§ 42.2.86 - Legge 23 giugno 1970, n. 503.
Ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:23/06/1970
Numero:503


Sommario
Art. 1.      Gli istituti zooprofilattici sperimentali indicati nella tabella A annessa alla presente legge sono enti sanitari dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposti alla vigilanza [...]
Art. 2.      Gli istituti zooprofilattici sperimentali operano in stretto rapporto con le unità sanitarie locali nelle province a fianco di ciascuno indicate nella tabella A annessa alla presente legge e [...]
Art. 3.      Gli istituti zooprofilattici sperimentali provvedono:
Art. 4.      Gli istituti zooprofilattici sperimentali possono essere autorizzati dal Ministero della sanità alla produzione dei sieri, dei vaccini, dei virus, delle anatossine, delle tossine diagnostiche [...]
Art. 5.      Il Ministro per la sanità, con proprio decreto, assume a proprio carico la spesa per l'impiego del prodotto, nei casi in cui l'impiego del prodotto stesso è disposto obbligatoriamente per [...]
Art. 6.      Gli istituti zooprofilattici sperimentali sono organizzati in laboratori, il numero e le attribuzioni dei quali sono stabiliti nei regolamenti di cui all'art. 18; in ogni caso è istituito un [...]
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14.      Il personale veterinario degli istituti zooprofilattici sperimentali è inquadrato con le seguenti qualifiche: direttore, aiuto, capo di laboratorio, assistente.
Art. 15. 
Art. 16.      La vigilanza tecnica sul funzionamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, anche per quanto concerne l'applicazione delle direttive del Ministero della sanità, è esercitata nelle [...]
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 


§ 42.2.86 - Legge 23 giugno 1970, n. 503.

Ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali.

(G.U. 17 luglio 1970, n. 179).

 

     Art. 1.

     Gli istituti zooprofilattici sperimentali indicati nella tabella A annessa alla presente legge sono enti sanitari dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposti alla vigilanza del Ministero della sanità, che impartisce anche le direttive tecniche e ne coordina il funzionamento attraverso le regioni.

 

          Art. 2.

     Gli istituti zooprofilattici sperimentali operano in stretto rapporto con le unità sanitarie locali nelle province a fianco di ciascuno indicate nella tabella A annessa alla presente legge e nell'ambito delle rispettive circoscrizioni provvedono all'istituzione ed al funzionamento di sezioni provinciali o interprovinciali.

 

          Art. 3.

     Gli istituti zooprofilattici sperimentali provvedono:

     a) alle ricerche sperimentali sulla eziologia ed epizoologia delle malattie trasmissibili degli animali e sui mezzi per prevenirne l'insorgenza e combatterne la diffusione;

     b) al servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali;

     c) agli esami ed alle analisi dei campioni di carni e degli altri alimenti di origine animale prelevati d'ufficio ai sensi delle disposizioni vigenti;

     d) agli esami ed alle analisi dei campioni di mangimi per l'alimentazione degli animali e degli integratori per mangimi prelevati d'ufficio;

     e) alla propaganda sanitaria ed alla consulenza agli allevatori per la difesa contro le malattie trasmissibili degli animali e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali;

     f) alla formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi;

     g) ad ogni altro compito di interesse veterinario, che venga loro demandato dal Ministero della sanità o dalla regione.

     Per l'espletamento dei compiti di cui al presente articolo gli istituti zooprofilattici sperimentali non possono richiedere alcun pagamento neppure a titolo di rimborso spese.

 

          Art. 4.

     Gli istituti zooprofilattici sperimentali possono essere autorizzati dal Ministero della sanità alla produzione dei sieri, dei vaccini, dei virus, delle anatossine, delle tossine diagnostiche nonchè di ogni altro prodotto occorrente nella lotta contro le malattie trasmissibili degli animali, con particolare riguardo a quelle localmente più diffuse.

