§ 95.19.44 - D.L. 31 ottobre 1956, n. 1194 .
Istituzione di una imposta di fabbricazione sugli acidi grassi di origine animale e vegetale con punto di solidificazione inferiore a 48° C [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.19 imposta di fabbricazione
Data:31/10/1956
Numero:1194


Sommario
Art. 1.      Gli acidi grassi di origine animale e vegetale, aventi punto di solidificazione inferiore a 48° C, nonchè le materie grasse classificabili ai termini della tariffa doganale come acidi grassi, [...]
Art. 2.      Per gli acidi grassi e oleine, qualunque sia la loro acidità, provenienti da oli fluidi di semi, la sovrimposta di confine continuerà a riscuotersi nella misura di lire 6000 per quintale di [...]
Art. 3.      Sono stabilite in lire 25.000 per quintale:
Art. 4.      Sono esenti dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine i prodotti di cui all'art. 1, impiegati, previa denaturazione e sotto osservanza delle modalità da [...]
Art. 5.      L'art. 4 del decreto-legge 20 novembre 1953, n. 843, convertito nella legge 27 dicembre 1953, n. 949, è sostituito dal seguente:
Art. 6.      Gli acidi grassi di cui all'art. 1 importati dall'estero, quando siano destinati, previa denaturazione, ad usi industriali diversi dalla preparazione di oli commestibili, sono avviati dalle [...]
Art. 7.      Chiunque intenda produrre oli e grassi animali con punto di solidificazione superiore a 30 5C nonchè gli acidi grassi indicati al precedente art. 1, oppure impiegare detti prodotti in usi [...]
Art. 8.      Chiunque intende fabbricare i prodotti di cui al precedente art. 1 deve munirsi di apposita, licenza, da rilasciarsi dal competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, soggetta ad un [...]
Art. 9.      Il diritto annuale di licenza di cui all'art. 3 del decreto-legge 20 novembre 1953, n. 843, è stabilito nella misura di lire 15.000. Tale nuovo diritto sarà applicato per le licenze rilasciate o [...]
Art. 10.      Le ditte esercenti la fabbricazione di oli e grassi animali con punto di solidificazione superiore a 30°C, o dei prodotti di cui al precedente art. 1, almeno cinque giorni prima di iniziare la [...]
Art. 11.      La fabbricazione degli oli o dei grassi animali con punto di solidificazione superiore a 30 5C, nonchè degli acidi grassi di cui al precedente art. 1 deve essere effettuata sotto vigilanza [...]
Art. 12.      Gli oli e grassi animali con punto di solidificazione superiore a 30° C pervenuti con bolletta di accompagnamento agli stabilimenti di impiego sprovvisti di impianti di scissione o di apparecchi [...]
Art. 13.      Chiunque procede alla denaturazione degli acidi grassi di cui al precedente art. 1, nonchè degli oli e dei grassi animali con punto di solidificazione superiore a 30°C, oppure ritiri i prodotti [...]
Art. 14.      Gli importatori ed i fabbricanti degli acidi grassi di cui al precedente art. 1 nonchè degli oli e grassi animali con punto di solidificazione superiore a 30°C sono obbligati alla tenuta di un [...]
Art. 15.      Le sostanze denaturanti debbono essere proposte e fornite dalle ditte interessate e riconosciute idonee dal Laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette.
Art. 16.      Sono soggetti a vigilanza della Finanza gli stabilimenti nei quali si fabbricano gli acidi grassi di cui al precedente art. 1, quelli in cui detti acidi vengono impiegati per usi industriali, [...]
Art. 17.      Negli stabilimenti nei quali si producono, si raffinano o comunque si lavorano oli di semi o olio d'oliva, nonchè nei relativi depositi, è vietato introdurre gli acidi grassi di cui al [...]
Art. 18.      Le ditte che producono gli acidi grassi di cui al precedente art. 1 debbono prestare una cauzione ragguagliata al 10% della imposta corrispondente alla quantità massima di prodotti che intendono [...]
Art. 19.      E' accordato lo sgravio dell'imposta sugli acidi grassi di cui al precedente art. 1 esistenti nelle fabbriche e nei magazzini fiduciari, se distrutti per cause di forza maggiore.
Art. 20.      Sui prodotti di cui al precedente art. 1, pervenuti in dogana col vincolo della bolletta di cauzione, per essere esportati all'estero, è abbuonata l'imposta di fabbricazione.
Art. 21.      E' soggetta in tutto il territorio dello Stato a bolletta di legittimazione la circolazione:
Art. 22.      Le violazioni alle disposizioni del presente decreto sono accertate mediante processo verbale.
Art. 23.      Gli addetti alla vigilanza, agli effetti della applicazione del presente decreto, hanno diritto di accedere liberamente nei locali in cui si producono, si lavorano, o comunque si detengano acidi [...]
Art. 24.      Le controversie sulla qualificazione dei prodotti, agli effetti del presente decreto, sono definite seguendo la procedura per la risoluzione delle controversie doganali.
