§ 98.1.515 - D.M. 6 agosto 2002, n. 205.
Regolamento recante modifica del decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 287, istitutivo della scommessa a totalizzatore denominata "Formula 101"


Settore:Normativa nazionale
Data:06/08/2002
Numero:205


Sommario
Art. 1. Modifica della scommessa "Formula 101"      1. L'articolo 10 del decreto 2 agosto 1999, n. 278 è sostituito dal seguente


§ 98.1.515 - D.M. 6 agosto 2002, n. 205.

Regolamento recante modifica del decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 287, istitutivo della scommessa a totalizzatore denominata "Formula 101"

(G.U. 19 settembre 2002, n. 220)

 

 

     IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

     E DELLE FINANZE

     Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco, ed in particolare l'articolo 1 che riserva allo Stato l'organizzazione e l'esercizio di giochi di abilità e di concorsi pronostici per i quali corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro;

     Visto l'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni;

     Visto il decreto 2 agosto 1999, n. 278, con il quale, tra l'altro, è stata istituita la scommessa a totalizzatore denominata "Formula 101";

     Visto l'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383;

     Visto l'articolo 15-ter del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16;

     Considerata l'opportunità di incrementare le entrate erariali attraverso la modifica del regolamento della scommessa "Formula 101", così da consentirne, tra l'altro, una periodicità settimanale;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 giugno 2002;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-12141/UCL del 10 luglio 2002;

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1. Modifica della scommessa "Formula 101"

     1. L'articolo 10 del decreto 2 agosto 1999, n. 278 è sostituito dal seguente:

     "Art. 10 (Istituzione di una nuova scommessa a totalizzatore). - 1. E' istituita la scommessa a totalizzatore denominata "Formula 101” , collegata alle gare automobilistiche internazionali del Campionato Mondiale di Formula Uno, organizzate dalla Federation International de l'Automobile - F.I.A. ed alle gare dei Campionati Mondiali di Motociclismo, organizzate dalla Federation International de Motociclisme - F.I.M.".

     2. All'articolo 11 del citato decreto n. 278 del 1999, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. L'esercizio della scommessa denominata "Formula 101” è riservato al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.";

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. L'accettazione delle scommesse è affidata, sulla base di apposita convenzione da concludersi nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, ai concessionari gestori di giochi pubblici, concorsi pronostici e lotto che operano sull'intero territorio nazionale, avvalendosi di una rete di ricevitorie collegate ad un sistema di automazione in tempo reale. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può attribuire, nel rispetto della normativa comunitaria e ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ulteriori concessioni a soggetti diversi da quelli menzionati nel periodo precedente.";

     c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

     "5. Le iniziative pubblicitarie e promozionali della scommessa assunte dai singoli concessionari sono sottoposte alla preventiva autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.";

     d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

     "6. Il coordinamento organizzativo della pianificazione dei calendari, dell'ottenimento dei dati e delle notizie ufficiali necessari all'effettuazione del gioco e alla sua promozione a mezzo stampa e televisione, anche nell'ambito delle immagini sulle quali la Federation Internationale de l'Automobile - F.I.A. e la Federation International de Motociclisme - F.I.M. vantano diritti, dell'acquisizione dei risultati ufficiali delle gare, anche ai fini delle scommesse di cui all'articolo 10, relative alle medesime gare automobilistiche di Formula Uno e motociclistiche, è riservato, tramite apposite convenzioni, alla F.I.A. ed alla F.I.M. ovvero ad altri soggetti dalle stesse delegati allo svolgimento delle attività previste dal presente decreto. La determinazione dell'ammontare del montepremi e dell'importo delle vincite sono effettuate mediante l'integrazione del sistema attivato per la gestione del lotto, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.";

     e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

     "7. Qualora la F.I.A. e la F.I.M. abbiano delegato altro soggetto allo svolgimento delle attività previste dal presente decreto, gli accordi a tale fine stipulati tra i predetti soggetti sono sottoposti all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - al fine di verificare che essi consentano effettivamente lo svolgimento di tutte le attività necessarie alla realizzazione della scommessa "Formula 101” , secondo le modalità stabilite dal presente capo. Tale approvazione è condizione necessaria per l'avvio della raccolta delle scommesse.".

     3. L'articolo 12 del citato decreto n. 278 del 1999, è sostituito dal seguente:

     "Art. 12 (Caratteristiche della scommessa). 1. - La scommessa "Formula 101” consiste, a seconda del tipo di gara oggetto della scommessa, nel pronosticare le prime otto vetture o motociclette classificate, secondo l'ordine di arrivo, rispettivamente nelle gare del Campionato Mondiale di Formula Uno o nelle gare dei Campionati Mondiali di Motociclismo. L'ordine di arrivo, riferito al numero ufficiale che contraddistingue le vetture o le motociclette e i relativi piloti che partecipano alla gara oggetto della scommessa, è quello stabilito nei termini previsti dal regolamento F.I.A. o da quello F.I.M. in vigore. L'ordine di arrivo è pubblicato nell'apposito notiziario prodotto dalla F.I.A. o dalla F.I.M. e trasmesso agli altri concessionari dell'accettazione della scommessa.".

