§ 57.11.212 - D.P.R. 6 settembre 1996, n. 522 .
Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.11 università
Data:06/09/1996
Numero:522


Sommario
Art. 1.  Ministro ed uffici di diretta collaborazione.
Art. 2.  Dipartimenti.
Art. 3.  Funzioni dei Dipartimenti.
Art. 4.  Attribuzione di incarichi particolari.
Art. 5.  Disposizione finale.


§ 57.11.212 - D.P.R. 6 settembre 1996, n. 522 [1].

Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

(G.U. 7 ottobre 1996, n. 235)

 

 

     Art. 1. Ministro ed uffici di diretta collaborazione.

     1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è l'organo di direzione politica del Ministero e ne determina gli indirizzi, avvalendosi del gabinetto, dell'ufficio legislativo, della segreteria particolare e dell'ufficio stampa.

     2. I Sottosegretari di Stato si avvalgono delle rispettive segreterie particolari.

     3. Il nucleo di valutazione opera, in posizione di autonomia, presso il gabinetto e risponde esclusivamente al Ministro.

     4. L'ufficio legislativo provvede alle attività di studio e di definizione degli interventi normativi nelle materie di competenza del Ministero, avvalendosi, per gli adempimenti istruttori e strumentali, dei competenti uffici. Ad esso è preposto un consigliere giuridico.

 

          Art. 2. Dipartimenti.

     1. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica si articola in tre dipartimenti cui sono preposti dirigenti generali.

     2. Salva l'applicazione dell'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, la preposizione dei dirigenti generali ai Dipartimenti ha durata quinquennale; le nuove preposizioni sono disposte tenuto conto del principio della rotazione degli incarichi, che può essere derogato solo con provvedimento motivato.

     3. Il Ministro provvede con regolamento, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, all'individuazione degli uffici corrispondenti ad altri livelli dirigenziali nei quali sono articolati i Dipartimenti, definendone le attribuzioni.

     4. Al fine di adottare le direttive generali per la definizione dell'indirizzo politico-amministrativo, il Ministro promuove la consultazione periodica dei responsabili dei Dipartimenti.

 

          Art. 3. Funzioni dei Dipartimenti.

     1. I Dipartimenti sono così individuati:

     a) Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti;

     b) Dipartimento per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca;

     c) Dipartimento per gli affari economici.

     2. Il Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti provvede agli adempimenti connessi alla completa attuazione dell'autonomia delle università ed alla promozione delle iniziative volte alla razionalizzazione e al miglioramento delle condizioni per l'accesso all'istruzione superiore. In particolare cura:

     a) l'esame degli statuti e dei regolamenti generali di ateneo;

     b) le attività inerenti agli ordinamenti didattici universitari;

     c) l'adozione delle iniziative connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e degli accordi internazionali in materia di istruzione universitaria;

     d) gli adempimenti connessi alle attività della facoltà di medicina e dei policlinici universitari in relazione alle prestazioni di assistenza sanitaria;

     e) le attività inerenti il reclutamento e il trattamento giuridico e economico dei professori e dei ricercatori universitari;

     f) le iniziative per l'attuazione del diritto allo studio degli studenti universitari, compresi quelli stranieri;

     g) gli adempimenti relativi alla costituzione e al funzionamento del Consiglio universitario nazionale, del Consiglio per le ricerche astronomiche e del Consiglio nazionale geofisico.

     3. Il Dipartimento per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività di ricerca provvede agli adempimenti connessi alla realizzazione dei programmi nazionali e internazionali di ricerca nonché alle attività per la cooperazione scientifica in ambito nazionale, comunitario e internazionale. In particolare cura:

     a) la elaborazione del piano pluriennale di sviluppo della ricerca;

     b) gli adempimenti relativi ai programmi e ai progetti finalizzati d'interesse generale;

     c) le iniziative relative ai programmi coordinati di ricerca ed agli accordi di programma;

     d) le attività inerenti la cooperazione scientifica nazionale e internazionale tra le università e gli enti di ricerca;

     e) le attività connesse alla ripartizione degli stanziamenti destinati agli enti di ricerca;

     f) la predisposizione dei programmi di incentivazione e sostegno della ricerca scientifica e tecnologica nel settore privato;

     g) la gestione del Fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'art. 4 della legge 25 ottobre 1963, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, nonché gli adempimenti connessi alla legge 5 agosto 1988, n. 346;

     h) la predisposizione della relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica;

     i) la vigilanza sugli enti di ricerca e sulle attività dell'Agenzia spaziale italiana in ambito nazionale, comunitario e internazionale;

     l) gli adempimenti relativi alla costituzione ed al funzionamento del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia.

     4. Il Dipartimento per gli affari economici sovrintende alla programmazione degli interventi sul sistema universitario ed alla gestione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale assegnate al Ministero. In particolare cura:

     a) gli adempimenti per la definizione dello stato di previsione della spesa del Ministero, nonché delle relative variazioni;

     b) la elaborazione del piano triennale di sviluppo delle università, la programmazione delle dotazioni organiche e la erogazione delle relative risorse;

     c) gli adempimenti relativi alla costituzione ed al funzionamento dell'osservatorio permanente del sistema universitario;

     d) gli adempimenti relativi alla ripartizione degli stanziamenti destinati alle università statali e non statali ivi compresi quelli per l'edilizia, comunque finanziata;

     e) la predisposizione del rapporto triennale sullo stato dell'istruzione universitaria;

     f) gli adempimenti connessi all'amministrazione e alla gestione del personale in servizio presso il Ministero, ivi comprese le attività di reclutamento, di aggiornamento professionale e di formazione;

     g) le iniziative correlate all'attività di supporto tecnico e amministrativo ai Dipartimenti, ivi comprese quelle di cassa e di economato.

 

          Art. 4. Attribuzione di incarichi particolari.

     1. Ai dirigenti generali non preposti ai Dipartimenti, possono essere conferiti incarichi di funzione ispettiva e di consulenza, di studio e ricerca, anche in relazione alla realizzazione di progetti specifici da definirsi con il decreto ministeriale di conferimento dell'incarico stesso.

 

          Art. 5. Disposizione finale.

     1. Sono abrogate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 419, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 19 e 20 del decreto medesimo.

 


[1] Abrogato dall'art. 6 del D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 477.