Art. 25.      Le somme dovute per effetto dell'applicazione del presente decreto e non pagate, sono riscosse dal Ricevitore doganale con le norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. [...]
Art. 26.      Il diritto di ricupero dei tributi previsti dal presente decreto si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno nel quale si sarebbe dovuto eseguire il pagamento.
Art. 27.      Il credito dello Stato per le imposte e per i diritti previsti dal presente decreto ha privilegio, a preferenza di ogni altro creditore, sulle materie prime, sui prodotti, sul macchinario e sul [...]
Art. 28.      Chiunque fabbrica clandestinamente gli oli ed i grassi animali con punto di solidificazione superiore a 30 5C nonchè i prodotti indicati all'art. 1 del presente decreto, è punito, oltre che con [...]
Art. 29.      Chiunque sottrae o tenta di sottrarre, con qualunque mezzo, i prodotti contemplati nell'art. 1 del presente decreto all'accertamento ed al pagamento dell'imposta di fabbricazione è punito, [...]
Art. 30.      Chiunque prepara od impiega gli oli ed i grassi animali con punto di solidificazione superiore a 30°C in tempi diversi da quelli indicati nella dichiarazione di cui al precedente art. 10, o [...]
Art. 31.      Chiunque ponga in circolazione i prodotti contemplati dal precedente art. 21 senza la prescritta bolletta di legittimazione o con bolletta non più valida o insufficiente, è punito con la multa [...]
Art. 32.      Chiunque manometta od alteri in qualsiasi modo i congegni, i bolli ed i sigilli posti dall'Amministrazione, è punito a termini dell'art. 349 del Codice penale.
Art. 33.      Per la violazione delle norme del presente decreto, per la quale dal decreto stesso non è stabilita la pena, si applica l'ammenda fino a L. 1.500.000
Art. 34.      Le pene della multa e dell'ammenda non eseguite per insolvenza del condannato si convertono, rispettivamente, nella reclusione o nell'arresto per non oltre sei mesi e, se si tratta di recidivi, [...]
Art. 35.      Per la cognizione dei reati previsti dal presente decreto e per le relative norme di procedura si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.
Art. 36.      La ripartizione delle multe e delle ammende è effettuata secondo le norme della legge doganale e del relativo regolamento.
Art. 37.      Le disposizioni di cui agli articoli 29, 31, 33, 39, 40, 41 e 48 del presente decreto per quanto concerne la misura delle pene della multa e dell'ammenda, sono adottate in deroga agli articoli [...]
Art. 38.      Chiunque, essendovi obbligato, non presenta la denunzia di deposito di cui al precedente art. 21 è punito con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta corrispondente alla quantità di prodotti [...]
Art. 39.      Le infrazioni alle disposizioni di cui all'art. 17 del presente decreto sono punite con la multa da lire 5.000.000
Art. 40.      Chiunque ometta o presenti in ritardo o inesattamente la denuncia prescritta dall'art. 7 del presente decreto, è punito con l'ammenda fino a lire 1.500.000
Art. 41.      Chiunque essendovi obbligato, non tiene le scritture prescritte dall'Amministrazione o si rifiuta di presentarle o le tiene in modo irregolare è punito con l'ammenda fino a lire 1.000.000
Art. 42.      Il fabbricante che ometta o ritardi di effettuare, entro i termini prescritti, il pagamento del diritto di licenza di cui all'art. 8 del presente decreto è punito con l'applicazione di [...]
Art. 43.      L'imposta o la sovrimposta di confine stabilita dal precedente art. 3 si applica anche sui prodotti indicati nello stesso articolo che abbiano già assolto il tributo nella misura precedentemente [...]
Art. 44.      La differenza d'imposta dovuta in applicazione del precedente art. 43 dovrà essere versata alla competente Sezione provinciale di Tesoreria entro quindici giorni dalla data di notificazione [...]
Art. 45.      L'imposta di fabbricazione o la corrispondente sovrimposta di confine stabilite dall'art. 1 del presente decreto si applica anche sui prodotti indicati all'articolo stesso che, alla data di [...]
Art. 46.      Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente art. 45, o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che [...]
Art. 47.      Chiunque detiene oli o grassi animali con punto di solidificazione superiore a 30°C in quantità superiore a tre quintali deve farne denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di [...]
Art. 48.      Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente art. 47 è punito con la multa da lire 1.000.000 a lire 2.500.000
Art. 49.      Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 12 e 16, rispettivamente del decreto-legge 20 novembre 1953, n. 843, e del decreto-legge 26 novembre 1954, n. 1080.
Art. 50.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