     4. L'articolo 13 del citato decreto n. 278 del 1999, è sostituito dal seguente:

     "Art. 13 (Modalità di scommessa). - 1. Ad ogni posizione di arrivo correttamente pronosticata viene attribuito un punto.

     2. Una vettura iscritta al Campionato Mondiale di Formula Uno o una motocicletta iscritta ai Campionati Mondiali di Motociclismo che, per qualunque motivo, non partecipa alla gara oggetto della scommessa, è considerata, ai fini della determinazione dei vincenti, ultima arrivata.

     3. Il punteggio conseguito per ogni pronostico è determinato dalla somma delle posizioni esattamente pronosticate. Il punteggio massimo realizzabile è pari a "8” .

     4. Nel caso di parità dell'ordine di arrivo di due o più vetture o di due o più motociclette, tra la prima e l'ottava posizione di arrivo ai fini dell'individuazione dei pronostici vincenti, verranno considerati tutti gli ordini d'arrivo formati da vetture o motociclette classificate tra la prima e l'ottava posizione, attribuendo a ciascuna di esse un punto. Qualora, per qualsiasi motivo, al traguardo della gara oggetto della scommessa si classifica un numero di vetture o di motociclette inferiore a otto si terrà conto, per raggiungere il numero di otto classificati, ai fini della determinazione dei vincenti, del numero delle vetture o delle motociclette che prima del ritiro abbiano effettuato, nell'ordine, il maggior numero di giri.

     5. Il montepremi è costituito dal 38 per cento della raccolta e destinato a tre categorie di vincita: ORO, ARGENTO e BRONZO cui corrispondono rispettivamente 8, 7 e 6 punti.

     6. Il montepremi è ripartito fra le tre categorie anzidette nel modo seguente:

     a) quaranta per cento alla categoria ORO;

     b) trenta per cento alla categoria ARGENTO;

     c) trenta per cento alla categoria BRONZO.

     6-bis. L'importo destinato alle vincite di ogni singola categoria viene suddiviso in parti uguali fra le colonne vincenti della relativa categoria.

     7. In nessun caso la quota unitaria di una determinata categoria può essere minore della quota unitaria della o delle categorie inferiori. A tal fine gli importi destinati a tali categorie si sommano ed il risultato si divide per il numero delle colonne vincenti nelle singole categorie.

     8. In mancanza di vincite di categoria ORO, ARGENTO o BRONZO, il relativo montepremi andrà ad accumularsi con quello della corrispondente categoria della scommessa successiva e così fino alla scommessa nella quale saranno realizzate vincite nelle corrispondenti categorie.

     9. Nell'ultima scommessa annuale di "Formula 101” , qualora non si realizzi punteggio vincente in una categoria, l'importo del relativo montepremi unitamente all'importo proveniente dalle precedenti scommesse per la stessa categoria viene cumulato con quello delle altre categorie di vincenti o, in mancanza di categorie di vincenti, fra tutti coloro che hanno realizzato il massimo punteggio.

     10. In caso di annullamento della gara oggetto della scommessa, il giocatore ha diritto al rimborso dell'importo giocato che deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla data di annullamento. Il rimborso è effettuato dal ricevitore presso cui è stata raccolta la scommessa, dietro ritiro della ricevuta di gioco.".

     5. All'articolo 14 del citato decreto n. 278 del 1999, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Le giocate sono effettuate utilizzando schede contraddistinte dal logo "Formula 101” prodotte da ogni concessionario. Le schede debbono presentare caratteristiche comuni definite, rispettivamente, dalla F.I.A. e dalla F.I.M. in modo da garantire identiche modalità di gioco.";

     b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     "4. La giocata minima si compone di due colonne, su ognuna delle quali il giocatore deve indicare il numero delle otto vetture o delle otto motociclette pronosticate nelle rispettive posizioni di arrivo.";

     c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

     "6. Per ogni gara oggetto della scommessa, la F.I.A. o la F.I.M. comunicano agli altri gestori del gioco il periodo di raccolta delle giocate, nonché l'ora di chiusura della raccolta stessa. I dati relativi alla raccolta di ciascun concessionario devono essere memorizzati e archiviati in apposite matrici, custodite con idonee misure di sicurezza, secondo le disposizioni previste dalla normativa che disciplina il gioco pubblico.";

     d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

     "7. La posta unitaria di scommessa è di 0,50 euro per colonna, per le giocate effettuate fino a dieci minuti prima dell'inizio delle prove ufficiali della gara oggetto della scommessa e di 1,00 euro a colonna per le giocate effettuate successivamente.";

     e) il comma 8 è sostituito dal seguente:

     "8. Nel costo della singola colonna è compreso l'importo che il giocatore è tenuto a corrispondere, a titolo di rimborso spese e compenso al raccoglitore, pari a 0,04 euro per ogni colonna giocata fino a dieci minuti prima dell'inizio delle prove ufficiali della gara oggetto della scommessa, e di 0,08 euro a colonna per quelle giocate successivamente.".

