| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 42. Enti pubblici | 
| Capitolo: | 42.2 organizzazione | 
| Data: | 11/03/1974 | 
| Numero: | 101 | 
| Sommario | 
| Art. 1. All'art. 6 della legge 23 giugno 1970, n. 503, è aggiunto il seguente comma: | 
| Art. 2. [1] | 
| Art. 3. [2] | 
| Art. 4. [3] | 
| Art. 5. [4] | 
| Art. 6. La tabella A (art. 2) annessa alla legge 23 giugno 1970, n. 503 viene sostituita dalla seguente: | 
| Art. 7. Gli istituti interessati alle modificazioni territoriali introdotte con la presente legge nella tabella A di cui al precedente articolo determinano di concerto, entro sei mesi dall'entrata in [...] | 
| Art. 8. All'onere di lire 1.940 milioni derivante dall'applicazione dell'art 4 della presente legge per l'anno finanziario 1972, si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello [...] | 
§ 42.2.8H - Legge 11 marzo 1974, n. 101.
Modifica della legge 23 giugno 1970, n. 503, sull'ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali.
(G.U. 17 aprile 1974, n. 100)
     All'art. 6 della 
     "Gli istituti zooprofilattici sperimentali, oltre ai laboratori di cui al precedente primo comma, debbono istituire un laboratorio specializzato per le ricerche scientifiche e le diagnosi relativamente alle malattie di cui alla 
     La tabella A (art. 2) annessa alla 
Tabella A (Art. 2)
Denominazione degli istituti zooprofilattici sperimentali e relative circoscrizioni territoriali
| 
						 Denominazione  | 
					
						 Sede  | 
					
						 Province  | 
				
| 
						 Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte e la Liguria.  | 
					
						 Torino.  | 
					
						 Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli Genova, Imperia, La Spezia, Savona, Val d'Aosta  | 
				
| 
						 Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia  | 
					
						 Brescia.  | 
					
						 Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, Bologna, Forlì, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia.  | 
				
| 
						 Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie (già Istituto zooprofilattico sperimentale delle Tre Venezie).  | 
					
						 Padova.  | 
					
						 Bolzano, Trento, Belluno, Padova, Rovigo, Pordenone, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, Gorizia, Trieste.  | 
				
| 
						 Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche.  | 
					
						 Perugia.  | 
					
						 Perugia, Terni, Ancona, Macerata, Pesaro, Ascoli Piceno.  | 
				
| 
						 Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana (già Istituti zooprofilattici sperimentali del Lazio e della Toscana).  | 
					
						 Roma.  | 
					
						 Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo, Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Siena.  | 
				
| 
						 Istitutozooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise (già Istituto zooprofilattico sperimentale di Teramo).  | 
					
						 Teramo.  | 
					
						 L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo, Campobasso, ed Isernia.  | 
				
| 
						 Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno (già Stazione sperimentale zooprofilattica del Mezzogiorno Nicola Miraglia).  | 
					
						 Portici (Napoli).  | 
					
						 Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria.  | 
				
| 
						 Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata (già Istituto zooprofilattico sperimentale Salvatore Baldassarre).  | 
					
						 Foggia.  | 
					
						 Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Matera, Potenza.  | 
				
| 
						 Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia  | 
					
						 Palermo.  | 
					
						 Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani.  | 
				
| 
						 Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna (già Stazione sperimentale zooprofilattica della Sardegna per la lotta contro le malattie infettive del bestiame.  | 
					
						 Sassari.  | 
					
						 Cagliari, Nuoro, Sassari.  | 
				
Gli istituti interessati alle modificazioni territoriali introdotte con la presente legge nella tabella A di cui al precedente articolo determinano di concerto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i trasferimenti patrimoniali conseguenti nonchè il trasferimento del personale in servizio, presso le sezioni provinciali interessate, concedendo allo stesso il diritto di opzione.
     All'onere di lire 1.940 milioni derivante dall'applicazione dell'art 4 della presente legge per l'anno finanziario 1972, si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, intendendosi prorogato, a tal fine il termine per l'utilizzazione delle disponibilità previste dalla 
All'onere di lire 2.690 milioni annui derivante dallo stesso art. 4 si provvede, per ciascuno degli anni finanziari 1973 e 1974, quanto a lire 750 milioni, con le disponibilità derivanti dalla riduzione di cui al precedente art. 5 e, quanto a lire 1.940 milioni, rispettivamente a carico e mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Articolo abrogato dall'art. 10 del 
[2] Articolo abrogato dall'art. 10 del 
[3] Articolo abrogato dall'art. 10 del 
[4] Articolo abrogato dall'art. 10 del