     Gli istituti zooprofilattici sperimentali possono essere incaricati dal Ministero della sanità anche della preparazione e della distribuzione dei prodotti diagnostici, profilattici e curativi occorrenti per l'esercizio delle misure di polizia veterinaria e dei piani di risanamento approvati dal Ministero della sanità. La preparazione di tali prodotti è disposta con decreto del Ministro per la sanità.

     Con tale decreto devono essere stabiliti:

     a) l'istituto o gli istituti cui è demandata la preparazione;

     b) la tecnica di preparazione e la composizione del prodotto;

     c) le modalità di controllo;

     d) le caratteristiche delle confezioni;

     e) ove occorra, il quantitativo da produrre e le modalità di distribuzione.

     Con lo stesso decreto è altresì fissato il prezzo di cessione del prodotto, che viene determinato dal Ministero della sanità in base al costo di produzione e alle spese di distribuzione.

 

          Art. 5.

     Il Ministro per la sanità, con proprio decreto, assume a proprio carico la spesa per l'impiego del prodotto, nei casi in cui l'impiego del prodotto stesso è disposto obbligatoriamente per l'attuazione dei piani di profilassi o di misure di polizia veterinaria.

 

          Art. 6.

     Gli istituti zooprofilattici sperimentali sono organizzati in laboratori, il numero e le attribuzioni dei quali sono stabiliti nei regolamenti di cui all'art. 18; in ogni caso è istituito un laboratorio per gli esami delle analisi dei campioni di carni e degli altri alimenti di origine animale, prelevati d'ufficio ai sensi della legge 26 febbraio 1963, n. 441, e inoltre un laboratorio per le analisi di campioni di mangimi per l'alimentazione degli animali e degli integratori per mangimi prelevati dagli organi del Ministero della sanità ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 281. Di tali laboratori possono avvalersi anche gli organi delle altre amministrazioni dello Stato preposte alla vigilanza per l'applicazione della legge 15 febbraio 1963, n. 281.

     Gli istituti che svolgano taluna delle attività produttive indicate nell'art. 4, o gestiscano centri per la fecondazione artificiale devono istituire appositi reparti con impianti, attrezzature, personale e gestione contabile separati dagli altri laboratori.

     Gli istituti zooprofilattici sperimentali, oltre ai laboratori di cui al precedente primo comma, debbono istituire un laboratorio specializzato per le ricerche scientifiche e le diagnosi relativamente alle malattie di cui alla legge 23 gennaio 1968 n. 34, provvedere alla specializzazione del proprio personale veterinario presso istituti e laboratori scientifici dei Paesi esteri e curare la collaborazione tecnico-scientifica con i predetti istituti. A seguito degli accordi di cooperazione tecnica e scientifica nel settore veterinario tra l'Italia ed i Paesi esteri, il Ministero della sanità può autorizzare uno o più istituti zooprofilattici sperimentali a prestare l'assistenza tecnica del proprio personale per il raggiungimento delle finalità previste negli accordi stessi [1] .

 

          Art. 7. [2]

     Nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità è iscritta, a partire dall'anno finanziario 1970, la somma annua di lire quattro miliardi e duecentocinquanta milioni a titolo di concorso dello Stato alla spesa per i servizi previsti dall'art. 3. La somma sarà annualmente ripartita tra tutti gli istituti con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per il tesoro tenuto conto delle necessità finanziarie degli istituti per l'assolvimento dei compiti istituzionali e della consistenza del patrimonio zootecnico esistente nel territorio di competenza.

 

          Art. 8. [3]

 

          Art. 9. [4]

 

          Art. 10. [5]

 

          Art. 11. [6]

 

          Art. 12. [7]

 

          Art. 13. [8]

 

          Art. 14.

     Il personale veterinario degli istituti zooprofilattici sperimentali è inquadrato con le seguenti qualifiche: direttore, aiuto, capo di laboratorio, assistente.

     L'assunzione del predetto personale è effettuata nella qualifica di assistente mediante pubblico concorso per titoli ed esami.

