§ 5.4.2 - L.R. 6 luglio 1978, n. 35.
Disciplina dei Centri di Servizi Culturali.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.4 beni e attività culturali
Data:06/07/1978
Numero:35


Sommario
Art. 1.      Il ruolo, il funzionamento e l'attività dei Centri di Servizi Culturali con annesse biblioteche, trasferite alla Regione con deliberazione del CIPE del 12 dicembre 1972, in attuazione dell'art. [...]
Art. 2.      In attuazione dei principi di cui agli artt. 3 e 65 dello Statuto, i Centri costituiscono le strutture ed i servizi idonei che concorrono alla formazione ed alla realizzazione della persona [...]
Art. 3.      Per il raggiungimento degli scopi anzidetti, i Centri:
Art. 4.      Nello spirito dell'attuazione dei fini indicati e nei limiti della propria competenza territoriale, i Centri:
Art. 5.      La Regione provvede a gestire direttamente i Centri già esistenti in Avezzano, Castel di Sangro, Rocca di Mezzo, Chieti, Lanciano, Pescara, Sulmona, Teramo e Vasto.
Art. 6.      Per la piena funzionalità dei Centri, viene assicurata la dotazione massima di personale qualificato costituito in Gruppo di lavoro, composto da 1 responsabile di settore o funzionario, 4 [...]
Art. 7.      Per il completamento della pianta organica dei Centri, la Regione si avvale:
Art. 8.      Per le finalità di cui ai precedenti artt. 2 e 7, la Giunta regionale, su proposta del componente preposto alla Promozione Culturale, è autorizzata ad apportare il bando di concorso per la [...]
Art. 9.      Le assunzioni di cui ai precedenti articoli non comportano variazioni dell'organico previsto dalla legge regionale 2 agosto 1973, n. 32 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14.      (Omissis)
Art. 15.      (Omissis)
Art. 16.      (Omissis)
Art. 17.      Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvederà con apposita legge a delegare ai Consorzi di comuni competenti per territorio le funzioni amministrative [...]
Art. 18.      All'onere derivante dalle esigenze di primo impianto dei nuovi Centri regionali, nonché per assicurare la continuità nell'attività dei Centri già esistenti, ricadente sull'esercizio 1978 e [...]


§ 5.4.2 - L.R. 6 luglio 1978, n. 35.

Disciplina dei Centri di Servizi Culturali.

(B.U. n. 25 del 15 luglio 1978).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI, FINALITA'

 

Art. 1.

     Il ruolo, il funzionamento e l'attività dei Centri di Servizi Culturali con annesse biblioteche, trasferite alla Regione con deliberazione del CIPE del 12 dicembre 1972, in attuazione dell'art. 4 della legge 6 ottobre 1971, n. 853 e di quelli istituiti con la presente legge, sono disciplinati dalla presente legge.

 

     Art. 2.

     In attuazione dei principi di cui agli artt. 3 e 65 dello Statuto, i Centri costituiscono le strutture ed i servizi idonei che concorrono alla formazione ed alla realizzazione della persona umana, mediante una effettiva partecipazione alla vita sociale e culturale della comunità regionale.

     L'attività e la ristrutturazione dei Centri costituiscono momento fondamentale della politica culturale della Regione, nel quadro della programmazione regionale, cui i centri concorrono per quanto di propria competenza.

     A tal fine la Regione predispone programmi annuali di sviluppo e di potenziamento dell'attività culturale dei Centri, secondo i fini e con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 dello Statuto.

 

     Art. 3.

     Per il raggiungimento degli scopi anzidetti, i Centri:

     a) curano l'utilizzazione delle Biblioteche e delle Emeroteche come strumenti che concorrono ad una diffusa acquisizione di processi conoscitivi e critici, in un rapporto organico e coordinato con le attività educative scolastiche ed extrascolastiche;

     2) favoriscono l'organizzazione ed il coordinamento dell'assistenza scolastica nel quadro del diritto allo studio, come momento di un processo formativo permanente e generalizzato;

     3) contribuiscono alla diffusione dell'educazione permanente e dell'istruzione ricorrente, mediante rapporti collaborativi con le strutture esistenti.

 

     Art. 4.

