Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 97. Zootecnia |
Capitolo: | 97.7 servizi veterinari |
Data: | 23/12/1975 |
Numero: | 745 |
Sommario |
Art. 1. Competenze regionali |
Art. 2. Competenze statali |
Art. 3. Vigilanza |
Art. 4. Compiti |
Art. 5. Produzione |
Art. 6. Organizzazione |
Art. 7. Sezioni provinciali |
Art. 8. Patrimonio |
Art. 9. Entrate |
Art. 10. Personale |
Art. 11. Contributi e oneri statali |
Art. 12. Provincie autonome |
Art. 13. Garanzie mutui |
Art. 14. Norme transitorie |
§ 97.7.A - Legge 23 dicembre 1975, n. 745.
Trasferimento di funzioni statali alle regioni e norme di principio per la ristrutturazione regionalizzata degli istituti zooprofilattici sperimentali.
(G.U. 8 gennaio 1976, n. 6)
Art. 1. Competenze regionali
Le funzioni amministrative esercitate dallo Stato ai sensi della
(Omissis) [1].
Con la stessa legge le regioni stabiliscono pure le modalità per la gestione comune degli istituti interregionali.
Art. 2. Competenze statali
Ai fini della tutela degli interessi generali della sanità pubblica compete al Governo promuovere e sviluppare le iniziative zoosanitarie necessarie per l'intero territorio nazionale e fissare le direttive tecniche di attuazione di piani nazionali di profilassi per la difesa e la lotta contro le malattie infettive e diffusive degli animali e per il controllo degli alimenti di origine animale.
Le direttive del Governo che interessano la competenza degli istituti zooprofilattici sono trasmesse alle regioni.
La vigilanza zoosanitaria ai confini ed i rapporti con l'estero restano di competenza dello Stato.
Art. 5. Produzione
Gli istituti zooprofilattici sperimentali possono essere autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi delle leggi vigenti alla produzione di sieri, dei vaccini, dei virus, delle anatossine, delle tossine diagnostiche, nonché di ogni altro prodotto occorrente nella lotta contro le malattie trasmissibili degli animali, con particolare riguardo a quelle localmente più diffuse.
Il Ministero della sanità può incaricare uno o più istituti zooprofilattici sperimentali alla preparazione e distribuzione dei prodotti occorrenti per l'esercizio delle misure di polizia veterinaria e dei piani nazionali di risanamento.
Con il decreto di conferimento dell'incarico il Ministero della sanità fissa le norme tecniche di lavorazione, le modalità di controllo sanitario della produzione, le caratteristiche delle confezioni ed il sistema di distribuzione, nonché il prezzo dei prodotti a carico dello Stato.
Le regioni, nell'ambito delle autorizzazioni di cui al primo comma e nel rispetto delle competenze di cui all'art. 2, possono incaricare gli istituti zooprofilattici sperimentali della preparazione e della distribuzione di particolari prodotti occorrenti per l'esercizio della polizia veterinaria e per attuare piani di risanamento e di miglioramento del bestiame. La spesa di costo e di impiego del prodotto è in questo caso a carico delle regioni interessate.
Il Ministero della sanità può conferire analogo incarico agli istituti zooprofilattici, per l'attuazione di particolari piani profilattici nell'ambito delle competenze statali. La spesa di costo e d'impiego del prodotto è in questo caso a carico del Ministero della sanità.
Art. 6. Organizzazione
Gli istituti zooprofilattici sperimentali sono organizzati in laboratori. In ogni caso devono essere istituiti un laboratorio per gli esami e le analisi dei campioni di carni e degli altri alimenti di origine animale, prelevati d'ufficio ai sensi della
Gli istituti che svolgano taluna delle attività produttive indicate nell'art. 5 o gestiscano centri per la fecondazione artificiale devono istituire appositi reparti con impianti, attrezzature, personale e gestione contabile separati dagli altri laboratori.
La legge regionale stabilisce che nel caso che un istituto imprenda la produzione di farmaci, il laboratorio di cui si avvale a questo scopo assume il carattere di azienda speciale, con proprio regolamento e con un direttore appositamente designato dal consiglio di amministrazione dell'istituto.
Art. 7. Sezioni provinciali
L'istituzione di nuove sezioni provinciali degli istituti deve riportare l'approvazione della regione nella quale è prevista.
Art. 10. Personale
Il regolamento organico e lo stato giuridico del personale sono deliberati dal consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di criteri concordati a livello nazionale presso il Ministero della sanità tra le regioni da una parte e le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative dall'altra. Il rapporto di lavoro del personale per quanto attiene al trattamento economico ed agli istituti normativi di carattere economico è pure deliberato dal consiglio di amministrazione sulla base di un accordo triennale nazionale unico per tutte le categorie stipulato tra le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e le regioni.
Art. 11. Contributi e oneri statali [6]
Art. 12. Provincie autonome
Per quanto riguarda l'istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, le provincie autonome di Trento e di Bolzano si intendono agli effetti della presente legge parificate alle regioni.
Art. 13. Garanzie mutui
L'art. 34 della
Art. 14. Norme transitorie [7]
Tabella (Art. 1)
Denominazione degli istituti zooprofilattici sperimentali e relative circoscrizioni territoriali
Denominazione |
Sede |
Provincie |
Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte e della Liguria. |
Torino |
Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Genova, Impreria, La Spezia, Savona, Val d'Aosta. |
Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia |
Brescia |
Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, Bologna, Forlì, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia. |
Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie (già Istituto zooprofilattico sperimentale delle Tre Venezie). |
Padova |
Bolzano, Trento, Belluno, Padova, Rovigo, Pordenone, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, Gorizia, Trieste. |
Istituto zooprofilattico speri mentale dell'Umbria e delle Marche. |
Perugia |
Perugia, Terni, Ancona, Macerata, Pesaro, Ascoli Piceno. |
Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana (già Istituti zooprofilattici sperimentali del Lazio e della Toscana). |
Roma |
Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo, Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pistoia, Siena. |
Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise (già Istituto zooprofilattico sperimentale di Teramo). |
Teramo |
L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo, Campobasso ed Isernia. |
Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno (già Stazione sperimentale zooprofilattica del Mezzogiorno Nicola Miraglia). |
Portici (già Napoli) |
Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria. |
Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata (già Istituto profilattico sperimentale Salvatore Baldassarre). |
Foggia |
Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Matera, Potenza. |
Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia. |
Palermo |
Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani. |
Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna (già Stazione sperimentale zooprofilattica della Sardegna per la lotta contro le malattie infettive del bestiame). |
Sassari |
Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari. |
[1] Comma abrogato dall'art. 10 del
[2] Articolo abrogato dall'art. 10 del
[3] Articolo abrogato dall'art. 10 del
[4] Articolo abrogato dall'art. 10 del
[5] Articolo abrogato dall'art. 10 del
[6] Articolo abrogato dall'art. 10 del
[7] Articolo abrogato dall'art. 10 del