Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 21/07/1997 |
Numero: | 245 |
Sommario |
Art. 1. F i n a l i t à 1. Il presente regolamento definisce i criteri generali e le modalità per disciplinare e razionalizzare l'accesso ai corsi universitari al fine di accrescere le [...] |
Art. 2. Programmazione e informazione 1. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Ministro sentito l'Osservatorio, definisce e aggiorna, con proprio decreto |
Art. 3. Preiscrizioni e attività di orientamento e insegnamento 1. Allo scopo di programmare adeguatamente l'offerta formativa nelle università, gli iscritti all'ultimo anno degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore [...] |
Art. 4. Corsi ad accesso limitato 1. In attesa delle norme di attuazione dell'autonomia didattica degli atenei, di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, articolo 17, comma 95, costituiscono criteri [...] |
Art. 5. Efficacia delle disposizioni e norme transitorie 1. In sede di prima applicazione, i decreti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), sono emanati entro il 28 febbraio 2002. Il rapporto di cui all'articolo 2, comma [...] |
§ 98.1.4897 - D.M. 21 luglio 1997, n. 245.
Regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento
(G.U. 29 luglio 1997, n. 175)
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Vista la
Vista la
Considerata l'opportunità di determinare una organica regolamentazione degli accessi all'istruzione universitaria, anche in relazione all'avvenuta modifica dell'articolo 9, comma 4, della predetta
Considerata la natura regolamentare del predetto atto;
Visti i pareri del Consiglio universitario nazionale del 20 giugno 1997 e del 17 luglio 1997;
Vista la risoluzione della VII commissione permanente del Senato del 10 luglio 1997 sulla materia oggetto del regolamento e condivise le linee di indirizzo ivi contenute, con riferimento all'attuazione del regolamento, alla modifica delle norme sulle preiscrizioni secondo quanto previsto anche dal parere del Consiglio di Stato, nonché all'interpretazione secondo la quale il comma 4 dell'articolo 5 (ora 4) va interpretato nel senso che sono comunque fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, del
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 30 giugno 1997;
Ritenuto di accogliere le osservazioni del Consiglio di Stato circa l'articolo 2 (ora comma 3 dell'articolo 1), l'articolo 3 (ora 2), comma 2 (avendo differenziato le date degli adempimenti di cui ai commi 1 e 2), l'articolo 4 (ora 3), commi 1 e 2 (con la precisazione relativa alla possibilità di modificare la propria opzione rispetto alla scelta effettuata), l'articolo 4 (ora 3), comma 3 (avendo specificato che si tratta di normali test autovalutativi), l'articolo 5 (ora 4), comma 7 (avendo espunto il termine "locali", che poteva ingenerare equivoci);
Considerato che in ordine alle ulteriori osservazioni del Consiglio di Stato non appare necessario disporre ulteriori modificazioni al testo in quanto: a) sulle forme diversificate di iscrizione e di frequenza, a tempo pieno e a tempo parziale, occorre rimettersi alle sperimentazioni e alle analisi di organismi tecnici per avviare forme più flessibili e personalizzate di rapporto tra lo studente e le istituzioni universitarie; b) la data per la preiscrizione appare congrua, con riferimento alle attività di orientamento nell'ultimo anno della scuola secondaria superiore e alle possibilità di programmare adeguatamente l'offerta formativa universitaria; c) un'ulteriore estensione dei poteri del Ministro di limitare gli accessi contraddirebbe l'intesa convenuta con la conferenza dei rettori delle università italiane, con le associazioni studentesche, e con le parti sociali, determinando difficoltà di attuazione per il presente regolamento; d) un'eventuale specificazione del contenuto delle prove selettive alla conclusione delle attività di orientamento e insegnamento e di quelle relative alla ammissione ai corsi di diploma si porrebbero in contrasto con l'autonomia universitaria, dovendosi sviluppare su di esse una necessaria collaborazione e dialogo tra Ministero e atenei;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3 della predetta
A d o t t a
il seguente regolamento:
1. Il presente regolamento definisce i criteri generali e le modalità per disciplinare e razionalizzare l'accesso ai corsi universitari al fine di accrescere le opportunità per gli studenti di determinare in modo consapevole il proprio percorso formativo, anche in vista dei futuri sbocchi professionali, nonché di svolgerlo in un ambiente idoneo all'apprendimento, con riferimento alla disponibilità di strutture, attrezzature e servizi, nonché al numero dei docenti, alla qualità e alla personalizzazione dell'offerta didattica.
2. Nel quadro della programmazione dell'offerta formativa e delle attività di orientamento di cui al presente regolamento l'accesso ai corsi universitari è libero, fatte salve le limitazioni di cui agli articoli 4 e 5
3. Il Dipartimento di cui al comma 4, lettera c), svolge funzioni di supporto in ordine alla programmazione degli accessi, all'informazione agli studenti, alle attività di orientamento, svolte dalle università, nonché alle preiscrizioni di cui all'articolo 3.
4. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per Ministro, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
b) per Ministero, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
c) per Dipartimento, il Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti, di cui al
d) per Osservatorio, l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, di cui alla
e) per studenti, gli iscritti ai corsi universitari di cui alla lettera g);
f) per università o ateneo, le università e gli istituti di istruzione universitaria o di grado universitario statali;
g) per corsi universitari, i corsi attivati per il rilascio dei titoli di cui alla
Art. 2. Programmazione e informazione
1. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Ministro sentito l'Osservatorio, definisce e aggiorna, con proprio decreto:
a) i criteri di riferimento, utilizzabili dalle università, per l'attivazione di forme diversificate di iscrizione e di frequenza degli studenti, a tempo pieno e a tempo parziale, in relazione a tutte le tipologie dei corsi universitari;
b) le procedure e i parametri standard per la determinazione della disponibilità di posti per studenti da parte delle università ove si svolgono corsi universitari ad accesso limitato, nonché delle condizioni di offerta formativa ottimale nelle università.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno l'Osservatorio, nell'ambito delle attività di cui alla
3. Il Dipartimento e le università, anche sulla base di intese con il Ministero della pubblica istruzione e le sue strutture periferiche, nonché con le regioni e gli enti locali, realizzano una campagna informativa presso gli istituti e le scuole di istruzione secondaria superiore e sui mezzi di comunicazione di massa finalizzata alla diffusione della conoscenza:
a) dei decreti di cui al comma 1 e del rapporto di cui al comma 2;
b) delle modalità delle preiscrizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2;
c) delle attività di cui all'articolo 3, comma 3;
d) dei corsi ad accesso limitato, della determinazione e ripartizione dei posti tra le università e delle modalità di ammissione di cui agli articoli 4 e 5;
e) dei contenuti generali dei corsi universitari e dei prevedibili sbocchi professionali.
4. Le università, in attesa dell'emanazione dei decreti di cui al comma 1, lettera a), possono sperimentare dall'anno accademico 1997-1998 forme diversificate di frequenza degli studenti, a tempo pieno e a tempo parziale.
Art. 3. Preiscrizioni e attività di orientamento e insegnamento
1. Allo scopo di programmare adeguatamente l'offerta formativa nelle università, gli iscritti all'ultimo anno degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore presentano, entro il 30 novembre di ogni anno successivo al 1997, domanda di preiscrizione alle università secondo modalità definite con ordinanza ministeriale, emanata previa intesa con il Ministero della pubblica istruzione e sentiti la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane ed il Consiglio nazionale degli studenti universitari di cui alla
2. I soggetti che hanno presentato la domanda di preiscrizione si iscrivono alle università dopo aver conseguito il titolo rilasciato a conclusione dell'istruzione secondaria superiore, secondo la normativa vigente, ferma restando la possibilità di modificare la propria opzione rispetto al corso di studi prescelto.
3. Le università, di norma prima dell'inizio dei corsi ufficiali e in relazione ad uno o più corsi di laurea, organizzano attività di orientamento e insegnamento, le quali comprendono i contenuti caratterizzanti, le conoscenze generali e propedeutiche, forme di tutorato e di assistenza agli studenti, nonché test autovalutativi. Tali attività si concludono con una valutazione finale, non condizionante l'iscrizione.
Art. 4. Corsi ad accesso limitato
1. In attesa delle norme di attuazione dell'autonomia didattica degli atenei, di cui alla
a) la sussistenza di requisiti qualitativi necessari per lo svolgimento dei corsi, connessi alla disponibilità di strutture, attrezzature e docenti, con particolare riferimento alla normativa comunitaria vigente e alle raccomandazioni dell'Unione europea in tema di standard formativi e di accesso alle professioni, nonché alla necessità di attività teorico-pratiche;
b) il verificarsi di una documentata impossibilità di inizio o prosecuzione di corsi universitari a causa di eccezionali carenze di strutture, attrezzature e docenti;
c) l'obbligo di tirocinio previsto da specifici ordinamenti didattici;
d) il carattere specialistico e direttamente professionalizzante di determinati corsi;
e) le esigenze connesse alla fase di avvio di nuovi corsi e alla sperimentazione di corsi a cattere innovativo, finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa.
2. In applicazione dei criteri di cui al comma 1, è limitato l'accesso ai seguenti corsi universitari:
a) corsi di diploma e di laurea afferenti alle facoltà di medicina e chirurgia e veterinaria;
b) corsi di diploma e di laurea afferenti alle facoltà di architettura;
c) corsi di laurea di nuova istituzione, in analogia con quanto previsto dall'articolo 38 della
d) corsi di diploma universitario il cui ordinamento didattico prevede l'obbligo di tirocinio;
e) corsi di specializzazione.
3.
4. Per i corsi di cui al comma 2, lettere a) e b), per il corso di laurea in scienze della formazione primaria, a numero programmato ai sensi del comma 2, lettera c), nonché per i corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui all'articolo 4, comma 2, della
5.
6.
7. Per l'ammissione ai corsi di diploma universitario ad accesso limitato le università definiscono e organizzano apposite prove selettive, garantendo condizioni di pubblicità e di trasparenza.
Art. 5. Efficacia delle disposizioni e norme transitorie
1. In sede di prima applicazione, i decreti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), sono emanati entro il 28 febbraio 2002. Il rapporto di cui all'articolo 2, comma 2, è redatto entro il 31 gennaio 2002.
2. In applicazione dell'articolo 3, comma 1, l'obbligo della preiscrizione opera dal 30 novembre 1998. Per gli anni accademici 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 le università accolgono domande di iscizione anche non precedute dalla preiscrizione. Qualora alla data di entrata in vigore del presente regolamento non risulti ancora insediato il Consiglio nazionale degli studenti universitari, si prescinde dal parere del Consiglio per la definizione dei criteri di cui all'articolo 3, comma 1, nonché per le determinazioni del Ministro di cui all'articolo 4, comma 3.
3. Le università, possono avviare dall'anno accademico 1997-1998 sperimentazioni concernenti l'attuazione di specifiche disposizioni del presente regolamento, dandone comunicazione al Dipartimento.
4. Per gli anni accademici 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000 e 2000-2001 il Ministro determina, con propri decreti, le modalità di svolgimento delle prove di ammissione per le immatricolazioni ai corsi di laurea ad accesso limitato di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b) e c), nonché ai corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.