§ 95.19.39 - D.L. 26 novembre 1954, n. 1080 .
Istituzione di una imposta di fabbricazione sugli oli vegetali liquidi con punto di solidificazione non superiore a 12° C, ottenuti dalla [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.19 imposta di fabbricazione
Data:26/11/1954
Numero:1080


Sommario
Art. 1.      Gli oli vegetali liquidi con punto di solidificazione non superiore a 12° C, comunque ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti, sono soggetti all'imposta interna di [...]
Art. 2.      Gli oli e i grassi vegetali concreti importati dall'estero sono avviati dalle Dogane di confine alle rispettive destinazioni col vincolo della bolletta di accompagnamento.
Art. 3.      Chiunque intende esercitare la produzione o la lavorazione degli oli e dei grassi vegetali concreti, nonchè degli oli vegetali liquidi di cui all'art. 1, deve farne denuncia all'Ufficio tecnico [...]
Art. 4.      Chiunque intende produrre oli e grassi vegetali concreti deve presentare apposita dichiarazione all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, almeno cinque giorni [...]
Art. 5.      Gli oli e i grassi vegetali concreti, ove non siano immediatamente estratti dagli stabilimenti di produzione, col vincolo della bolletta di accompagnamento, dovranno essere custoditi in appositi [...]
Art. 6.      Gli importatori e i fabbricanti dei prodotti di cui al precedente articolo 2 sono obbligati alla tenuta di un registro di carico e scarico nel quale deve essere indicato:
Art. 7.      Gli oli e i grassi vegetali concreti pervenuti agli stabilimenti d'impiego, ove non siano immediatamente denaturati, dovranno essere custoditi in apposito magazzino vincolato alla Finanza dal [...]
Art. 8.      Le sostanze denaturanti debbono essere proposte dalle ditte interessate e riconosciute idonee dal Laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette.
Art. 9.      Sono soggetti a vigilanza della Finanza gli stabilimenti nei quali si producono o si lavorano oli e grassi vegetali concreti, i depositi fuori fabbrica di oli e di grassi vegetali concreti di [...]
Art. 10.      Le ditte che intendano produrre gli oli di cui al precedente art. 1 debbono munirsi di apposita licenza da rilasciarsi dal competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione soggetta ad [...]
Art. 11.      Chiunque intende produrre gli oli vegetali liquidi di cui al precedente art. 1, deve presentare all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, almeno cinque giorni [...]
Art. 12.      Gli oli vegetali liquidi di cui all'art. 1, ove non siano subito estratti dalle fabbriche con pagamento dell'imposta di fabbricazione, debbono essere custoditi in appositi magazzini fiduciari [...]
Art. 13.      Le ditte che producono gli oli indicati all'art. 1 debbono prestare una cauzione ragguagliata al 10% dell'imposta corrispondente alla quantità massima di prodotti che intendono tenere in [...]
Art. 14.      La produzione degli oli vegetali liquidi di cui all'articolo 1 in stabilimenti nei quali si producono, si raffinano o comunque si lavorano oli di semi od olio di oliva, deve essere effettuata in [...]
Art. 15.      E' accordato lo sgravio dell'imposta sugli oli vegetali liquidi di cui all'art. 1 esistenti nelle fabbriche o nei magazzini fiduciari, se distrutti per cause di forza maggiore.
Art. 16. 
Art. 17.      Chiunque pone in circolazione i prodotti di cui all'art. 1 senza la prescritta bolletta di legittimazione o con bolletta non più valida o insufficiente è punito con la multa dal doppio al [...]
Art. 18.      Sui prodotti di cui all'art. 1 esportati all'estero è abbuonata l'imposta di fabbricazione.
Art. 19.      Le violazioni alle disposizioni del presente decreto sono accertate mediante processo verbale.