     La nomina al posto di direttore è fatta per concorso per titoli, cui sono ammessi i direttori degli altri istituti zooprofilattici sperimentali e gli aiuti di tutti gli istituti che abbiano almeno tre anni di anzianità nella qualifica. Qualora il concorso dia esito negativo il posto è messo a concorso pubblico per titoli ed esami, cui possono partecipare i laureati in medicina veterinaria abilitati all'esercizio professionale da almeno dieci anni.

     La commissione giudicatrice del concorso a posti di assistente, nominata dal consiglio di amministrazione dell'istituto, è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ed è composta da un ispettore generale veterinario, dal direttore dell'istituto, da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo di malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria ovvero in microbiologia, e da un primo ricercatore della carriera dei laboratori di veterinaria dell'istituto superiore di sanità. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva del Ministero della sanità.

     La commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore, nominata dal consiglio di amministrazione dell'istituto, è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione ed è composta dal direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità, dal capo dei laboratori di veterinaria dell'istituto superiore di sanità, da un direttore di istituto zooprofilattico sperimentale in servizio di ruolo o in quiescenza, da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria o in microbiologia e da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a ispettore generale. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

     Le norme per lo svolgimento dei concorsi e quelle concernenti le promozioni a capo di laboratorio e ad aiuto sono stabilite con il regolamento di cui al successivo art. 18. Il Ministro per la sanità stabilisce con proprio decreto il programma di esame per i concorsi stessi.

 

          Art. 15. [9]

 

          Art. 16.

     La vigilanza tecnica sul funzionamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, anche per quanto concerne l'applicazione delle direttive del Ministero della sanità, è esercitata nelle singole province dai veterinari provinciali.

 

          Art. 17. [10]

 

          Art. 18. [11]

 

          Art. 19. [12]

 

          Art. 20. [13]

 

 

Tabella A [14]

(Articolo 2) - Denominazione degli istituti zooprofilattici sperimentali e relative circoscrizioni territoriali

Denominazione

Sede

Province

Istituto zooprofilattico sperimentale del P5iemonte e della Liguria

Torino

Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Genova, Imperia, La Spezia, Savona, Valle d'Aosta.

Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia

Brescia

Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, Bologna, Forlì, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia.

Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie (già Istituto zooprofilattico speri mentale delle Tre Venezie)

Padova

Bolzano, Trento, Belluno, Padova, Rovigo, Pordenone, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, Gorizia, Trieste.

Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche

Perugia

Perugia, Terni, Ancona, Macerata, Pesaro, Ascoli Piceno.

Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana (già Istituti zooprofilattici sperimentali del Lazio e della Toscana)

Roma

Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo, Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Siena.

Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise (già Istituto zooprofilattico sperimentale di Teramo)

Teramo

L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo, Campobasso, Isernia.

Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno (già Stazione sperimentale zooprofilattica del Mezzogiorno Nicola Miraglia)

Portici (Napoli)

Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria.

Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata (già Istituto zooprofilattico sperimentale Salvatore Baldassarre)

Foggia

Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Matera, Potenza.

Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia

Palermo

Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani.

Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna (già Stazione sperimentale zooprofilattica della Sardegna per la lotta contro le malattie infettive del bestiame

Sassari

Cagliari, Nuoro, Sassari.

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 11 marzo 1974, n. 101.

[2] Articolo così modificato dall'art. 4 della L. 11 marzo 1974, n. 101.

[3] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270.

[4] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270.

[5] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270.

[6] Articolo modificato dall'art. 2 della L. 11 marzo 1974, n. 101 e abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270.

[7] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270.

[8] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270.

[9] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270.

[10] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270.

[11] Articolo modificato dall'art. 3 della L. 11 marzo 1974, n. 101 e abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270.

[12] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270.

[13]  Articolo abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270.

[14] Tabella così sostituita dall'art. 6 della L. 11 marzo 1974, n. 101.