§ 95.19.44 - D.L. 31 ottobre 1956, n. 1194 [1].

Istituzione di una imposta di fabbricazione sugli acidi grassi di origine animale e vegetale con punto di solidificazione inferiore a 48° C modificazioni al regime fiscale degli oli e grassi animali con punto di solidificazione non superiore a 30° C e degli oli vegetali liquidi con punto di solidificazione non superiore a 12° C, ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti, nonchè disciplina fiscale degli oli e grassi animali con punto di solidificazione superiore a 30° C.

(G.U. 2 novembre 1956, n. 277).

 

     Art. 1.

     Gli acidi grassi di origine animale e vegetale, aventi punto di solidificazione inferiore a 48° C, nonchè le materie grasse classificabili ai termini della tariffa doganale come acidi grassi, sono soggetti all'imposta di fabbricazione nella misura di lire 25.000 per quintale di prodotto.

     Nella stessa misura si applica la sovrimposta di comune sugli stessi prodotti importati dall'estero.

 

          Art. 2.

     Per gli acidi grassi e oleine, qualunque sia la loro acidità, provenienti da oli fluidi di semi, la sovrimposta di confine continuerà a riscuotersi nella misura di lire 6000 per quintale di prodotto stabilita dal primo comma dell'art. 7 del testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sugli oli di semi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217.

 

          Art. 3.

     Sono stabilite in lire 25.000 per quintale:

     a) l'imposta di fabbricazione sugli oli e grassi animali con punto di solidificazione non superiore a 30°C e la corrispondente sovrimposta di confine sugli stessi prodotti importati dall'estero, di cui al decreto-legge 20 novembre 1953, n. 843, convertito nella legge 27 dicembre 1953, n. 949;

     b) l'imposta di fabbricazione sugli oli vegetali liquidi con punto di solidificazione non superiore a 12°C comunque ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti e la corrispondente sovrimposta di confine sugli stessi prodotti importati dall'estero, di cui al decreto-legge 26 dicembre 1954, n. 1080, convertito nella legge 20 dicembre 1954, n. 1219.

     I prodotti importati dall'estero, contenenti oli o grassi animali con punto di solidificazione non superiore ai 30° C sono soggetti a sovrimposta di confine nella misura di cui alla lettera a) del presente articolo sulla quantità di oli o grassi animali in essi presente, da accertarsi mediante analisi eseguibile presso i laboratori chimici delle Dogane [2].

 

          Art. 4.

     Sono esenti dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine i prodotti di cui all'art. 1, impiegati, previa denaturazione e sotto osservanza delle modalità da stabilire con decreto del Ministro per le finanze, in usi industriali diversi dalla preparazione di oli commestibili.

     Qualora invece gli acidi grassi di cui all'art. 1 vengano impiegati nell'uso di cui al precedente comma sotto vigilanza fiscale continuativa, nei casi in cui sia prevista, potrà prescindersi dalla preventiva denaturazione degli acidi stessi. In tal caso allo scarico della relativa imposta si farà luogo mediante verbale di impiego da redigersi dai funzionari preposti alla vigilanza [3].

 

          Art. 5.

     L'art. 4 del decreto-legge 20 novembre 1953, n. 843, convertito nella legge 27 dicembre 1953, n. 949, è sostituito dal seguente:

     Sono esenti dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine i prodotti di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 novembre 1953, n. 843, destinati all'idrogenazione, ad usi farmaceutici, alla preparazione di cosmetici ed alla preparazione della margarina.

     Sono altresì esenti, previa denaturazione, i prodotti stessi destinati ai seguenti usi industriali:

     a) preparazione di lubrificanti;

     b) concia delle pelli;

     c) fabbricazione di saponi;

     d) preparazione di vernici e colori;

     e) siderurgia;

     f) preparazione di ausiliari tessili;

     g) ausiliari dell'industria conciaria;

     h) ausiliari delle industrie siderurgiche e metallurgiche nonchè agglomeranti per forme di fonderia;

     i) lucidi e grassi per calzature;

     l) anticorrosivi ed antivegetali per le parti metalliche dei natanti;

     m) antischiuma per l'industria chimica;

     n) preparazione di altri prodotti da ammettersi all'agevolezza con decreto del Ministro per le finanze.

     Le norme relative alla denaturazione dei prodotti, previste dal precedente comma, nonchè quelle riguardanti la vigilanza e l'impiego dei prodotti esenti da imposta, saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze.

 

          Art. 6.

     Gli acidi grassi di cui all'art. 1 importati dall'estero, quando siano destinati, previa denaturazione, ad usi industriali diversi dalla preparazione di oli commestibili, sono avviati dalle Dogane di confine, alle rispettive destinazioni, col vincolo della bolletta di cauzione. In tal caso l'importatore deve indicare nella dichiarazione di importazione l'uso al quale i prodotti sono destinati.

     Detti acidi grassi, ove non siano dall'importatore immediatamente denaturati, oppure ceduti a terzi col vincolo della bolletta di cauzione, debbono essere custoditi in appositi magazzini vincolati alla Finanza, dai quali saranno estratti con pagamento dell'imposta, oppure per cessione a terzi con vincolo della bolletta di cauzione, oppure per essere denaturati e destinati all'impiego in usi industriali.

     Gli oli ed i grassi animali, invece, aventi punto di solidificazione superiore ai 30 5C importati dall'estero, debbono essere inoltrati dalle Dogane di confine alle rispettive destinazioni col vincolo della bolletta di accompagnamento.

     L'importatore deve indicare, nelle dichiarazioni di importazione, l'uso al quale i prodotti di cui al precedente comma sono destinati.

