costituiscono sanzioni disciplinari le lettere di richiamo che possono essere rivolte al dipendente a fini di ammonimento.

     Il periodo prestato nell'anno in cui il dipendente ha riportato sanzione disciplinare non è considerato utile alla maturazione dell'anzianità necessaria per la partecipazione ai concorsi per il passaggio al livello superiore.

 

     Art. 39. (Censura).

     La censura è una dichiarazione di biasimo scritta e motivata ed inflitta, per lievi trasgressioni, dal Presidente della Giunta Regionale .

     La censura determina il ritardo di sei mesi nel conferimento dell'aumento biennale in corso di maturazione .

 

     Art. 40. (Riduzione dello stipendio).

     La riduzione dello stipendio è inflitta:

     a) per grave negligenza in servizio;

     b) per inosservanza dei doveri d'ufficio;

     c) per contegno scorretto verso il pubblico e altri impiegati dell'Ente;

     d) per comportamento non conforme al prestigio delle funzioni;

     e) per violazione del segreto d'ufficio.

     La riduzione dello stipendio non può essere inferiore ad un decimo, né superiore ad un quinto della mensilità di stipendio e non può avere durata superiore a sei mesi.

     La riduzione dello stipendio determina il ritardo di un anno nel conferimento della successiva classe di stipendio e dell'aumento biennale in corso di maturazione.

 

     Art. 41. (Sospensione dall'impiego).

     La sospensione dall'impiego consiste nell'allontanamento dal servizio con la privazione dello stipendio per non meno di due mesi e non più di sei mesi .

     La sospensione è inflitta:

     a) nei casi previsti dall'articolo precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;

     b) per comprovata denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori, su conforme parere della Commissione di disciplina;

     c) per uso dell'impiego a fini di interessi personali;

     d) per violazioni del segreto d'ufficio che abbia prodotto grave danno;

     e) per comportamento che produca interruzione o turbamento nella regolarità o nella continuità del servizio e per volontario abbandono del servizio, salvo restando l'esercizio del diritto di sciopero;

     f) per comprovata tolleranza di reiterati abusi commessi da dipendenti, su conforme parere della Commissione di disciplina;

     g) per gravi atti i quali rivelino mancanza del senso morale.

     Il dipendente al quale è inflitta la sospensione dall'impiego subisce un ritardo di due anni nel conferimento della successiva classe di stipendio e dell'aumento biennale in corso di maturazione.

     Il tempo durante il quale il lavoratore sia stato sospeso dall'impiego con privazione dello stipendio è dedotto dal computo dell'anzianità a tutti gli effetti.

     Al dipendente sospeso dall'impiego è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, oltre le quote di aggiunta di famiglia. L'importo dell'assegno è stabilito tenendo conto della situazione economico-familiare del dipendente.

 

     Art. 42. (Destituzione).

     La destituzione consiste nella perdita dell'impiego ed è inflitta:

     a) per atti che siano in grave contrasto con i doveri di fedeltà del dipendente, in relazione al giuramento prestato;

     b) per grave abuso di autorità;

     c) per dolosa violazione dei doveri d'ufficio che abbia portato grave pregiudizio alla Regione, allo Stato, ad altri Enti pubblici od a privati;

     d) per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito, o per connivente tolleranza di abusi commessi da dipendenti;

     e) per richiesta o accettazione di compensi o benefici di relazione ad affari trattati per ragioni d'ufficio;

     f) per gravi atti di insubordinazione commessi pubblicamente o per incitamento all'insubordinazione;

     g) per istigazione agli atti di cui alla lettera e) dell'articolo 41.

 

     Art. 43. (Recidiva).

     Al dipendente che incorra in una delle infrazioni disciplinari previste dai precedenti articoli, dopo essere stato punito per un'infrazione della stessa specie, può essere inflitta la sanzione più grave di quella prevista per l'infrazione stessa.

 

     Art. 44. (Competenza).

     La riduzione dello stipendio, la sospensione dall'impiego e la destituzione sono irrogate dal Presidente della Giunta Regionale su parere emesso dalla Commissione di disciplina adottato al termine del procedimento disciplinare.

 

     Art. 45. (Commissione di disciplina).

