§ 98.1.3979 - D.M. 8 giugno 1998, n. 279.
Regolamento recante norme per la verifica dei risultati e della responsabilità dei dirigenti del Ministero di grazia e giustizia.


Settore:Normativa nazionale
Data:08/06/1998
Numero:279


Sommario
Art. 1. Destinatari del procedimento di verifica dei risultati      1. Nei confronti dei dipendenti pubblici del Ministero di grazia e giustizia, incaricati di funzioni dirigenziali di livello non generale, il Ministro di grazia e [...]
Art. 2. Istituzione di una Commissione per la valutazione dei dirigenti      1. Per compiere la verifica di cui all'articolo 1, il Ministro si avvale del parere espresso da un organo collegiale di tre membri, nominati con proprio decreto secondo [...]
Art. 3. Struttura e composizione della Commissione per la valutazione dei dirigenti      1. La Commissione è composta da un magistrato ordinario di qualifica non inferiore a quella di magistrato di cassazione collocato fuori del ruolo organico e destinato al [...]
Art. 4. Consulenti esterni      1. La Commissione può avvalersi, per la definizione dei parametri di riferimento del controllo e della valutazione dei dirigenti, oltre che delle convenzioni stipulate [...]
Art. 5. Compiti e poteri della Commissione per la valutazione dei dirigenti      1. La Commissione per la valutazione dei dirigenti
Art. 6. Pareri in tema di valutazione dei dirigenti      1. La Commissione per la valutazione dei dirigenti, sulla base dei parametri di controllo e dei criteri di valutazione predisposti e approvati dal Ministro, procede [...]
Art. 7. Principi generali per il controllo e la valutazione dei dirigenti      1. I parametri di riferimento del controllo sull'attività amministrativa e i criteri di valutazione dei dirigenti devono essere conformi ai seguenti principi generali
Art. 8. Informazioni alle rappresentanze sindacali      1. La Commissione, predisposti i parametri di riferimento del controllo e delle valutazioni, ai sensi dell'articolo 5, lettera b) e nel rispetto dei principi di cui [...]


§ 98.1.3979 - D.M. 8 giugno 1998, n. 279.

Regolamento recante norme per la verifica dei risultati e della responsabilità dei dirigenti del Ministero di grazia e giustizia.

(G.U. 13 agosto 1998, n. 188)

 

 

     IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

     Visto l'articolo 20, commi 2 e 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470;

     Visti gli articoli 3, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificati, integrati ovvero sostituiti dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

     Visti gli articoli 3-ter e 3-quater del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito nella legge 11 luglio 1995, n. 273;

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Considerato che la specificità dell'amministrazione della giustizia richiede che il regolamento ministeriale, da adottare ai sensi dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, individui il personale dirigenziale ed i settori di attività oggetto del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro; preveda una figura organizzatoria che, operando in posizione di autonomia, risponda esclusivamente al Ministro onde consentirgli di effettuare, nelle necessarie condizioni di trasparenza, imparzialità ed efficienza, le operazioni di cui al comma 2 dello stesso articolo; fissi i termini per la valutazione periodica; detti i criteri generali che devono informare i sistemi di valutazione;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 settembre 1997;

     Visto il rilievo formulato in data 5 novembre 1997 dalla Corte dei conti - ufficio di controllo per gli atti del Ministero di grazia e giustizia, sul decreto ministeriale 18 ottobre 1997, con il quale è stato approvato il "Regolamento per la verifica dei risultati e delle responsabilità dei dirigenti dell'Amministrazione della giustizia";

     Ritenuto di dover procedere ad una nuova formulazione del predetto decreto ministeriale;

     Udito nuovamente il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 aprile 1998, n. 80/98;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, (nota n. 2/14-S-1361 del 15 ottobre 1997);

     A d o t t a

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1. Destinatari del procedimento di verifica dei risultati

     1. Nei confronti dei dipendenti pubblici del Ministero di grazia e giustizia, incaricati di funzioni dirigenziali di livello non generale, il Ministro di grazia e giustizia verifica, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi fissati a norma dell'articolo 14, comma 1, dell'indicato decreto legislativo, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.

     2. La verifica concerne l'attività dei dirigenti dell'amministrazione centrale e periferica, nonché l'attività dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari.

     3. Nei confronti dei magistrati incaricati di funzioni dirigenziali non generali presso l'amministrazione centrale l'esito negativo della verifica rileva ai fini del ricollocamento in ruolo di ufficio.

 

          Art. 2. Istituzione di una Commissione per la valutazione dei dirigenti

     1. Per compiere la verifica di cui all'articolo 1, il Ministro si avvale del parere espresso da un organo collegiale di tre membri, nominati con proprio decreto secondo i criteri specificati all'articolo 3, che opera in posizione di autonomia presso il Ministero di grazia e giustizia e risponde della sua attività esclusivamente al Ministro, denominato Commissione per la valutazione dei dirigenti dell'Amministrazione della giustizia (Commissione per la valutazione dei dirigenti).