Art. 20.      Gli addetti alla vigilanza, agli effetti dell'applicazione del presente decreto, hanno diritto di accedere liberamente nei locali in cui si producono, si lavorano, o comunque si detengono oli e [...]
Art. 21.      Le controversie sulla qualificazione dei prodotti agli effetti del presente decreto sono definite seguendo la procedura per la risoluzione delle controversie doganali.
Art. 22.      Le somme dovute per effetto dell'applicazione del presente decreto e non pagate, sono riscosse dal Ricevitore doganale con le norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. [...]
Art. 23.      Il diritto al recupero dei tributi previsti dal presente decreto si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno nel quale si sarebbe dovuto eseguire il pagamento.
Art. 24.      Il credito dello Stato per l'imposta e per i diritti previsti dal presente decreto ha privilegio, a preferenza di ogni altro creditore, sulle materie prime, sui prodotti, sul macchinario e sul [...]
Art. 25.      Chiunque fabbrica clandestinamente i prodotti indicati all'art. 1 del presente decreto è punito, oltre che con la multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta corrispondente [...]
Art. 26.      Chiunque sottrae o tenta di sottrarre con qualunque mezzo i prodotti contemplati nell'art. 1 del presente decreto all'accertamento o al pagamento dell'imposta di fabbricazione è punito, [...]
Art. 27.      Chiunque prepara i prodotti di cui all'art. 1 in tempi diversi da quelli indicati nella dichiarazione di lavoro di cui all'art. 11 è punito con la multa da lire duecentomila a lire un milione, [...]
Art. 28.      Chiunque, essendovi obbligato, non tiene le scritture prescritte dall'Amministrazione o si rifiuta di presentarle o le tiene in modo irregolare è punito con l'ammenda fino a lire trecentomila.
Art. 29.      Chiunque omette di presentare la denuncia prescritta dall'art. 3 o la dichiarazione di cui all'art. 4 del presente decreto, è punito con l'ammenda fino a lire trecentomila.
Art. 30.      Chiunque manomette od altera in qualsiasi modo i congegni, i bolli ed i sigilli posti dall'Amministrazione è punito a termine dell'art. 349 del Codice penale.
Art. 31.      Chiunque, essendovi obbligato, non presenta la denuncia di deposito di cui all'art. 16 è punito con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta corrispondente alla quantità di prodotti tenuti od [...]
Art. 32.      Il fabbricante che ometta o ritardi di effettuare entro i termini il pagamento del diritto di licenza di cui all'art. 10 del presente decreto è punito con l'ammenda da uno a tre volte il diritto [...]
Art. 33.      Per la violazione delle norme del presente decreto, per la quale dal decreto stesso non è stabilita la pena, si applica l'ammenda fino a lire trecentomila.
Art. 34.      Le pene della multa e dell'ammenda non eseguite per insolvenza del condannato si convertono rispettivamente nella reclusione o nell'arresto per non oltre sei mesi e, se si tratta di recidivi, [...]
Art. 35.      Le disposizioni di cui agli articoli 17, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32 e 33 per quanto concerne la misura delle pene della multa e della ammenda, sono adottate in deroga agli articoli 24 e 26 del [...]
Art. 36.      Per la cognizione dei reati previsti dal presente decreto e per le relative norme di procedura si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.
Art. 37.      La ripartizione delle multe e delle ammende è effettuata secondo le norme della legge doganale e del relativo regolamento.
Art. 38.      Chiunque detiene i prodotti di cui all'art. 1 in quantità superiore a duecento chilogrammi deve farne denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro dieci giorni [...]
Art. 39.      Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente art. 38, o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che [...]
Art. 40.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in [...]