     All'inizio di ogni legislatura e comunque entro novanta giorni dalla data di insediamento del Consiglio Regionale, il Presidente della Giunta Regionale costituisce, con proprio decreto, la Commissione di disciplina della quale fanno parte i seguenti componenti:

     a) un Presidente ed un supplente, designato dal Consiglio Regionale;

     b) un componente effettivo ed uno supplente, designati dalla Commissione consiliare per il personale;

     c) un componente effettivo ed uno supplente designati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;

     d) due componenti effettivi e due supplenti designati dalla Giunta regionale fra il personale dipendente di livello funzionale non inferiore al VII;

     e) tre rappresentanti effettivi del personale e tre supplenti designati fra i dipendenti regionali dalle Associazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

     I componenti di cui alle lettere a), b) e c) devono essere scelti fra esperti in discipline giuridico-amministrative estranei al Consiglio ed all'Amministrazione regionale.

     Le funzioni di Segretario della Commissione sono affidate ad un dipendente del settore Personale di livello funzionale non inferiore al VII.

     Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di tutti i componenti assegnati. Nell'ipotesi di assenza o impedimento di membri effettivi, questi sono sostituiti dai rispettivi supplenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza di voti.

     Ai componenti che non siano dipendenti regionali spettano, per ogni giornata di partecipazione alle sedute, le indennità di cui alla L.R. 10 agosto 1978, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 46. (Contestazione delle infrazioni).

     Il Responsabile dell'unità organizzativa, il quale venga a conoscenza di un fatto commesso da un dipendente addetto alla stessa unità organizzativa, che possa dar luogo ad una delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 40 e segg., deve compiere gli accertamenti del caso e, ricorrendone le condizioni, contestare gli addebiti all'interessato, assegnandogli un termine di venti giorni per presentare, per iscritto, le proprie giustificazioni.

     Se in base agli accertamenti effettuati ed alle giustificazioni del dipendente risulti esclusa l'esistenza dell'addebito, il Responsabile dell'Ufficio, entro i 60 giorni successivi al termine indicato al precedente comma, formula motivata proposta di archiviazione degli atti al Presidente della Giunta Regionale.

     In caso contrario e negli stessi termini, l'atto di contestazione degli addebiti è trasmesso allo stesso Presidente della Giunta Regionale, con proposta di irrogazione della censura e di inoltro alla Commissione di disciplina, assieme ad una relazione sulla inchiesta svolta ed alle giustificazioni dell'interessato. Per i dipendenti degli Uffici del Consiglio regionale, copia di tali atti è contemporaneamente inviata all'Ufficio di Presidenza.

     Per i dipendenti in posizione di Responsabili di unità organizzative, le operazioni di cui ai commi primo, secondo e terzo del presente articolo sono svolte dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, dal Componente la Giunta preposto al settore, dal Presidente del Comitato Regionale di Controllo o dai Presidenti delle sezioni provinciali di controllo, nell'ambito delle rispettive competenze.

     La contestazione e gli accertamenti di cui ai commi precedenti devono essere effettuati obbligatoriamente nel caso che siano richiesti, con segnalazione motivata, da un componente del Consiglio o dalla Giunta Regionale.

 

     Art. 47. (Adempimenti del Presidente della Giunta Regionale).

     Il Presidente della Giunta Regionale, entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, ove, con provvedimento motivato, non ne disponga l'archiviazione ai sensi dell'articolo precedente e ritenga che la sanzione da irrogare per il fatto commesso sia la censura, provvede direttamente, sentito, se lo ritiene opportuno, il dipendente interessato.

     Negli altri casi ed entro lo stesso termine, invia gli atti al Presidente della Commissione di disciplina per le operazioni di competenza, dandone tempestiva notizia al dipendente .

 

     Art. 48. (Nomina del funzionario istruttore e dei consulenti tecnici).

     Il Presidente della Commissione di disciplina, ricevuti gli atti, provvede, entro il termine di venti giorni, alla nomina di un istruttore scelto tra i membri della Commissione stessa e, se del caso, di uno o più consulenti tecnici estranei all'Amministrazione, dandone tempestiva notizia all'interessato.

     Ai predetti consulenti competono, per ogni giornata di partecipazione alle sedute della Commissione, le indennità di cui alla L.R. n. 35 del 10 agosto 1978 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 49. (Procedimento disciplinare. Rinvio alla normativa statale).

     Le fasi del procedimento disciplinare successive alla designazione del funzionario istruttore sono regolate, con gli opportuni adattamenti, dalla normativa sul procedimento disciplinare dei dipendenti civili dello Stato prevista dal D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni.

     La stessa normativa si applica per la sospensione cautelare dall'impiego.

 

 

Capo VII

CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI IMPIEGO

 

     Art. 50. (Cause di cessazione del rapporto).

     La cessazione del rapporto di impiego, oltre che per destituzione nelle ipotesi di infrazioni disciplinari richiamate nei precedenti artt. 39 e segg., avviene:

     1) per collocamento a riposo;

     2) per dimissioni volontarie;

     3) per decadenza;

     4) per dispensa dal servizio;

     5) per destituzione di diritto;

     6) per decesso.