     Gli oli ed i grassi animali, ove non siano dall'importatore immediatamente denaturati, oppure da questi ceduti a terzi, devono essere custoditi in apposito magazzino vincolato alla Finanza, dal quale saranno estratti nella quantità richiesta di volta in volta dall'importatore per essere ceduti a terzi, con bolletta di accompagnamento, oppure denaturati per l'impiego in usi industriali.

 

          Art. 7.

     Chiunque intenda produrre oli e grassi animali con punto di solidificazione superiore a 30 5C nonchè gli acidi grassi indicati al precedente art. 1, oppure impiegare detti prodotti in usi industriali diversi dalla preparazione di oli commestibili, deve presentare denuncia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, almeno venti giorni prima di iniziare l'attività.

     La denuncia, corredata dalla planimetria dei locali dello stabilimento, nonchè dello schema degli impianti, deve essere redatta in doppio esemplare, e deve indicare:

     a) il nominativo della ditta e di chi la rappresenta;

     b) la località dove si trova lo stabilimento;

     c) le caratteristiche e la potenzialità degli impianti, precisando il numero ed il tipo degli apparecchi esistenti: caldaie - autoclavi - impianti di distillazione - celle refrigeranti - presse, ecc.;

     d) il processo di lavorazione seguito ed i prodotti che si intendono ottenere;

     e) i locali destinati a magazzini vincolati alla Finanza per la custodia dei prodotti di cui al precedente art. 1.

     Uguale denuncia deve essere presentata, entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, da chi già esercisce stabilimenti nei quali vengono fabbricati e impiegati i prodotti di cui al precedente comma primo.

 

          Art. 8.

     Chiunque intende fabbricare i prodotti di cui al precedente art. 1 deve munirsi di apposita, licenza, da rilasciarsi dal competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, soggetta ad un diritto annuale stabilito nella misura di lire 15.000.

     Il diritto deve essere pagato nella quindicina che precede l'inizio di ogni anno solare e, per gli stabilimenti di nuovo impianto o che cambino titolare, prima del rilascio della licenza.

     La licenza è valevole per la ditta, per lo stabilimento e per l'anno solare per cui è rilasciata.

     La misura del diritto suddetto si applica alle licenze rilasciate a partire dall'anno 1957. Per l'anno in corso sarà provveduto alla riscossione del rateo afferente l'ultimo bimestre.

 

          Art. 9.

     Il diritto annuale di licenza di cui all'art. 3 del decreto-legge 20 novembre 1953, n. 843, è stabilito nella misura di lire 15.000. Tale nuovo diritto sarà applicato per le licenze rilasciate o rinnovate a partire dall'anno 1957.

 

          Art. 10.

     Le ditte esercenti la fabbricazione di oli e grassi animali con punto di solidificazione superiore a 30°C, o dei prodotti di cui al precedente art. 1, almeno cinque giorni prima di iniziare la lavorazione, devono presentare al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione la dichiarazione mensile di lavorazione in doppio esemplare, nella quale devono indicare:

     a) il nominativo della ditta e di chi la rappresenta;

     b) la località ove si trova lo stabilimento;

     c) il tempo continuativo o distinto in vari periodi in cui si intende dar corso alla fabbricazione od all'impiego dei cennati prodotti;

     d) la qualità e la quantità delle materie prime da adoperare;

     e) la qualità e la quantità dei prodotti da ottenere.

     Analoga dichiarazione mensile deve essere presentata, entro lo stesso termine, dalle ditte che impieghino in usi industriali gli acidi grassi di cui al precedente art. 1, nonchè gli oli e i grassi animali con punto di solidificazione superiore a 30°C, quando gli stabilimenti di impiego siano dotati di impianti di scissione, di distillazione o di refrigerazione e pressione. In tali casi la fabbricazione dei prodotti deve avvenire sotto continua vigilanza fiscale.

     Terminata la lavorazione, l'agente di finanza addetto alla vigilanza, appone i suggelli agli apparecchi.

 

          Art. 11.

     La fabbricazione degli oli o dei grassi animali con punto di solidificazione superiore a 30 5C, nonchè degli acidi grassi di cui al precedente art. 1 deve essere effettuata sotto vigilanza fiscale.

     Gli oli ed i grassi animali con punto di solidificazione superiore a 30°C, ove non siano immediatamente estratti dallo stabilimento col vincolo della bolletta di accompagnamento oppure denaturati, devono essere custoditi in apposito magazzino vincolato alla Finanza dal quale verranno estratti, a richiesta del fabbricante, per essere destinati all'uso dichiarato.

     Gli acidi grassi di cui al precedente art. 1, ove non siano subito estratti con pagamento dell'imposta oppure spediti con vincolo della bolletta di cauzione agli stabilimenti d'impiego, devono essere custoditi in appositi magazzini vincolati alla Finanza dai quali saranno estratti nella quantità richiesta dal fabbricante, per essere destinati all'uso dichiarato.

 

          Art. 12.