 

          Art. 3. Struttura e composizione della Commissione per la valutazione dei dirigenti

     1. La Commissione è composta da un magistrato ordinario di qualifica non inferiore a quella di magistrato di cassazione collocato fuori del ruolo organico e destinato al Ministero di grazia e giustizia con funzioni amministrative, scelto, preferibilmente tra coloro che hanno svolto funzioni direttive presso uffici giudiziari o presso il Ministero di grazia e giustizia, da un dirigente generale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, quando la valutazione si riferisce ai dirigenti della medesima amministrazione o della giustizia minorile, in alternativa da un dirigente incaricato di funzioni ispettive o di consulenza, studio e ricerca, dell'organizzazione giudiziaria, se la valutazione riguarda il personale dei ruoli dirigenziali dell'Amministrazione giudiziaria o degli archivi notarili, nonché, in entrambi i casi, da un esperto, esterno all'amministrazione, in tecniche di valutazione e di gestione del personale.

     2. Con il decreto di nomina sono determinate le spese di funzionamento del collegio. Al magistrato e al dirigente amministrativo non sono dovuti compensi o incentivi rispetto al normale trattamento economico, fatta esclusione per il trattamento di missione eventualmente spettante. Il compenso dovuto all'esperto esterno all'amministrazione è determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

     3. Con proprio decreto, da emanare entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro assegna alla Commissione per la valutazione dei dirigenti, nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche, il personale delle varie qualifiche funzionali necessario per il suo funzionamento.

     L'assegnazione del personale alla Commissione può essere disposta a tempo parziale, lasciando ferma l'appartenenza del personale all'unità organizzativa nella quale lavora. Per l'espletamento di compiti particolari, può essere destinato a collaborare con la Commissione anche personale appartenente alle qualifiche dirigenziali.

     4. I membri della Commissione per la valutazione dei dirigenti cessano dall'incarico dopo tre anni dalla nomina. L'incarico non può essere rinnovato. Con proprio decreto, il Ministro può sciogliere la commissione, o revocare anticipatamente l'incarico ad uno dei membri nel caso di irregolare funzionamento o di grave violazione delle regole inerenti all'attività della commissione.

 

          Art. 4. Consulenti esterni

     1. La Commissione può avvalersi, per la definizione dei parametri di riferimento del controllo e della valutazione dei dirigenti, oltre che delle convenzioni stipulate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di consulenti esterni nominati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338, tra gli esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.

     2. La Commissione valuta in piena autonomia l'operato e le proposte degli esperti.

 

          Art. 5. Compiti e poteri della Commissione per la valutazione dei dirigenti

     1. La Commissione per la valutazione dei dirigenti:

     a) riceve gli atti relativi alla programmazione annuale che i direttori generali, nell'ambito della rispettiva competenza, sono tenuti a trasmettere evidenziando gli obiettivi di rendimento e di risultato della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa e quelli relativi alle decisioni organizzative e di gestione del personale; riceve altresì le relazioni annuali dei direttori generali al Ministro sull'attività svolta nell'anno precedente e le relazioni della Corte dei conti in sede di controllo sull'attività del Ministero;

     b) predispone, anche ricercando intese con i responsabili delle direzioni generali, i parametri di riferimento del controllo e delle valutazioni, con opportune modificazioni e specificazioni ai fini della valutazione dei dirigenti amministrativi presso gli uffici giudiziari; i parametri di riferimento del controllo e delle valutazioni, al pari di ogni successiva modifica di essi, sono sottoposti all'approvazione del Ministro;

     c) compie annualmente rilevazioni sul numero complessivo dei procedimenti non conclusi entro i termini previsti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

     d) fornisce alla Corte dei conti gli elementi richiesti a norma dell'articolo 3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

     e) formula, a richiesta del Ministro, pareri in ordine all'esercizio dei poteri attribuiti dalla legge al Ministro stesso in materie appartenenti alla competenza dei dirigenti;

     f) ha facoltà di chiedere a tutti gli organi del Ministero di grazia e giustizia, nonché gli uffici giudiziari, gli atti e le informazioni necessarie allo svolgimento della sua attività; può richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

     g) può avvalersi, ove necessario, dell'ausilio delle strutture esistenti nell'ambito dell'amministrazione, oltre che dei consulenti esterni, eventualmente nominati a norma dell'articolo 4, esclusa la possibilità di richiedere all'Ispettorato generale l'effettuazione di ispezioni o inchieste;

     h) può raccogliere ogni altra informazione necessaria o utile allo svolgimento della propria attività;

     i) riferisce al Ministro, su specifica richiesta e, in ogni caso, entro il 31 dicembre di ogni anno, dei risultati dell'attività svolta, analizzando sinteticamente le cause dell'eventuale mancato o parziale conseguimento degli obiettivi o di scostamento dai parametri ed indici di rendimento e segnalando ogni elemento utile ai fini del miglioramento del servizio, nonché ogni specifica esigenza formativa;

     l) procede alle valutazioni dell'attività dei singoli dirigenti a norma dell'articolo 6.