     6. Il comma 2 dell'articolo 15 del citato decreto n. 278 del 1999, è sostituito dal seguente:

     "2. Inoltre i concessionari predispongono, su disco ottico, un archivio contenente per ciascuna scommessa gli estremi di tutti gli scontrini giocati e il numero di colonne sviluppate da ciascuno di essi. Tale archivio deve essere conservato, sotto la responsabilità del singolo concessionario, con misure di sicurezza approvate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Nelle eventualità previste dai commi 7 e 8 dell'articolo 13, detto archivio è recapitato, a cura e sotto la responsabilità del concessionario, a seconda del tipo di gara, alla F.I.A. o alla F.I.M.".

     7. All'articolo 17 del citato decreto n. 278 del 1999, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. La F.I.A. o la F.I.M., a seconda del tipo di gara oggetto della scommessa, ricevono da ciascuno dei concessionari, entro la giornata feriale successiva alla gara, i dati relativi al numero delle giocate ed al volume della raccolta di loro competenza, nonché sulla base del notiziario riportante l'ordine d'arrivo, il numero delle colonne che hanno realizzato vincite nelle tre categorie. Sulla base dei dati ricevuti, la F.I.A. o la F.I.M., entro la stessa giornata feriale successiva alla gara, redigono il Bollettino ufficiale dei punteggi vincenti e dei relativi premi e lo trasmettono ad ogni concessionario nonché all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.";

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Ogni concessionario, ricevuto il Bollettino di cui al comma 1, sotto la propria responsabilità, provvede alla convalida delle vincite, realizzate nei punti di raccolta della propria rete e redige il Bollettino ufficiale delle vincite. Inoltre provvede al pagamento delle vincite secondo le rispettive modalità organizzative, trasmettendo la relativa documentazione contabile all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato concedente, per l'esercizio dei poteri di controllo e vigilanza.".

     8. All'articolo 18 del citato decreto n. 278 del 1999, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Il pagamento delle vincite di importo non superiore a 2.300,00 euro avviene direttamente presso il punto di gioco dove è stata effettuata la giocata.";

     b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

     "3. Il pagamento delle vincite di importo superiore a 2.300,00 euro è eseguito dal concessionario, o da suoi delegati.";

     c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     "4. Se uno o più concessionari registrano un saldo negativo tra l'importo della raccolta e l'importo delle vincite, la F.I.A. o la F.I.M. accreditano la somma necessaria a consentire il pagamento delle vincite. L'importo accreditato è detratto dalle somme che l'erogante deve versare alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma e forma oggetto di dettagliata documentazione contabile da produrre all'Amministrazione finanziaria.".

     9. Il comma 2 dell'articolo 20 del citato decreto n. 278 del 1999, è sostituito dal seguente:

     "2. I raccoglitori versano ai concessionari, entro il giorno successivo all'emissione dell'estratto conto di cui al comma 2 dell'articolo 19, il saldo a proprio debito, secondo le modalità previste dagli accordi stipulati con i concessionari.".

     10. Il comma 3 dell'articolo 21 del succitato decreto è sostituito dal seguente:

     "3. Gli oneri per il coordinamento organizzativo di cui all'articolo 11, comma 6, da intendersi come comprensivi di ogni diritto a qualsiasi titolo dovuto da destinare all'organizzatore ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, non possono superare la misura dell'8,5 per cento dell'incasso lordo annuo derivante dalla scommessa e possono anche essere corrisposti detraendoli per ogni scommessa dalle somme dovute ai sensi del comma 1.".

     11. L'articolo 22 del citato decreto n. 278 del 1999, è sostituito dal seguente:

     "Art. 22 (Canone di concessione). 1. - Il canone di concessione, di cui all'articolo 21, è calcolato per ogni concessionario secondo percentuali decrescenti per i seguenti scaglioni di incasso lordo:

     a) 1° scaglione 3,00 per cento sino a 258.230.000,00 euro di raccolta annua.";

     b) 2° scaglione 2,00 per cento oltre 258.230.000,00 euro di raccolta annua.".

     12. Il comma 2 dell'articolo 23 del citato decreto n. 278 del 1999, è sostituito dal seguente:

     "2. La F.I.A. e la F.I.M. provvedono al versamento dell'imposta unica e delle somme trattenute a titolo di prelievo, entro il decimo giorno successivo a quello nel quale le gare sportive di rispettiva competenza oggetto delle scommesse hanno avuto luogo.".Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.