     Gli oli e grassi animali con punto di solidificazione superiore a 30° C pervenuti con bolletta di accompagnamento agli stabilimenti di impiego sprovvisti di impianti di scissione o di apparecchi di distillazione oppure di refrigerazione e pressione, ove non siano già denaturati o non vengano immediatamente denaturati all'atto dell'arrivo, dovranno essere custoditi in apposito magazzino vincolato alla Finanza dal quale saranno estratti, di volta in volta, nella quantità richiesta dall'esercente, per essere impiegati, previa denaturazione, nell'uso dichiarato.

     Analoga procedura deve essere seguita per i prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto, pervenuti in cauzione agli stabilimenti d'impiego, ove non siano all'arrivo immediatamente denaturati.

     L'impiego dei prodotti di cui ai precedenti commi quando avvenga presso gli stabilimenti dotati di impianti di scissione, di distillazione o di refrigerazione e pressione, deve essere, in ogni caso, effettuato sotto vigilanza finanziaria continuativa, con spese a carico della ditta interessata.

     Gli oli e grassi animali suddetti, denaturati o non pervenuti presso gli stabilimenti d'impiego di cui al terzo comma del presente articolo, devono essere custoditi in apposito magazzino vincolato alla Finanza dal quale saranno estratti, di volta in volta, dall'agente di finanza preposto alla vigilanza.

 

          Art. 13.

     Chiunque procede alla denaturazione degli acidi grassi di cui al precedente art. 1, nonchè degli oli e dei grassi animali con punto di solidificazione superiore a 30°C, oppure ritiri i prodotti stessi già denaturati per farne impiego in usi industriali, è soggetto alla tenuta di un registro di carico e scarico nel quale devono essere annotati, da una parte i quantitativi assunti in carico con gli estremi della bolletta di accompagnamento e del verbale di denaturazione o della bolletta di legittimazione e, dall'altra, i quantitativi giornalmente impiegati nell'uso dichiarato nonchè la qualità e quantità dei prodotti ottenuti dall'impiego stesso.

 

          Art. 14.

     Gli importatori ed i fabbricanti degli acidi grassi di cui al precedente art. 1 nonchè degli oli e grassi animali con punto di solidificazione superiore a 30°C sono obbligati alla tenuta di un registro di carico e scarico nel quale deve essere indicato:

     a) nella parte del carico:

     1) la qualità e la quantità dei prodotti di cui sopra importati, con indicazione della relativa bolletta di importazione:

     2) la qualità e la quantità degli acidi grassi di cui all'art. 1 nonchè degli oli e grassi animali con punto di solidificazione superiore a 30°C, di volta in volta ottenuti dalle lavorazioni effettuate per ciascuna dichiarazione presentata a norma del precedente articolo 10;

     b) nella parte dello scarico:

     1) la qualità e la quantità di ciascuno dei prodotti di cui ai precedenti numeri 1 e 2 spediti a terzi con l'indicazione degli estremi della bolletta di cauzione, o di legittimazione o di accompagnamento;

     2) la qualità e la quantità di ciascuno dei prodotti sottoposti a denaturazione, con l'indicazione degli estremi del relativo verbale di denaturazione.

     Analogo registro deve essere tenuto da qualunque altro acquirente di acidi grassi di cui al precedente art. 1 o di oli e grassi animali con punto di solidificazione superiore a 30°C diverso dall'importatore o dal fabbricante, per annotarvi le indicazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma.

 

          Art. 15.

     Le sostanze denaturanti debbono essere proposte e fornite dalle ditte interessate e riconosciute idonee dal Laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette.

     Le spese relative alla vigilanza sulle operazioni di denaturazione e sull'impiego dei prodotti denaturati sono a carico delle ditte interessate.

 

          Art. 16.

     Sono soggetti a vigilanza della Finanza gli stabilimenti nei quali si fabbricano gli acidi grassi di cui al precedente art. 1, quelli in cui detti acidi vengono impiegati per usi industriali, nonchè i depositi e gli opifici di denaturazione degli stessi prodotti.

     Sono soggetti alla vigilanza saltuaria della Finanza gli stabilimenti nei quali si impiegano gli oli ed i grassi animali con punto di solidificazione superiore a 30°C, denaturati per usi industriali, salvo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 11, nonchè i depositi fuori fabbrica dei prodotti stessi.

     L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di applicare bolli e sigilli agli apparecchi ed impianti nelle fabbriche e negli stabilimenti di impiego nonchè di ordinare, a spese del fabbricante, tutte le opere che ritenga necessarie per l'esercizio di una efficace vigilanza.

 

          Art. 17.

     Negli stabilimenti nei quali si producono, si raffinano o comunque si lavorano oli di semi o olio d'oliva, nonchè nei relativi depositi, è vietato introdurre gli acidi grassi di cui al precedente art. 1 [4].

     E' consentita l'introduzione nelle raffinerie di oli di semi dei prodotti di cui all'art. 2 del presente decreto [5].

     E' vietato detenere, vendere, porre in vendita o comunque mettere in commercio oli e grassi animali miscelati con oli fluidi vegetali di oliva o di semi destinati ad usi commestibili.

 

          Art. 18.

     Le ditte che producono gli acidi grassi di cui al precedente art. 1 debbono prestare una cauzione ragguagliata al 10% della imposta corrispondente alla quantità massima di prodotti che intendono tenere in deposito.