     2. La Commissione nello svolgimento del proprio lavoro tiene conto delle esigenze di miglioramento del servizio fornito dai dirigenti, di valorizzazione delle attitudini e delle capacità di ciascuno dei destinatari della valutazione, nonché di individuazione dei bisogni formativi.

 

          Art. 6. Pareri in tema di valutazione dei dirigenti

     1. La Commissione per la valutazione dei dirigenti, sulla base dei parametri di controllo e dei criteri di valutazione predisposti e approvati dal Ministro, procede annualmente, entro il termine del 31 dicembre, alla valutazione dell'attività svolta dagli incaricati di funzioni dirigenziali, esprimendo il relativo giudizio in relazione alle funzioni ed alle responsabilità specifiche stabilite con decreto ministeriale a norma dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

     2. Si considera negativa la valutazione quando al dirigente sono addebitati l'inosservanza delle direttive ricevute e i risultati negativi della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, anche determinati dallo svolgimento di attività di consulenza, studio e ricerca, ovvero dall'esercizio di uffici ispettivi, così da rendere applicabile il disposto dell'articolo 21 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni ovvero, nei confronti dei magistrati, il disposto dell'articolo 1, comma 3, del presente regolamento.

     3. La Commissione non può formulare valutazioni negative senza avere sentito il dirigente interessato.

     4. Il dirigente ha diritto di presentare proprie osservazioni alla Commissione anche rispetto ad una valutazione non negativa.

 

          Art. 7. Principi generali per il controllo e la valutazione dei dirigenti

     1. I parametri di riferimento del controllo sull'attività amministrativa e i criteri di valutazione dei dirigenti devono essere conformi ai seguenti principi generali:

     a) utilizzazione delle relazioni dei responsabili delle direzioni generali e delle altre unità organizzative, nonché delle relazioni che, secondo modelli predefiniti, devono essere redatte a cura dei singoli dirigenti sottoposti a valutazione;

     b) verifica, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, della corretta gestione delle risorse, anche in ordine alla erogazione dei trattamenti economici accessori attribuiti ai dipendenti;

     c) valutazione dell'operato dei dirigenti tenendo conto in modo esplicito della correlazione tra le direttive impartite, gli obiettivi da perseguire e le risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente poste a disposizione dei dirigenti;

     d) adeguata ponderazione della conformità ai principi di trasparenza e imparzialità dell'attività amministrativa svolta;

     e) considerazione del grado di rispetto dei termini massimi previsti per la conclusione dei procedimenti amministrativi;

     f) considerazione dell'entità e natura del contenzioso, con il personale dipendente o con terzi estranei all'amministrazione, anche stragiudiziale o inerente a conflitti sindacali, derivato dall'operato del dirigente;

     g) considerazione, per gli incarichi dirigenziali ispettivi, di consulenza, studio e ricerca, nonché per quelli espletati presso gli uffici giudiziari, del grado di autonomia tecnica e funzionale, della rilevanza giuridica, economica e sociale dei provvedimenti predisposti, dei margini di discrezionalità rispetto alle prescrizioni di norme giuridiche o alle istruzioni di organi sovraordinati, del livello di impegno e di disagio richiesto dalla specifica posizione, del livello di professionalità e specializzazione richiesto, dell'eventuale coordinamento di altre professionalità, anche esterne all'amministrazione, ed anche nell'ambito di commissioni, gruppi di studio, organi collegiali.

 

          Art. 8. Informazioni alle rappresentanze sindacali

     1. La Commissione, predisposti i parametri di riferimento del controllo e delle valutazioni, ai sensi dell'articolo 5, lettera b) e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 7, prima di sottoporli al Ministro per l'approvazione, ne informa le rappresentanze sindacali individuate ai sensi delle disposizioni dei contratti collettivi.

     2. La Commissione incontra le rappresentanze sindacali che ne abbiano fatto richiesta in forma scritta entro il termine fissato con l'atto di comunicazione delle informazioni; la Commissione comunica al Ministro il contenuto delle osservazioni formulate dalle organizzazioni sindacali esprimendo il proprio parere al riguardo.

     3. Su richiesta delle rappresentanze sindacali di cui al comma 1, la Commissione fornisce informazioni in ordine alle valutazioni effettuate.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.