§ 95.19.39 - D.L. 26 novembre 1954, n. 1080 [1].

Istituzione di una imposta di fabbricazione sugli oli vegetali liquidi con punto di solidificazione non superiore a 12° C, ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti.

(G.U. 27 novembre 1954, n. 273).

 

     Art. 1.

     Gli oli vegetali liquidi con punto di solidificazione non superiore a 12° C, comunque ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti, sono soggetti all'imposta interna di fabbricazione nella misura di L. 16.000 per quintale di prodotto.

     Nella stessa misura si applica la sovrimposta di confine per gli stessi prodotti importati dall'estero.

 

          Art. 2.

     Gli oli e i grassi vegetali concreti importati dall'estero sono avviati dalle Dogane di confine alle rispettive destinazioni col vincolo della bolletta di accompagnamento.

     L'importatore deve presentare alla Dogana, attraverso la quale avviene l'importazione, la dichiarazione dell'uso al quale i prodotti di cui al precedente comma sono destinati.

     Detti prodotti, ove non siano dall'importatore immediatamente posti in lavorazione ovvero siano ceduti a terzi, col vincolo della bolletta di accompagnamento, debbono essere custoditi in apposito magazzino vincolato alla Finanza, dal quale verranno estratti nella quantità richiesta di volta in volta dall'importatore per essere destinati all'uso dichiarato.

 

          Art. 3.

     Chiunque intende esercitare la produzione o la lavorazione degli oli e dei grassi vegetali concreti, nonchè degli oli vegetali liquidi di cui all'art. 1, deve farne denuncia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, almeno venti giorni prima di iniziare l'attività.

     La denuncia, corredata della planimetria dei locali dello stabilimento nonchè dello schema degli impianti, deve essere redatta in doppio esemplare e deve indicare:

     a) la ditta e chi la rappresenta;

     b) il Comune, la via e il numero civico; la denominazione della località in cui si trova lo stabilimento;

     c) la qualità e la quantità delle materie prime da impiegare per la produzione degli oli e dei grassi vegetali concreti;

     d) la qualità e la quantità degli oli e dei grassi vegetali concreti da ottenere;

     e) la qualità e la quantità degli oli e dei grassi vegetali concreti da impiegare e la qualità e la quantità di ciascuno dei prodotti che si intendono ottenere;

     f) la qualità e la quantità massima di oli e di grassi vegetali concreti che si intendono tenere in deposito;

     g) il processo di lavorazione;

     h) la potenzialità degli impianti di produzione;

     i) i locali destinati ai magazzini vincolati alla Finanza per la custodia degli oli e dei grassi vegetali concreti.

     Uguale denuncia deve essere presentata entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto da chi già esercita stabilimenti nei quali vengono prodotti o lavorati oli e grassi vegetali concreti nonchè oli vegetali liquidi di cui all'art. 1.

 

          Art. 4.

     Chiunque intende produrre oli e grassi vegetali concreti deve presentare apposita dichiarazione all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, almeno cinque giorni prima di iniziare la lavorazione.

     Nella dichiarazione deve essere indicato:

     a) il nominativo del fabbricante e di chi lo rappresenta;

     b) la località in cui si trova la fabbrica;

     c) il tempo continuativo o distinto nei vari periodi in cui si effettuerà la lavorazione;

     d) la qualità e la quantità delle materie prime da lavorare;

     e) gli apparecchi e i meccanismi da adoperare già descritti nello schema degli impianti presentato a norma del precedente art. 3;

     f) il processo di lavorazione;

     g) la qualità e la quantità di ciascuno dei prodotti da ottenere.

     Qualora il fabbricante intenda apportare variazioni alla dichiarazione di cui al precedente comma, dovrà darne comunicazione all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione almeno tre giorni prima di effettuarle.

     Terminata la lavorazione, il funzionario preposto alla vigilanza dello stabilimento appone i suggelli agli apparecchi.

 

          Art. 5.

     Gli oli e i grassi vegetali concreti, ove non siano immediatamente estratti dagli stabilimenti di produzione, col vincolo della bolletta di accompagnamento, dovranno essere custoditi in appositi magazzini vincolati alla Finanza, dai quali verranno estratti nella quantità richiesta di volta in volta dal fabbricante per essere destinati all'uso dichiarato.

 

          Art. 6.