     La cauzione sarà prestata nel termine che sarà fissato dall'Amministrazione finanziaria ed anche nei modi indicati dall'art. 36 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388.

     Chiunque ometta di prestare, nel termine di cui sopra, la cauzione prevista dal primo comma del presente articolo è tenuto al pagamento di una pena pecuniaria dal doppio al quintuplo dell'imposta sulla quale si sarebbe dovuta ragguagliare la cauzione.

 

          Art. 19.

     E' accordato lo sgravio dell'imposta sugli acidi grassi di cui al precedente art. 1 esistenti nelle fabbriche e nei magazzini fiduciari, se distrutti per cause di forza maggiore.

 

          Art. 20.

     Sui prodotti di cui al precedente art. 1, pervenuti in dogana col vincolo della bolletta di cauzione, per essere esportati all'estero, è abbuonata l'imposta di fabbricazione.

     L'abbuono dell'imposta viene accordato non appena avuto la prova dell'avvenuta esportazione della merce.

     Tale prova è costituita esclusivamente dalla speciale bolletta originale di esportazione munita dell'attestazione degli agenti di Finanza, a norma delle disposizioni in vigore.

     Il diritto all'abbuono si prescrive nel termine di due anni dalla data della bolletta originale di esportazione. In caso di abbuono indebitamente concesso, il termine entro il quale l'Amministrazione può provvedere al recupero del tributo è stabilito in cinque anni.

 

          Art. 21.

     E' soggetta in tutto il territorio dello Stato a bolletta di legittimazione la circolazione:

     a) dei prodotti di cui al precedente art. 1, in quantità superiore a 100 kg., che abbiano assolto l'imposta;

     b) dei prodotti di cui al precedente art. 1, denaturati per usi industriali, per qualsiasi quantità;

     c) dei prodotti di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 novembre 1953, n. 843, in quantità superiore ai 100 kg., destinati ad usi diversi da quelli indicati dal primo comma dell'art. 5 del presente decreto;

     d) dei prodotti di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1954, n. 1080, in quantità superiore ai 100 kg.

     Detta bolletta, deve, fra l'altro, riportare l'indicazione dell'uso al quale i prodotti stessi sono destinati, il nominativo del trasportatore ed il numero di targa del mezzo di trasporto adoperato.

     La bolletta di legittimazione è prescritta per i prodotti di cui sopra destinati, in qualsiasi quantità, al deposito di cui al comma seguente.

     Il deposito fuori fabbrica dei prodotti di cui sopra, per quantità superiore ai tre quintali, deve essere denunziato al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ed è soggetto alla tenuta del registro di carico o scarico.

     Il trasporto degli oli e grassi animali con punto di solidificazione superiore a 30 5C, denaturati o non, deve avvenire col vincolo della bolletta di accompagnamento.

 

          Art. 22.

     Le violazioni alle disposizioni del presente decreto sono accertate mediante processo verbale.

     L'accertamento delle violazioni, oltre che agli ufficiali ed agenti indicati nel titolo II, capo II, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, spetta, nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla predetta legge, anche:

     a) ai funzionari dell'Amministrazione finanziaria muniti della speciale tessera;

     b) agli ufficiali ed agenti di cui agli articoli 41 e 46 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, contenente norme per la repressione delle frodi sulla preparazione e sul commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari.

     I processi verbali di accertamento di reati sono dagli ufficiali, funzionari e agenti scopritori trasmessi alla Intendenza di finanza competente, per l'ulteriore corso.

     La disposizione dell'art. 33, primo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, si applica anche alle violazioni del presente decreto, costituenti reato.

 

          Art. 23.

     Gli addetti alla vigilanza, agli effetti della applicazione del presente decreto, hanno diritto di accedere liberamente nei locali in cui si producono, si lavorano, o comunque si detengano acidi grassi di cui al precedente art. 1 e di eseguire riscontri ed inventari, di esaminare i registri ed i documenti prescritti dall'Amministrazione finanziaria, di prelevare campioni dei prodotti esistenti e di effettuare ogni altra operazione di vigilanza e di controllo.

     Gli esercenti hanno l'obbligo di assistere gli agenti preposti alla vigilanza, di agevolare le operazioni, fornendo anche la mano d'opera ed i mezzi occorrenti.

 

          Art. 24.

     Le controversie sulla qualificazione dei prodotti, agli effetti del presente decreto, sono definite seguendo la procedura per la risoluzione delle controversie doganali.

 

          Art. 25.

     Le somme dovute per effetto dell'applicazione del presente decreto e non pagate, sono riscosse dal Ricevitore doganale con le norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

     L'atto di opposizione alla ingiunzione di pagamento non è valido se non è preceduto dal versamento delle somme richieste.

 

          Art. 26.

     Il diritto di ricupero dei tributi previsti dal presente decreto si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno nel quale si sarebbe dovuto eseguire il pagamento.

     Qualora il mancato pagamento, totale o parziale, dei tributi abbia causa da un reato, il termine della prescrizione decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciata nel procedimento penale, siano divenuti irrevocabili.