     I provvedimenti di cessazione del rapporto d'impiego sono adottati dalla Giunta Regionale.

 

     Art. 51. (Collocamento a riposo).

     Il personale regionale è collocato a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età, indipendentemente dagli anni di effettivo servizio prestato.

     I provvedimenti di cessazione dal servizio hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del limite di età [6].

 

     Art. 52. (Dimissioni volontarie).

     Il dipendente può, in qualsiasi momento, dimettersi dal servizio.

     Le dimissioni devono essere presentate per iscritto almeno un mese prima della data in cui il dipendente intende lasciare il servizio e non hanno effetto se non sono accettate.

     Il dipendente deve proseguire l'adempimento dei doveri d'ufficio fino a quando non gli venga comunicata l'accettazione.

     L'accettazione delle dimissioni può essere ritardata per gravi motivi di servizio fino a sessanta giorni dalla data della domanda e può essere rifiutata quando il dipendente sia sospeso cautelarmente dal servizio.

 

     Art. 53. (Decadenza).

     Oltre che nei casi di cui alla presente legge, la decadenza dall'impiego è disposta da parte del Presidente della Giunta:

     a) in caso di perdita della cittadinanza e del godimento dei diritti civili e politici;

     b) quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

     c) quando, senza giustificato motivo, il dipendente non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissatogli, ovvero rimanga assente dall'Ufficio per un periodo non inferiore a 15 giorni.

     In tale ultimo caso la decadenza è disposta previa diffida all'interessato da parte del Presidente della Giunta da comunicarsi al domicilio dichiarato.

 

     Art. 54. (Dispensa dal servizio).

     La dispensa dal servizio è disposta, per motivi di salute, salvo che il dipendente non sia diversamente utilizzabile ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

     Le condizioni di salute del dipendente, ai fini della dispensa, sono accertate dal Collegio medico previsto dalle norme vigenti per l'accertamento delle cause di servizio.

     La dispensa dal servizio non può essere disposta se non dopo che il dipendente abbia esaurito il periodo massimo di assenza per malattia previsto dall'art. 31, salvo che egli non chieda l'anticipazione del relativo provvedimento.

 

     Art. 55. (Destituzione di diritto).

     Il dipendente incorre nella destituzione di diritto, escluso il procedimento disciplinare, in tutti i casi in cui l'analogo provvedimento è comminato dalla legge nei confronti di dipendenti civili dello Stato.

 

     Art. 56. (Costituzione del Consiglio del Personale).

     Il Consiglio del Personale, nella composizione di cui all'art. 7, è costituito entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

     Fino alla scadenza di detto termine, rimane in carica il Consiglio del Personale nella composizione prevista dal precedente ordinamento.

 

     Art. 57. (Cumulo delle assenze).

     Agli effetti del cumulo delle assenze previsto dal 2° comma dell'art. 32, si computano le aspettative già previste nel quinquennio in base al precedente ordinamento.

 

     Art. 58. (Inquadramento del personale nel ruolo della Regione).

     I provvedimenti adottati per l'inquadramento del personale nel ruolo della Regione, sia a termini del precedente ordinamento che di quello contemplato dalla presente legge, allorché siano divenuti inoppugnabili, non possono essere modificati salvo che per l'eliminazione di errori di fatto.

     I provvedimenti emessi in deroga a tale divieto devono intendersi nulli di pieno diritto.

 

     Art. 59. (Abrogazione e rinvio).

     Sono abrogate tutte le disposizioni legislative o regolamentari incompatibili con quelle della presente legge.

     Per tutto quanto in essa non previsto in ordine al rapporto di impiego ed allo stato giuridico dei dipendenti regionali, si applicano, se compatibili e con i necessari adattamenti, le disposizioni vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato.

 

     Artt. 60. - 61. (Oneri finanziari, urgenza).

     (Omissis).

 

 


[1] Comma così modificato con art. 7 L.R. 20 maggio 1981, n. 15.

[2] Articolo abrogato con art. 27, 9° comma, L.R. 26 aprile 1984, n. 35.

[3] Comma così sostituito con art. 5 L.R. 8 settembre 1988, n. 72.

[4] Comma abrogato con art. 5 L.R. 8 settembre 1988, n. 72.

[5] Comma abrogato con art. 1, 2° comma, L.R. 14 maggio 1985, n. 35.

[6] Articolo così sostituito con articolo unico L.R. 12 dicembre 1984, n. 80.