     Gli importatori e i fabbricanti dei prodotti di cui al precedente articolo 2 sono obbligati alla tenuta di un registro di carico e scarico nel quale deve essere indicato:

     a) nella parte del carico:

     1) la qualità e la quantità degli oli e dei grassi vegetali concreti importati con l'indicazione della relativa bolletta di importazione;

     2) la qualità e la quantità degli oli e grassi vegetali concreti ottenuti dal fabbricante;

     b) nella parte dello scarico:

     1) la qualità e la quantità di ciascuno dei prodotti di cui ai precedenti numeri 1) e 2) impiegati nell'uso dichiarato, nonchè la qualità e la quantità dei singoli prodotti ottenuti;

     2) la qualità e la quantità di ciascuno dei prodotti spediti a terzi, con l'indicazione degli estremi della bolletta di accompagnamento.

     Analogo registro di carico e scarico deve essere tenuto da qualunque altro acquirente di oli e grassi vegetali concreti, diverso dall'importatore o dal fabbricante, per annotarvi le indicazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma.

     L'importatore ed il detentore dei prodotti di cui agli articoli 2 e 4 hanno l'obbligo di tenere le scritture che saranno loro indicate dall'Amministrazione finanziaria e nel modo da essa prescritte, come pure hanno l'obbligo di mettere a disposizione, per eventuali verifiche, le registrazioni tenute per l'esercizio della propria industria.

 

          Art. 7.

     Gli oli e i grassi vegetali concreti pervenuti agli stabilimenti d'impiego, ove non siano immediatamente denaturati, dovranno essere custoditi in apposito magazzino vincolato alla Finanza dal quale saranno estratti nella quantità richiesta di volta in volta dal fabbricante per essere denaturati, sotto l'osservanza delle norme da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

     Qualora, invece, gli oli e i grassi vegetali concreti come sopra custoditi nel predetto magazzino vengano estratti per essere posti in lavorazione senza la preventiva denaturazione, il loro impiego dovrà avvenire sotto vigilanza continuativa della Finanza, con spese a carico della ditta interessata.

 

          Art. 8.

     Le sostanze denaturanti debbono essere proposte dalle ditte interessate e riconosciute idonee dal Laboratorio chimico centrale delle dogane e imposte indirette.

 

          Art. 9.

     Sono soggetti a vigilanza della Finanza gli stabilimenti nei quali si producono o si lavorano oli e grassi vegetali concreti, i depositi fuori fabbrica di oli e di grassi vegetali concreti di produzione nazionale o importati dall'estero, nonchè i depositi fuori fabbrica e gli esercizi di minuta vendita di oli vegetali liquidi di cui all'art. 1.

     L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di applicare suggelli e bolli agli apparecchi ed impianti nonchè di ordinare a spese del fabbricante tutte quelle opere che ritenga necessarie per una efficace vigilanza.

 

          Art. 10.

     Le ditte che intendano produrre gli oli di cui al precedente art. 1 debbono munirsi di apposita licenza da rilasciarsi dal competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione soggetta ad un diritto annuale stabilito nella misura di L. 15.000.

     Il diritto di licenza deve essere pagato nella quindicina che precede l'inizio di ogni anno solare e per gli stabilimenti di nuovo impianto o che cambino titolare, prima del rilascio della licenza.

     La licenza è valevole per la ditta, per lo stabilimento e per l'anno solare per cui è rilasciata.

 

          Art. 11.

     Chiunque intende produrre gli oli vegetali liquidi di cui al precedente art. 1, deve presentare all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, almeno cinque giorni prima di iniziare la lavorazione, apposita dichiarazione di lavoro, in doppio esemplare, nella quale deve indicare:

     a) la ditta e chi la rappresenta;

     b) l'ubicazione della fabbrica;

     c) il tempo continuativo distinto nei vari periodi in cui si effettuerà la lavorazione;

     d) la qualità e la quantità degli oli e dei grassi vegetali concreti da lavorare;

     e) gli apparecchi e i meccanismi da adoperare, già descritti nello schema degli impianti presentato a norma dell'art. 3, nonchè gli eventuali prodotti chimici da impiegare;

     f) il processo di lavorazione;

     g) la qualità e la quantità dei prodotti che si vogliono ottenere.