 

          Art. 27.

     Il credito dello Stato per le imposte e per i diritti previsti dal presente decreto ha privilegio, a preferenza di ogni altro creditore, sulle materie prime, sui prodotti, sul macchinario e sul materiale mobile anche se di proprietà di terzi, esistente nelle fabbriche e nei magazzini annessi o in altri locali, comunque soggetti a vigilanza fiscale.

 

          Art. 28.

     Chiunque fabbrica clandestinamente gli oli ed i grassi animali con punto di solidificazione superiore a 30 5C nonchè i prodotti indicati all'art. 1 del presente decreto, è punito, oltre che con la multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo della imposta corrispondente ai prodotti già ottenuti e ottenibili dalle materie rinvenute in fabbrica o nei locali annessi od attigui, con la reclusione fino a due anni.

     La multa non può essere in nessun caso inferiore ad un milione di lire.

     E' considerata fabbrica clandestina anche la sola esistenza nei locali di fabbrica o in locali annessi od attigui di apparecchi e meccanismi di produzione, di materie prime, ovvero di prodotti semilavorati o finiti, prima della prescritta denunzia.

     Gli apparecchi ed i macchinari, i prodotti e le materie prime, oggetto della violazione di cui al primo comma del presente articolo, sono soggetti a confisca, a termini della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, ed in deroga alle disposizioni dell'art. 240 del Codice penale.

 

          Art. 29.

     Chiunque sottrae o tenta di sottrarre, con qualunque mezzo, i prodotti contemplati nell'art. 1 del presente decreto all'accertamento ed al pagamento dell'imposta di fabbricazione è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta stessa.

     Chiunque sottrae o tenta di sottrarre, con qualunque mezzo, gli oli e i grassi animali con punto di solidificazione superiore a 30°C agli obblighi previsti dal presente decreto, è punito con la multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta corrispondente agli oli e grassi animali con punto di solidificazione non superiore a 30°C ottenibili dalle materie prime rinvenute in fabbrica, o nei locali annessi ed attigui.

     La multa non può essere, in nessun caso, inferiore a lire 2.500.000 [6].

     I prodotti sottratti o che si tentasse di sottrarre e le cose adoperate per commettere la frode sono soggetti a confisca, a termini della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, in deroga alle disposizioni dell'articolo 240 del Codice penale.

 

          Art. 30.

     Chiunque prepara od impiega gli oli ed i grassi animali con punto di solidificazione superiore a 30°C in tempi diversi da quelli indicati nella dichiarazione di cui al precedente art. 10, o ometta di presentare la dichiarazione di lavoro, oppure la presenti inesatta, è punito con la multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta corrispondente agli oli e grassi animali con punto di solidificazione non superiore a 30°C ottenibili dalle materie prime rinvenute in fabbrica, o nei locali annessi ed attigui.

     In nessun caso la multa potrà essere inferiore a L. 1.500.000 [7].

     Chiunque fabbrichi o impieghi i prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto in tempi diversi da quelli indicati nella dichiarazione di lavoro di cui al precedente art. 10 o ometta di presentare la dichiarazione di lavoro, oppure la presenti inesatta, è punito con la multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta evasa. La multa, in nessun caso, può essere inferiore a lire 1.500.000. Il contravventore può incorrere nel ritiro della licenza [8].

 

          Art. 31.

     Chiunque ponga in circolazione i prodotti contemplati dal precedente art. 21 senza la prescritta bolletta di legittimazione o con bolletta non più valida o insufficiente, è punito con la multa da lire 500.000 a lire 1.500.000 [9].

     Chiunque effettui il trasporto dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto, nonchè degli oli e grassi animali con punto di solidificazione superiore a 30°C, senza la bolletta di cauzione per i primi o di accompagnamento per i secondi o con bollette irregolari, è punito con la multa da lire 1.500.000 a lire 5.000.000 [10].

 

          Art. 32.

     Chiunque manometta od alteri in qualsiasi modo i congegni, i bolli ed i sigilli posti dall'Amministrazione, è punito a termini dell'art. 349 del Codice penale.

 

          Art. 33.

     Per la violazione delle norme del presente decreto, per la quale dal decreto stesso non è stabilita la pena, si applica l'ammenda fino a L. 1.500.000 [11].

     La stessa pena si applica per la violazione delle norme di attuazione del presente decreto.

 

          Art. 34.

     Le pene della multa e dell'ammenda non eseguite per insolvenza del condannato si convertono, rispettivamente, nella reclusione o nell'arresto per non oltre sei mesi e, se si tratta di recidivi, per non oltre un anno, in deroga all'art. 136 del Codice penale.

 

          Art. 35.

     Per la cognizione dei reati previsti dal presente decreto e per le relative norme di procedura si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

 

          Art. 36.

     La ripartizione delle multe e delle ammende è effettuata secondo le norme della legge doganale e del relativo regolamento.

 

          Art. 37.

     Le disposizioni di cui agli articoli 29, 31, 33, 39, 40, 41 e 48 del presente decreto per quanto concerne la misura delle pene della multa e dell'ammenda, sono adottate in deroga agli articoli 24 e 26 del Codice penale e delle loro successive modificazioni.