     Nello spirito dell'attuazione dei fini indicati e nei limiti della propria competenza territoriale, i Centri:

     a) stabiliscono organici rapporti con gli Enti Locali, singoli o consorziati, con le Comunità montane, con i Consigli Scolastici Distrettuali, con le strutture scolastiche di ogni ordine e grado, con i Sindacati, con le forze sociali organizzative, con le strutture di promozione culturale a livello regionale, con le istanze di promozione a livello locale, con i Consigli di quartiere e di zona e con ogni altra istituzione che persegue gli stessi scopi;

     b) collaborano con la Sovrintendenza ai Beni Librari, per quanto attiene la sistemazione e la catalogazione del patrimonio bibliografico dei Centri, avendo come obiettivo la compilazione di un catalogo unico regionale, anche al fine di favorire lo scambio di materiale bibliografico;

     c) perseguono la diffusione e predispongono gli strumenti per la conoscenza delle iniziative di studio di programmazione e di proposte legislative attuate da tutte le istituzioni politico-decisionali della Regione nei settori economici fondamentali, della formazione professionale, del diritto allo studio, dell'assistenza sanitaria, dei servizi sociali fondamentali.

 

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

 

     Art. 5.

     La Regione provvede a gestire direttamente i Centri già esistenti in Avezzano, Castel di Sangro, Rocca di Mezzo, Chieti, Lanciano, Pescara, Sulmona, Teramo e Vasto.

     Sono istituiti i Centri di L'Aquila, Atri, Giulianova, Nereto, Penne e Torre dei Passeri.

     E' soppresso il Centro di Pescara II (Porta Nuova).

     La competenza territoriale, entro cui va svolta l'attività, è identica a quella dei distretti Scolastici i cui Centri corrispondono alle suindicate sedi di CC.SS.CC.

     Nel distretto scolastico di Pescara e L'Aquila è consentita l'articolazione del Centro in due distinte sezioni [1].

 

     Art. 6.

     Per la piena funzionalità dei Centri, viene assicurata la dotazione massima di personale qualificato costituito in Gruppo di lavoro, composto da 1 responsabile di settore o funzionario, 4 istruttori, 1 collaboratore, 1 operatore.

     Il personale anzidetto può essere utilizzato in sede diversa da quella cui abitualmente è assegnato in attuazione del criterio della mobilità.

     I vincitori di concorso debbono impegnarsi a prestare servizio, per almeno un quinquennio, nella sede di prima assegnazione.

 

     Art. 7.

     Per il completamento della pianta organica dei Centri, la Regione si avvale:

     a) del personale regionale già operante nei Centri alla data del 31 dicembre 1976, comprese le sei unità tuttora in servizio presso i Centri di servizi Culturali di Sulmona e di Rocca di Mezzo, di cui all'allegato A, le quali vengono inquadrate nel ruolo regionale con la qualifica di istruttore;

     b) il personale regionale, da reperire presso altri Uffici della Regione, che abbia esperienza nel settore della promozione culturale, secondo quanto disposto dagli artt. 17 e 19 della legge regionale 2 agosto 1973, n. 32;

     c) dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, scritti ed orali, da bandirsi con decreto del Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     L'inquadramento di cui alla suestesa lett. a) ha decorrenza, agli effetti giuridici, dalla data di inizio del servizio e, agli effetti economici, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 8.

     Per le finalità di cui ai precedenti artt. 2 e 7, la Giunta regionale, su proposta del componente preposto alla Promozione Culturale, è autorizzata ad apportare il bando di concorso per la copertura di n. 36 posti nella qualifica funzionale di istruttore, con l'osservanza della normativa vigente in materia.

     La stessa normativa si applica per l'individuazione dei requisiti generali e dei titoli di ammissione al concorso.

 

     Art. 9.

     Le assunzioni di cui ai precedenti articoli non comportano variazioni dell'organico previsto dalla legge regionale 2 agosto 1973, n. 32 e successive modificazioni ed integrazioni.

     La spesa conseguente, Presumibilmente valutata in L. 220.000.000 per anno, trova capienza nello stanziamento iscritto al cap. 61 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1978 e grava sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

 

     Art. 10. [*]

     L'attività di ciascun Gruppo si realizza attraverso un Gruppo di lavoro e un Consiglio di gestione.

 

     Art. 11. [*]

     Il Gruppo di lavoro è costituito dal personale operante nel Centro ed è coordinato dal Responsabile del Centro, cui competono le funzioni di organizzazione interna, per le quali è in rapporto tramite il primo Dipartimento della Giunta Regionale Promozione Culturale con l'Ufficio del Bilancio.