     Il fabbricante non può produrre oli vegetali liquidi di cui all'art. 1 in quantità superiore a quella risultante dalla dichiarazione di lavoro, a meno che non presenti, prima di proseguire la lavorazione, una suppletiva dichiarazione di lavoro per la produzione eccedente quella già dichiarata.

     Terminata la lavorazione il funzionario preposto alla vigilanza dello stabilimento appone i suggelli agli apparecchi.

 

          Art. 12.

     Gli oli vegetali liquidi di cui all'art. 1, ove non siano subito estratti dalle fabbriche con pagamento dell'imposta di fabbricazione, debbono essere custoditi in appositi magazzini fiduciari assimilati a quelli doganali di proprietà privata.

     Gli oli vegetali liquidi indicati al precedente comma non potranno essere estratti dai predetti magazzini se non previa esibizione da parte del fabbricante della quietanza di Tesoreria comprovante l'avvenuto pagamento dell'imposta.

     Gli oli vegetali liquidi suddetti destinati all'esportazione all'estero possono essere estratti sotto il vincolo della bolletta di cauzione.

 

          Art. 13.

     Le ditte che producono gli oli indicati all'art. 1 debbono prestare una cauzione ragguagliata al 10% dell'imposta corrispondente alla quantità massima di prodotti che intendono tenere in deposito.

     La cauzione sarà prestata nel termine che sarà fissato dall'Amministrazione finanziaria e nei modi indicati all'art. 36 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388.

     Chiunque omette di prestare nel termine di cui sopra la cauzione prevista dal presente articolo è tenuto al pagamento di una pena pecuniaria dal doppio al quintuplo dell'imposta sulla quale si sarebbe dovuto ragguagliare la cauzione.

 

          Art. 14.

     La produzione degli oli vegetali liquidi di cui all'articolo 1 in stabilimenti nei quali si producono, si raffinano o comunque si lavorano oli di semi od olio di oliva, deve essere effettuata in tempi distinti oppure con impianti sistemati in locali separati.

 

          Art. 15.

     E' accordato lo sgravio dell'imposta sugli oli vegetali liquidi di cui all'art. 1 esistenti nelle fabbriche o nei magazzini fiduciari, se distrutti per cause di forza maggiore.

 

          Art. 16. [2]

 

          Art. 17.

     Chiunque pone in circolazione i prodotti di cui all'art. 1 senza la prescritta bolletta di legittimazione o con bolletta non più valida o insufficiente è punito con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta corrispondente ai prodotti suddetti.

     Chiunque trasporta gli oli e i grassi vegetali concreti senza la bolletta di accompagnamento o con bolletta irregolare è punito con l'ammenda da L. 300.000 ad un milione.

 

          Art. 18.

     Sui prodotti di cui all'art. 1 esportati all'estero è abbuonata l'imposta di fabbricazione.

     L'abbuono dell'imposta viene accordato non appena avuta la prova dell'avvenuta esportazione della merce.

     Tale prova è costituita esclusivamente dalla speciale bolletta originale di esportazione munita dell'attestazione degli agenti di finanza, a norma delle disposizioni in vigore.

     Il diritto all'abbuono si prescrive nel termine di due anni dalla data della bolletta doganale di esportazione. In caso di abbuono indebitamente concesso, il termine entro il quale l'Amministrazione può provvedere al recupero del tributo è stabilito in cinque anni.

 

          Art. 19.

     Le violazioni alle disposizioni del presente decreto sono accertate mediante processo verbale.

     L'accertamento delle violazioni oltrechè agli ufficiali ed agenti indicati nel titolo II, capo II, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, spetta, nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla predetta legge, anche:

     a) ai funzionari dell'Amministrazione finanziaria muniti della speciale tessera di riconoscimento;

     b) agli ufficiali ed agenti di cui agli articoli 41 e 46 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, contenente norme per la repressione delle frodi sulla preparazione e sul commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari.