 

          Art. 38.

     Chiunque, essendovi obbligato, non presenta la denunzia di deposito di cui al precedente art. 21 è punito con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta corrispondente alla quantità di prodotti trovati in deposito.

     In ogni caso la multa non potrà essere inferiore a lire 1.000.000 [12].

     Se nella verificazione del deposito si trovano eccedenze in confronto del registro di carico e scarico, o comunque non giustificato da regolari bollette di legittimazione intestate all'esercente del deposito, l'esercente è punito con la multa dal doppio al decuplo dei tributi corrispondenti alle quantità eccedenti non legittimate.

 

          Art. 39.

     Le infrazioni alle disposizioni di cui all'art. 17 del presente decreto sono punite con la multa da lire 5.000.000 [13] a lire 15.000.000 [14].

 

          Art. 40.

     Chiunque ometta o presenti in ritardo o inesattamente la denuncia prescritta dall'art. 7 del presente decreto, è punito con l'ammenda fino a lire 1.500.000 [15].

 

          Art. 41.

     Chiunque essendovi obbligato, non tiene le scritture prescritte dall'Amministrazione o si rifiuta di presentarle o le tiene in modo irregolare è punito con l'ammenda fino a lire 1.000.000 [16].

 

          Art. 42.

     Il fabbricante che ometta o ritardi di effettuare, entro i termini prescritti, il pagamento del diritto di licenza di cui all'art. 8 del presente decreto è punito con l'applicazione di un'ammenda da uno a tre volte il diritto di licenza stessa, indipendentemente da ogni altra sanzione per l'esercizio arbitrario della fabbrica.

 

          Art. 43.

     L'imposta o la sovrimposta di confine stabilita dal precedente art. 3 si applica anche sui prodotti indicati nello stesso articolo che abbiano già assolto il tributo nella misura precedentemente vigente e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovino nelle fabbriche produttrici o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti od importatori di tali prodotti, anche se viaggianti, nonchè nei recinti, spazi e locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria.

     A tale scopo i detentori dei prodotti, a norma del precedente comma, entro dieci giorni dalla data suddetta, dovranno far denunzia della quantità posseduta all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione od alla Dogana, secondo le rispettive competenze.

 

          Art. 44.

     La differenza d'imposta dovuta in applicazione del precedente art. 43 dovrà essere versata alla competente Sezione provinciale di Tesoreria entro quindici giorni dalla data di notificazione della relativa liquidazione da parte degli Uffici competenti.

     Sulle somme non versate tempestivamente è applicata un'indennità di mora nella misura del 6%. Detta indennità è ridotta al 2% quando il pagamento abbia luogo entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine di cui al primo comma.

 

          Art. 45.

     L'imposta di fabbricazione o la corrispondente sovrimposta di confine stabilite dall'art. 1 del presente decreto si applica anche sui prodotti indicati all'articolo stesso che, alla data di entrata in vigore del decreto, siano da chiunque detenuti a qualsiasi titolo ed in qualsiasi luogo, anche se in recinti, spazi o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria ed anche se viaggianti, in quantità superiore ai due quintali.

     A tal'uopo i detentori devono farne denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, indicando l'uso al quale i prodotti stessi sono destinati.

     L'Ufficio tecnico, verificata la regolarità della denuncia, liquida l'imposta, che deve essere versata alla competente Sezione di tesoreria provinciale entro venti giorni dalla notificazione, a meno che i prodotti non siano destinati ad usi industriali diversi dalla preparazione di oli commestibili, nel qual caso l'Ufficio provvede alla relativa denaturazione, redigendo all'uopo apposito verbale.

 

          Art. 46.

     Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente art. 45, o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che siasi tentata di frodare.

     La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo quando sia stata presentata denuncia riconosciuta regolare entro i primi cinque giorni successivi al termine stabilito dallo stesso articolo.

 

          Art. 47.

     Chiunque detiene oli o grassi animali con punto di solidificazione superiore a 30°C in quantità superiore a tre quintali deve farne denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro dieci giorni dalla data della entrata in vigore del presente decreto, indicando l'uso al quale i prodotti stessi sono destinati, ai fini dell'applicazione della norme previste per detti prodotti dal decreto stesso.

 

          Art. 48.

     Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente art. 47 è punito con la multa da lire 1.000.000 a lire 2.500.000 [17].

 

          Art. 49.

     Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 12 e 16, rispettivamente del decreto-legge 20 novembre 1953, n. 843, e del decreto-legge 26 novembre 1954, n. 1080.

 

          Art. 50.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall'art. unico della L. 20 dicembre 1956, n. 1386. Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[3] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[4] Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[5] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[6] Comma così modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[7] Comma così modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[8] Comma così modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[9] Comma così modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[10] Comma così modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[11] Comma così modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[12] Comma così modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[13] Comma così modificato dell'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[14] Comma così modificato dell'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[15] Comma così modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[16] Comma così modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[17] Comma così modificato dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.