 

     Art. 12. [*]

     Il Gruppo di lavoro:

     a) assicura il buon funzionamento del Centro nello spirito e per le finalità di cui agli artt. 2, 3 e 4 della presente legge, provvedendo collegialmente all'attività di studio, di ricerca, programmazione, discussione e valutazione di precisi orientamenti, nonché di prospettazione delle iniziative e misure che consentano il costante adeguamento dell'organizzazione strutturale del Centro alle esigenze di democraticità e di promozionalità proprie dei Centri; tali attività dovranno svolgersi nell'ambito degli indirizzi politico-amministrativi fissati dal Consiglio Regionale;

     b) predispone nell'ambito delle indicazioni della Regione, un progetto di piano annuale con relativo bilancio preventivo, corredandolo di adeguate motivazioni sintetizzate in apposita relazione, entro i limiti della disponibilità e d intesa, in base al precedente art. 10, con l'Ufficio del bilancio della Regione;

     c) predispone una proposta di Regolamento interno del Centro, da approvarsi dalla Giunta regionale, concernente gli orari di accesso, le modalità di utilizzazione delle sue strutture e del suo patrimonio bibliografico;

     d) predispone una relazione annuale sull'attività effettivamente svolta, con relativo bilancio consuntivo, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, che riferisce al Consiglio regionale con unica relazione concernente l'attività di tutti i Centri;

     e) propone alla Giunta regionale, di comune accordo con tutti gli altri Gruppi di lavoro, programmi di formazione e di aggiornamento del personale dei Centri stessi, secondo le modalità di cui all'art. 47 della legge regionale 2 agosto 1973, n. 32.

     Per l'adempimento dei compiti di cui alle lettere c) ed e) del presente articolo o per altri motivi di interesse comune, i Gruppi di lavoro o i loro Coordinatori sono autorizzati a tenere riunioni regionali, avendo cura di assicurare il normale funzionamento dei servizi.

     Tali riunioni sono di norma autorizzate e presiedute dal Componente la Giunta regionale preposto al Settore.

 

     Art. 13. [*].

     Il progetto di piano annuale, di cui al precedente articolo, lettera b), è rimesso alla Giunta regionale entro il 30 settembre.

     La Giunta regionale, entro il 30 novembre, presenta al Consiglio regionale il programma annuale concernente l'attività di tutti i Centri [2].

 

     Art. 14.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 15.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 16.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 17.

     Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvederà con apposita legge a delegare ai Consorzi di comuni competenti per territorio le funzioni amministrative relative alla gestione dei Centri, e a dettare norme sul coordinamento dei Centri con le biblioteche di interesse locale.

 

     Art. 18.

     All'onere derivante dalle esigenze di primo impianto dei nuovi Centri regionali, nonché per assicurare la continuità nell'attività dei Centri già esistenti, ricadente sull'esercizio 1978 e valutato in L. 280.000.000, si provvede. (Omissis).

     Le disposizioni contenute nella presente legge che comportino oneri pluriennali decorrono dal 1 gennaio 1979 e saranno iscritte nel bilancio pluriennale a partire da tale data, a termini dell'art. 6 della citata legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81.

     (Urgenza). - (Omissis).

 

 

Allegato A)

 

1) Angelone Carlo. nato a Sulmona il 19 novembre 1930;

2) Cocciante Giovanni, nato a Rocca di Mezzo l'8 marzo 1948; 3) D'Antonio Domenica, nata a S. Demetrio dei Vestini il 26 luglio 1944; 4) Di Sano Liberato, nato a L'Aquila il 2 aprile 1948;

5) Di Sanza Ezio, nato a S. Pietro Avellana il 2 luglio 1945; 6) Santirelli Luigino, nato a Secinaro il 15 marzo 1945.

 

 

 


[1] Vedi L.R. 21 maggio 1985, n. 58, All. E e Tab. n. 5.

[*] La materia è stata integrata dalla L.R. 26 febbraio 1993, n. 12.

[*] La materia è stata integrata dalla L.R. 26 febbraio 1993, n. 12.

[*] La materia è stata integrata dalla L.R. 26 febbraio 1993, n. 12.

[*] La materia è stata integrata dalla L.R. 26 febbraio 1993, n. 12.

[2] Vedi L.R. 26 marzo 1987, n. 12.

[3] Articolo abrogato con art. 6 L.R. 26 febbraio 1993, n. 12.

[3] Articolo abrogato con art. 6 L.R. 26 febbraio 1993, n. 12.

[3] Articolo abrogato con art. 6 L.R. 26 febbraio 1993, n. 12.