     I processi verbali di accertamento di reato sono dagli ufficiali, funzionari ed agenti scopritori trasmessi alla Intendenza di finanza competente, per l'ulteriore corso.

     La disposizione dell'art. 33, primo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, si applica anche alle violazioni del presente decreto, costituenti reato.

 

          Art. 20.

     Gli addetti alla vigilanza, agli effetti dell'applicazione del presente decreto, hanno diritto di accedere liberamente nei locali in cui si producono, si lavorano, o comunque si detengono oli e grassi vegetali concreti od oli liquidi da essi ottenuti e di eseguire riscontri ed inventari, di esaminare i registri e i documenti prescritti dall'Amministrazione finanziaria, di prelevare campioni dei prodotti esistenti e di effettuare ogni altra operazione di vigilanza e di controllo.

     Gli esercenti hanno l'obbligo di assistere gli agenti preposti alla vigilanza, di agevolare le operazioni, fornendo anche la mano d'opera ed i mezzi occorrenti.

 

          Art. 21.

     Le controversie sulla qualificazione dei prodotti agli effetti del presente decreto sono definite seguendo la procedura per la risoluzione delle controversie doganali.

 

          Art. 22.

     Le somme dovute per effetto dell'applicazione del presente decreto e non pagate, sono riscosse dal Ricevitore doganale con le norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

     L'atto di opposizione all'ingiunzione di pagamento non è valido se non è preceduto dal versamento delle somme richieste.

 

          Art. 23.

     Il diritto al recupero dei tributi previsti dal presente decreto si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno nel quale si sarebbe dovuto eseguire il pagamento.

     Qualora il mancato pagamento, totale o parziale, dei tributi abbia causa da un reato, il termine della prescrizione decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza, pronunciati nel procedimento penale, siano divenuti irrevocabili.

 

          Art. 24.

     Il credito dello Stato per l'imposta e per i diritti previsti dal presente decreto ha privilegio, a preferenza di ogni altro creditore, sulle materie prime, sui prodotti, sul macchinario e sul materiale mobile esistenti nelle fabbriche e nei magazzini annessi o in altri locali, comunque soggetti a vigilanza fiscale.

 

          Art. 25.

     Chiunque fabbrica clandestinamente i prodotti indicati all'art. 1 del presente decreto è punito, oltre che con la multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta corrispondente ai prodotti già ottenuti e ottenibili dalle materie rinvenute in fabbrica o nei locali annessi od attigui, con la reclusione fino a due anni.

     La multa non può essere in nessun caso inferiore ad un milione di lire.

     E' considerata fabbrica clandestina anche la sola esistenza nei locali di fabbrica o in locali annessi od attigui di apparecchi o meccanismi di produzione e di materie prime, ovvero di prodotti semilavorati e finiti, prima della prescritta denuncia.

     Gli apparecchi e i macchinari, i prodotti e le materie prime, oggetto della violazione di cui al primo comma del presente articolo, sono soggetti a confisca a termini della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e in deroga alle disposizioni dell'art. 240 del Codice penale.

 

          Art. 26.

     Chiunque sottrae o tenta di sottrarre con qualunque mezzo i prodotti contemplati nell'art. 1 del presente decreto all'accertamento o al pagamento dell'imposta di fabbricazione è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta stessa.

     La multa non può essere in nessun caso inferiore a L. 200.000. Il contravventore incorre nel ritiro della licenza.

     I prodotti sottratti o che si tentasse di sottrarre e le cose adoperate per commettere la frode sono soggetti a confisca ai termini della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e in deroga alle disposizioni dell'art. 240 del Codice penale.

 

          Art. 27.

     Chiunque prepara i prodotti di cui all'art. 1 in tempi diversi da quelli indicati nella dichiarazione di lavoro di cui all'art. 11 è punito con la multa da lire duecentomila a lire un milione, nonchè con multa proporzionale in misura non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta evasa.

     Il contravventore può incorrere nel ritiro della licenza.

 

          Art. 28.

     Chiunque, essendovi obbligato, non tiene le scritture prescritte dall'Amministrazione o si rifiuta di presentarle o le tiene in modo irregolare è punito con l'ammenda fino a lire trecentomila.

 

          Art. 29.

     Chiunque omette di presentare la denuncia prescritta dall'art. 3 o la dichiarazione di cui all'art. 4 del presente decreto, è punito con l'ammenda fino a lire trecentomila.

     Chi omette o presenta in ritardo o inesattamente la dichiarazione di lavoro di cui all'art. 11 è punito con multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta evasa. La multa non potrà essere in nessun caso inferiore a lire trecentomila.

 

          Art. 30.

     Chiunque manomette od altera in qualsiasi modo i congegni, i bolli ed i sigilli posti dall'Amministrazione è punito a termine dell'art. 349 del Codice penale.

 

          Art. 31.

     Chiunque, essendovi obbligato, non presenta la denuncia di deposito di cui all'art. 16 è punito con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta corrispondente alla quantità di prodotti tenuti od introdotti in deposito.

     Se nella verificazione del deposito si trovano eccedenze in confronto del registro di carico e scarico, o comunque non giustificate da regolari bollette di legittimazione intestate all'esercente del deposito, l'esercente è punito con la multa dal doppio al decuplo dei tributi corrispondenti alle quantità eccedenti non legittimate.

 

          Art. 32.

     Il fabbricante che ometta o ritardi di effettuare entro i termini il pagamento del diritto di licenza di cui all'art. 10 del presente decreto è punito con l'ammenda da uno a tre volte il diritto di licenza stesso, indipendentemente da ogni altra sanzione per l'esercizio arbitrario della fabbrica.

 

          Art. 33.

     Per la violazione delle norme del presente decreto, per la quale dal decreto stesso non è stabilita la pena, si applica l'ammenda fino a lire trecentomila.

     La stessa pena si applica per la violazione delle norme di attuazione del presente decreto.

 

          Art. 34.

     Le pene della multa e dell'ammenda non eseguite per insolvenza del condannato si convertono rispettivamente nella reclusione o nell'arresto per non oltre sei mesi e, se si tratta di recidivi, per non oltre un anno.

 

          Art. 35.

     Le disposizioni di cui agli articoli 17, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32 e 33 per quanto concerne la misura delle pene della multa e della ammenda, sono adottate in deroga agli articoli 24 e 26 del Codice penale e delle loro successive modificazioni.

 

          Art. 36.

     Per la cognizione dei reati previsti dal presente decreto e per le relative norme di procedura si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

 

          Art. 37.

     La ripartizione delle multe e delle ammende è effettuata secondo le norme della legge doganale e del relativo regolamento.

 

          Art. 38.

     Chiunque detiene i prodotti di cui all'art. 1 in quantità superiore a duecento chilogrammi deve farne denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, indicando l'uso al quale i prodotti stessi sono destinati.

     L'Ufficio tecnico, verificata la regolarità della denuncia, liquida l'imposta che deve essere versata alla competente sezione di Tesoreria provinciale entro venti giorni dalla notificazione.

     Gli oli ed i grassi vegetali concreti che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano da chiunque detenuti a qualsiasi titolo e in qualsiasi luogo, anche se in recinti, spazi o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria, ed anche se viaggianti, in quantità superiore a cinque quintali, debbono essere denunciati entro dieci giorni dalla data suddetta al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

 

          Art. 39.

     Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente art. 38, o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che siasi tentato di frodare.

     La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo quando sia stata presentata denuncia riconosciuta regolare entro i cinque giorni successivi ai dieci stabiliti dallo stesso articolo.

 

          Art. 40.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall'art. unico della L. 20 dicembre 1954, n. 1219. Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Articolo abrogato dall'art. 49 del D.L. 31 dicembre 1956, n. 1194.